Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Alberto Rizzo Presidente
Eleonora Ramacciotti Giudice
Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2536/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. VACCARI Parte_1 C.F._1
LUIGI,
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VACCARI LUIGI,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 07/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 9
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 25/10/2024 sentenza di separazione consensuale n. 487/2024, pubblicata il 25/10/2024 e passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) i coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno. Le parti danno atto ch in comune accordo e con il consenso della moglie, lascerà CP_1
la casa coniugale entro il 1 ottobre 2024 impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica a Marta (VT) via Belvedere n.
6. Il IG preleverà dalla casa coniugale i CP_1
propri effetti personali e i beni di sua proprietà per i quali ha già preso accordi con la pagina 2 di 9 IG.ra La IG.ra manterrà la residenza presso la attuale casa coniugale Pt_1 Pt_1
sita in Modena via Cimarosa n. 122 interno 10 unitamente ai due figli ed Per_1
Per_2
2) I due figli maggiorenn e pur svolgendo lavori temporanei e/o part Per_1 Per_2
time, non sono ancora completamente autosufficienti, sì che si rende necessario il concorso dei genitori al loro mantenimento (artt. 147 e 148 c.c.).
3) In considerazione del fatto che:
- il solo IG. ha consistenze patrimoniali disponibili di natura immobiliare CP_1
costituite dall'usufrutto sulla quota di ½ dell'immobile costituente la abitazione coniugale sito in Modena via Cimarosa n. 122 Interno 10 iscritto al Catasto Fabbricati del Comune
di Modena al Foglio 147, mapp. 87, sub. 3, 7 (doc. n. 3).
E' necessario infatti dedurre e documentare che la IG.ra è sì ancora Parte_1
proprietaria di una unità immobiliare sita in Castelnuovo Rangone (Mo) alla via Picasso,
n. 5, iscritta presso il Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Rangone al Foglio
n.17, Mapp. 352, sub. 9, sub 6 e sub.17, ma detta proprietà:
a) è gravata da un mutuo ipotecario contratto dalla IG.ra il 27.01.2014 con Parte_1
l'INPDAP dell'importo di originari €. 208.000,00 che non è stato rimborsato nei tempi e
CP_ nei modi previsti e per il quale il 26.05.2024 ha notificato atto di precetto intimando il pagamento dell'importo complessivo di €. 310.396,53 (doc. n. 4);
b) è stata promessa in vendita ai Sig.ri (Cod. Fisc.: , Parte_2 CodiceFiscale_3
nata in [...], il [...], e (Cod. Fisc.: Parte_3 C.F._4
), nato in [...], il [...] per il complessivo importo di €.
[...]
214.000,00;
c) la IG.r non ha onorato il detto contratto;
Pt_1
pagina 3 di 9 d) in seguito al giudizio promosso dai promissari acquirenti ai sensi dell'art. 2932 c.c. il
Tribunale di Modena, con sentenza del 02.10.2023, ha trasferito ai Sig.ri Parte_2
(Cod. Fisc.: , nata in [...], il [...], e CodiceFiscale_3 Parte_3
(Cod. Fisc.: ), nato in [...], il [...], l'immobile CodiceFiscale_4
sopra indicato, che già lo occupano (doc. sentenza), alle seguenti condizioni “…2) PONE a carico di a ed l'obbligo di corrispondere a il Parte_3 Parte_2 Parte_1
prezzo del trasferimento, pari ad €.214.000.
3) DISPONE che il trasferimento sub 1) sia sospensivamente condizionato all'avvenuto pagamento sub 2).
4) ASSEGNA e per eseguire il pagamento sub 2), termine di Parte_3 Parte_2
giorni trenta, decorrente dall'avvenuta cancellazione dell'ipoteca iscritta dal sugli CP_2
immobili de qua in data 5 febbraio 2014 sub n°284 Reg. Part. 5) CONDANNA al rimborso delle spese sopportate dai ricorrenti per il Parte_1
giudizio; che liquida in complessivi €.430 per esborsi ed €.
5.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso, ed accessori.;….” (doc. n. 5);
e) la IG.ra non è stata in grado di cancellare la ipoteca volontaria iscritta Pt_1
dall'INPDAP a garanzia del rimborso del mutuo ipotecario in quanto la provvista derivante dalla vendita non era sufficiente a estinguere il debito ipotecario e, pertanto, i promissari acquirenti non hanno corrisposto il prezzo e la proprietà dell'immobile non è
stata trasferita loro;
f) ha notificato l'atto di precetto il 26/05/2024 (doc. n. 4) e quindi, a fare tempo dal CP_2
5 giugno 2024, potrà notificare il pignoramento immobiliare;
- solo la IG.ra ha un reddito di sicuro incasso (circa €. 2.000/mese) e per il Parte_1
quale vi è obbligo giuridico di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, mentre pagina 4 di 9 il IG collezionista d'arte, che produce redditi mensili variabili e a volte di CP_1
incasso problematico (id est di importo non fisso e costante), non ha detto obbligo (doc.
n. 6, 7).
