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Articolo 2 della Legge 19 novembre 1956, n. 1304
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Legge 19 novembre 1956, n. 1304
Articolo 2 della Legge 19 novembre 1956, n. 1304
Versione
12 dicembre 1956
Art. 2.
All'attuazione del piano di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1956
Vedi fonte istituzionale
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