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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4905 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9260/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 16189/2024
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 07/07/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale non le è stato riconosciuto il beneficio richiesto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio le ha riconosciuto un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua,; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate Per_1 prestazioni.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “ • INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistente a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 L.124/98 ) grave 100x 100-
INABILE AL 100% DALL' EPOCA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA
• NON sussistono i presupposti per l'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “In tema di invalidità civile la maggior parte delle indicazioni per una corretta valutazione medico legale, sono contenute nel
2 decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 con il quale è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità da utilizzare ai fini del giudizio medico legale. Innanzi tutto il Legislatore ha chiarito esplicitamente che le minorazioni e le malattie invalidanti, congenite od acquisite, fisiche o psichiche, che danno diritto al riconoscimento dello stato di invalidità civile, devono comportare un danno funzionale permanente sottolineando con ciò la basilare equazione medico legale per la quale invalidità è uguale a disfunzionalità. Pertanto il riferimento al danno anatomo-funzionale appare un preciso invito al rigorismo obiettivo, peraltro peculiare della metodologia medico legale, necessario per prevenire e impedire speculazioni, formulate su soggettivismi più o meno compiacenti, su queste premesse si erge tutta la procedura valutativa, con particolare riguardo – ma non solo – per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa. • La concessione o meno dell'indennità di accompagnamento verte sul compimento o meno degli << atti quotidiani della vita>>, per atti quotidiani della vita deve intendersi, dal punto di vista medico legale, quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rende il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza ** è affetta da: 1) Cardiopatia ipertensiva in buon compenso 2) Parte_1
Poliartropatria in verosimile contesto artrosico,in soggetto con artroprotesi ginocchio destro, deambulazione con appoggio. 3) Bronchite cronica senza segni di dispnea a riposo 4) Sr depressiva
– sfumatissimo decadimento cognitivo in soggetto incontinente • Ritengo del tutto inutile attribuire una percentuale di invalidità per singole patologie per raggiungere l'ovvio valore del 100 x 100 già concesso dalla Commissione medica in data 10.05.2024 il motivo del contendere è la concessione dell'indennità di accompagnamento. • In risposta al QUESITO: NON SUSSITONO i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È in grado di: • Lavarsi;
si • Vestirsi;
si •
Cucinare; si • Assumere farmaci;
si in maniera autonoma se preventivamente separati . • Attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico;
SI • Utilizzare il telefono;
si • SPECIFICANDO
ALTRESI • Se si trovi in buone o discrete o scadenti condizioni generali;
mediocri • Se l'apparato muscolare sia o meno tonico-trofico; di confacente età • La deambulazione all'interno della propria abitazione sia, senza sostegno personale, in modo permanete impossibile o tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
Deambulazione con basso rischio di cadute – • Se sia in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
SI • Se presenti dispnea a riposo;
NO. • NON è bisognevole di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Le gravi carenze assertive, dunque, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la ripetizione delle operazioni peritali.
Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
4 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9260/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 16189/2024
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Fusco
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 07/07/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale non le è stato riconosciuto il beneficio richiesto;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio le ha riconosciuto un'invalidità del 100% senza necessità di assistenza continua,; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento delle summenzionate Per_1 prestazioni.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “ • INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistente a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età ( L. 509/88 L.124/98 ) grave 100x 100-
INABILE AL 100% DALL' EPOCA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA
• NON sussistono i presupposti per l'indennità di accompagnamento”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “In tema di invalidità civile la maggior parte delle indicazioni per una corretta valutazione medico legale, sono contenute nel
2 decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 con il quale è stata approvata la nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità da utilizzare ai fini del giudizio medico legale. Innanzi tutto il Legislatore ha chiarito esplicitamente che le minorazioni e le malattie invalidanti, congenite od acquisite, fisiche o psichiche, che danno diritto al riconoscimento dello stato di invalidità civile, devono comportare un danno funzionale permanente sottolineando con ciò la basilare equazione medico legale per la quale invalidità è uguale a disfunzionalità. Pertanto il riferimento al danno anatomo-funzionale appare un preciso invito al rigorismo obiettivo, peraltro peculiare della metodologia medico legale, necessario per prevenire e impedire speculazioni, formulate su soggettivismi più o meno compiacenti, su queste premesse si erge tutta la procedura valutativa, con particolare riguardo – ma non solo – per la determinazione della riduzione della capacità lavorativa. • La concessione o meno dell'indennità di accompagnamento verte sul compimento o meno degli << atti quotidiani della vita>>, per atti quotidiani della vita deve intendersi, dal punto di vista medico legale, quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rende il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza ** è affetta da: 1) Cardiopatia ipertensiva in buon compenso 2) Parte_1
Poliartropatria in verosimile contesto artrosico,in soggetto con artroprotesi ginocchio destro, deambulazione con appoggio. 3) Bronchite cronica senza segni di dispnea a riposo 4) Sr depressiva
– sfumatissimo decadimento cognitivo in soggetto incontinente • Ritengo del tutto inutile attribuire una percentuale di invalidità per singole patologie per raggiungere l'ovvio valore del 100 x 100 già concesso dalla Commissione medica in data 10.05.2024 il motivo del contendere è la concessione dell'indennità di accompagnamento. • In risposta al QUESITO: NON SUSSITONO i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È in grado di: • Lavarsi;
si • Vestirsi;
si •
Cucinare; si • Assumere farmaci;
si in maniera autonoma se preventivamente separati . • Attendere ad occupazioni non impegnative sul piano fisico;
SI • Utilizzare il telefono;
si • SPECIFICANDO
ALTRESI • Se si trovi in buone o discrete o scadenti condizioni generali;
mediocri • Se l'apparato muscolare sia o meno tonico-trofico; di confacente età • La deambulazione all'interno della propria abitazione sia, senza sostegno personale, in modo permanete impossibile o tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
Deambulazione con basso rischio di cadute – • Se sia in grado di mantenere la stazione eretta prolungata;
SI • Se presenti dispnea a riposo;
NO. • NON è bisognevole di accompagnamento”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Le gravi carenze assertive, dunque, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la ripetizione delle operazioni peritali.
Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
4 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.12.2025
Il Giudice del lavoro
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