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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in persona della dott.ssa Francesca Caputo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11593-1/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Donato De Mitri, come da mandato Parte_1
in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Giuseppe Dell'Anna
CONVENUTA
E con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con dichiarazione resa all'udienza del 5.7.2023 nel corso del procedimento instaurato al fine di sentir accertare la responsabilità della banca convenuta rispetto ad un investimento in strumenti finanziari il proponeva, in via incidentale, querela di falso funzionale alla Pt_1
verifica della non riferibilità alla propria persona della sottoscrizione apposta sul documento intitolato “ 3, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta;
rimarcava la CP_2 difformità tra la sottoscrizione in contestazione e quelle apposte sui mandati, nonché di quelle presenti sulla propria carta d'identità e sulla patente di guida.
nelle note autorizzate depositate in data 20.7.23 si rimetteva Controparte_1
alla decisione dell'ufficio in ordine all'ammissibilità della querela, dando atto della tardività del disconoscimento in precedenza formulato dall'attore e della ridotta rilevanza del documento cui le censure attenevano.
Autorizzata la presentazione della querela, con ordinanza depositata in data 21.12.23 la CP_1
veniva onerata del deposito dell'originale del documento oggetto del giudizio incidentale,
quindi veniva disposta ctu grafologica.
Le operazioni peritali venivano intraprese in data 29.4.24; con relazione depositata in data
10.10.24 il tecnico officiato dell'incarico, dopo aver dato atto della pluralità dei solleciti rivolti alla convenuta affinchè desse corso all'esecuzione provvedimento ex art. 210 c.p.c., precisava la propria impossibilità di procedere in tal senso, avendo la Banca dichiarato di non essere in grado di rinvenire, nonostante le reiterate ricerche, l'originale del documento in verifica;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 4.12.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, rinunciando alla concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto a sentenza.
Nel presente procedimento parte querelante ha chiesto dichiararsi la non riferibilità alla propria persona della sottoscrizione apposta sul documento denominato depositato in atti: CP_2
non può revocarsi in dubbio l'ammissibilità dell'azione ex art. 221 c.p.c., atteso che tale documento non è stato disconosciuto tempestivamente dal nel corso del Pt_1
procedimento di merito;
sul punto, preme osservare come la corte nomofilattica abbia evidenziato che “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di
originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di
espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il
disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua
provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in
particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 24029/24) ; ancora, la rilevanza dell'iniziativa processuale si evince dalla circostanza che in tal sede sia stata stigmatizzata l'inottemperanza dell'istituto convenuto agli obblighi informativi in materia di collocamento di strumenti finanziari e che il documento oggetto del contendere contenesse proprio informazioni inerenti ai prefati profili.
Occorre, tuttavia, rilevare come la querela debba trovare rigetto: ed invero, in ossequio all'opzione ermeneutica sposata dalla giurisprudenza di legittimità, solo l'indagine tecnica effettuata sull'originale della scritture privata risulta concludente, dal punto di vista probatorio,
rispetto all'autenticità della stessa mentre “ nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura
non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi
la prova che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche
essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo
oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le
relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova
richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di
valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori
disponibili ( cfr. Cass. civ. sent. n. 2777/25).
La circostanza che, nel caso per cui è controversia, parte attrice non abbia articolato richieste istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza e non abbia fornito alcun riscontro la cui portata avrebbe potuto suffragare l'esito favorevole dell'eventuale accertamento tecnico svolto sulla copia rende ultroneo il medesimo, atteso che ad un'eventuale valutazione della sottoscrizione in copia ad opera del ctu in senso conforme alla prospettazione attorea comunque non potrebbe attribuirsi ex se alcuna portata dirimente. Le spese di lite, in ragione della circostanza che le carenze probatorie cennate siano solo in parte riconducibili alla condotta della banca, vengono compensate tra le parti;
gli oneri rinvenienti dalla ctu graveranno, per analoghe ragioni, nella misura del 50% a carico di ognuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
− Rigetta la querela di falso formulata dal Pt_1
− Compensa tra le parti le spese di lite;
− Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 3.6.25
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in persona della dott.ssa Francesca Caputo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11593-1/19 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Donato De Mitri, come da mandato Parte_1
in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall' avv. Giuseppe Dell'Anna
CONVENUTA
E con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con dichiarazione resa all'udienza del 5.7.2023 nel corso del procedimento instaurato al fine di sentir accertare la responsabilità della banca convenuta rispetto ad un investimento in strumenti finanziari il proponeva, in via incidentale, querela di falso funzionale alla Pt_1
verifica della non riferibilità alla propria persona della sottoscrizione apposta sul documento intitolato “ 3, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta;
rimarcava la CP_2 difformità tra la sottoscrizione in contestazione e quelle apposte sui mandati, nonché di quelle presenti sulla propria carta d'identità e sulla patente di guida.
nelle note autorizzate depositate in data 20.7.23 si rimetteva Controparte_1
alla decisione dell'ufficio in ordine all'ammissibilità della querela, dando atto della tardività del disconoscimento in precedenza formulato dall'attore e della ridotta rilevanza del documento cui le censure attenevano.
