Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1/2025 V.G.
REP LICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel. Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1/2025 V.G., congiuntamente promosso da:
) con il Controparte_1 nata a [...] il [...] ( Codice Fiscale 1 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA Codice Fiscale 2
e
Controparte_2 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 ) con il patrocinio dell'Avv. PIERACCINI FRANCESCA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/12/2024 con il quale Controparte_1 e CP 2
[...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.08.2011, a Montescudo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 20.01.2008 e
23.12.2012, le figlie Per 1 e Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
( I ) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo morale e giuridico del reciproco rispetto e della collaborazione nell'interesse delle esigenze di vita delle figlie Persona 3 e Per 1
( II ) Assegnazione della casa coniugale ubicata in Rimini Via Bidente n. 21 int. 12.
La casa coniugale ubicata in Rimini, Via Bidente n. 21 int. 12, è cointestata pro-quota del 50% ai coniugi. Fino al raggiungimento all'autonomia economica delle figlie minori, detto immobile viene assegnato in godimento alla moglie Controparte 1 , presso la quale sono collocate stabilmente le figlie Persona 3 e Per_1
( III ) Affidamento congiunto delle figlie minorenni e rapporti dei genitori con le figlie.
Le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori, secondo il principio dell'affidamento condiviso. Il signor Per 3 potrà vedere le figlie liberamente previo preavviso e fatte salve le esigenze personali dei coniugi e delle figlie. Il signor Per_3 che attualmente dimora a Pennabilli, è alla ricerca di un appartamento nelle vicinanze della casa familiare;
al reperimento del suddetto alloggio, le figlie minori potranno pernottare anche presso il padre, nel rispetto dell'alternanza dei fine settimana.
Festività dell'anno: durante le festività dell'anno si verificherà un'alternanza di rapporto tra i genitori e le figlie.
Esempio:
• Natale con il padre
• S. Stefano con la madre
·Capodanno con il padre
• Epifania con la madre (e così in modo alternato di anno in anno).
•Pasqua con il padre
• Lunedì di Pasqua con la madre (e così in modo alternato di anno in anno).
Ferie estive: le figlie potranno trascorrere sette giorni di ferie con il padre e sette giorni di ferie con la madre.
(IV) Mantenimento delle figlie.
In ordine al mantenimento delle figlie, tenuto conto delle condizioni economiche di ciascun genitore e dell'assegnazione della casa, le parti concordano di porre a carico del signor Controparte 2 un contributo mensile al mantenimento delle figlie che si quantifica in Euro 850,00= mensili (euro 425,00 per ogni figlia) da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora
CP 1 entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 60% a carico del signor Per 3 ed il 40% a carico della signora CP_1 secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna.
(V) Esclusione di qualsiasi Assegno di mantenimento tra i coniugi.
I coniugi sono del tutto autonomi ed economicamente autosufficienti;
pertanto viene escluso qualsiasi
Assegno di mantenimento tra gli stessi.
(VI) Intestazione autovettura famigliare.
Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, il signor
Controparte_2 si impegna a trasferire, alla Signora Controparte_1 che si impegna ad accettare, la piena proprietà dell'autovettura tipo "FIAT 500 (Tg. FJ089SL) a titolo gratuito.
I reciproci trasferimenti di proprietà dovranno avvenire entro e non oltre 30 giorni dell'emissione del provvedimento conclusivo dell'instaurando procedimento, il quale dovrà considerarsi esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa siccome consentito dall'art. 19 L. 6 marzo 1987
n.74.
(VII) Con il presente accordo di separazione consensuale le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno rispetto all'altra.
Le spese legali della presente procedura sono da intendersi integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
Controparte 1 e CP 2omologa la separazione consensuale di a)
[...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montescudo (RN) di procedere b) all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 6 Parte II Serie A Anno 2011); spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi