Trib. Milano, ordinanza 17/04/2025
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Ordinanza 17 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Guido Macripò del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda una richiesta di misura cautelare ex art. 700 c.p.c. da parte di una società ricorrente, che ha chiesto l'inibizione della pubblicazione di un protesto relativo a un assegno bancario. Le ricorrenti sostenevano di aver emesso l'assegno a garanzia di un contratto di licenza di marchio, ma di aver successivamente esercitato il diritto di recesso, richiedendo la restituzione dei titoli a garanzia. La controparte, invece, contestava la legittimità del recesso e la validità dell'assegno, sostenendo di avere diritto al pagamento.

Il Giudice ha rigettato la domanda cautelare, evidenziando l'assenza del fumus boni iuris, in quanto la levata del protesto era conforme alla normativa vigente e necessaria per tutelare i diritti del creditore. Ha sottolineato che l'emissione di un assegno a garanzia è contraria alle norme imperative, ma ha affermato che, nonostante ciò, l'emittente è obbligato a garantire la provvista fino alla scadenza dell'assegno. Pertanto, la condotta della controparte nel levare il protesto non è risultata illegittima, e la richiesta di sospensione dell'iscrizione nel registro dei protesti è stata considerata inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, ordinanza 17/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero :
    Data del deposito : 17 aprile 2025

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