Autorizzata la presentazione della querela, con ordinanza depositata in data 21.12.23 la CP_1
veniva onerata del deposito dell'originale del documento oggetto del giudizio incidentale,
quindi veniva disposta ctu grafologica.
Le operazioni peritali venivano intraprese in data 29.4.24; con relazione depositata in data
10.10.24 il tecnico officiato dell'incarico, dopo aver dato atto della pluralità dei solleciti rivolti alla convenuta affinchè desse corso all'esecuzione provvedimento ex art. 210 c.p.c., precisava la propria impossibilità di procedere in tal senso, avendo la Banca dichiarato di non essere in grado di rinvenire, nonostante le reiterate ricerche, l'originale del documento in verifica;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la rimessione in decisione.
All'udienza del 4.12.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, rinunciando alla concessione dei termini di cui all' art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto a sentenza.
Nel presente procedimento parte querelante ha chiesto dichiararsi la non riferibilità alla propria persona della sottoscrizione apposta sul documento denominato depositato in atti: CP_2
non può revocarsi in dubbio l'ammissibilità dell'azione ex art. 221 c.p.c., atteso che tale documento non è stato disconosciuto tempestivamente dal nel corso del Pt_1
procedimento di merito;
sul punto, preme osservare come la corte nomofilattica abbia evidenziato che “In tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di
originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di
espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il
disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua
provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in
particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni” ( cfr. Cass. civ. sent. n. 24029/24) ; ancora, la rilevanza dell'iniziativa processuale si evince dalla circostanza che in tal sede sia stata stigmatizzata l'inottemperanza dell'istituto convenuto agli obblighi informativi in materia di collocamento di strumenti finanziari e che il documento oggetto del contendere contenesse proprio informazioni inerenti ai prefati profili.
Occorre, tuttavia, rilevare come la querela debba trovare rigetto: ed invero, in ossequio all'opzione ermeneutica sposata dalla giurisprudenza di legittimità, solo l'indagine tecnica effettuata sull'originale della scritture privata risulta concludente, dal punto di vista probatorio,
rispetto all'autenticità della stessa mentre “ nel caso in cui la produzione dell'originale della scrittura
non sia possibile per cause non imputabili alla parte che intenda avvalersene, potrà essere fornita con altri mezzi
la prova che la sottoscrizione sia stata effettivamente apposta dal suo apparente autore;
a tal fine, può anche
essere disposta una eventuale consulenza tecnica sulla copia fotostatica del documento disponibile, purché il suo
oggetto sia limitato alle sole indagini scientificamente compatibili con l'esame di siffatta copia fotostatica, e le
relative risultanze, con riguardo a tale limitato oggetto, pur non potendo di per sé sole fornire la piena prova
richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione, potranno essere eventualmente oggetto di
valutazione da parte del giudice, anche quali elementi indiziari, ma unitamente agli altri elementi istruttori
disponibili ( cfr. Cass. civ. sent. n. 2777/25).
La circostanza che, nel caso per cui è controversia, parte attrice non abbia articolato richieste istruttorie ulteriori rispetto alla consulenza e non abbia fornito alcun riscontro la cui portata avrebbe potuto suffragare l'esito favorevole dell'eventuale accertamento tecnico svolto sulla copia rende ultroneo il medesimo, atteso che ad un'eventuale valutazione della sottoscrizione in copia ad opera del ctu in senso conforme alla prospettazione attorea comunque non potrebbe attribuirsi ex se alcuna portata dirimente. Le spese di lite, in ragione della circostanza che le carenze probatorie cennate siano solo in parte riconducibili alla condotta della banca, vengono compensate tra le parti;
gli oneri rinvenienti dalla ctu graveranno, per analoghe ragioni, nella misura del 50% a carico di ognuna delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
− Rigetta la querela di falso formulata dal Pt_1
− Compensa tra le parti le spese di lite;
− Pone definitivamente a carico di ciascuna delle parti il 50% degli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 3.6.25
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)