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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa Paduano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3538 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ”, riservata per la decisione all'udienza del
17.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1
n.36/2023 e LA GIUDIZIALE
[...] Parte_1 Parte_2
(C.F.: n.104/2024 , in persona del Curatore, Rag. C.F._1 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione e alla memoria di costituzione, rilasciata in forza di provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio emesso dal G.D. dall'Avv.
Livio Persico ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli, alla Via A. Depretis 102,
ATTORE
E
(C. F. , residente in [...]al Corso Tommaso Parte_2 C.F._1
Vitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Avella del Foro di Nola con studio in Nola alla
Via Anfiteatro Laterizio n. 117, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(C. F. ), residente in [...]al Corso Tommaso Controparte_1 C.F._2
Vitale n. 34 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Avella del Foro di Nola con studio in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. 117, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 17.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(C.F. ) –n.36/2023 ha convenuto in giudizio e
[...] P.IVA_1 Pt_2 CP_1
chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per Notar
[...]
1 del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), con il quale ha Per_1 Parte_2
trasferito al figlio i seguenti immobili: Controparte_1
1) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
2) locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4;
3) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale).
A tal fine ha esposto:
- di vantare una ragione di credito di euro 18.000,00, oltre spese di protesto ed interessi, quale importo scaturente dai titoli cambiari emessi da all'ordine della società, di cui Parte_2 era socio accomandante, , titoli poi girati dalla Parte_1 accomandataria coniuge alla “Movisid S.p.A.” e rimasti impagati;
- che dalle indagini della curatela è emerso che ha compiuto atti di Parte_2 amministrazione e/o concluso affari in nome della società, così contravvenendo al divieto posto dall'art.2320 c.c.;
- che le visure ipotecarie compiute nei confronti del socio hanno consentito di Parte_2 riscontrare che il medesimo, con atto stipulato il 26 giugno 2018, trascritto il 4 luglio 2018 ai numeri di Reg. Gen. 23299e Reg. Part. 18375 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta, si è spogliato di tutti i suoi beni donandoli al figlio, SI. CP_1
[...]
- che la donazione è stata posta in essere nella piena consapevolezza di ledere Parte_2 le aspettative del proprio ceto creditorio determinando l'integrale svuotamento del proprio patrimonio del debitore.
Tanto premesso, la curatela ha chiesto l'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto impugnato con condanna alle spese in favore dell'Erario, stante l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio.
2 A seguito della notifica dell'atto di citazione, i convenuti si costituivano tardivamente in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda proposta.
In data 05.11.2024 la curatela attrice si è costituita nel presente procedimento anche per la
Liquidazione Giudiziale del SI. (C.F.: – procedura Parte_2 C.F._1
pendente innanzi al Tribunale di Nola al n.104/2024 onde proseguire, nell'interesse della intera massa creditoria, ai sensi 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'azione già proposta in veste di creditore particolare del debitore disponente, in quanto in data 8-11/10/2024 il Tribunale di Nola dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale di nato a [...] il [...], Parte_2
in estensione della già dichiarata apertura della Liquidazione Giudiziale a carico della
[...]
e della socia accomandataria SI.ra . Parte_1 Parte_1 Parte_1
Con ordinanza del 07.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia il procedimento per la discussione e la decisione.
All'udienza del 17.04.2025 il Giudice riservava la causa in decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda spiegata dalle parti convenute in sede di costituzione in giudizio, in quanto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. non rientra nell'elenco delle materie obbligatorie ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010 e, pertanto, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità per l'azione revocatoria
(cfr. sul punto Cass., n. 25855/2021 secondo cui “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010”).
Sempre in via preliminare, deve darsi atto , come in precedenza rilevato che che in data 05.11.2024 la curatela della Liquidazione Giudiziale in estensione di si è costituita nel Parte_2
presente giudizio , instaurato prima della predetta estensione onde proseguire, nell'interesse della intera massa creditoria, ai sensi degli art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'azione già proposta in veste di creditore particolare del debitore disponente.
Tale costituzione risulta legittima, in quanto il subentro del curatore nella posizione processuale del creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, facendo venir meno la legittimazione e
3 l'interesse ad agire del creditore individuale (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori).
Nel caso di specie, peraltro, non appare necessaria la dichiarazione di improcedibilità della domanda originariamente proposta, in quanto , in ragione della peculiarità della vicenda controversa in cui oggetto dell'azione revocatoria non era un atto di disposizione relativo ad un bene appartenente al soggetto all'epoca in bonis e poi sottoposto a liquidazione bensì un atto di disposizione compiuto da un debitore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale , debitore a sua volta sottoposto a liquidazione giudiziale in pendenza del giudizio intentato con l'azione revocatoria ex art. 165 CCII, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale in estensione della parte destinataria della domanda revocatoria formulata ex art. 165 CCII consente la proseguibilità dell'azione avendo la curatela del convenuto sottoposto a liquidazione giudiziale manifestato la volontà di subentrarvi: l'esigenza di tutela della curatela attrice in revocatoria resta assorbita dall'iniziativa della medesima curatela del convenuto sottoposto a liquidazione giudiziale
(svolta nell'interesse dell'intero suo ceto creditorio).
Non si è infatti in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n.
12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862).
Tanto premesso, la domanda proposta è fondata e , pertanto, va accolta.
Si osservi in diritto.
Il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972).
Va precisato, peraltro, che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Con particolare riguardo a tale elemento, la giurisprudenza ha affermato che il curatore del fallimento, oggi liquidazione giudiziale che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a
4 provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, che i crediti dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Tali crediti determinano, poi, gli ulteriori oneri probatori in ordine, da un lato, alla loro consistenza e, dall'altro, in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Infatti, soltanto l'acquisizione di tali dati consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori (Cass.
4 settembre 2009, n. 19234; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26331; Cass. 12 settembre 1998, n. 9092).
Invero, la legittimazione del curatore del fallimento, oggi liquidazione giudiziale e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a beneficiare anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole (Cass. 9 aprile 1975, n. 1294) non mutano le condizioni dell'azione quali sono definite dall'art. 2901 cod. civ., che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra le altre,
l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole.
Non è peraltro richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. civ., sez.
III, 4 luglio 2006, n. 15265). Ed invero, anche di recente la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (Cass., n. 12264/2019, tra le altre: Cass. 06/08/2004, n. 15257, espressamente citata in sentenza;
v. anche conformi Cass. 14/10/2005, n. 19963; 18/11/2010, n. 23263; 18/10/2011, n.
21492).
Peraltro, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da
5 soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743).
Inoltre, allorché, l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore.
Perché sussista il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. civ., sez.
III, 18 agosto 2011, n. 17365; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748; Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678).
Ancora. La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio
2007, n. 1068; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2006,, n. 1759), non essendo necessario ai fini della ricorrenza del fattore della scientia damni anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2004, n. 5741; Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2000 n. 7262).
La relativa prova può essere data anche a mezzo presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio
2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2008, n. 13404; Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2007, n.
17867) e si può ricavare da una serie di elementi quali le modalità di pagamento (ad. es. la previsione di una lunga dilazione senza corresponsione degli interessi) o la mancanza, nell'atto di vendita, delle necessarie visure ipotecarie e catastali (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n.
21503; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757).
Sulla base delle esposte coordinate dogmatiche ed interpretative, è possibile valutare il caso in esame, rispetto al quale le risultanze istruttorie in atti depongono univocamente nel senso della piena fondatezza della domanda.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria relativamente all'atto di donazione impugnato è innanzitutto l'esistenza di una valida ragione di credito e l'accertamento dell'anteriorità del credito vantato rispetto all'atto di donazione.
Orbene, parte attrice, come è emerso dall'excursus processuale, ha ricondotto la propria legittimazione ad agire, sin dalla costituzione in giudizio, sia alla posizione creditoria della società nei confronti dell'emittente dei titoli cambiari sia alla circostanza che i crediti dei Parte_2
6 creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole e tale debitoria era da imputarsi al sig. Pt_2
in ragione della violazione del divieto di immistione ex art. 2320 c.c..
[...]
Orbene, se da un lato non risulta contestata e, dunque, può ritenersi acclarata la posizione debitoria di nei confronti della società sottoposta a liquidazione giudiziale, in forza dei Parte_2
titoli cambiari prodotti, con riguardo alla legittimazione della curatela attrice, in relazione alla debitoria societaria, va osservato quanto segue.
Come è noto l'art. 2320 c.c. al primo comma, recita: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286”. Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice espressamente vietata dall'art. 2320 c.c., è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa (Cass. n.
4498/2018, Cass., n. 6771/2022). In caso di violazione del divieto di ingerenza nell'attività gestoria della società, pertanto, il socio accomandante risponde illimitatamente ed in via solidale con la società e con gli altri soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni sociali (Cass.n. 6018/2015). Peraltro, a seguito della decadenza dalla limitazione di responsabilità ex articolo 2320 c.c., al socio accomandante deve essere esteso il fallimento della società ai sensi dell'articolo 147 L. Fall. (cfr. Cass. n.16984/2018). La giurisprudenza, nel definire i contorni di tale prescrizione, ha più volte chiarito anzitutto che è sufficiente anche un solo atto di ingerenza (Cass. n.n. 7554/00 secondo cui “ Nello stesso ordine di idee, va sottolineato - per quanto occorra- che ad integrare la condizione per il verificarsi della decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità è sufficiente il compimento di un solo atto e non si richiede una reiterazione di manifestazioni di ingerenza…”). Ancora, e più in particolare, è stato ritenuto in giurisprudenza che “Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 cod. civ. - non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa” (Cass. n. 172/87).
Dunque, per poter attribuire ad un atto un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, è necessario che esso non riguardi il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa, cioè che si tratti di un atto di gestione e
7 non di mero ordine ( nei medesimi termini cfr. Cass., Sez. I, 25/07/1996, ; 26/06/1979, n. 3563); ciò significa che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza non dipendono tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione e dalla frequenza degli atti da lui compiuti, quanto dall'ascrivibilità degli stessi all'ambito delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la direzione della società, ed in particolare dalla loro attinenza ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, restando conseguentemente esclusi gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all'adempimento delle obbligazioni che da quei rapporti derivano (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2000, n.
7554)”
Tanto premesso, risulta dalla documentazione in atti che con sentenza del Tribunale di Nola, emessa in data 08.10.2024 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione di Pt_2
in quanto “dalla documentazione versata in atti emerge che: • Il nome di
[...] Parte_2
compare nello stesso nome della società che riporta al suo interno un chiaro riferimento al
[...] predetto socio;
• il ha liberamente operato, con firma disgiunta del socio Pt_2
accomandatario, sul cc/cc acceso al nome della società fallita sottoposta a liquidazione giudiziale, senza alcuna limitazione;
• il ha effettuato pagamenti ai fornitori/creditori della società Pt_2
sottoposta a liquidazione giudiziale, mediante girata di effetti cambiari rilasciati in favore della società stessa;
• il , come confermato dai clienti interpellati (cfr. dichiarazioni in atti), ha Pt_2 intrattenuto rapporti con creditori della società ed ha stipulato contratti per conto della società; •
Il ha rilasciato fideiussione per l'adempimento da parte della società Pt_2 Parte_1
per le obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti del sistema bancari. Le condotte evidenziate devono ritenersi, dunque, unitamente considerate, indici di ingerenza diretta del socio accomandante nell'amministrazione della società, spettando all'accomandatario, e non all'accomandante, decidere quali contratti stipulare e quali no, trattando con i clienti: pertanto, in assenza di un'apposita e specifica delega da parte dell'accomandatario che autorizzasse in taluni casi determinati l'esercizio da parte dell'accomandante del potere di prendere decisioni impegnative per la società, di cui alcuna prova è stata fornita, stante la contumacia di parte resistente , deve concludersi che il comportamento complessivo del risulta idoneo a Pt_2 configurare una atto di amministrazione rilevante ex art. 2320 c.c., dall'accertamento del quale consegue l'estensibilità della liquidazione giudiziale della società di persone anche al socio accomandante ingeritosi nell'attività imprenditoriale della compagine”.
Ciò chiarito, come risulta documentato da parte attrice con la produzione delle domande di ammissione al passivo depositate tempestivamente larga parte della debitoria ammessa al passivo
(per ben euro 131.592,48) risale ad epoca anteriore al 31 dicembre 2017, anteriore all'atto
8 impugnato;
inoltre anche dalle ulteriori domande (tardive) del creditore erariale risultano aggiuntive esposizioni della società, talune delle quali risalenti sempre ad epoca anteriore all'atto donativo e formatasi quando il sig. già compiva, per le ragioni in precedenza espresse atti di Parte_2
immistione. Invero, per stabilire se l'atto dispositivo è anteriore o successivo al sorgere dei crediti ammessi al passivo fallimentare, va preso in considerazione non già il momento in cui è sé stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione di bensì il tempo in cui questi ha Parte_2
posto in essere quegli atti propri della gestione sociale che hanno determinato l'estensione nei suoi confronti del fallimento della società; poiché è incontestato, oltre che provato, che gli atti determinanti la decadenza dalla limitazione di responsabilità in cui è incorso il socio accomandante siano antecedenti alla stipulazione dell'atto impugnato, può ritenersi integrato il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato.
Quanto, poi, all'ulteriore presupposto oggettivo della spiegata azione costituito dall'effettività del danno ovvero l'idoneità dell'atto di disposizione a ledere la garanzia patrimoniale per il creditore
(eventus damni) non occorre alcuna valutazione del danno, sussistendo laddove venga dimostrata l'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ovvero a rendere maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione coattiva del credito. In tal caso, il creditore ha solo l'onere di dimostrare la variazione del patrimonio del debitore ma non anche l'entità del residuo
(così, Cass, civ., sez. V, 07/07/2009, n. 15862; Cass. Civ., sez. III, 29/04/2009, n. 10052, in Fam e dir., 2009, 10, 901; Trib. Bologna, sez. I, 07/03/2011; Trib Padova, sez. II, 23/02/2011; Trib Pistoia,
11/01/2011; Trib Potenza, 08/07/2010).
Nella specie, alcun dubbio sussiste in ordine all'esistenza del danno, avendo la curatela documentato il totale svuotamento del patrimonio di mediante l'esibizione delle Parte_2
risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dai cui risulta che con la donazione si è spogliato di tutte le sue proprietà, senza aver dedotto, né provato di essere Parte_2
titolare altri beni.
Infatti, rispetto alla posizione della liquidazione giudiziale odierna attrice, può ritenersi certo che la donazione per cui è causa abbia reso oggettivamente impossibile la tutela delle ragioni di credito poste a base della domanda, per l'assenza di altri beni utilmente aggredibili e per la certa incapienza del debitore.
Peraltro, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le
9 successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così, Cass. Civ., sez. III, 19/04/2009, n. 10052, cit.;Trib. Vicenza, 13/10/2011
Trib. Milano, Sez. II, 07/06/2011).
E nella specie la detta consapevolezza ( non essendo richiesta, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 2901 c.c., la prova della necessaria conoscenza della circostanza in capo al terzo acquirente, tenuto conto della pacifica natura di atto del titolo gratuito della donazione ) si ricava dai seguenti indizi:
1) la donazione è avvenuta quando già sussisteva una forte esposizione debitoria nei confronti dei creditori sociali;
2) la donazione ha investito la totalità del patrimonio immobiliare, in assenza di allegazioni e prove contrarie, del debitore;
3) la donazione è stata eseguita in favore di un soggetto legato da stretti vincoli di parentela con il donante.
La presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria porta all'accoglimento della domanda, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione per Notar
del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), stipulata tra i SI.ri ed Per_1 Pt_2
avente ad oggetto i seguenti cespiti: Controparte_1
1) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
2) locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4;
3) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale).
10 Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod. e int., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: quanto al valore della controversia, debbano trovare applicazione, nella determinazione del compenso professionale, le previsioni contenute nel DM 55/2014; devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 147/2022 i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; nella fattispecie in esame possono essere riconosciuti i parametri delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio;
ai sensi dell'art.
2. comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso spese forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%; in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del 2002 i compensi – come sopra determinati - vanno ridotti della metà
PQM
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della curatela attrice dell'atto di donazione per Notar del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), stipulata tra i Per_1
SI.ri ed avente ad oggetto i seguenti cespiti: Pt_2 Controparte_1
appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
11 locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4; appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale); condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1
procedimento liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 06.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosa Paduano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3538 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ”, riservata per la decisione all'udienza del
17.04.2025 e vertente
TRA
Parte_1
n.36/2023 e LA GIUDIZIALE
[...] Parte_1 Parte_2
(C.F.: n.104/2024 , in persona del Curatore, Rag. C.F._1 Parte_3
rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione e alla memoria di costituzione, rilasciata in forza di provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio emesso dal G.D. dall'Avv.
Livio Persico ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Napoli, alla Via A. Depretis 102,
ATTORE
E
(C. F. , residente in [...]al Corso Tommaso Parte_2 C.F._1
Vitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Avella del Foro di Nola con studio in Nola alla
Via Anfiteatro Laterizio n. 117, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(C. F. ), residente in [...]al Corso Tommaso Controparte_1 C.F._2
Vitale n. 34 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Avella del Foro di Nola con studio in Nola alla Via Anfiteatro Laterizio n. 117, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da verbale di udienza del 17.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Liquidazione Giudiziale della Parte_1
(C.F. ) –n.36/2023 ha convenuto in giudizio e
[...] P.IVA_1 Pt_2 CP_1
chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione per Notar
[...]
1 del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), con il quale ha Per_1 Parte_2
trasferito al figlio i seguenti immobili: Controparte_1
1) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
2) locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4;
3) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale).
A tal fine ha esposto:
- di vantare una ragione di credito di euro 18.000,00, oltre spese di protesto ed interessi, quale importo scaturente dai titoli cambiari emessi da all'ordine della società, di cui Parte_2 era socio accomandante, , titoli poi girati dalla Parte_1 accomandataria coniuge alla “Movisid S.p.A.” e rimasti impagati;
- che dalle indagini della curatela è emerso che ha compiuto atti di Parte_2 amministrazione e/o concluso affari in nome della società, così contravvenendo al divieto posto dall'art.2320 c.c.;
- che le visure ipotecarie compiute nei confronti del socio hanno consentito di Parte_2 riscontrare che il medesimo, con atto stipulato il 26 giugno 2018, trascritto il 4 luglio 2018 ai numeri di Reg. Gen. 23299e Reg. Part. 18375 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta, si è spogliato di tutti i suoi beni donandoli al figlio, SI. CP_1
[...]
- che la donazione è stata posta in essere nella piena consapevolezza di ledere Parte_2 le aspettative del proprio ceto creditorio determinando l'integrale svuotamento del proprio patrimonio del debitore.
Tanto premesso, la curatela ha chiesto l'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto impugnato con condanna alle spese in favore dell'Erario, stante l'ammissione della procedura al gratuito patrocinio.
2 A seguito della notifica dell'atto di citazione, i convenuti si costituivano tardivamente in giudizio, eccependo l'improcedibilità della domanda proposta.
In data 05.11.2024 la curatela attrice si è costituita nel presente procedimento anche per la
Liquidazione Giudiziale del SI. (C.F.: – procedura Parte_2 C.F._1
pendente innanzi al Tribunale di Nola al n.104/2024 onde proseguire, nell'interesse della intera massa creditoria, ai sensi 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'azione già proposta in veste di creditore particolare del debitore disponente, in quanto in data 8-11/10/2024 il Tribunale di Nola dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale di nato a [...] il [...], Parte_2
in estensione della già dichiarata apertura della Liquidazione Giudiziale a carico della
[...]
e della socia accomandataria SI.ra . Parte_1 Parte_1 Parte_1
Con ordinanza del 07.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia il procedimento per la discussione e la decisione.
All'udienza del 17.04.2025 il Giudice riservava la causa in decisione
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda spiegata dalle parti convenute in sede di costituzione in giudizio, in quanto l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. non rientra nell'elenco delle materie obbligatorie ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del
2010 e, pertanto, la mediazione non costituisce condizione di procedibilità per l'azione revocatoria
(cfr. sul punto Cass., n. 25855/2021 secondo cui “l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010”).
Sempre in via preliminare, deve darsi atto , come in precedenza rilevato che che in data 05.11.2024 la curatela della Liquidazione Giudiziale in estensione di si è costituita nel Parte_2
presente giudizio , instaurato prima della predetta estensione onde proseguire, nell'interesse della intera massa creditoria, ai sensi degli art. 165 CC.II. e dell'art. 2901 c.c., l'azione già proposta in veste di creditore particolare del debitore disponente.
Tale costituzione risulta legittima, in quanto il subentro del curatore nella posizione processuale del creditore originario attore, con accettazione della causa in statu e terminis, determina un ampliamento degli effetti della contesa e della pronuncia, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti, facendo venir meno la legittimazione e
3 l'interesse ad agire del creditore individuale (restando l'esigenza di tutela della sua posizione assorbita in quella della massa dei creditori).
Nel caso di specie, peraltro, non appare necessaria la dichiarazione di improcedibilità della domanda originariamente proposta, in quanto , in ragione della peculiarità della vicenda controversa in cui oggetto dell'azione revocatoria non era un atto di disposizione relativo ad un bene appartenente al soggetto all'epoca in bonis e poi sottoposto a liquidazione bensì un atto di disposizione compiuto da un debitore del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale , debitore a sua volta sottoposto a liquidazione giudiziale in pendenza del giudizio intentato con l'azione revocatoria ex art. 165 CCII, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale in estensione della parte destinataria della domanda revocatoria formulata ex art. 165 CCII consente la proseguibilità dell'azione avendo la curatela del convenuto sottoposto a liquidazione giudiziale manifestato la volontà di subentrarvi: l'esigenza di tutela della curatela attrice in revocatoria resta assorbita dall'iniziativa della medesima curatela del convenuto sottoposto a liquidazione giudiziale
(svolta nell'interesse dell'intero suo ceto creditorio).
Non si è infatti in presenza di due azioni, ma sempre dell'unica azione originaria, nella quale il curatore è subentrato avvalendosi di una speciale legittimazione sostitutiva rispetto a quella del singolo creditore» (così Cass. n. 29420 del 2008, cit.; conformi, ex plurimis, Cass. 28/05/2009, n.
12513; Cass. 27/10/2015, n. 21810; Cass. 06/07/2020, n. 13862).
Tanto premesso, la domanda proposta è fondata e , pertanto, va accolta.
Si osservi in diritto.
Il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972).
Va precisato, peraltro, che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Con particolare riguardo a tale elemento, la giurisprudenza ha affermato che il curatore del fallimento, oggi liquidazione giudiziale che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a
4 provare, a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo, che i crediti dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Tali crediti determinano, poi, gli ulteriori oneri probatori in ordine, da un lato, alla loro consistenza e, dall'altro, in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Infatti, soltanto l'acquisizione di tali dati consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori (Cass.
4 settembre 2009, n. 19234; Cass. 31 ottobre 2008, n. 26331; Cass. 12 settembre 1998, n. 9092).
Invero, la legittimazione del curatore del fallimento, oggi liquidazione giudiziale e la possibilità che dei risultati dell'azione vengano a beneficiare anche i creditori successivi al compimento dell'atto pregiudizievole (Cass. 9 aprile 1975, n. 1294) non mutano le condizioni dell'azione quali sono definite dall'art. 2901 cod. civ., che, salvo il caso della dolosa preordinazione, richiede, tra le altre,
l'anteriorità del credito pregiudicato rispetto all'atto pregiudizievole.
Non è peraltro richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. civ., sez.
III, 4 luglio 2006, n. 15265). Ed invero, anche di recente la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (Cass., n. 12264/2019, tra le altre: Cass. 06/08/2004, n. 15257, espressamente citata in sentenza;
v. anche conformi Cass. 14/10/2005, n. 19963; 18/11/2010, n. 23263; 18/10/2011, n.
21492).
Peraltro, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da
5 soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743).
Inoltre, allorché, l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore.
Perché sussista il requisito dell' anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. civ., sez.
III, 18 agosto 2011, n. 17365; Cass. civ., sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1413; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748; Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678).
Ancora. La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1 n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio
2007, n. 1068; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2006,, n. 1759), non essendo necessario ai fini della ricorrenza del fattore della scientia damni anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'alienante, e delle sue caratteristiche (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2004, n. 5741; Cass. civ., sez. II, 1 giugno 2000 n. 7262).
La relativa prova può essere data anche a mezzo presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio
2011, n. 3676; Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2008, n. 13404; Cass. civ., sez. III, 22 agosto 2007, n.
17867) e si può ricavare da una serie di elementi quali le modalità di pagamento (ad. es. la previsione di una lunga dilazione senza corresponsione degli interessi) o la mancanza, nell'atto di vendita, delle necessarie visure ipotecarie e catastali (cfr. Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2011, n.
21503; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757).
Sulla base delle esposte coordinate dogmatiche ed interpretative, è possibile valutare il caso in esame, rispetto al quale le risultanze istruttorie in atti depongono univocamente nel senso della piena fondatezza della domanda.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria relativamente all'atto di donazione impugnato è innanzitutto l'esistenza di una valida ragione di credito e l'accertamento dell'anteriorità del credito vantato rispetto all'atto di donazione.
Orbene, parte attrice, come è emerso dall'excursus processuale, ha ricondotto la propria legittimazione ad agire, sin dalla costituzione in giudizio, sia alla posizione creditoria della società nei confronti dell'emittente dei titoli cambiari sia alla circostanza che i crediti dei Parte_2
6 creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo erano già sorti al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole e tale debitoria era da imputarsi al sig. Pt_2
in ragione della violazione del divieto di immistione ex art. 2320 c.c..
[...]
Orbene, se da un lato non risulta contestata e, dunque, può ritenersi acclarata la posizione debitoria di nei confronti della società sottoposta a liquidazione giudiziale, in forza dei Parte_2
titoli cambiari prodotti, con riguardo alla legittimazione della curatela attrice, in relazione alla debitoria societaria, va osservato quanto segue.
Come è noto l'art. 2320 c.c. al primo comma, recita: “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286”. Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice espressamente vietata dall'art. 2320 c.c., è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa (Cass. n.
4498/2018, Cass., n. 6771/2022). In caso di violazione del divieto di ingerenza nell'attività gestoria della società, pertanto, il socio accomandante risponde illimitatamente ed in via solidale con la società e con gli altri soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi per tutte le obbligazioni sociali (Cass.n. 6018/2015). Peraltro, a seguito della decadenza dalla limitazione di responsabilità ex articolo 2320 c.c., al socio accomandante deve essere esteso il fallimento della società ai sensi dell'articolo 147 L. Fall. (cfr. Cass. n.16984/2018). La giurisprudenza, nel definire i contorni di tale prescrizione, ha più volte chiarito anzitutto che è sufficiente anche un solo atto di ingerenza (Cass. n.n. 7554/00 secondo cui “ Nello stesso ordine di idee, va sottolineato - per quanto occorra- che ad integrare la condizione per il verificarsi della decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità è sufficiente il compimento di un solo atto e non si richiede una reiterazione di manifestazioni di ingerenza…”). Ancora, e più in particolare, è stato ritenuto in giurisprudenza che “Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall'art. 2320 cod. civ. - non è sufficiente il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l'accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria del titolare della impresa” (Cass. n. 172/87).
Dunque, per poter attribuire ad un atto un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, è necessario che esso non riguardi il mero profilo esecutivo, ma il momento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa, cioè che si tratti di un atto di gestione e
7 non di mero ordine ( nei medesimi termini cfr. Cass., Sez. I, 25/07/1996, ; 26/06/1979, n. 3563); ciò significa che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita ingerenza non dipendono tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessivamente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione e dalla frequenza degli atti da lui compiuti, quanto dall'ascrivibilità degli stessi all'ambito delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la direzione della società, ed in particolare dalla loro attinenza ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, restando conseguentemente esclusi gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all'adempimento delle obbligazioni che da quei rapporti derivano (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2000, n.
7554)”
Tanto premesso, risulta dalla documentazione in atti che con sentenza del Tribunale di Nola, emessa in data 08.10.2024 è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione di Pt_2
in quanto “dalla documentazione versata in atti emerge che: • Il nome di
[...] Parte_2
compare nello stesso nome della società che riporta al suo interno un chiaro riferimento al
[...] predetto socio;
• il ha liberamente operato, con firma disgiunta del socio Pt_2
accomandatario, sul cc/cc acceso al nome della società fallita sottoposta a liquidazione giudiziale, senza alcuna limitazione;
• il ha effettuato pagamenti ai fornitori/creditori della società Pt_2
sottoposta a liquidazione giudiziale, mediante girata di effetti cambiari rilasciati in favore della società stessa;
• il , come confermato dai clienti interpellati (cfr. dichiarazioni in atti), ha Pt_2 intrattenuto rapporti con creditori della società ed ha stipulato contratti per conto della società; •
Il ha rilasciato fideiussione per l'adempimento da parte della società Pt_2 Parte_1
per le obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti del sistema bancari. Le condotte evidenziate devono ritenersi, dunque, unitamente considerate, indici di ingerenza diretta del socio accomandante nell'amministrazione della società, spettando all'accomandatario, e non all'accomandante, decidere quali contratti stipulare e quali no, trattando con i clienti: pertanto, in assenza di un'apposita e specifica delega da parte dell'accomandatario che autorizzasse in taluni casi determinati l'esercizio da parte dell'accomandante del potere di prendere decisioni impegnative per la società, di cui alcuna prova è stata fornita, stante la contumacia di parte resistente , deve concludersi che il comportamento complessivo del risulta idoneo a Pt_2 configurare una atto di amministrazione rilevante ex art. 2320 c.c., dall'accertamento del quale consegue l'estensibilità della liquidazione giudiziale della società di persone anche al socio accomandante ingeritosi nell'attività imprenditoriale della compagine”.
Ciò chiarito, come risulta documentato da parte attrice con la produzione delle domande di ammissione al passivo depositate tempestivamente larga parte della debitoria ammessa al passivo
(per ben euro 131.592,48) risale ad epoca anteriore al 31 dicembre 2017, anteriore all'atto
8 impugnato;
inoltre anche dalle ulteriori domande (tardive) del creditore erariale risultano aggiuntive esposizioni della società, talune delle quali risalenti sempre ad epoca anteriore all'atto donativo e formatasi quando il sig. già compiva, per le ragioni in precedenza espresse atti di Parte_2
immistione. Invero, per stabilire se l'atto dispositivo è anteriore o successivo al sorgere dei crediti ammessi al passivo fallimentare, va preso in considerazione non già il momento in cui è sé stata aperta la liquidazione giudiziale in estensione di bensì il tempo in cui questi ha Parte_2
posto in essere quegli atti propri della gestione sociale che hanno determinato l'estensione nei suoi confronti del fallimento della società; poiché è incontestato, oltre che provato, che gli atti determinanti la decadenza dalla limitazione di responsabilità in cui è incorso il socio accomandante siano antecedenti alla stipulazione dell'atto impugnato, può ritenersi integrato il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato.
Quanto, poi, all'ulteriore presupposto oggettivo della spiegata azione costituito dall'effettività del danno ovvero l'idoneità dell'atto di disposizione a ledere la garanzia patrimoniale per il creditore
(eventus damni) non occorre alcuna valutazione del danno, sussistendo laddove venga dimostrata l'idoneità dell'atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ovvero a rendere maggiormente difficoltosa ed incerta l'esazione coattiva del credito. In tal caso, il creditore ha solo l'onere di dimostrare la variazione del patrimonio del debitore ma non anche l'entità del residuo
(così, Cass, civ., sez. V, 07/07/2009, n. 15862; Cass. Civ., sez. III, 29/04/2009, n. 10052, in Fam e dir., 2009, 10, 901; Trib. Bologna, sez. I, 07/03/2011; Trib Padova, sez. II, 23/02/2011; Trib Pistoia,
11/01/2011; Trib Potenza, 08/07/2010).
Nella specie, alcun dubbio sussiste in ordine all'esistenza del danno, avendo la curatela documentato il totale svuotamento del patrimonio di mediante l'esibizione delle Parte_2
risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dai cui risulta che con la donazione si è spogliato di tutte le sue proprietà, senza aver dedotto, né provato di essere Parte_2
titolare altri beni.
Infatti, rispetto alla posizione della liquidazione giudiziale odierna attrice, può ritenersi certo che la donazione per cui è causa abbia reso oggettivamente impossibile la tutela delle ragioni di credito poste a base della domanda, per l'assenza di altri beni utilmente aggredibili e per la certa incapienza del debitore.
Peraltro, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le
9 successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (cfr.
Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2011, n. 23743).
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis"), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così, Cass. Civ., sez. III, 19/04/2009, n. 10052, cit.;Trib. Vicenza, 13/10/2011
Trib. Milano, Sez. II, 07/06/2011).
E nella specie la detta consapevolezza ( non essendo richiesta, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 2901 c.c., la prova della necessaria conoscenza della circostanza in capo al terzo acquirente, tenuto conto della pacifica natura di atto del titolo gratuito della donazione ) si ricava dai seguenti indizi:
1) la donazione è avvenuta quando già sussisteva una forte esposizione debitoria nei confronti dei creditori sociali;
2) la donazione ha investito la totalità del patrimonio immobiliare, in assenza di allegazioni e prove contrarie, del debitore;
3) la donazione è stata eseguita in favore di un soggetto legato da stretti vincoli di parentela con il donante.
La presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria porta all'accoglimento della domanda, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione per Notar
del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), stipulata tra i SI.ri ed Per_1 Pt_2
avente ad oggetto i seguenti cespiti: Controparte_1
1) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
2) locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4;
3) appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale).
10 Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e succ. mod. e int., tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice.
Com'è noto la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lg. n. 115 del 2002, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (cfr. Cass. civ., sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611 e Corte Cost., 28 novembre 2012, n. 270). Invero, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18167).
Il Giudice, pertanto, evidenzia in ordine alla liquidazione delle spese di lite che: quanto al valore della controversia, debbano trovare applicazione, nella determinazione del compenso professionale, le previsioni contenute nel DM 55/2014; devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DM 147/2022 i parametri per i procedimenti di valore ricompreso tra euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; nella fattispecie in esame possono essere riconosciuti i parametri delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio;
ai sensi dell'art.
2. comma 2, DM. n. 55/14 il rimborso spese forfettario va riconosciuto nella misura ordinaria del 15%; in forza del combinato disposto degli artt. 130 e 133 d.lg. n. 115 del 2002 i compensi – come sopra determinati - vanno ridotti della metà
PQM
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della curatela attrice dell'atto di donazione per Notar del 26 giugno 2018 (Rep. 4703 – Racc. 2636), stipulata tra i Per_1
SI.ri ed avente ad oggetto i seguenti cespiti: Pt_2 Controparte_1
appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano secondo di complessivi vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) sito nel Comune di Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 5 cat.A/4 cl.5 vani 7,5 superficie catastale totale mq.231 totale escluse aree scoperte mq.220 R.C. Euro 387,34;
11 locale deposito pertinenziale al piano terra avente ingresso da Via Anfiteatro Laterizio n.6 sito nel
Comune di Nola identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.626 sub 5 cat.C/2 cl.2 consistenza mq.32 superficie catastale totale mq.36 R.C.Euro 102,4; appartamento avente ingresso da Corso Tommaso Vitale n.3 al piano primo con annesso sottoscala posto sotto l'androne dello stabile, di complessivi vani catastali 4 (quattro), sito nel Comune di
Nola, identificato al catasto fabbricati al foglio 40 part.649 sub 11 cat.A/4 cl.4 vani 4, superficie catastale totale mq.148 totale escluse aree scoperte mq.147 R.C. Euro 177,66 (ex foglio 41 part.649 sub 4 giusta variazione protocollo NA0339002 del 16 luglio 2013 per bonifica identificativo catastale); condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1
procedimento liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 06.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano
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