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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 svoltasi con le modalità di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 453/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. V. Pedone)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_2
per sentirlo condannare al
[...]
pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per l'a.s. 2021/22, in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1
contratto a tempo determinato.
La ricorrente, nel dare atto che tale elemento retributivo non le era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, rilevava come invece ai sensi dell'art. 82 CCNL 2007 dovesse essere riconosciuto a tutti i docenti, senza distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale e richiamavano gli interventi chiarificatori della Suprema Corte. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_2
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo che il servizio prestato con supplenza temporanea non possa essere comparato a quello prestato con supplenza annuale.
Il rilevava inoltre come il CP_1
compenso individuale accessorio spetti al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali
(incarico sino al 31 agosto) e ai supplenti sino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), ma non a quelli che hanno svolto incarichi temporanei.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
Sull'argomento vanno richiamate le argomentazioni già espresse dal Tribunale di
Bergamo che vengono di seguito riportate e condivise.
“L'art. 82 CCNL 2007 stabilisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5 del medesimo art. 82, riguardante il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
Il comma 7 della citata disposizione precisa, poi, che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato”, mentre il comma 8 aggiunge che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una disciplina riguardante il personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (v. Cass.
n. 20015/2018 secondo cui “l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”).
Tale ragionamento risulta pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA, considerato che pure tale emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale, rientrando pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. L'emolumento di cui trattasi ha indubbiamente carattere retributivo, essendo attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e pare quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Tra l'altro, non v'è dubbio che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili, né del resto il le individua, CP_1
condizioni oggettive che possano giustificare un trattamento retributivo diversificato in relazione alla durata dell'incarico. Quanto, infine, al quinto comma dell'art. 82 CCNL, contenente specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato, stante il principio sopra espresso, non può trattarsi di disposizione finalizzata ad individuare le uniche categorie di personale destinatarie dell'emolumento (ovvero gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche), a pena di contrasto con la richiamata clausola 4”
(così Trib. Bergamo, sent. 232/23).
Per quanto attiene, invece, alla quantificazione degli importi operata in ricorso, il non li ha contestati, CP_1
per cui va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
574,45, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 453/25 R.G.:
1) Condanna il Controparte_2
in persona del
[...] CP_3
tempore, al pagamento a favore di _1
, della somma di € 574,45, oltre
[...]
interessi dal dovuto al saldo;
2) Condanna il Controparte_1
in persona del al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito dell'udienza del 28 maggio 2025 svoltasi con le modalità di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 453/25
R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. V. Pedone)
CONTRO
Controparte_1
(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_2
per sentirlo condannare al
[...]
pagamento in proprio favore della somma dovuta a titolo di compenso individuale accessorio previsto dall'art. 82 CCNL 2007 per l'a.s. 2021/22, in cui ha prestato servizio per il convenuto con CP_1
contratto a tempo determinato.
La ricorrente, nel dare atto che tale elemento retributivo non le era stato corrisposto perché aveva prestato servizio con supplenze temporanee, rilevava come invece ai sensi dell'art. 82 CCNL 2007 dovesse essere riconosciuto a tutti i docenti, senza distinzione tra quelli assunti a tempo determinato e quelli assunti a tempo indeterminato.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale e richiamavano gli interventi chiarificatori della Suprema Corte. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il
Controparte_2
resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il negava il carattere CP_1
discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo che il servizio prestato con supplenza temporanea non possa essere comparato a quello prestato con supplenza annuale.
Il rilevava inoltre come il CP_1
compenso individuale accessorio spetti al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali
(incarico sino al 31 agosto) e ai supplenti sino al termine delle attività didattiche
(30 giugno), ma non a quelli che hanno svolto incarichi temporanei.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.
Sull'argomento vanno richiamate le argomentazioni già espresse dal Tribunale di
Bergamo che vengono di seguito riportate e condivise.
“L'art. 82 CCNL 2007 stabilisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5 del medesimo art. 82, riguardante il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
Il comma 7 della citata disposizione precisa, poi, che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato”, mentre il comma 8 aggiunge che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una disciplina riguardante il personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione alla quale la Suprema Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (v. Cass.
n. 20015/2018 secondo cui “l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”).
Tale ragionamento risulta pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA, considerato che pure tale emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale, rientrando pertanto in quelle
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. L'emolumento di cui trattasi ha indubbiamente carattere retributivo, essendo attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e pare quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Tra l'altro, non v'è dubbio che la prestazione del personale ATA riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili, né del resto il le individua, CP_1
condizioni oggettive che possano giustificare un trattamento retributivo diversificato in relazione alla durata dell'incarico. Quanto, infine, al quinto comma dell'art. 82 CCNL, contenente specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato, stante il principio sopra espresso, non può trattarsi di disposizione finalizzata ad individuare le uniche categorie di personale destinatarie dell'emolumento (ovvero gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche), a pena di contrasto con la richiamata clausola 4”
(così Trib. Bergamo, sent. 232/23).
Per quanto attiene, invece, alla quantificazione degli importi operata in ricorso, il non li ha contestati, CP_1
per cui va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €
574,45, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 453/25 R.G.:
1) Condanna il Controparte_2
in persona del
[...] CP_3
tempore, al pagamento a favore di _1
, della somma di € 574,45, oltre
[...]
interessi dal dovuto al saldo;
2) Condanna il Controparte_1
in persona del al Controparte_4
pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini