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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1545/2024
TRA
, nato a [...] allo Ionio il 17/04/1961 Parte_1
( ), elett. te dom. to in Cassano allo ionio alla via Gerolamo de rada CodiceFiscale_1
n° 2, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Carnovale e dall'avv. Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirlo condannare “a liquidare e corrispondere la Controparte_1
pensione di vecchiaia anticipata al ricorrente ,e a corrispondere gli arretrati dovuti dalla domanda amministrativa e sino al saldo con interessi come per legge”. In particolare, evidenziava che in data 3.11.2023 presentava domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del Decreto Legislativo n 67 del 2011 avendone maturato sia il requisito contributivo di 35 anni e quello anagrafico di 61 anni e stette mesi.
Evidenziava che l' aveva rigettato la domanda evidenziando la mancata presentazione CP_2 della necessaria documentazione e che, all'esito della integrazione richiesta, l'istituto rigettata ancora una volta le richieste del ricorrente evidenziando che l'attività svolta “non rientra tra le attività usuranti previste dal D.lgs. n 67 del 2011”.
Sostenendo che le attività svolte rientrino nella previsione normativa, il ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto al pensionamento anticipato.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando l'assenza della domanda amministrativa e CP_2
l'infondatezza nel merito del ricorso perché parte ricorrente non aveva, in ogni caso, prodotto la documentazione necessaria.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'improponibilità della domanda giudiziale tesa all'accertamento del diritto al pensionamento anticipato.
Ed infatti, dalla produzione documentale offerta dalle parti non vi è prova della presentazione di un'apposita domanda amministrativa diretta all'accesso del beneficio della pensione anticipata per cui è causa, che solo in questa sede risulta domandata.
Parte ricorrente ha prodotto la domanda volta al riconoscimento della certificazione della sussistenza dei requisiti per godere dei benefici connessi allo svolgimento di lavori particolarmente pericolosi e pesanti, ma nessuna domanda di pensionamento anticipato.
Tanto basta per ritenere improponibile il proposto ricorso in questa sede giudiziaria.
La presentazione di una domanda amministrativa, infatti, deve ritenersi condizione necessaria per la stessa proponibilità dell'azione giudiziale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale come la pensione in esame.
Cass. 03/03/2017, n. 5453 così massimata: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile
l'originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).”
Cosa che nel caso di specie non è stata provata.
Va dichiarata, di conseguenza, improponibile l'intrapresa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della decisione in rito, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improponibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1545/2024
TRA
, nato a [...] allo Ionio il 17/04/1961 Parte_1
( ), elett. te dom. to in Cassano allo ionio alla via Gerolamo de rada CodiceFiscale_1
n° 2, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Santoro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Marcello Carnovale e dall'avv. Umberto Ferrato, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
per sentirlo condannare “a liquidare e corrispondere la Controparte_1
pensione di vecchiaia anticipata al ricorrente ,e a corrispondere gli arretrati dovuti dalla domanda amministrativa e sino al saldo con interessi come per legge”. In particolare, evidenziava che in data 3.11.2023 presentava domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del Decreto Legislativo n 67 del 2011 avendone maturato sia il requisito contributivo di 35 anni e quello anagrafico di 61 anni e stette mesi.
Evidenziava che l' aveva rigettato la domanda evidenziando la mancata presentazione CP_2 della necessaria documentazione e che, all'esito della integrazione richiesta, l'istituto rigettata ancora una volta le richieste del ricorrente evidenziando che l'attività svolta “non rientra tra le attività usuranti previste dal D.lgs. n 67 del 2011”.
Sostenendo che le attività svolte rientrino nella previsione normativa, il ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto al pensionamento anticipato.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando l'assenza della domanda amministrativa e CP_2
l'infondatezza nel merito del ricorso perché parte ricorrente non aveva, in ogni caso, prodotto la documentazione necessaria.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'improponibilità della domanda giudiziale tesa all'accertamento del diritto al pensionamento anticipato.
Ed infatti, dalla produzione documentale offerta dalle parti non vi è prova della presentazione di un'apposita domanda amministrativa diretta all'accesso del beneficio della pensione anticipata per cui è causa, che solo in questa sede risulta domandata.
Parte ricorrente ha prodotto la domanda volta al riconoscimento della certificazione della sussistenza dei requisiti per godere dei benefici connessi allo svolgimento di lavori particolarmente pericolosi e pesanti, ma nessuna domanda di pensionamento anticipato.
Tanto basta per ritenere improponibile il proposto ricorso in questa sede giudiziaria.
La presentazione di una domanda amministrativa, infatti, deve ritenersi condizione necessaria per la stessa proponibilità dell'azione giudiziale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale come la pensione in esame.
Cass. 03/03/2017, n. 5453 così massimata: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile
l'originaria domanda introduttiva del giudizio per mancanza della domanda amministrativa specificamente rivolta ad ottenere la pensione non reversibile per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento ai sensi della l. n. 406 del 1968).”
Cosa che nel caso di specie non è stata provata.
Va dichiarata, di conseguenza, improponibile l'intrapresa azione giudiziale.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto della decisione in rito, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara improponibile il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 3-6-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone