Articolo 747 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 746Articolo 735
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9 ottobre 2010
Art. 747. Dimissioni dal corso 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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