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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9586/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 15.4.2025 nell'ambito del procedimento cautelare promosso con ricorso depositato in data 12.3.2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(CF ), elettivamente domiciliate in Milano P.zza Castello n. 1 C.F._1
presso l'avv. Giovanni Luca Murru, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con domicilio digitale Email_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Martinez e dell'avv. Antonio Montanaro per procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 12.3.2025 la società
[...]
hanno chiesto di disporre l'inibizione Controparte_2
della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario n. 3792992236-
07, tratto sulla banca DI, dell'importo di euro 24.156,00, datato 20.2.2025, emesso da a firma di , legale rappresentante, in favore Parte_1 Parte_1
di hanno chiesto, altresì, di ordinare a DI di sospendere Controparte_1
l'iscrizione di e di OS CC nella RA d'RM Parte_1
RI, e qualora già inserito il nominativo della società e della , di Pt_1
annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione;
hanno chiesto, infine, di adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario od opportuno per garantire la tutela delle ragioni fatte valere dalla ricorrente ed evitare i gravi pregiudizi patrimoniali e reputazionali conseguenti alla pubblicazione del protesto del predetto assegno.
A tal fine espongono che:
-la società ricorrente è una microimpresa che Parte_1
gestisce un centro estetico sito a Genova;
-la società è un'azienda con sede legale a Milano che offre una Controparte_1
serie variegata di servizi di formazione/consulenza proprio alle microimprese;
-in data 20.11.2020 un referente di si recava presso l'esercizio CP_1
commerciale di a Genova e faceva sottoscrivere alla , senza Parte_1 Pt_1
neppure darle il tempo di leggerlo, un contratto di licenza di marchio con
[...]
per lo sfruttamento presso il punto vendita di Genova del marchio CP_3
“Beauty Premiere” di proprietà della licenziante, oltre ad una serie benefits e prodotti connessi meglio descritti nel contratto e nei due contratti di comodato di attrezzature;
-successivamente in data 29.7.2022 venivano sottoscritti altri due contratti di comodato di attrezzature;
-la durata del contratto era stabilita in cinque anni dall'1 febbraio 2021, con rinnovo tacito alle medesime condizioni, salvo disdetta con preavviso di 60 giorni dalla prima scadenza;
-il corrispettivo era stabilito in forma di canone mensile in euro 1.650,00, oltre IVA, per l'intero quinquennio;
-a garanzia del suddetto impegno economico, ha preteso dalla Controparte_1
società ricorrente, per eseguire il contratto, il rilascio di assegni di euro 24.156,00 ciascuno, pari all'importo annuo dei canoni oltre IVA;
-i primi tre assegni che la ricorrente è stata costretta a rilasciare in garanzia del pagamento delle dodici mensilità del 2022, del 2023 e del 2024 sono stati restituiti da
, atteso che che aveva pagato regolarmente, a conferma che CP_1 Parte_1
erano emessi in garanzia;
-in data 14.11.2023, a mezzo PEC, la ricorrente comunicava a il formale CP_1
recesso del contratto di licenza di marchio, nel rispetto del periodo di preavviso di
120 giorni, che terminava il 12.3.2024, chiedendo la restituzione dei titoli a garanzia;
-la ricorrente restituiva al termine del preavviso anche i beni concessi in comodato;
-neppure a seguito della successiva PEC del 15.3.2024 della ricorrente, i titoli a garanzia venivano restituiti, e per tutta risposta in data 28.3.2024 CP_1
sollecitava l'esecuzione integrale del contratto;
-trascorso circa un anno dal termine di preavviso di 120 giorni, non Controparte_1
ha azionato la propria pretesa contrattuale ma, avendo ancora in mano titoli a garanzia, in violazione dell'accordo ha messo all'incasso l'assegno n. 3792992236-07 di euro 24.156,00, tratto su DI e datato, anni prima, al tempo della consegna, al
20.2.2025;
-l'assegno è stato, quindi, illegittimamente posto all'incasso in violazione del diritto dell'emittente alla restituzione;
-la ricorrente, avvisata dalla propria banca non è stata in grado di provvedere al pagamento dell'ingente importo per cui seguirà, purtroppo, il protesto del titolo con i gravissimi e ingiusti pregiudizi commerciali e reputazionali che ne conseguono a carico sia di che di , socia accomandataria. Parte_1 Parte_1
Deducono che:
-secondo costante giurisprudenza, l'assegno bancario non può essere emesso a garanzia di un debito poiché non è consentito alle parti modificare la funzione tipica dell'assegno, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni;
il patto in base al quale due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21.12.1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti;
-il contratto sottoscritto dalla ricorrente è un contratto predisposto/imposto unilateralmente da alla generalità dei licenziatari inclusa la Controparte_1
ricorrente, la quale che ha dovuto apporre la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.;
-nessuna clausola del contratto è stata oggetto di alcuna trattativa e ciò ha comportato che alla ricorrente siano state imposte clausole vessatorie contraddittorie e nulle;
-è impensabile che la ricorrente abbia inteso pattuire un diritto di recesso e il contemporaneo obbligo di continuare a eseguire unilateralmente l'intero contratto versando il corrispettivo per cinque anni;
-dato che la facoltà di recesso anticipato del licenziatario, come configurata nel contratto di licenza di marchio agli artt. 6.3, 6.4 e 8.1, impone la prosecuzione unilaterale del contratto da parte di come se nulla fosse avvenuto, Parte_1 CP_1
non ha mai restituito gli assegni che ha preteso in garanzia dalla ricorrente;
[...]
-con riferimento al periculum in mora le ricorrenti evidenziano come alla levata del protesto e alla successiva pubblicazione consegue un gravissimo pregiudizio alla ricorrente e in particolare un pregiudizio economico e commerciale dato che la pubblicazione del protesto comprometterebbe gravemente la sua reputazione e affidabilità, con conseguenze dirette e immediate sulla sua attività professionale e sulle sue relazioni commerciali;
tale danno non è facilmente riparabile tramite successivo risarcimento, poiché la perdita di clientela e opportunità lavorative non è valutabile con certezza economica e non può essere risarcito in denaro;
inoltre conseguirebbero un danno derivante dall'impossibilità di ricorrere al credito per un soggetto protestato, un danno all'immagine e alla dignità personale in quanto la pubblicazione del protesto in una situazione di errore o di incertezza può ledere gravemente l'immagine del ricorrente, soprattutto qualora non sussistano condizioni effettive di protesto;
la pubblicazione della notizia potrebbe portare a un danno irreparabile alla sua reputazione, che non sarebbe risarcibile in termini economici;
qualora il protesto venga pubblicato, l'effetto di diffusione della notizia potrebbe avere conseguenze ben oltre la semplice segnalazione economica, coinvolgendo aspetti relazionali, familiari e sociali, con danni che non sono suscettibili di ristoro tramite denaro.
Affermano le ricorrenti che, nel successivo giudizio di merito, chiederanno al
Tribunale di:
-accertare la nullità anche solo parziale degli art. 6.3, 6.4 e 8.1 del contratto di licenza di marchio;
-dichiarare che nessuna prosecuzione del contratto di licenza e pagamento del corrispettivo dal contratto di licenza da parte della sola licenziataria sono dovuti in favore di rispetto all'importo previsto per i 120 giorni di preavviso Controparte_1
dal recesso e già versato e che comunque null'altro è dovuto da;
Parte_1
-dichiarare nulle e prive di effetto tra le parti le clausole vessatorie contenute nel contratto, tra cui la 6.3 e 6.4, non ritualmente sottoscritte in violazione dell'art. 1341
c.c.;
-accertare con riferimento a tali clausole standard, una scorretta pratica commerciale di ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lett. d) ed e), nonché 26, Controparte_1
comma 1, lett. f), Cod. Consumo, con riferimento alle microimprese e relativa richiesta risarcitoria;
-accertare la nullità del patto di rilascio di assegni bancari a garanzia, “patto” preteso dalla licenziante Controparte_1 -accertare la nullità dell'assegno n. 3792992236-07, tratto su DI, di euro
24.156,00 posdatato al 20 febbraio 2025 e rilasciato in garanzia a CP_1
nonché la nullità o invalidità del protesto del medesimo e condannare CP_1
alla restituzione dell'assegno medesimo;
-confermare, ove occorra, l'inibizione della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario in questione e l'ordine a DI, istituto di credito trattario, di sospendere l'iscrizione di e di nella RA Parte_1 Parte_1
d'RM RI, e qualora già inserito il nominativo della società e della annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione;
Pt_1
-condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
reputazionali in favore di e di . Parte_1 Parte_1
Si è costituita la società resistente la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso per mancata dei requisiti del fumus e del periculum.
Deduce che:
-in virtù di quanto previsto nel suddetto contratto, salvo errori e/o omissioni, è Pt_1
debitrice nei confronti di di complessivi euro 47.513,10, di cui euro CP_1
45.324,00 a titolo di corrispettivo pattuito all'art.
5.4 del contratto, euro 2.000,00 a titolo di Minimi Garantiti di cui all'art.
5.1 del contratto, euro 189,10 per i costi – anticipati da – di manutenzione ordinaria effettuata sui macchinari CP_1
oggetto di contratto di comodato a favore di Pt_1
-l'elevazione del protesto sull'assegno è conseguenza riconducibile –in via immediata e diretta– unicamente alle scelte, azioni e soprattutto all'inerzia di e della Pt_1
, quale sua socia accomandataria;
Pt_1
-controparte non ha mai dimostrato di aver consegnato a i suddetti CP_1
assegni postdatati ed ancor meno che ci fosse una finalità di garanzia;
in secondo luogo, non è stato dimostrato che glieli abbia riconsegnati dopo che gli CP_1 stessi avessero esaurito la loro funzione di garanzia;
controparte non ha provato neppure a spiegare come mai oggi non custodisca anche l'assegno CP_1
relativo all'ultima annualità di rapporto e che avrebbe dovuto avere come scadenza il
20.2.2026;
-l'assegno postdatato è un titolo valido ed è altrettanto vero che mettendolo all'incasso ha posto in essere un comportamento perfettamente lecito e, CP_1
anzi, dovuto data la sua posizione creditoria;
-le clausole contrattuali richiamate dalla controparte non sono vessatorie;
-manca il periculum in mora poiché la ricorrente, da circa un anno, ovvero dal
28.3.2024 era pienamente consapevole del fatto che avrebbe CP_1
legittimamente richiesto il pagamento delle somme come previsto dal contratto, portando all'incasso l'assegno e, ciononostante, in diverse occasioni l'esponente si è dichiarata disposta a cercare una soluzione per ricomporre la vicenda;
-i pregiudizi vanno dimostrati e provati rigorosamente e non possono essere ritenuti in re ipsa.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia da rigettare la domanda cautelare di disporre l'inibizione della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario n.
3792992236-07, tratto su DI, dell'importo di euro 24.156,00, datato 20.2.2025, emesso da a firma di , legale rappresentante, in favore Parte_1 Parte_1
di Controparte_1
Ed invero nella fattispecie in esame difetta il presupposto del fumus boni iuris.
La funzione primaria e fondamentale del protesto (v. Cass. n. 2742/00) è quella di impedire, attraverso la tempestiva levata -mediante un atto formale, pubblico e solenne di rilevazione del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario- la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa) contro il girante, il traente e gli altri obbligati. In forza dell'art. 1 L n. 77/55 si procede alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti nel caso di mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, indipendentemente dalle ragioni del mancato pagamento;
ed invero l'interesse pubblico tutelato dal procedimento di levata del protesto non è specificamente ed esclusivamente riconducibile alla presentazione all'incasso di un assegno priva di provvista.
La levata del protesto è addirittura obbligatoria anche in caso di assegno rubato o smarrito e il protesto non potrà che essere elevato a nome del correntista anche nell'ipotesi in cui la firma apposta sull'assegno risulti illeggibile e non corrispondente allo specimen.
E', d'altro canto, irrilevante che l'assegno protestato de quo fosse stato dato in garanzia, circostanza pacifica tra le parti atteso che la resistente a pagina 6 della memoria di costituzione afferma che la ricorrente era consapevole, fin dal momento della consegna dell'assegno, che la resistente custodisse un titolo con scadenza al
20.2.2025 e che già con la comunicazione di recesso del 14.11.2023 ne veniva chiesta la restituzione.
E' ben vero che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10710/16 e Cass. 4368/95), l'emissione di un assegno in bianco o postdatato,
a cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia -nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del
R.D. n. 1736/33 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.. Tuttavia, in base alla disciplina normativa della legge sugli assegni, l'emittente è obbligato a far sì che la provvista debba essere sempre e comunque garantita dal momento della data di emissione sino alla scadenza del termine di presentazione (8 giorni per gli assegni su piazza e 15 giorni per gli assegni fuori piazza).
Grava, pertanto, sempre sul correntista il buon esito dell'operazione, ritenendosi irrilevante ogni altro atto di disposizione o evento che possa far venir meno la copertura dei fondi ai fini della declaratoria di illegittimità di levata del protesto.
Ritiene, quindi, il Tribunale che non sussista alcuna condotta connotata da illegittimità in ordine alla levata del protesto dell'assegno de quo e alla successiva iscrizione del nominativo delle ricorrenti nel registro.
Difetta, pertanto, nella fattispecie in esame il presupposto del fumus boni iuris.
L'assenza anche di uno solo dei due requisiti essenziali per concedere la misura impone il rigetto della domanda cautelare proposta.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che non possa essere esaminata e decisa la domanda cautelare con cui si chiede di ordinare a DI di sospendere l'iscrizione di Pt_1
e di nella cd. RA d'RM RI (Archivio
[...] Parte_1
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, di cui all'art. 10 bis L. n. 386/90), e qualora già inserito il nominativo della società e della
, di annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione. Pt_1
Ed invero non risulta che sia stato instaurato dalle ricorrenti il necessario rapporto processuale con la controparte destinataria dell'eventuale ordine ovvero con la banca trattaria ente segnalante. Controparte_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Visti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta le domande cautelari proposte dalla società Parte_1
da
[...] Parte_1 -condanna la società a Controparte_2
rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano nella somma di euro 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Si comunichi.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data 15.4.2025 nell'ambito del procedimento cautelare promosso con ricorso depositato in data 12.3.2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
(CF ), elettivamente domiciliate in Milano P.zza Castello n. 1 C.F._1
presso l'avv. Giovanni Luca Murru, che le rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con domicilio digitale Email_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Martinez e dell'avv. Antonio Montanaro per procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 12.3.2025 la società
[...]
hanno chiesto di disporre l'inibizione Controparte_2
della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario n. 3792992236-
07, tratto sulla banca DI, dell'importo di euro 24.156,00, datato 20.2.2025, emesso da a firma di , legale rappresentante, in favore Parte_1 Parte_1
di hanno chiesto, altresì, di ordinare a DI di sospendere Controparte_1
l'iscrizione di e di OS CC nella RA d'RM Parte_1
RI, e qualora già inserito il nominativo della società e della , di Pt_1
annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione;
hanno chiesto, infine, di adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario od opportuno per garantire la tutela delle ragioni fatte valere dalla ricorrente ed evitare i gravi pregiudizi patrimoniali e reputazionali conseguenti alla pubblicazione del protesto del predetto assegno.
A tal fine espongono che:
-la società ricorrente è una microimpresa che Parte_1
gestisce un centro estetico sito a Genova;
-la società è un'azienda con sede legale a Milano che offre una Controparte_1
serie variegata di servizi di formazione/consulenza proprio alle microimprese;
-in data 20.11.2020 un referente di si recava presso l'esercizio CP_1
commerciale di a Genova e faceva sottoscrivere alla , senza Parte_1 Pt_1
neppure darle il tempo di leggerlo, un contratto di licenza di marchio con
[...]
per lo sfruttamento presso il punto vendita di Genova del marchio CP_3
“Beauty Premiere” di proprietà della licenziante, oltre ad una serie benefits e prodotti connessi meglio descritti nel contratto e nei due contratti di comodato di attrezzature;
-successivamente in data 29.7.2022 venivano sottoscritti altri due contratti di comodato di attrezzature;
-la durata del contratto era stabilita in cinque anni dall'1 febbraio 2021, con rinnovo tacito alle medesime condizioni, salvo disdetta con preavviso di 60 giorni dalla prima scadenza;
-il corrispettivo era stabilito in forma di canone mensile in euro 1.650,00, oltre IVA, per l'intero quinquennio;
-a garanzia del suddetto impegno economico, ha preteso dalla Controparte_1
società ricorrente, per eseguire il contratto, il rilascio di assegni di euro 24.156,00 ciascuno, pari all'importo annuo dei canoni oltre IVA;
-i primi tre assegni che la ricorrente è stata costretta a rilasciare in garanzia del pagamento delle dodici mensilità del 2022, del 2023 e del 2024 sono stati restituiti da
, atteso che che aveva pagato regolarmente, a conferma che CP_1 Parte_1
erano emessi in garanzia;
-in data 14.11.2023, a mezzo PEC, la ricorrente comunicava a il formale CP_1
recesso del contratto di licenza di marchio, nel rispetto del periodo di preavviso di
120 giorni, che terminava il 12.3.2024, chiedendo la restituzione dei titoli a garanzia;
-la ricorrente restituiva al termine del preavviso anche i beni concessi in comodato;
-neppure a seguito della successiva PEC del 15.3.2024 della ricorrente, i titoli a garanzia venivano restituiti, e per tutta risposta in data 28.3.2024 CP_1
sollecitava l'esecuzione integrale del contratto;
-trascorso circa un anno dal termine di preavviso di 120 giorni, non Controparte_1
ha azionato la propria pretesa contrattuale ma, avendo ancora in mano titoli a garanzia, in violazione dell'accordo ha messo all'incasso l'assegno n. 3792992236-07 di euro 24.156,00, tratto su DI e datato, anni prima, al tempo della consegna, al
20.2.2025;
-l'assegno è stato, quindi, illegittimamente posto all'incasso in violazione del diritto dell'emittente alla restituzione;
-la ricorrente, avvisata dalla propria banca non è stata in grado di provvedere al pagamento dell'ingente importo per cui seguirà, purtroppo, il protesto del titolo con i gravissimi e ingiusti pregiudizi commerciali e reputazionali che ne conseguono a carico sia di che di , socia accomandataria. Parte_1 Parte_1
Deducono che:
-secondo costante giurisprudenza, l'assegno bancario non può essere emesso a garanzia di un debito poiché non è consentito alle parti modificare la funzione tipica dell'assegno, che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni;
il patto in base al quale due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo perché è contrario alle norme imperative dell'ordinamento contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21.12.1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti;
-il contratto sottoscritto dalla ricorrente è un contratto predisposto/imposto unilateralmente da alla generalità dei licenziatari inclusa la Controparte_1
ricorrente, la quale che ha dovuto apporre la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.;
-nessuna clausola del contratto è stata oggetto di alcuna trattativa e ciò ha comportato che alla ricorrente siano state imposte clausole vessatorie contraddittorie e nulle;
-è impensabile che la ricorrente abbia inteso pattuire un diritto di recesso e il contemporaneo obbligo di continuare a eseguire unilateralmente l'intero contratto versando il corrispettivo per cinque anni;
-dato che la facoltà di recesso anticipato del licenziatario, come configurata nel contratto di licenza di marchio agli artt. 6.3, 6.4 e 8.1, impone la prosecuzione unilaterale del contratto da parte di come se nulla fosse avvenuto, Parte_1 CP_1
non ha mai restituito gli assegni che ha preteso in garanzia dalla ricorrente;
[...]
-con riferimento al periculum in mora le ricorrenti evidenziano come alla levata del protesto e alla successiva pubblicazione consegue un gravissimo pregiudizio alla ricorrente e in particolare un pregiudizio economico e commerciale dato che la pubblicazione del protesto comprometterebbe gravemente la sua reputazione e affidabilità, con conseguenze dirette e immediate sulla sua attività professionale e sulle sue relazioni commerciali;
tale danno non è facilmente riparabile tramite successivo risarcimento, poiché la perdita di clientela e opportunità lavorative non è valutabile con certezza economica e non può essere risarcito in denaro;
inoltre conseguirebbero un danno derivante dall'impossibilità di ricorrere al credito per un soggetto protestato, un danno all'immagine e alla dignità personale in quanto la pubblicazione del protesto in una situazione di errore o di incertezza può ledere gravemente l'immagine del ricorrente, soprattutto qualora non sussistano condizioni effettive di protesto;
la pubblicazione della notizia potrebbe portare a un danno irreparabile alla sua reputazione, che non sarebbe risarcibile in termini economici;
qualora il protesto venga pubblicato, l'effetto di diffusione della notizia potrebbe avere conseguenze ben oltre la semplice segnalazione economica, coinvolgendo aspetti relazionali, familiari e sociali, con danni che non sono suscettibili di ristoro tramite denaro.
Affermano le ricorrenti che, nel successivo giudizio di merito, chiederanno al
Tribunale di:
-accertare la nullità anche solo parziale degli art. 6.3, 6.4 e 8.1 del contratto di licenza di marchio;
-dichiarare che nessuna prosecuzione del contratto di licenza e pagamento del corrispettivo dal contratto di licenza da parte della sola licenziataria sono dovuti in favore di rispetto all'importo previsto per i 120 giorni di preavviso Controparte_1
dal recesso e già versato e che comunque null'altro è dovuto da;
Parte_1
-dichiarare nulle e prive di effetto tra le parti le clausole vessatorie contenute nel contratto, tra cui la 6.3 e 6.4, non ritualmente sottoscritte in violazione dell'art. 1341
c.c.;
-accertare con riferimento a tali clausole standard, una scorretta pratica commerciale di ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lett. d) ed e), nonché 26, Controparte_1
comma 1, lett. f), Cod. Consumo, con riferimento alle microimprese e relativa richiesta risarcitoria;
-accertare la nullità del patto di rilascio di assegni bancari a garanzia, “patto” preteso dalla licenziante Controparte_1 -accertare la nullità dell'assegno n. 3792992236-07, tratto su DI, di euro
24.156,00 posdatato al 20 febbraio 2025 e rilasciato in garanzia a CP_1
nonché la nullità o invalidità del protesto del medesimo e condannare CP_1
alla restituzione dell'assegno medesimo;
-confermare, ove occorra, l'inibizione della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario in questione e l'ordine a DI, istituto di credito trattario, di sospendere l'iscrizione di e di nella RA Parte_1 Parte_1
d'RM RI, e qualora già inserito il nominativo della società e della annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione;
Pt_1
-condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e Controparte_1
reputazionali in favore di e di . Parte_1 Parte_1
Si è costituita la società resistente la quale contesta quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e chiede il rigetto del ricorso per mancata dei requisiti del fumus e del periculum.
Deduce che:
-in virtù di quanto previsto nel suddetto contratto, salvo errori e/o omissioni, è Pt_1
debitrice nei confronti di di complessivi euro 47.513,10, di cui euro CP_1
45.324,00 a titolo di corrispettivo pattuito all'art.
5.4 del contratto, euro 2.000,00 a titolo di Minimi Garantiti di cui all'art.
5.1 del contratto, euro 189,10 per i costi – anticipati da – di manutenzione ordinaria effettuata sui macchinari CP_1
oggetto di contratto di comodato a favore di Pt_1
-l'elevazione del protesto sull'assegno è conseguenza riconducibile –in via immediata e diretta– unicamente alle scelte, azioni e soprattutto all'inerzia di e della Pt_1
, quale sua socia accomandataria;
Pt_1
-controparte non ha mai dimostrato di aver consegnato a i suddetti CP_1
assegni postdatati ed ancor meno che ci fosse una finalità di garanzia;
in secondo luogo, non è stato dimostrato che glieli abbia riconsegnati dopo che gli CP_1 stessi avessero esaurito la loro funzione di garanzia;
controparte non ha provato neppure a spiegare come mai oggi non custodisca anche l'assegno CP_1
relativo all'ultima annualità di rapporto e che avrebbe dovuto avere come scadenza il
20.2.2026;
-l'assegno postdatato è un titolo valido ed è altrettanto vero che mettendolo all'incasso ha posto in essere un comportamento perfettamente lecito e, CP_1
anzi, dovuto data la sua posizione creditoria;
-le clausole contrattuali richiamate dalla controparte non sono vessatorie;
-manca il periculum in mora poiché la ricorrente, da circa un anno, ovvero dal
28.3.2024 era pienamente consapevole del fatto che avrebbe CP_1
legittimamente richiesto il pagamento delle somme come previsto dal contratto, portando all'incasso l'assegno e, ciononostante, in diverse occasioni l'esponente si è dichiarata disposta a cercare una soluzione per ricomporre la vicenda;
-i pregiudizi vanno dimostrati e provati rigorosamente e non possono essere ritenuti in re ipsa.
Orbene, ritiene il Tribunale che sia da rigettare la domanda cautelare di disporre l'inibizione della pubblicazione dei dati relativi al protesto nel Bollettino ufficiale dei protesti e del Registro informatico dei protesti, tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova dell'assegno bancario n.
3792992236-07, tratto su DI, dell'importo di euro 24.156,00, datato 20.2.2025, emesso da a firma di , legale rappresentante, in favore Parte_1 Parte_1
di Controparte_1
Ed invero nella fattispecie in esame difetta il presupposto del fumus boni iuris.
La funzione primaria e fondamentale del protesto (v. Cass. n. 2742/00) è quella di impedire, attraverso la tempestiva levata -mediante un atto formale, pubblico e solenne di rilevazione del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte del trattario- la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (cd. funzione conservativa) contro il girante, il traente e gli altri obbligati. In forza dell'art. 1 L n. 77/55 si procede alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti nel caso di mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, indipendentemente dalle ragioni del mancato pagamento;
ed invero l'interesse pubblico tutelato dal procedimento di levata del protesto non è specificamente ed esclusivamente riconducibile alla presentazione all'incasso di un assegno priva di provvista.
La levata del protesto è addirittura obbligatoria anche in caso di assegno rubato o smarrito e il protesto non potrà che essere elevato a nome del correntista anche nell'ipotesi in cui la firma apposta sull'assegno risulti illeggibile e non corrispondente allo specimen.
E', d'altro canto, irrilevante che l'assegno protestato de quo fosse stato dato in garanzia, circostanza pacifica tra le parti atteso che la resistente a pagina 6 della memoria di costituzione afferma che la ricorrente era consapevole, fin dal momento della consegna dell'assegno, che la resistente custodisse un titolo con scadenza al
20.2.2025 e che già con la comunicazione di recesso del 14.11.2023 ne veniva chiesta la restituzione.
E' ben vero che, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10710/16 e Cass. 4368/95), l'emissione di un assegno in bianco o postdatato,
a cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia -nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del
R.D. n. 1736/33 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.. Tuttavia, in base alla disciplina normativa della legge sugli assegni, l'emittente è obbligato a far sì che la provvista debba essere sempre e comunque garantita dal momento della data di emissione sino alla scadenza del termine di presentazione (8 giorni per gli assegni su piazza e 15 giorni per gli assegni fuori piazza).
Grava, pertanto, sempre sul correntista il buon esito dell'operazione, ritenendosi irrilevante ogni altro atto di disposizione o evento che possa far venir meno la copertura dei fondi ai fini della declaratoria di illegittimità di levata del protesto.
Ritiene, quindi, il Tribunale che non sussista alcuna condotta connotata da illegittimità in ordine alla levata del protesto dell'assegno de quo e alla successiva iscrizione del nominativo delle ricorrenti nel registro.
Difetta, pertanto, nella fattispecie in esame il presupposto del fumus boni iuris.
L'assenza anche di uno solo dei due requisiti essenziali per concedere la misura impone il rigetto della domanda cautelare proposta.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che non possa essere esaminata e decisa la domanda cautelare con cui si chiede di ordinare a DI di sospendere l'iscrizione di Pt_1
e di nella cd. RA d'RM RI (Archivio
[...] Parte_1
informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, di cui all'art. 10 bis L. n. 386/90), e qualora già inserito il nominativo della società e della
, di annotarsi sull'iscrizione stessa l'emanando ordine di sospensione. Pt_1
Ed invero non risulta che sia stato instaurato dalle ricorrenti il necessario rapporto processuale con la controparte destinataria dell'eventuale ordine ovvero con la banca trattaria ente segnalante. Controparte_4
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Visti gli artt. 700 e 669 septies c.p.c.
P.Q.M.
-rigetta le domande cautelari proposte dalla società Parte_1
da
[...] Parte_1 -condanna la società a Controparte_2
rimborsare, in solido, alla società le spese di giudizio che si Controparte_1
liquidano nella somma di euro 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Si comunichi.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò