TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Comiso (RG), via Pisanelli n. 82, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliana Alì che la rappresenta e la difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Saverio La
Grua, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio civile in Comiso (RG) il 29.04.2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, dell'anno 2007, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli (il 07.09.2000 a Persona_1
Comiso) e (il 20.03.2013 a Vittoria) Persona_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno la residenza presso la dimora materna. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Comiso (RG) in via Pisanelli n. 82, Pt_1 con ogni arredo e corredo esistente è da considerarsi di lei esclusiva competenza;
al riguardo i coniugi dichiarano che sull'immobile de quo grava mutuo acceso dalla sig.ra presso Pt_1
– filiale di Comiso in data 15.07.2016 con scadenza il Controparte_1
15.07.2027, i cui ratei, sinora interamente pagati dalla sig.ra resteranno a di lei carico Pt_1 sino al completamento del piano di ammortamento. La sig.ra inoltre si impegna ad Pt_1 accollarsi il pagamento delle rimanenti rate mensili del finanziamento n. CO00027028329 acceso da entrambi i coniugi con Compass in data 23.12.2022 fino all'estinzione del predetto prestito;
6) I coniugi dichiarano che nella casa coniugale sita in Comiso (RG) in via Pisanelli n. 82 risiederanno stabilmente la signora unitamente ai figli, mentre il sig. Pt_1 Per_1 acquisirà diversa residenza;
7) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, Per_1 Pt_1
l'importo di € 200,00 mensili, e così 100,00 € per ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Specificamente: spese mediche, spese scolastiche per il figlio ivi Per_2 compresi i costi per il doposcuola dal minore frequentato, spese universitarie per il figlio Per_1
(canone locatizio, costi utenze dell'immobile locato, spese per trasferte da e verso la Sicilia, tasse universitarie, acquisto libri, etc.), spese per eventuali attività sportive e/o extrascolastiche, queste ultime purché previamente concordate;
9) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e Per_1 coordinamento. Durante le festività e nel periodo delle vacanze estive i genitori concorderanno di volta in volta la regolamentazione del diritto di visita tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempi con i figli. Con riferimento al figlio minore in considerazione dei quotidiani impegni di studio che Per_2 lo occupano, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: il sabato e la domenica pomeriggio di ogni settimana. Ulteriori periodi di visita nei giorni infrasettimanali potranno essere concordati tra i genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio; Per_2
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio civile in Comiso (RG) in data 29.04.2007, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 8, parte I, anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Comiso (RG), via Pisanelli n. 82, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliana Alì che la rappresenta e la difende giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Saverio La
Grua, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio civile in Comiso (RG) il 29.04.2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, dell'anno 2007, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli (il 07.09.2000 a Persona_1
Comiso) e (il 20.03.2013 a Vittoria) Persona_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno la residenza presso la dimora materna. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, Per_2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5) La casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Comiso (RG) in via Pisanelli n. 82, Pt_1 con ogni arredo e corredo esistente è da considerarsi di lei esclusiva competenza;
al riguardo i coniugi dichiarano che sull'immobile de quo grava mutuo acceso dalla sig.ra presso Pt_1
– filiale di Comiso in data 15.07.2016 con scadenza il Controparte_1
15.07.2027, i cui ratei, sinora interamente pagati dalla sig.ra resteranno a di lei carico Pt_1 sino al completamento del piano di ammortamento. La sig.ra inoltre si impegna ad Pt_1 accollarsi il pagamento delle rimanenti rate mensili del finanziamento n. CO00027028329 acceso da entrambi i coniugi con Compass in data 23.12.2022 fino all'estinzione del predetto prestito;
6) I coniugi dichiarano che nella casa coniugale sita in Comiso (RG) in via Pisanelli n. 82 risiederanno stabilmente la signora unitamente ai figli, mentre il sig. Pt_1 Per_1 acquisirà diversa residenza;
7) Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli, Per_1 Pt_1
l'importo di € 200,00 mensili, e così 100,00 € per ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione;
8) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Specificamente: spese mediche, spese scolastiche per il figlio ivi Per_2 compresi i costi per il doposcuola dal minore frequentato, spese universitarie per il figlio Per_1
(canone locatizio, costi utenze dell'immobile locato, spese per trasferte da e verso la Sicilia, tasse universitarie, acquisto libri, etc.), spese per eventuali attività sportive e/o extrascolastiche, queste ultime purché previamente concordate;
9) Il sig. potrà vedere i figli ogni volta che vorrà salvo il necessario preavviso e Per_1 coordinamento. Durante le festività e nel periodo delle vacanze estive i genitori concorderanno di volta in volta la regolamentazione del diritto di visita tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempi con i figli. Con riferimento al figlio minore in considerazione dei quotidiani impegni di studio che Per_2 lo occupano, il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: il sabato e la domenica pomeriggio di ogni settimana. Ulteriori periodi di visita nei giorni infrasettimanali potranno essere concordati tra i genitori, salvo il necessario preavviso e coordinamento;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio; Per_2
11) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti che l'udienza di comparizione del dì 23.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio civile in Comiso (RG) in data 29.04.2007, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Comiso (RG), al n. 8, parte I, anno 2007;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti