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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5928 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4476/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Carmela Gallina - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Anna Giorgia Carbone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4476/2020, promossa con citazione notificata in data 9.1.2020
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliati in Milano via Victor Hugo n. 3 presso l'avv. Giuseppe Martino, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Marco Pesenti,
pagina 1 di 15 che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Correggio
n. 43 presso l'avv. Antonio Ferraguto, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intervento,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Le opponenti hanno così concluso:
“Il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare la parziale nullità delle cd. fideiussioni prestate dai signori per Parte_2 violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 o l'inopponibilità della garanzia nei confronti di e di per le ragioni dedotte nel merito, Parte_3 Parte_2
- revocare il decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso da questo Tribunale il 26 novembre 2019 e comunque rigettare perché infondate tutte le domande della ricorrente per le ragioni esposte;
- in via subordinata, ferme le superiori domande ed eccezioni, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, limitare la condanna di pagamento a quella diversa e minor somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente compensando le somme a reciproco debito e credito.
- Con vittoria nelle spese e competenze tutte del giudizio, anche per perizie, oltre rimborso forfetario, contributo previdenziale obbligatorio ed imposta sul valore aggiunto,
In via istruttoria, si ribadiscono tutte le istanze proposte e disattese.”.
L'opposta ha così concluso (si intende come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 pagina 2 di 15 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare:
-affermare la corretta competenza del Tribunale di Milano;
- in via principale: respingere le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice della C.F. , con sede in 20099 SE SA
[...] Parte_1 P.IVA_1
AN (MI) Viale Rimembranze n. 93 nonché dei Sigg.ri C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in 20093 Cologno Monzese C.F._1
(MI), Via Luigi Einaudi n. 1 e C.F. , nato a [...]_3 C.F._2
(PA) il 12/06/1962 e residente in [...], nella loro qualità di fideiussori della società C.F. , con sede in 20099 Parte_1 P.IVA_1
SE SA AN (MI) Viale Rimembranze n. 93, della complessiva somma di Euro 96.241,42, oltre agli interessi ed oltre alle spese del procedimento di ingiunzione, ai diritti di registrazione, copie autentiche, notifica o e le successive occorrende sino al saldo, e condannare la società Parte_1 ed i garanti Sigg.ri e (nei limiti delle fideiussioni prestate)
[...] Parte_2 Parte_3 al pagamento della predetta somma oppure della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
- in via istruttoria:
- si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie formulate;
- procedersi, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., alla verificazione delle firme poste in calce ai contratti di fideiussione sottoscritti da parte della Sig.ra se del caso mediante consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio grafologica;
- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese del procedimento monitorio.”
La terza intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, respingere le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 15 opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che (già , ora e, per essa, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
è creditrice di nonché dei Sig.ri e CP_3 Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori di e, per l'effetto, Parte_3 Parte_1 condannarli al pagamento ed in solido tra loro della complessiva somma di Euro 96.241,42 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e spese anche relative al procedimento monitorio;
- in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali anche relativamente al procedimento monitorio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 9.1.2020 la società Parte_1
e hanno proposto opposizione al Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma complessiva di euro 96.241,42, oltre interessi e spese, in favore di in forza di un contratto di conto corrente, di un Controparte_1
contratto di anticipazione bancaria e di un contratto di finanziamento chirografario;
in particolare con il predetto decreto è stato ingiunto, alla società debitrice e ai due fideiussori, il pagamento dell'importo di euro 19.473,36 con riferimento al saldo del conto corrente, il pagamento dell'importo di euro 66.288,00 con riferimento al saldo del conto anticipi ed infine il pagamento dell'importo di euro 10.480,06 con riferimento al finanziamento, il tutto oltre interessi legali dall'11.6.2019.
Gli opponenti eccepiscono, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in relazione alla domanda diretta contro il fideiussore Parte_3
essendo quest'ultimo un consumatore poiché non rivestiva alcuna carica nella società ed
è residente a [...].
Deducono inoltre:
-l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento pagina 4 di 15 di mediazione obbligatoria;
-in merito al conto corrente ordinario n. 236 acceso in data 2.3.2017, la mancata produzione di tutti gli estratti conto sin dalla stipulazione del contratto e quindi la prova del credito;
in ogni caso eccepiscono gli illegittimi “travasi” dal conto corrente anticipazioni (n. 239) al conto corrente n. 236 cosicché gli interessi debitori sono stati capitalizzati generando ulteriori interessi;
eccepiscono, altresì, il mancato perfezionamento del predetto contratto di conto corrente poiché la proposta contrattuale
è stata accettata dalla società opponente ben oltre la validità temporale prevista dalla banca proponente con la conseguenza dell'invalidità e dell'inefficacia di tutte le pattuizioni contrattuali che prevedano oneri, costi, spese e interessi extralegali a carico della società correntista;
-in merito al conto anticipazioni n. 239, la mancata produzione del contratto di apertura di tale conto, riservandosi all'esito della produzione di eccepire l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia vigente all'epoca e l'illegittimità del recesso da parte della banca degli accordi di anticipazione su fatture;
-in merito al finanziamento n. 1298115 dell'importo di euro 15.000,00 erogato in data
11.7.2018, l'illegittimità della revoca del beneficio del termine per la restituzione del mutuo e degli interessi corrispettivi nonostante fosse stato pattuito un termine di restituzione semestrale e senza che vi fosse alcun inadempimento da parte della società mutuataria.
Gli opponenti e chiedono in merito alla Parte_3 Parte_2
fideiussione omnibus dichiararsi la nullità parziale per identità allo schema ABI delle tre clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 2005 ed eccepiscono di conseguenza la decadenza del diritto della UBI di perseguire i garanti in considerazione del superamento del termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c..
L'opponente eccepisce, in ogni caso, il disconoscimento ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni a suo nome apposte sulla predetta fideiussione.
Si è costituita in giudizio la la quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
pagina 5 di 15 dedotto e chiede il rigetto delle domande degli opponenti.
Deduce:
-che le contestazioni della controparte sono totalmente generiche e sfornite di prova, senza alcun specifico riferimento al rapporto contrattuale contestato;
-la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per qualunque controversia, così come pattuito dalle parti nel contratto di conto corrente, nel contratto di anticipo fatture e nel contratto di finanziamento;
-l'esclusione della qualifica di consumatore in capo ad avendo quest'ultimo Parte_2
rivestito un ruolo imprenditoriale all'interno della società;
-quanto al conto corrente n. 236, l'infondatezza in merito al travaso degli interessi debitori dal conto anticipi al conto corrente in quanto il conto anticipi rappresenta un vero e proprio “conto tecnico”, accessorio al conto corrente principale, la cui funzione è di regolare in un conto apposito e accessorio, rispetto a quello già in uso al cliente della banca, le poste attive e passive che derivano dall'operazione di anticipo fatture;
-per il conto anticipi n. 239, la sua natura accessoria rispetto al conto corrente;
il conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile del finanziamento per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni CP_1
erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito;
dunque l'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi e girate sul conto corrente (come avvenuto nel caso di specie) risponde esattamente ai meccanismi di operatività di detti rapporti;
-quanto al finanziamento chirografario, la legittimità della banca di revocare il finanziamento concesso sulla scorta dell'art. 3 del contratto che sancisce la possibilità per la banca di recedere dal contratto per “inadempimento da parte del Cliente, nei confronti della Banca, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti”;
-quanto alle fideiussioni che l'opponente, in una causa come la presente (c.d. stand alone), avrebbe dovuto allegare e provare i singoli elementi dell'illecito dedotto e, in particolare: i) che nel medesimo periodo di rilascio della fideiussione sia intervenuta pagina 6 di 15 un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito;
ii) che a tale intesa abbia preso parte la
Banca opposta;
iii) che l'intesa si sia tradotta nell'applicazione uniforme del medesimo schema negoziale riproducente le clausole “incriminate”; iv) che la fideiussione rilasciata dagli opponenti costituisca il mezzo attraverso cui si realizza l'effetto distorsivo della concorrenza;
-che le contestazioni in merito al disconoscimento sono del tutto generiche e indeterminate, con conseguente inammissibilità dei disconoscimenti operati che inevitabilmente resteranno privi di effetti;
non si comprende, infatti, quali “copie” e quali “firme” vengono disconosciute.
E' intervenuta in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_2 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle CP_3
domande degli opponenti.
Espone che:
-con atto di fusione del 26.3.2021, a rogito del Notaio la Persona_1 [...]
(in forma abbreviata anche solo “ ) Controparte_5 Controparte_1
è stata fusa per incorporazione in “ che con decorrenza dal Controparte_4
12.4.2021, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., è subentrata in tutti i rapporti, anche processuali;
in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_4 Controparte_4
10.12.2021, ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un portafoglio Controparte_2
di crediti, tra cui il credito vantato nei confronti degli opponenti.
Si riporta alle difese e alle domande svolte dall'opposta.
In data 21.12.2021, in corso di causa, è stata emessa una sentenza non definitiva limitatamente alla posizione di con la quale il Tribunale, in Parte_3
accoglimento all'eccezione di incompetenza territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3
Orbene, l'opposizione proposta è fondata nei limiti che seguono.
pagina 7 di 15 Preliminarmente ritiene il Tribunale che sia priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'intervenuta società in Controparte_2
considerazione della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ed invero:
-la società è intervenuta in giudizio in data 11.7.2022 e nessuna Controparte_2
eccezione in relazione a tale intervento quale cessionaria in blocco del credito da parte di
, incorporante (v. doc. n. 4 intervenuta), è stata Controparte_4 Controparte_1
formulata dalle opponenti;
la carenza di legittimazione è stata eccepita dalle medesime per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale;
-dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 1 intervenuta) emerge che i crediti ceduti da Intesa a sono relativi a crediti derivanti da contratti CP_2
di finanziamento, da saldi debitori di conti correnti o da insoluti di portafogli e conti anticipi sorti nel periodo tra l'1.1.1950 e il 31.5.2021 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza;
il credito complessivo per cui si procede è sorto proprio da contratti stipulati rispettivamente il conto corrente n. 236 in data 10.2.2017 (v. doc. n. 2 fasc. monit.), il contratto di finanziamento in data 11.7.2018 (v. doc n. 6 fasc. monit.) e il conto corrente anticipi nel 2019 e quindi nel predetto periodo di tempo e successivamente tutti e tre i rapporti sono passati a sofferenza nel giugno 2019 (v. doc. nn. 3, 5 e 7 fasc. monit.);
-la società cedente, d'altro canto, già costituitasi in giudizio quale opposta, è rimasta silente all'esito dell'intervento della società , assistita dal medesimo difensore, CP_2
e nulla ha eccepito a fronte della richiesta di condanna al pagamento della somma formulata da in proprio favore anziché in favore dell'opposta, di cui ha chiesto CP_2
l'estromissione.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che siano infondate le doglianze svolte dalle opponenti con riferimento al conto corrente ordinario ed invero:
-con riferimento alla prova del credito, oltre al contratto sono stati poi prodotti in sede di opposizione anche tutti gli estratti conto (v. All. C);
pagina 8 di 15 -il predetto contratto risulta essersi validamente perfezionato, atteso che la proposta della banca è stata accettata dalla società opponente e la circostanza che sia effettuata oltre al periodo di tempo concesso dalla banca avrebbe potuto essere contestata semmai solo dalla stessa proponente;
-non sussiste alcun illegittimo “travaso” dal conto corrente anticipazioni al conto corrente ordinario, atteso che il conto anticipi si connota come un conto transitorio, non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nel conto corrente di corrispondenza mediante operazioni di giroconto;
il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza, a cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da quest'ultimo.
Risultano prive di pregio le doglianze inerenti al contratto di finanziamento e in particolare l'asserita illegittimità della revoca del beneficio del termine atteso che all'art. 3 di tale contratto (v. doc. n. 6 fasc. monit.) le parti hanno pattuito la possibilità della banca di considerare il cliente decaduto dal beneficio del termine e di recedere dal contratto di finanziamento anche al verificare di dell'inadempimento da parte del cliente nei confronti della banca di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti (v. lettera di messa in mora in relazione ai contratti di conto corrente sub doc n. 9 fasc. monit.).
Risultano, altresì, infondate, le doglianze inerenti la fideiussione omnibus -tale è la garanzia prestata dalla in data 2.3.2017 (v. doc. n. 8 fasc. monit.), Parte_3
modificata nell'importo massimo in data 28.9.2017, poiché rilasciata per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la banca , dipendenti da operazioni di qualunque natura, già in essere o che verrebbero in futuro ad esistenza a debito della società Parte_1
ed invero con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità per violazione
[...]
della normativa antitrust rileva il Tribunale che:
-allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente –oggi l'AGCM– nei confronti della banca cedente il credito ingiunto o di pagina 9 di 15 altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l'esistenza di un un'intesa anticoncorrenziale relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole a suo tempo ritenute dalla Banca d'Italia, nell'esame dello schema di contratto per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/90 nella misura in cui esse fossero state applicate in maniera uniforme nel settore bancario;
-nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale svolta in via autonoma dinanzi al Giudice ordinario –dunque nello schema delle cd. cause stand alone– l'onere probatorio incombente sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita appare particolarmente gravoso, tenuto conto che esso dovrà in primo luogo dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti, dovendo gli opponenti fornire tutti gli elementi ad essi accessibili o allegabili sulla base dei quali poter procedere ad una successiva progressiva integrazione dei fatti costitutivi della condotta illecita dedotta sul piano antitrust;
-che nel caso di specie tale onere allegatorio risulta di fatto del tutto insufficiente anche ad orientare possibili scenari di indagine, tenuto conto che l'opponente non ha nemmeno affermato e fornito elementi di riscontro al fatto relativo alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione de qua, che evidentemente costituisce il presupposto fattuale -ancorché in sé comunque non sufficiente- della sussistenza di un'intesa (posto che la Banca d'Italia non aveva ritenuto l'illiceità in sé delle clausole contestate, attinenti a norme derogabili, quanto piuttosto il fatto che l'applicazione uniforme dello schema contrattuale all'epoca sottoposto al suo esame avesse potenzialità restrittive della concorrenza).
L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che il fideiussore era onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra la prova dell'esistenza o comunque del permanere di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione de qua, ovvero nel
2017.
pagina 10 di 15 Ritiene, pertanto, il Tribunale che non abbia adempiuto all'onere Parte_2
probatorio posto a suo carico, non essendo invero sufficiente dedurre la mera conformità tra le clausole della fideiussione de qua e quelle del provvedimento ABI.
L ha altresì disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni a suo nome Parte_2
apposte sulla fideiussione de qua.
In corso di causa è stata effettuata una consulenza tecnica affidata al dott.ssa Per_2
grafologa giudiziale.
[...]
In particolare è stato affidato alla consulente il seguente quesito:
“Dica il CTU, sottoposta la agli opportuni saggi grafici Parte_2
utilizzando come scritture di comparazione documenti con sottoscrizione certa che il
CTU riterrà di richiedere presso uffici pubblici ai quali è autorizzata ad andare o prodotti dalle parti, se la sottoscrizione di in calce alla Parte_2
fideiussione del 2/3/2017 e del 28/9/2017, apparentemente riferibile a Parte_2
(doc. 8 del fascicolo monitorio) siano effettivamente riferibili alla medesima."
[...]
Le conclusioni a cui è giunta la consulente d'ufficio -la quale ha operato con rigore, in contraddittorio con il consulente di parte opposta e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 12.4.2022, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La consulente ha concluso che "le undici sottoscrizioni a nome di Parte_2
vergate in calce alla fideiussione del 2/3/2017 e del 28/9/2017 (doc. 8 del fascicolo monitorio) sono tutte riferibili alla mano dalla signora e sono Parte_2
pertanto autografe".
Non essendo stato prodotto in causa il contratto del conto corrente anticipi n. 239 ma solo gli estratti conto, in corso di causa è stata effettuata una consulenza tecnica affidata alla commercialista dott.ssa . Persona_3
pagina 11 di 15 In particolare è stato affidato alla CTU il seguente quesito: “1) accertare se la tenuta del conto anticipi sia stata operata in conformità delle previsioni contrattuali, non avendo reperito questo Giudice alcuna specifica regolamentazione contrattuale del conto anticipi 239;
2) accertare se l'addebito degli interessi passivi generati dal conto anticipi sul conto corrente abbia concretamente generato un fenomeno anatocistico provvedendo all'eventuale espunzione degli interessi eventualmente generati;
3) accertare l'eventuale diverso saldo contabile di detti rapporti.”
Le conclusioni a cui è giunta la consulente d'ufficio -la quale ha operato con rigore, in contraddittorio con i consulenti delle parti e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e
Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data
9.3.2023, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La consulente ha concluso che “Alla data del 11.06.2019, il saldo a debito di
in relazione al conto anticipi n. 239 e conto corrente n. 236 ammonta ad € Parte_1
77.605,18 (cfr tabella 2 11.928,44 a debito sul cc n. 236 + 65.676,73 a debito sul conto anticipi), a fronte del saldo da estratto conto a debito per € 85.761,36 (19.473,36 per saldo debitore del conto corrente + 66.288,00 per conto anticipi).
Ove, accogliendo le osservazioni del CTP dott. , si ritenga che debba essere Per_4
operata la capitalizzazione degli interessi del cc n. 236 (pur senza capitalizzazione degli interessi del conto anticipi prodotta dall'addebito degli interessi del conto anticipi sul conto corrente) detto saldo va incrementato di € 25,06, pertanto il saldo complessivamente a debito del correntista sarebbe pari ad € 77.630,23 ( cfr tabella 2bis
11.953,50 a debito sul cc n. 236 + 65.676,73 a debito sul conto anticipi).
Ove, accogliendo le osservazioni del CTP dott. , si ritenga che in caso di tassi Per_4
bot negativi gli interessi del conto anticipi debbano essere calcolati al tasso zero, il saldo complessivamente a debito del correntista sarebbe pari ad a) € 78.216,44
pagina 12 di 15 (11.928,44 a debito sul cc n. 236 + 66.288 a debito sul conto anticipi) in ipotesi di ricalcolo del cc 236 senza alcuna capitalizzazione (tabella 2 con rettifica del risultato per € 611,27, relativo al calcolo degli interessi al tasso BOT negativo); b) € 78.241,50
(11.953,50 a debito sul cc n. 236 + 66.288,00 a debito sul conto anticipi) in ipotesi di ricalcolo del cc 236 con capitalizzazione dei soli interessi del conto corrente (tabella 2 bis con rettifica del risultato per € 611,27 relativo al calcolo degli interessi al tasso
BOT negativo e di € 25,06 per effetto anatocistico degli interessi del conto corrente).
I due risultati suindicati (a e b) differiscono per € 25,06 a seconda che, in ipotesi di applicazione del tasso zero sul conto anticipi (stante il valore negativo dei tassi bot), si elimini ogni effetto anatocistico dal cc n. 236 (ipotesi a) o si elimini solo l'effetto anatocistico degli interessi del conto anticipi sul cc 236, operando la capitalizzazione degli interessi del cc 236 (ipotesi b).”.
Ritiene il Tribunale che debba essere accolta, tenuto conto delle osservazioni del CTU di parte convenuta, la soluzione fornita dal consulente sub b) ed invero all'art.
7.5 del contratto di conto corrente di corrispondenza (v. doc. n. 2 fasc. monit.) vi è
l'autorizzazione espressa, con doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 120 TUB, all'addebito degli interessi debitori (relativi sia al conto sia alle aperture di credito regolate sullo stesso) sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e, in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.
Inoltre, stante il valore negativo dei tassi BOT, occorre applicare il tasso zero sul conto anticipi.
Ne consegue che il saldo a debito della società in relazione al conto Parte_1
anticipi e al conto corrente è pari all'importo complessivo di euro 78.241,50 (euro
11.953,50 a debito sul c.c. n. 236 ed euro 66.288,00 a debito sul conto anticipi), a fronte del saldo banca di euro 85.761,36 (euro 19.473,36 sul c.c. ed euro 66.288,00 sul conto anticipi).
L'opposizione proposta va accolta, pertanto, solo in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano.
pagina 13 di 15 Le opponenti vanno condannate a pagare, in solido, alla società la Controparte_2
somma complessiva di euro 78.241,50, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dall'11.6.2019; ed invero dalla documentazione prodotta -e in particolare gli estratti conto ex art. 50 TUB dei tre rapporti de quibus (v. doc. nn. 3, 5 e 7 fasc. monit.) risulta che gli interessi erano stati già conteggiati dalla banca sino al 10.6.2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite con riferimento sia alla fase monitoria sia alla fase dell'opposizione, le opponenti vanno condannate a rimborsare, in solido, alla terza intervenuta le spese come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/14.
Vanno poste definitivamente a carico della società e di Parte_1
le spese della C.T.U. grafica come liquidate in corso di causa. Parte_2
Vanno poste definitivamente a carico della società e Parte_1
da un lato e della società dall'altro, nella misura Parte_2 CP_2
del 50%, le spese della C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società la società
e da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società e a pagare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla società la somma complessiva di euro 78.241,50, oltre Controparte_2
agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'11.6.2019;
-condanna la società e a rimborsare, Parte_1 Parte_2
in solido, alla società le spese di giudizio che si liquidano nella Controparte_2
pagina 14 di 15 somma di euro 12.400,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della società e di Parte_1 Parte_2
le spese della C.T.U. grafica come liquidate in corso di causa;
[...]
-pone definitivamente a carico della società e Parte_1 Parte_2
da un lato e della società dall'altro, nella misura del 50%, le
[...] CP_2
spese della C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott.ssa Carmela Gallina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. ssa Carmela Gallina - Presidente dott. Guido Macripò - Giudice relatore dott. ssa Anna Giorgia Carbone - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4476/2020, promossa con citazione notificata in data 9.1.2020
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliati in Milano via Victor Hugo n. 3 presso l'avv. Giuseppe Martino, che li rappresenta e difende per procure in calce alla citazione,
OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano via Correggio n. 43 presso l'avv. Marco Pesenti,
pagina 1 di 15 che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA
E CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via Correggio
n. 43 presso l'avv. Antonio Ferraguto, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intervento,
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Le opponenti hanno così concluso:
“Il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare la parziale nullità delle cd. fideiussioni prestate dai signori per Parte_2 violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 o l'inopponibilità della garanzia nei confronti di e di per le ragioni dedotte nel merito, Parte_3 Parte_2
- revocare il decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso da questo Tribunale il 26 novembre 2019 e comunque rigettare perché infondate tutte le domande della ricorrente per le ragioni esposte;
- in via subordinata, ferme le superiori domande ed eccezioni, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche solo parziale, dell'avversa domanda, limitare la condanna di pagamento a quella diversa e minor somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, eventualmente compensando le somme a reciproco debito e credito.
- Con vittoria nelle spese e competenze tutte del giudizio, anche per perizie, oltre rimborso forfetario, contributo previdenziale obbligatorio ed imposta sul valore aggiunto,
In via istruttoria, si ribadiscono tutte le istanze proposte e disattese.”.
L'opposta ha così concluso (si intende come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 pagina 2 di 15 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- In via preliminare:
-affermare la corretta competenza del Tribunale di Milano;
- in via principale: respingere le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice della C.F. , con sede in 20099 SE SA
[...] Parte_1 P.IVA_1
AN (MI) Viale Rimembranze n. 93 nonché dei Sigg.ri C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...] e residente in 20093 Cologno Monzese C.F._1
(MI), Via Luigi Einaudi n. 1 e C.F. , nato a [...]_3 C.F._2
(PA) il 12/06/1962 e residente in [...], nella loro qualità di fideiussori della società C.F. , con sede in 20099 Parte_1 P.IVA_1
SE SA AN (MI) Viale Rimembranze n. 93, della complessiva somma di Euro 96.241,42, oltre agli interessi ed oltre alle spese del procedimento di ingiunzione, ai diritti di registrazione, copie autentiche, notifica o e le successive occorrende sino al saldo, e condannare la società Parte_1 ed i garanti Sigg.ri e (nei limiti delle fideiussioni prestate)
[...] Parte_2 Parte_3 al pagamento della predetta somma oppure della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
- in via istruttoria:
- si chiede il rigetto delle istanze istruttorie avversarie formulate;
- procedersi, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., alla verificazione delle firme poste in calce ai contratti di fideiussione sottoscritti da parte della Sig.ra se del caso mediante consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio grafologica;
- si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese del procedimento monitorio.”
La terza intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, respingere le domande di parte opponente e confermare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 15 opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che (già , ora e, per essa, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 [...]
è creditrice di nonché dei Sig.ri e CP_3 Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori di e, per l'effetto, Parte_3 Parte_1 condannarli al pagamento ed in solido tra loro della complessiva somma di Euro 96.241,42 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e spese anche relative al procedimento monitorio;
- in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali anche relativamente al procedimento monitorio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 9.1.2020 la società Parte_1
e hanno proposto opposizione al Parte_2 Parte_3
decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma complessiva di euro 96.241,42, oltre interessi e spese, in favore di in forza di un contratto di conto corrente, di un Controparte_1
contratto di anticipazione bancaria e di un contratto di finanziamento chirografario;
in particolare con il predetto decreto è stato ingiunto, alla società debitrice e ai due fideiussori, il pagamento dell'importo di euro 19.473,36 con riferimento al saldo del conto corrente, il pagamento dell'importo di euro 66.288,00 con riferimento al saldo del conto anticipi ed infine il pagamento dell'importo di euro 10.480,06 con riferimento al finanziamento, il tutto oltre interessi legali dall'11.6.2019.
Gli opponenti eccepiscono, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Milano in relazione alla domanda diretta contro il fideiussore Parte_3
essendo quest'ultimo un consumatore poiché non rivestiva alcuna carica nella società ed
è residente a [...].
Deducono inoltre:
-l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del procedimento pagina 4 di 15 di mediazione obbligatoria;
-in merito al conto corrente ordinario n. 236 acceso in data 2.3.2017, la mancata produzione di tutti gli estratti conto sin dalla stipulazione del contratto e quindi la prova del credito;
in ogni caso eccepiscono gli illegittimi “travasi” dal conto corrente anticipazioni (n. 239) al conto corrente n. 236 cosicché gli interessi debitori sono stati capitalizzati generando ulteriori interessi;
eccepiscono, altresì, il mancato perfezionamento del predetto contratto di conto corrente poiché la proposta contrattuale
è stata accettata dalla società opponente ben oltre la validità temporale prevista dalla banca proponente con la conseguenza dell'invalidità e dell'inefficacia di tutte le pattuizioni contrattuali che prevedano oneri, costi, spese e interessi extralegali a carico della società correntista;
-in merito al conto anticipazioni n. 239, la mancata produzione del contratto di apertura di tale conto, riservandosi all'esito della produzione di eccepire l'applicazione di interessi oltre il tasso soglia vigente all'epoca e l'illegittimità del recesso da parte della banca degli accordi di anticipazione su fatture;
-in merito al finanziamento n. 1298115 dell'importo di euro 15.000,00 erogato in data
11.7.2018, l'illegittimità della revoca del beneficio del termine per la restituzione del mutuo e degli interessi corrispettivi nonostante fosse stato pattuito un termine di restituzione semestrale e senza che vi fosse alcun inadempimento da parte della società mutuataria.
Gli opponenti e chiedono in merito alla Parte_3 Parte_2
fideiussione omnibus dichiararsi la nullità parziale per identità allo schema ABI delle tre clausole di cui al provvedimento della Banca d'Italia del 2005 ed eccepiscono di conseguenza la decadenza del diritto della UBI di perseguire i garanti in considerazione del superamento del termine semestrale imposto dall'art. 1957 c.c..
L'opponente eccepisce, in ogni caso, il disconoscimento ai sensi Parte_2
dell'art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni a suo nome apposte sulla predetta fideiussione.
Si è costituita in giudizio la la quale contesta quanto ex adverso Controparte_1
pagina 5 di 15 dedotto e chiede il rigetto delle domande degli opponenti.
Deduce:
-che le contestazioni della controparte sono totalmente generiche e sfornite di prova, senza alcun specifico riferimento al rapporto contrattuale contestato;
-la competenza esclusiva del Tribunale di Milano per qualunque controversia, così come pattuito dalle parti nel contratto di conto corrente, nel contratto di anticipo fatture e nel contratto di finanziamento;
-l'esclusione della qualifica di consumatore in capo ad avendo quest'ultimo Parte_2
rivestito un ruolo imprenditoriale all'interno della società;
-quanto al conto corrente n. 236, l'infondatezza in merito al travaso degli interessi debitori dal conto anticipi al conto corrente in quanto il conto anticipi rappresenta un vero e proprio “conto tecnico”, accessorio al conto corrente principale, la cui funzione è di regolare in un conto apposito e accessorio, rispetto a quello già in uso al cliente della banca, le poste attive e passive che derivano dall'operazione di anticipo fatture;
-per il conto anticipi n. 239, la sua natura accessoria rispetto al conto corrente;
il conto anticipi costituisce una mera evidenza contabile del finanziamento per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in dare le anticipazioni CP_1
erogate al correntista ed in avere l'esito positivo della riscossione del credito;
dunque l'addebito delle competenze maturate sul conto anticipi e girate sul conto corrente (come avvenuto nel caso di specie) risponde esattamente ai meccanismi di operatività di detti rapporti;
-quanto al finanziamento chirografario, la legittimità della banca di revocare il finanziamento concesso sulla scorta dell'art. 3 del contratto che sancisce la possibilità per la banca di recedere dal contratto per “inadempimento da parte del Cliente, nei confronti della Banca, di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti”;
-quanto alle fideiussioni che l'opponente, in una causa come la presente (c.d. stand alone), avrebbe dovuto allegare e provare i singoli elementi dell'illecito dedotto e, in particolare: i) che nel medesimo periodo di rilascio della fideiussione sia intervenuta pagina 6 di 15 un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito;
ii) che a tale intesa abbia preso parte la
Banca opposta;
iii) che l'intesa si sia tradotta nell'applicazione uniforme del medesimo schema negoziale riproducente le clausole “incriminate”; iv) che la fideiussione rilasciata dagli opponenti costituisca il mezzo attraverso cui si realizza l'effetto distorsivo della concorrenza;
-che le contestazioni in merito al disconoscimento sono del tutto generiche e indeterminate, con conseguente inammissibilità dei disconoscimenti operati che inevitabilmente resteranno privi di effetti;
non si comprende, infatti, quali “copie” e quali “firme” vengono disconosciute.
E' intervenuta in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_2 [...]
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto delle CP_3
domande degli opponenti.
Espone che:
-con atto di fusione del 26.3.2021, a rogito del Notaio la Persona_1 [...]
(in forma abbreviata anche solo “ ) Controparte_5 Controparte_1
è stata fusa per incorporazione in “ che con decorrenza dal Controparte_4
12.4.2021, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., è subentrata in tutti i rapporti, anche processuali;
in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_4 Controparte_4
10.12.2021, ha ceduto a titolo oneroso e pro soluto a un portafoglio Controparte_2
di crediti, tra cui il credito vantato nei confronti degli opponenti.
Si riporta alle difese e alle domande svolte dall'opposta.
In data 21.12.2021, in corso di causa, è stata emessa una sentenza non definitiva limitatamente alla posizione di con la quale il Tribunale, in Parte_3
accoglimento all'eccezione di incompetenza territoriale, ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_3
Orbene, l'opposizione proposta è fondata nei limiti che seguono.
pagina 7 di 15 Preliminarmente ritiene il Tribunale che sia priva di pregio l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'intervenuta società in Controparte_2
considerazione della mancata produzione in giudizio del contratto di cessione di crediti in blocco ed invero:
-la società è intervenuta in giudizio in data 11.7.2022 e nessuna Controparte_2
eccezione in relazione a tale intervento quale cessionaria in blocco del credito da parte di
, incorporante (v. doc. n. 4 intervenuta), è stata Controparte_4 Controparte_1
formulata dalle opponenti;
la carenza di legittimazione è stata eccepita dalle medesime per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale;
-dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 1 intervenuta) emerge che i crediti ceduti da Intesa a sono relativi a crediti derivanti da contratti CP_2
di finanziamento, da saldi debitori di conti correnti o da insoluti di portafogli e conti anticipi sorti nel periodo tra l'1.1.1950 e il 31.5.2021 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza;
il credito complessivo per cui si procede è sorto proprio da contratti stipulati rispettivamente il conto corrente n. 236 in data 10.2.2017 (v. doc. n. 2 fasc. monit.), il contratto di finanziamento in data 11.7.2018 (v. doc n. 6 fasc. monit.) e il conto corrente anticipi nel 2019 e quindi nel predetto periodo di tempo e successivamente tutti e tre i rapporti sono passati a sofferenza nel giugno 2019 (v. doc. nn. 3, 5 e 7 fasc. monit.);
-la società cedente, d'altro canto, già costituitasi in giudizio quale opposta, è rimasta silente all'esito dell'intervento della società , assistita dal medesimo difensore, CP_2
e nulla ha eccepito a fronte della richiesta di condanna al pagamento della somma formulata da in proprio favore anziché in favore dell'opposta, di cui ha chiesto CP_2
l'estromissione.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che siano infondate le doglianze svolte dalle opponenti con riferimento al conto corrente ordinario ed invero:
-con riferimento alla prova del credito, oltre al contratto sono stati poi prodotti in sede di opposizione anche tutti gli estratti conto (v. All. C);
pagina 8 di 15 -il predetto contratto risulta essersi validamente perfezionato, atteso che la proposta della banca è stata accettata dalla società opponente e la circostanza che sia effettuata oltre al periodo di tempo concesso dalla banca avrebbe potuto essere contestata semmai solo dalla stessa proponente;
-non sussiste alcun illegittimo “travaso” dal conto corrente anticipazioni al conto corrente ordinario, atteso che il conto anticipi si connota come un conto transitorio, non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nel conto corrente di corrispondenza mediante operazioni di giroconto;
il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente di corrispondenza, a cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da quest'ultimo.
Risultano prive di pregio le doglianze inerenti al contratto di finanziamento e in particolare l'asserita illegittimità della revoca del beneficio del termine atteso che all'art. 3 di tale contratto (v. doc. n. 6 fasc. monit.) le parti hanno pattuito la possibilità della banca di considerare il cliente decaduto dal beneficio del termine e di recedere dal contratto di finanziamento anche al verificare di dell'inadempimento da parte del cliente nei confronti della banca di obbligazioni sorte in dipendenza di altri contratti (v. lettera di messa in mora in relazione ai contratti di conto corrente sub doc n. 9 fasc. monit.).
Risultano, altresì, infondate, le doglianze inerenti la fideiussione omnibus -tale è la garanzia prestata dalla in data 2.3.2017 (v. doc. n. 8 fasc. monit.), Parte_3
modificata nell'importo massimo in data 28.9.2017, poiché rilasciata per l'adempimento di tutte le obbligazioni verso la banca , dipendenti da operazioni di qualunque natura, già in essere o che verrebbero in futuro ad esistenza a debito della società Parte_1
ed invero con riferimento alla domanda di dichiarazione di nullità per violazione
[...]
della normativa antitrust rileva il Tribunale che:
-allo stato non esiste alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità competente –oggi l'AGCM– nei confronti della banca cedente il credito ingiunto o di pagina 9 di 15 altro istituto di credito che abbia accertato nel contraddittorio con esse l'esistenza di un un'intesa anticoncorrenziale relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole a suo tempo ritenute dalla Banca d'Italia, nell'esame dello schema di contratto per le fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie predisposto dall'ABI, in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/90 nella misura in cui esse fossero state applicate in maniera uniforme nel settore bancario;
-nel contesto di un'azione o eccezione di intesa anticoncorrenziale svolta in via autonoma dinanzi al Giudice ordinario –dunque nello schema delle cd. cause stand alone– l'onere probatorio incombente sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita appare particolarmente gravoso, tenuto conto che esso dovrà in primo luogo dare prova diretta od indiretta dell'intervenuta concertazione tra più imprese indipendenti, dovendo gli opponenti fornire tutti gli elementi ad essi accessibili o allegabili sulla base dei quali poter procedere ad una successiva progressiva integrazione dei fatti costitutivi della condotta illecita dedotta sul piano antitrust;
-che nel caso di specie tale onere allegatorio risulta di fatto del tutto insufficiente anche ad orientare possibili scenari di indagine, tenuto conto che l'opponente non ha nemmeno affermato e fornito elementi di riscontro al fatto relativo alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione de qua, che evidentemente costituisce il presupposto fattuale -ancorché in sé comunque non sufficiente- della sussistenza di un'intesa (posto che la Banca d'Italia non aveva ritenuto l'illiceità in sé delle clausole contestate, attinenti a norme derogabili, quanto piuttosto il fatto che l'applicazione uniforme dello schema contrattuale all'epoca sottoposto al suo esame avesse potenzialità restrittive della concorrenza).
L'inquadramento della controversia tra le cause stand alone implica che il fideiussore era onerato dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra la prova dell'esistenza o comunque del permanere di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione de qua, ovvero nel
2017.
pagina 10 di 15 Ritiene, pertanto, il Tribunale che non abbia adempiuto all'onere Parte_2
probatorio posto a suo carico, non essendo invero sufficiente dedurre la mera conformità tra le clausole della fideiussione de qua e quelle del provvedimento ABI.
L ha altresì disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni a suo nome Parte_2
apposte sulla fideiussione de qua.
In corso di causa è stata effettuata una consulenza tecnica affidata al dott.ssa Per_2
grafologa giudiziale.
[...]
In particolare è stato affidato alla consulente il seguente quesito:
“Dica il CTU, sottoposta la agli opportuni saggi grafici Parte_2
utilizzando come scritture di comparazione documenti con sottoscrizione certa che il
CTU riterrà di richiedere presso uffici pubblici ai quali è autorizzata ad andare o prodotti dalle parti, se la sottoscrizione di in calce alla Parte_2
fideiussione del 2/3/2017 e del 28/9/2017, apparentemente riferibile a Parte_2
(doc. 8 del fascicolo monitorio) siano effettivamente riferibili alla medesima."
[...]
Le conclusioni a cui è giunta la consulente d'ufficio -la quale ha operato con rigore, in contraddittorio con il consulente di parte opposta e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 12.4.2022, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La consulente ha concluso che "le undici sottoscrizioni a nome di Parte_2
vergate in calce alla fideiussione del 2/3/2017 e del 28/9/2017 (doc. 8 del fascicolo monitorio) sono tutte riferibili alla mano dalla signora e sono Parte_2
pertanto autografe".
Non essendo stato prodotto in causa il contratto del conto corrente anticipi n. 239 ma solo gli estratti conto, in corso di causa è stata effettuata una consulenza tecnica affidata alla commercialista dott.ssa . Persona_3
pagina 11 di 15 In particolare è stato affidato alla CTU il seguente quesito: “1) accertare se la tenuta del conto anticipi sia stata operata in conformità delle previsioni contrattuali, non avendo reperito questo Giudice alcuna specifica regolamentazione contrattuale del conto anticipi 239;
2) accertare se l'addebito degli interessi passivi generati dal conto anticipi sul conto corrente abbia concretamente generato un fenomeno anatocistico provvedendo all'eventuale espunzione degli interessi eventualmente generati;
3) accertare l'eventuale diverso saldo contabile di detti rapporti.”
Le conclusioni a cui è giunta la consulente d'ufficio -la quale ha operato con rigore, in contraddittorio con i consulenti delle parti e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n. 8355/07 e
Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data
9.3.2023, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
La consulente ha concluso che “Alla data del 11.06.2019, il saldo a debito di
in relazione al conto anticipi n. 239 e conto corrente n. 236 ammonta ad € Parte_1
77.605,18 (cfr tabella 2 11.928,44 a debito sul cc n. 236 + 65.676,73 a debito sul conto anticipi), a fronte del saldo da estratto conto a debito per € 85.761,36 (19.473,36 per saldo debitore del conto corrente + 66.288,00 per conto anticipi).
Ove, accogliendo le osservazioni del CTP dott. , si ritenga che debba essere Per_4
operata la capitalizzazione degli interessi del cc n. 236 (pur senza capitalizzazione degli interessi del conto anticipi prodotta dall'addebito degli interessi del conto anticipi sul conto corrente) detto saldo va incrementato di € 25,06, pertanto il saldo complessivamente a debito del correntista sarebbe pari ad € 77.630,23 ( cfr tabella 2bis
11.953,50 a debito sul cc n. 236 + 65.676,73 a debito sul conto anticipi).
Ove, accogliendo le osservazioni del CTP dott. , si ritenga che in caso di tassi Per_4
bot negativi gli interessi del conto anticipi debbano essere calcolati al tasso zero, il saldo complessivamente a debito del correntista sarebbe pari ad a) € 78.216,44
pagina 12 di 15 (11.928,44 a debito sul cc n. 236 + 66.288 a debito sul conto anticipi) in ipotesi di ricalcolo del cc 236 senza alcuna capitalizzazione (tabella 2 con rettifica del risultato per € 611,27, relativo al calcolo degli interessi al tasso BOT negativo); b) € 78.241,50
(11.953,50 a debito sul cc n. 236 + 66.288,00 a debito sul conto anticipi) in ipotesi di ricalcolo del cc 236 con capitalizzazione dei soli interessi del conto corrente (tabella 2 bis con rettifica del risultato per € 611,27 relativo al calcolo degli interessi al tasso
BOT negativo e di € 25,06 per effetto anatocistico degli interessi del conto corrente).
I due risultati suindicati (a e b) differiscono per € 25,06 a seconda che, in ipotesi di applicazione del tasso zero sul conto anticipi (stante il valore negativo dei tassi bot), si elimini ogni effetto anatocistico dal cc n. 236 (ipotesi a) o si elimini solo l'effetto anatocistico degli interessi del conto anticipi sul cc 236, operando la capitalizzazione degli interessi del cc 236 (ipotesi b).”.
Ritiene il Tribunale che debba essere accolta, tenuto conto delle osservazioni del CTU di parte convenuta, la soluzione fornita dal consulente sub b) ed invero all'art.
7.5 del contratto di conto corrente di corrispondenza (v. doc. n. 2 fasc. monit.) vi è
l'autorizzazione espressa, con doppia sottoscrizione come previsto dall'art. 120 TUB, all'addebito degli interessi debitori (relativi sia al conto sia alle aperture di credito regolate sullo stesso) sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e, in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.
Inoltre, stante il valore negativo dei tassi BOT, occorre applicare il tasso zero sul conto anticipi.
Ne consegue che il saldo a debito della società in relazione al conto Parte_1
anticipi e al conto corrente è pari all'importo complessivo di euro 78.241,50 (euro
11.953,50 a debito sul c.c. n. 236 ed euro 66.288,00 a debito sul conto anticipi), a fronte del saldo banca di euro 85.761,36 (euro 19.473,36 sul c.c. ed euro 66.288,00 sul conto anticipi).
L'opposizione proposta va accolta, pertanto, solo in parte e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano.
pagina 13 di 15 Le opponenti vanno condannate a pagare, in solido, alla società la Controparte_2
somma complessiva di euro 78.241,50, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c. dall'11.6.2019; ed invero dalla documentazione prodotta -e in particolare gli estratti conto ex art. 50 TUB dei tre rapporti de quibus (v. doc. nn. 3, 5 e 7 fasc. monit.) risulta che gli interessi erano stati già conteggiati dalla banca sino al 10.6.2019.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite con riferimento sia alla fase monitoria sia alla fase dell'opposizione, le opponenti vanno condannate a rimborsare, in solido, alla terza intervenuta le spese come liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/14.
Vanno poste definitivamente a carico della società e di Parte_1
le spese della C.T.U. grafica come liquidate in corso di causa. Parte_2
Vanno poste definitivamente a carico della società e Parte_1
da un lato e della società dall'altro, nella misura Parte_2 CP_2
del 50%, le spese della C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla società la società
e da revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
24744/2019 emesso in data 26.11.2019 dal Tribunale di Milano;
-condanna la società e a pagare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla società la somma complessiva di euro 78.241,50, oltre Controparte_2
agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'11.6.2019;
-condanna la società e a rimborsare, Parte_1 Parte_2
in solido, alla società le spese di giudizio che si liquidano nella Controparte_2
pagina 14 di 15 somma di euro 12.400,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della società e di Parte_1 Parte_2
le spese della C.T.U. grafica come liquidate in corso di causa;
[...]
-pone definitivamente a carico della società e Parte_1 Parte_2
da un lato e della società dall'altro, nella misura del 50%, le
[...] CP_2
spese della C.T.U. contabile come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice estensore dott. Guido Macripò
La Presidente dott.ssa Carmela Gallina
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