Essi pertanto, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., convengono che:
- il IG per concorre al mantenimento dei figli: CP_1
a) concede alla moglie e ai figli, che accettano, con la sottoscrizione del presente ricorso e impegnandosi a sottoscrivere idoneo contratto di comodato, l'uso gratuito della quota di ½
dell'appartamento ove è fissata l'abitazione coniugale sita in Modena via Cimarosa n. 122
Interno n. 10, essendo titolare del diritto di usufrutto su detta quota del bene immobile;
b) ha convinto il proprio padre IG. usufruttuario per ½ Persona_3
dell'appartamento ove è posta la casa coniugale, a concedere in comodato gratuito alla moglie ed ai figli l'altra quota di ½ dell'appartamento (doc. n. 10);
c) si impegna irrevocabilmente a pagare ai due figli e mediante Per_1 Per_2
accredito sui loro conti correnti (IBAN BPER Banca: Per_1
[...]; BPER Banca: CP_3
[...]), entro il 31/12/2024 e comunque entro il termine di pagamento richiesto dall'amministratore del condominio, le spese straordinarie di detta proprietà dell'importo di €. 12.000,00, in parte deliberate dall'assemblea del condominio il 19 dicembre 2023 (doc. n. 8);
- la IG.r concorrerà per le restanti necessità che comprendono: Parte_1
a) le necessità di abbigliamento dei due figli maggiorenni;
b) le spese di vitto che ammontano a circa €. 600 al mese per la madre e i figli (circa €.
20,00 a testa/giorno);
pagina 5 di 9 c) le spese di conduzione della casa (doc. n. 9) che ammontano nel complesso a circa €.
200/mese;
d) lo spese condominiali che i coniugi riconoscono ammontare nel complesso a circa €.
180/mese;
d) la Tari per circa €. 330 / anno (doc. n. 11);
4) Le spese straordinarie dei due figli ed saranno ripartite tra i due Per_1 Per_2
genitori al 50% ciascuno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) La casa coniugale sita in Modena, Via Cimarosa n. 122 Interno 10, viene attualmente utilizzata dai coniugi e dai loro figli quanto alla quota di ½, in forza del diritto di usufrutto del IG. e quanto alla residua quota di ½, a titolo di comodato gratuito del CP_1
di lui padre IG (doc. n. 10). Persona_3
La casa coniugale viene assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarla Parte_1
insieme a e Essi pertanto manterranno la residenza anagrafica presso Per_1 Per_2
la madre a cui verranno intestate le utenze domestiche e di telefonia al momento del trasferimento del IG che potrà abitarvi unitamente ai figli in modo gratuito. CP_1
pagina 6 di 9 6) Per soddisfare le eIGenze abitative della moglie e dei figli, quantomeno per i prossimi 9
anni, il IG. anche in nome e per conto e con l'assenso (doc. n. 10) del CP_1
padre IG. concede in comodato per la durata di anni 9, escludendo il Persona_3
diritto di recesso anticipato, della casa coniugale.
7) La IG.ra riconosce di proprietà esclusiva del marito i beni mobili e gli arredi Pt_1
presenti nella abitazione familiare, fatta eccezione per una cassettiera, una poltrona in stile
Barcellona, un divano stile Le Corbusier che il IG riconosce essere della moglie. CP_1
Il IG concede comunque l'utilizzo dei beni mobili e degli arredi di sua proprietà CP_1
che non preleverà alla IG.r Pt_1
8) Le parti convengono che l'autovettura Citroen C3 targata EA829ZD è di esclusiva proprietà del IG e rimarrà in uso esclusivo a lui medesimo. CP_1
9) Entrambi i genitori si impegnano a permettere ai rispettivi parenti di instaurare con e un rapporto IGnificativo. Per_1 Per_2
10) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno di e Per_1
e alle eventuali celebrazioni e eventi che li riguardano siano entrambi presenti e Per_2
permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici.
11) Entrambi i coniugi si impegnano a non frequentarsi con eventuali partners futuri alla presenza dei figli e se non avranno intrattenuto con gli stessi un Per_1 Per_2
rapporto IGnificativo. L'eventuale frequentazione con i figli dovrà comunque e sempre avvenire con gradualità e progressivamente.
12) Fatto salvo quanto pattuito al punto 3, i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti. Le parti danno atto di non aver diritto a pretendere l'uno dall'altro assegni di mantenimento, così come di aver già definito ogni altro e diverso pagina 7 di 9 rapporto economico fino ad ora tra loro insorto e di non aver null'altro a che pretendere reciprocamente, eccetto il puntuale adempimento di quanto sopra stabilito essi danno atto di aver già disciplinato tra di loro la proprietà dei beni mobili e dei personali presenti nella casa coniugale.
13) Le parti convengono di applicare le condizioni sopra riportate a far tempo dal giorno in cui il IG uscirà dalla casa coniugale. CP_1
14) Le spese della presente causa sono compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELVETRO DI
MODENA (BO) il 16/02/2002 fra nata a [...] il Parte_1
08/08/1964 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI MODENA
di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 3 Parte I
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del pagina 8 di 9 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio della prima sezione civile in data
05/06/2025
Il Giudice estensore
Eugenio Bolondi
Il Presidente
Alberto Rizzo
pagina 9 di 9