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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 27/03/2024, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 112/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 551/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data
5.10.2018
PROPOSTO DA
, corrente in Mogliano Veneto, Via Marocchessa Parte_1
14 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gualtiero Cataldo P.IVA_1
e dall'Avv. Salvatore Emma, ed elettivamente domiciliata in San Cataldo,
Via Trento n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emma;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. C. Lucio Greco presso il cui studio, in Gela, Via S. Nicola
n. 35, è elettivamente domiciliato;
Appellato ed appellante incidentale
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e Controparte_2 residente a [...] (c.f. C.F._2
);
[...]
Appellato Contumace
Conclusioni dell' appellante 2
“In riforma della predetta impugnata sentenza, rigettare integralmente tutte le domande formulate da ed accolte in primo grado nei CP_1 confronti di Dichiarare il diritto di Parte_1 Parte_1 alla restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad €. 88.706,81 e condannare conseguentemente il
Signor alla restituzione delle somme percepite. Con vittoria CP_1 di spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente accogliere per la forma il presente appello;
Nel merito per le ragioni sopra spiegate, dichiarare l'atto di appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 551/2018 del Tribunale di Gela, Parte_1 pubblicata in data 6.10.2018, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la Compagnia appellante responsabile nei confronti di In CP_1 accoglimento del superiore motivo di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi per come meglio specificato in narrativa. Con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2015 CP_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la
[...] al fine di chiederne la condanna alla restituzione della Controparte_3 complessiva somma di €. 53.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Deduceva di avere stipulato con la convenuta Controparte_4
in data 19.02.2004, per il tramite di tale
[...] [...]
, dipendente della stessa in quanto coagente presso Controparte_2
l' , alcune Polizze vita ed infortuni consegnando, Organizzazione_1 proprio al , la somma di €. 50.000,00 portati da 4 assegni di €. P_
12.500,00 ciascuno, oltre alla somma in contanti di €. 3.500,00 per la sottoscrizione di altra Polizza infortunio e spese di attivazione.
Rappresentava che, al fine di sottoscrivere tali Polizze, aveva più volete incontrato il a Gallarate, presso l'abitazione del fratello P_ CP_1 3
consegnandogli i titoli senza indicazione del nome del beneficiario Per_1
(tranne uno già precedentemente compilato) e senza ricevere copia del contratto che, a dire del , gli sarebbe stato successivamente fatto P_ recapitare.
Solo nel successivo mese di giugno aveva appreso, da notizie di stampa e da quanto dichiarato dai fratelli, che il si era reso irreperibile, P_ fuggendo da Gela, dopo aver truffato numerosi ignari investitori e così, dopo aver contattato la sede della Compagnia, aveva avuto contezza che a suo nome non risultava esistente alcuna Polizza.
Aveva, pertanto, deciso, di agire giudizialmente nei confronti della
Compagnia al fine di chiedere la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate.
Si costituiva in giudizio la che, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo di avere conferito le proprie attività assicurative a
[...]
e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Si costituiva volontariamente la che instava per il Parte_1 rigetto delle domande attoree per infondatezza e inapplicabilità dell'art. 1388 c.c. eccependo, in particolare, di non avere mai autorizzato la sottoscrizione di alcuna Polizza;
Chiedeva, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa dal al fine di essere P_ manlevata di quanto eventualmente tenuta a corrispondere all'attore a qualsiasi titolo.
Autorizzata la chiamata in causa del , questi restava contumace, P_ benché ritualmente citato.
Istruito il giudizio mediante acquisizione documentale attraverso l'escussione dei testi indicati dall'attore e dell'interrogatorio formale del
Dott. legale rappresentante della Testimone_1 [...]
la causa, all'udienza del 23.05.2018, veniva posta in Controparte_3 decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha, preliminarmente rigettato la domanda di nei confronti della CP_1 Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva della stessa;
Accolto la domanda
[...] attorea condannando, i convenuti, e Controparte_2 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 53.500,00 oltre
[...] interessi e rivalutazione in favore di;
Accolto la domanda CP_1 di manleva formulata dalla Compagnia convenuta condannando il
[...]
a tenere indenne quest'ultima da quanto versato;
Compensato le P_ spese di lite tra e la;
CP_1 Controparte_3
Condannato tutti i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del liquidate come da dispositivo. CP_1
Il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni rilevando come, dalla compiuta istruttoria, fosse emersa la condotta illecita posta in essere dal P_ nei confronti dell'attore.
Evidenzia il primo Giudice come, nel corso del giudizio, era stato Con dimostrato che il convenuto aveva carpito la fiducia del - CP_1 spendendo la posizione rivestita all'interno della Società – così inducendo lo stesso a confidare nella bontà dell'investimento prospettato (con rendimenti pari al 6% netto) tanto da indurlo alla consegna della somma di €. 53.5000,00 avvenuta nel corso di vari incontri presso la casa del di lui fratello a Gallarate, somma poi non reinvestita Persona_2 nell'acquisto di nessuna Polizza.
Era, parimenti, risultata dimostrata la materiale dazione della somma – confermata sia dall'esame dei testi escussi, sia dalla stessa produzione documentale allegata (copia dei titoli, copia delle Polizze sottoscritte su moduli contrattuali della Compagnia assicuratrice) - nonché dalla allegazione della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del per il reato di truffa aggravata P_ in danno dei fratelli e , Persona_3 Per_1 CP_1 Per_4 sentenza che richiamava, già nel capo di imputazione, la intervenuta dazione della somma di €. 53.500,00 nel corso del 2003/2004 da parte del al mediante 4 assegni poi incassati a Gela CP_1 P_ presso la , da persona sconosciuta al . Org_2 CP_1
Nel corso del giudizio ed all'esito dell'interrogatorio formale del Dott. procuratore speciale della era inoltre emerso Testimone_1 Pt_1 che il , all'epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di coagente della P_
, pur senza avere formale potere Parte_2 5
di rappresentanza ricevendo i clienti all'interno dell' Org_1 ubicata nella via Venezia n. 93 ove aveva un suo ufficio.
All'esito delle citate risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda attorea rilevando come, nel caso in specie, sussistessero gli elementi costitutivi della c.d. rappresentanza apparente che aveva giustificato il legittimo affidamento del terzo contraente CP_1 nonché il concorso colposo della Compagnia Assicuratrice
[...] nell'ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento dell'effettivo conferimento del potere di rappresentanza al . P_
Il Giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che la condotta dell'attore non fosse caratterizzata da assenza di diligenza – come eccepito dalla
Compagnia – in quanto la circostanza che la somma fosse stata colpevolmente versata in assegni senza indicazione del beneficiario (e in parte in contanti) non rappresentava ragione sufficiente ad escludere la responsabilità dei convenuti non venendo ciò ad intaccare il ragionevole affidamento circa il buon esito dell'operazione proposta dal P_ anche alla luce dell'elevato prestigio professionale che proprio il P_ poteva vantare nel territorio di appartenenza per come pubblicizzato dalle stesse riviste della Compagnia Assicuratrice.
Avverso tale sentenza la ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 Novembre 2023, con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la appellante censura la CP_4 sentenza oggi gravata per avere, il primo Giudice, erroneamente ritenuto configurabile la fattispecie della rappresentanza apparente in capo al
[...] con conseguente erronea qualificazione dell'affidamento del P_ CP_1 come incolpevole.
[...]
In particolare l'appellante deduce come le testimonianze di , Testimone_2
e fratelli dell'attore, non possano Persona_2 Persona_3 giustificare la decisione assunta dal Tribunale non fosse altro perché, 6
tutti, avevano versato denaro al con le medesime modalità e tutti P_ avevano iniziato giudizi simili proponendosi reciprocamente come testimoni nelle varie cause.
A ciò si aggiunga che la modalità della dazione del denaro – avvenuta mediante titoli senza indicazione del beneficiario -, il luogo fisico degli incontri con il (a Gallarate a casa di uno dei fratelli e non P_ CP_1 presso gli Uffici della Compagnia), l'assoluta assenza di atti di quietanza o contratti di Polizza ricevuti in cambio, sono circostanze sufficienti a dare contezza della irregolarità della operazione finanziaria posta in essere dall'attore e della sua colpevole e negligente condotta.
*****
Con il secondo motivo di censura, strettamente connesso al precedente, la censura la sentenza gravata per erronea Parte_1 configurazione del concorso colposo della Compagnia Assicurativa convenuta.
Rileva come, erroneamente, il Giudice di prime cure avesse attribuito valore al concorso colposo della solo sulla base delle Parte_1 dichiarazioni rese dal Dott. in sede di interrogatorio Testimone_1 formale il quale aveva riferito che il , solitamente, operava nei P_ locali della Compagnia siti in Gela e che quindi era soggetto stabilmente inserito nell'organigramma imprenditoriale.
Deduce come, proprio tale circostanza avrebbe dovuto suscitare legittimi sospetti nel Di Dio atteso che l'operazione finanziaria per cui è causa, era stata prima discussa e poi sottoscritta a Gallarate, in un appartamento privato e non nei locali dell'Agenzia.
Ove il Tribunale, continua l'appellante, si fosse soffermato sulle modalità anomale dell'affare e del pagamento avrebbe dovuto rilevare una colpevole negligenza del che avrebbe dovuto pretendere, quanto CP_1 meno, il rilascio di una copia del contratto sottoscritto o versare il denaro con modalità garantite.
*****
Con il terzo motivo di censura, la Compagnia appellante si duole della sentenza impugnata, per non avere, il primo Giudice, correttamente valutato la cooperazione colposa dell'attore nella causazione dell'evento. 7
Richiamando le argomentazioni già espresse al fine di illustrare i precedenti motivi, la deduce che, ove il Parte_1 CP_1 avesse utilizzato la ordinaria diligenza, versando assegni
[...] regolarmente intestati alla Compagnia, l'evento lesivo in suo danno non si sarebbe verificato.
****
Da quanto esposto la Compagnia, con il quarto motivo di gravame, dopo avere evidenziato di aver già versato la somma di €. 88.706,81 (come da atto di quietanza allegato) in esecuzione della decisione di primo grado, conclude affinché, con la auspicata riforma della sentenza, si disponga la condanna del alla restituzione dell'importo indicato. CP_1
******
Deve, preliminarmente dichiararsi la contumacia di Controparte_2
(cui la notifica dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo del
[...] servizio postale in data 2.4.2019) che, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
******
I motivi di appello appaiono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi appaiono fondati secondo quanto si dirà.
L'attività istruttoria, attraverso la deposizione dei testi Testimone_2
(udienza del 5.10.2016), e (udienza del Persona_3 Persona_2
19.07.2017), nonché attraverso l'interrogatorio formale del Dott.
(udienza 5.10.2016) ha dato piena contezza del fatto Testimone_1 che il fosse persona che operava per conto di P_ CP_3 solitamente all'interno dei locali dell' siti in Gela nella via
[...] Org_1
Venezia n. 93 ove aveva la disponibilità di un ufficio che utilizzava per i contatti con il pubblico.
Deve, inoltre, ragionevolmente ritenersi che i fatti allegati dall'attore - nello specifico i versamenti a mano del della somma di denaro di €. P_
53.500,00 - appaiono dimostrati, per un verso, dalla documentazione allegata dallo stesso (Polizza Vita n. 6.099.577, Polizza CP_1 infortuni n. n. 0241288017 entrambe sottoscritte dall'attore su modulistica della Compagnia e controfirmate dal nonché la P_ 8
copia dei 4 assegni di importo di €. 12.500,00 cadauno) e per altro dal fatto che, come sopra ricordato, all'epoca dei fatti il fosse un P_
Agente di e che, per tale sua qualifica era solito Controparte_3 operare all'interno dei locali dell' , avendo così la Org_1 disponibilità di moduli prestampati riferibili alla stessa Impresa di
Assicurazione.
Ciò detto con riferimento ai motivi di gravame che investono rispettivamente la desunta inconfigurabilità della rappresentanza apparante in capo al convenuto, la erronea configurazione del concorso colposo della Compagnia nella causazione dell'evento e la mancata valutazione della cooperazione colposa dell'attore si osserva quanto segue:
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere che detta responsabilità sia astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex articolo 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandatigli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza
(vedi Cass. Sez. Un. 16/5/2019 n. 13246, Cass. 26.06.2019 n. 17060,
Cass. 10.11.2015 n. 229566).
Per la configurabilità di tale responsabilità è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta illecita posta in essere dall' Agente e le incombenze che gli erano state affidate dal proponente, nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue attribuzioni purché entro i limiti dell'incarico affidatogli, con il solo limite del fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia idoneo, di per sé, a determinare l'evento in applicazione della regola generale dell'articolo 1227
c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. Civ. Sez.
Un. cit).
In definitiva il fondamento della responsabilità ex articolo 2049 c.c. va rinvenuto non nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di Agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà e 9
nell'ambito della sfera organizzativa di un soggetto (il preponente) altro soggetto (il preposto) esercita le sue incombenze.
In altre parole è sufficiente che l'Agente sia inserito, anche se temporaneamente e occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore non essendo essenziali né la continuità né l'onerosità del rapporto ma esclusivamente l'astratta possibilità di esercitare un potere di direzione (Cass. Civ. 26.9
2019 n. 23973).
Ciò è quanto accaduto ed accertato nel fatto deciso con la sentenza di primo grado tenuto conto che dalla documentazione acquisita e dei testi indicati è risultata evidente la appartenenza del alla P_ organizzazione della il che è sufficiente a Controparte_3 considerare operante la responsabilità oggettiva ed indiretta della Società ex articolo 2049 c.c..
Responsabilità oggettiva che trova la sua ragion d'essere per un verso nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa traendovi benefici ai quali è ragionevole far corrispondere rischi, per altro verso nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte loro rivolte per il tramite del promotore trattandosi di soggetti cui la buona fede può spesso essere fraudolentemente carpita.
Tuttavia in una corretta prospettiva qualificatoria dell'art. 2049 c.c. la condotta del danneggiato può assumere rilievo diminuente o elidente solo se ed in quanto integrante un fattore causale autonomo e concretamente concorrente nella determinazione del danno ex articolo 1227 comma primo c.c. ciò che però, può configurarsi in presenza di condotte che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza della irregolare condotta del preposto o quantomeno la sua agevole e immediata percettibilità (cfr Cass.
Civ. n. 857/2020).
Nel caso in specie, ad avviso della Corte, la dazione da parte del CP_1
nel corso del 2004, di una ingente somma, pari ad €. 50.000,00
[...]
– portata n. 4 assegni bancari senza intestazione del beneficiario (tranne uno già compilato) – nonché della ulteriore somma di €. 3.500,00 in contanti, - senza ricevere in cambio neppure una copia del contratto di 10
assicurazione (Vita o Infortuni) che si voleva sottoscrivere (quindi senza avere contezza dell'utilità dell'investimento anche in termini di rendimenti promessi), nonché il fatto che tale dazione in denaro avvenne in una privata dimora ben lontana dal luogo di lavoro del , costituisce P_ grave condotta colposa rilevante ex articolo 1227 c.c. le cui conseguenze sul piano della causazione dell'evento lesivo non possono trascurarsi.
Ne discende che il non poteva non comprendere quale CP_1 mossa azzardata ed imprudente - e quindi gravemente colposa da parte sua - fosse la consegna di una così importante somma in denaro al
[...]
a garanzia della quale aveva ricevuto esclusivamente “una P_ quietanza” rappresentata da un modulo prestampato con il logo della
Compagnia; somma che la Compagnia assicuratrice non incasso mai in quanto i titoli, appunto privi di indicazione del beneficiario furono incassati da te un terzo estraneo al rapporto contrattuale asseritamente sottoscritto.
Tutto ciò induce questa Corte a ritenere, in accoglimento dei relativi motivi di appello, che vi sia stato un assorbente apporto causale del CP_1 nella determinazione del danno sofferto da considerarsi rilevante
[...] ex articolo 1227 c.c. con la conseguenza che di tale perdita di denaro non può rispondere la ai sensi dell'articolo 2049 c.c. Parte_1 dovendosi ritenere, invece, quale unico responsabile di questa illecita condotta il solo . Parte_3
Per effetto di quanto sopra esposto ed in accoglimento dei motivi di gravame la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che unico responsabile dell'evento debba essere considerato il
[...]
e non la Compagnia di Assicurazioni alla quale pertanto Parte_3 deve essere restituita la somma già versata con gli interessi, al tasso legale dalla data di effettivo esborso e sino al soddisfo.
******
Con atto di appello incidentale ha impugnato la gravata CP_1 sentenza nella parte in cui, il Tribunale, nel condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle somme indicate, ha erroneamente applicato i criteri di calcolo della rivalutazione monetaria. 11
Si osserva che il credito vantato dall'appellante incidentale deve essere considerato debito di valore -trattandosi di obbligazione risarcitoria -, e non debito di valuta come fatto dal primo Giudice.
Da ciò, in applicazione dei principi di calcolo determinati dalla Cass. Civ.
Sez. Un. n. 1712/95, discende che al andava riconosciuta CP_1 sia la rivalutazione monetaria che gli interessi maturati annualmente.
******
L'accoglimento dell'appello principale per i motivi sopra enunciati, rende del tutto irrilevante lo scrutinio dei motivi sollevati con l'appello incidentale.
*******
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
L'accoglimento dei motivi di gravame induce a riformulare anche le spese del giudizio di primo grado (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass.
6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile
2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022
n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, che dichiara, in riforma della sentenza n. Controparte_2
551/2018 resa dal Tribunale di Gela in data 5 ottobre 2018 ed appellata da in persona del suo legale rappresentante p.t.; Parte_1 condanna a restituire alla la somma CP_1 Parte_1 di €. 88.706,81 con gli interessi, al tasso legale, dalla data di esborso e sino al soddisfo;
Condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1 del primo grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 11.405,00, di cui €. 555,98 per spese vive, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.138,50 per spese vive ed €. 5.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.pa. se dovute;
12
Caltanissetta, 25 Marzo 2024
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 112/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 551/2018 emessa dal Tribunale di Gela in data
5.10.2018
PROPOSTO DA
, corrente in Mogliano Veneto, Via Marocchessa Parte_1
14 (p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gualtiero Cataldo P.IVA_1
e dall'Avv. Salvatore Emma, ed elettivamente domiciliata in San Cataldo,
Via Trento n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Emma;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. , rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. C. Lucio Greco presso il cui studio, in Gela, Via S. Nicola
n. 35, è elettivamente domiciliato;
Appellato ed appellante incidentale
E, NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] e Controparte_2 residente a [...] (c.f. C.F._2
);
[...]
Appellato Contumace
Conclusioni dell' appellante 2
“In riforma della predetta impugnata sentenza, rigettare integralmente tutte le domande formulate da ed accolte in primo grado nei CP_1 confronti di Dichiarare il diritto di Parte_1 Parte_1 alla restituzione di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad €. 88.706,81 e condannare conseguentemente il
Signor alla restituzione delle somme percepite. Con vittoria CP_1 di spese del doppio grado di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'ecc.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente accogliere per la forma il presente appello;
Nel merito per le ragioni sopra spiegate, dichiarare l'atto di appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza n. 551/2018 del Tribunale di Gela, Parte_1 pubblicata in data 6.10.2018, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarlo confermando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la Compagnia appellante responsabile nei confronti di In CP_1 accoglimento del superiore motivo di appello incidentale, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa al calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi per come meglio specificato in narrativa. Con vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2015 CP_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Gela, la
[...] al fine di chiederne la condanna alla restituzione della Controparte_3 complessiva somma di €. 53.500,00, oltre interessi e rivalutazione.
Deduceva di avere stipulato con la convenuta Controparte_4
in data 19.02.2004, per il tramite di tale
[...] [...]
, dipendente della stessa in quanto coagente presso Controparte_2
l' , alcune Polizze vita ed infortuni consegnando, Organizzazione_1 proprio al , la somma di €. 50.000,00 portati da 4 assegni di €. P_
12.500,00 ciascuno, oltre alla somma in contanti di €. 3.500,00 per la sottoscrizione di altra Polizza infortunio e spese di attivazione.
Rappresentava che, al fine di sottoscrivere tali Polizze, aveva più volete incontrato il a Gallarate, presso l'abitazione del fratello P_ CP_1 3
consegnandogli i titoli senza indicazione del nome del beneficiario Per_1
(tranne uno già precedentemente compilato) e senza ricevere copia del contratto che, a dire del , gli sarebbe stato successivamente fatto P_ recapitare.
Solo nel successivo mese di giugno aveva appreso, da notizie di stampa e da quanto dichiarato dai fratelli, che il si era reso irreperibile, P_ fuggendo da Gela, dopo aver truffato numerosi ignari investitori e così, dopo aver contattato la sede della Compagnia, aveva avuto contezza che a suo nome non risultava esistente alcuna Polizza.
Aveva, pertanto, deciso, di agire giudizialmente nei confronti della
Compagnia al fine di chiedere la condanna della stessa alla restituzione delle somme versate.
Si costituiva in giudizio la che, in via Controparte_3 preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo di avere conferito le proprie attività assicurative a
[...]
e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Parte_1
Si costituiva volontariamente la che instava per il Parte_1 rigetto delle domande attoree per infondatezza e inapplicabilità dell'art. 1388 c.c. eccependo, in particolare, di non avere mai autorizzato la sottoscrizione di alcuna Polizza;
Chiedeva, in via subordinata, di essere autorizzata alla chiamata in causa dal al fine di essere P_ manlevata di quanto eventualmente tenuta a corrispondere all'attore a qualsiasi titolo.
Autorizzata la chiamata in causa del , questi restava contumace, P_ benché ritualmente citato.
Istruito il giudizio mediante acquisizione documentale attraverso l'escussione dei testi indicati dall'attore e dell'interrogatorio formale del
Dott. legale rappresentante della Testimone_1 [...]
la causa, all'udienza del 23.05.2018, veniva posta in Controparte_3 decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale ha, preliminarmente rigettato la domanda di nei confronti della CP_1 Controparte_3 per difetto di legittimazione passiva della stessa;
Accolto la domanda
[...] attorea condannando, i convenuti, e Controparte_2 Controparte_5 [...]
in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 53.500,00 oltre
[...] interessi e rivalutazione in favore di;
Accolto la domanda CP_1 di manleva formulata dalla Compagnia convenuta condannando il
[...]
a tenere indenne quest'ultima da quanto versato;
Compensato le P_ spese di lite tra e la;
CP_1 Controparte_3
Condannato tutti i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del liquidate come da dispositivo. CP_1
Il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni rilevando come, dalla compiuta istruttoria, fosse emersa la condotta illecita posta in essere dal P_ nei confronti dell'attore.
Evidenzia il primo Giudice come, nel corso del giudizio, era stato Con dimostrato che il convenuto aveva carpito la fiducia del - CP_1 spendendo la posizione rivestita all'interno della Società – così inducendo lo stesso a confidare nella bontà dell'investimento prospettato (con rendimenti pari al 6% netto) tanto da indurlo alla consegna della somma di €. 53.5000,00 avvenuta nel corso di vari incontri presso la casa del di lui fratello a Gallarate, somma poi non reinvestita Persona_2 nell'acquisto di nessuna Polizza.
Era, parimenti, risultata dimostrata la materiale dazione della somma – confermata sia dall'esame dei testi escussi, sia dalla stessa produzione documentale allegata (copia dei titoli, copia delle Polizze sottoscritte su moduli contrattuali della Compagnia assicuratrice) - nonché dalla allegazione della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti del per il reato di truffa aggravata P_ in danno dei fratelli e , Persona_3 Per_1 CP_1 Per_4 sentenza che richiamava, già nel capo di imputazione, la intervenuta dazione della somma di €. 53.500,00 nel corso del 2003/2004 da parte del al mediante 4 assegni poi incassati a Gela CP_1 P_ presso la , da persona sconosciuta al . Org_2 CP_1
Nel corso del giudizio ed all'esito dell'interrogatorio formale del Dott. procuratore speciale della era inoltre emerso Testimone_1 Pt_1 che il , all'epoca dei fatti, rivestiva la qualifica di coagente della P_
, pur senza avere formale potere Parte_2 5
di rappresentanza ricevendo i clienti all'interno dell' Org_1 ubicata nella via Venezia n. 93 ove aveva un suo ufficio.
All'esito delle citate risultanze istruttorie, il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda attorea rilevando come, nel caso in specie, sussistessero gli elementi costitutivi della c.d. rappresentanza apparente che aveva giustificato il legittimo affidamento del terzo contraente CP_1 nonché il concorso colposo della Compagnia Assicuratrice
[...] nell'ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento dell'effettivo conferimento del potere di rappresentanza al . P_
Il Giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che la condotta dell'attore non fosse caratterizzata da assenza di diligenza – come eccepito dalla
Compagnia – in quanto la circostanza che la somma fosse stata colpevolmente versata in assegni senza indicazione del beneficiario (e in parte in contanti) non rappresentava ragione sufficiente ad escludere la responsabilità dei convenuti non venendo ciò ad intaccare il ragionevole affidamento circa il buon esito dell'operazione proposta dal P_ anche alla luce dell'elevato prestigio professionale che proprio il P_ poteva vantare nel territorio di appartenenza per come pubblicizzato dalle stesse riviste della Compagnia Assicuratrice.
Avverso tale sentenza la ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 Novembre 2023, con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la appellante censura la CP_4 sentenza oggi gravata per avere, il primo Giudice, erroneamente ritenuto configurabile la fattispecie della rappresentanza apparente in capo al
[...] con conseguente erronea qualificazione dell'affidamento del P_ CP_1 come incolpevole.
[...]
In particolare l'appellante deduce come le testimonianze di , Testimone_2
e fratelli dell'attore, non possano Persona_2 Persona_3 giustificare la decisione assunta dal Tribunale non fosse altro perché, 6
tutti, avevano versato denaro al con le medesime modalità e tutti P_ avevano iniziato giudizi simili proponendosi reciprocamente come testimoni nelle varie cause.
A ciò si aggiunga che la modalità della dazione del denaro – avvenuta mediante titoli senza indicazione del beneficiario -, il luogo fisico degli incontri con il (a Gallarate a casa di uno dei fratelli e non P_ CP_1 presso gli Uffici della Compagnia), l'assoluta assenza di atti di quietanza o contratti di Polizza ricevuti in cambio, sono circostanze sufficienti a dare contezza della irregolarità della operazione finanziaria posta in essere dall'attore e della sua colpevole e negligente condotta.
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Con il secondo motivo di censura, strettamente connesso al precedente, la censura la sentenza gravata per erronea Parte_1 configurazione del concorso colposo della Compagnia Assicurativa convenuta.
Rileva come, erroneamente, il Giudice di prime cure avesse attribuito valore al concorso colposo della solo sulla base delle Parte_1 dichiarazioni rese dal Dott. in sede di interrogatorio Testimone_1 formale il quale aveva riferito che il , solitamente, operava nei P_ locali della Compagnia siti in Gela e che quindi era soggetto stabilmente inserito nell'organigramma imprenditoriale.
Deduce come, proprio tale circostanza avrebbe dovuto suscitare legittimi sospetti nel Di Dio atteso che l'operazione finanziaria per cui è causa, era stata prima discussa e poi sottoscritta a Gallarate, in un appartamento privato e non nei locali dell'Agenzia.
Ove il Tribunale, continua l'appellante, si fosse soffermato sulle modalità anomale dell'affare e del pagamento avrebbe dovuto rilevare una colpevole negligenza del che avrebbe dovuto pretendere, quanto CP_1 meno, il rilascio di una copia del contratto sottoscritto o versare il denaro con modalità garantite.
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Con il terzo motivo di censura, la Compagnia appellante si duole della sentenza impugnata, per non avere, il primo Giudice, correttamente valutato la cooperazione colposa dell'attore nella causazione dell'evento. 7
Richiamando le argomentazioni già espresse al fine di illustrare i precedenti motivi, la deduce che, ove il Parte_1 CP_1 avesse utilizzato la ordinaria diligenza, versando assegni
[...] regolarmente intestati alla Compagnia, l'evento lesivo in suo danno non si sarebbe verificato.
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Da quanto esposto la Compagnia, con il quarto motivo di gravame, dopo avere evidenziato di aver già versato la somma di €. 88.706,81 (come da atto di quietanza allegato) in esecuzione della decisione di primo grado, conclude affinché, con la auspicata riforma della sentenza, si disponga la condanna del alla restituzione dell'importo indicato. CP_1
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Deve, preliminarmente dichiararsi la contumacia di Controparte_2
(cui la notifica dell'atto di appello è stata effettuata a mezzo del
[...] servizio postale in data 2.4.2019) che, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
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I motivi di appello appaiono strettamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi appaiono fondati secondo quanto si dirà.
L'attività istruttoria, attraverso la deposizione dei testi Testimone_2
(udienza del 5.10.2016), e (udienza del Persona_3 Persona_2
19.07.2017), nonché attraverso l'interrogatorio formale del Dott.
(udienza 5.10.2016) ha dato piena contezza del fatto Testimone_1 che il fosse persona che operava per conto di P_ CP_3 solitamente all'interno dei locali dell' siti in Gela nella via
[...] Org_1
Venezia n. 93 ove aveva la disponibilità di un ufficio che utilizzava per i contatti con il pubblico.
Deve, inoltre, ragionevolmente ritenersi che i fatti allegati dall'attore - nello specifico i versamenti a mano del della somma di denaro di €. P_
53.500,00 - appaiono dimostrati, per un verso, dalla documentazione allegata dallo stesso (Polizza Vita n. 6.099.577, Polizza CP_1 infortuni n. n. 0241288017 entrambe sottoscritte dall'attore su modulistica della Compagnia e controfirmate dal nonché la P_ 8
copia dei 4 assegni di importo di €. 12.500,00 cadauno) e per altro dal fatto che, come sopra ricordato, all'epoca dei fatti il fosse un P_
Agente di e che, per tale sua qualifica era solito Controparte_3 operare all'interno dei locali dell' , avendo così la Org_1 disponibilità di moduli prestampati riferibili alla stessa Impresa di
Assicurazione.
Ciò detto con riferimento ai motivi di gravame che investono rispettivamente la desunta inconfigurabilità della rappresentanza apparante in capo al convenuto, la erronea configurazione del concorso colposo della Compagnia nella causazione dell'evento e la mancata valutazione della cooperazione colposa dell'attore si osserva quanto segue:
In tema di danni derivanti dalla condotta illecita del promotore di prodotti finanziari o assicurativi la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai ferma nel ritenere che detta responsabilità sia astrattamente inquadrabile quale responsabilità oggettiva ex articolo 2049 c.c., cioè quale ipotesi di responsabilità indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandatigli, su cui la preponente aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza
(vedi Cass. Sez. Un. 16/5/2019 n. 13246, Cass. 26.06.2019 n. 17060,
Cass. 10.11.2015 n. 229566).
Per la configurabilità di tale responsabilità è necessario e sufficiente provare il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta illecita posta in essere dall' Agente e le incombenze che gli erano state affidate dal proponente, nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue attribuzioni purché entro i limiti dell'incarico affidatogli, con il solo limite del fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia idoneo, di per sé, a determinare l'evento in applicazione della regola generale dell'articolo 1227
c.c. in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. Civ. Sez.
Un. cit).
In definitiva il fondamento della responsabilità ex articolo 2049 c.c. va rinvenuto non nella formale esistenza di un rapporto di lavoro o di Agenzia, ma nel rapporto effettuale che si istituisce quando per volontà e 9
nell'ambito della sfera organizzativa di un soggetto (il preponente) altro soggetto (il preposto) esercita le sue incombenze.
In altre parole è sufficiente che l'Agente sia inserito, anche se temporaneamente e occasionalmente, nell'organizzazione aziendale ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore non essendo essenziali né la continuità né l'onerosità del rapporto ma esclusivamente l'astratta possibilità di esercitare un potere di direzione (Cass. Civ. 26.9
2019 n. 23973).
Ciò è quanto accaduto ed accertato nel fatto deciso con la sentenza di primo grado tenuto conto che dalla documentazione acquisita e dei testi indicati è risultata evidente la appartenenza del alla P_ organizzazione della il che è sufficiente a Controparte_3 considerare operante la responsabilità oggettiva ed indiretta della Società ex articolo 2049 c.c..
Responsabilità oggettiva che trova la sua ragion d'essere per un verso nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa traendovi benefici ai quali è ragionevole far corrispondere rischi, per altro verso nell'esigenza di offrire un'adeguata garanzia ai destinatari delle offerte loro rivolte per il tramite del promotore trattandosi di soggetti cui la buona fede può spesso essere fraudolentemente carpita.
Tuttavia in una corretta prospettiva qualificatoria dell'art. 2049 c.c. la condotta del danneggiato può assumere rilievo diminuente o elidente solo se ed in quanto integrante un fattore causale autonomo e concretamente concorrente nella determinazione del danno ex articolo 1227 comma primo c.c. ciò che però, può configurarsi in presenza di condotte che postulino la consapevolezza e la sostanziale acquiescenza della irregolare condotta del preposto o quantomeno la sua agevole e immediata percettibilità (cfr Cass.
Civ. n. 857/2020).
Nel caso in specie, ad avviso della Corte, la dazione da parte del CP_1
nel corso del 2004, di una ingente somma, pari ad €. 50.000,00
[...]
– portata n. 4 assegni bancari senza intestazione del beneficiario (tranne uno già compilato) – nonché della ulteriore somma di €. 3.500,00 in contanti, - senza ricevere in cambio neppure una copia del contratto di 10
assicurazione (Vita o Infortuni) che si voleva sottoscrivere (quindi senza avere contezza dell'utilità dell'investimento anche in termini di rendimenti promessi), nonché il fatto che tale dazione in denaro avvenne in una privata dimora ben lontana dal luogo di lavoro del , costituisce P_ grave condotta colposa rilevante ex articolo 1227 c.c. le cui conseguenze sul piano della causazione dell'evento lesivo non possono trascurarsi.
Ne discende che il non poteva non comprendere quale CP_1 mossa azzardata ed imprudente - e quindi gravemente colposa da parte sua - fosse la consegna di una così importante somma in denaro al
[...]
a garanzia della quale aveva ricevuto esclusivamente “una P_ quietanza” rappresentata da un modulo prestampato con il logo della
Compagnia; somma che la Compagnia assicuratrice non incasso mai in quanto i titoli, appunto privi di indicazione del beneficiario furono incassati da te un terzo estraneo al rapporto contrattuale asseritamente sottoscritto.
Tutto ciò induce questa Corte a ritenere, in accoglimento dei relativi motivi di appello, che vi sia stato un assorbente apporto causale del CP_1 nella determinazione del danno sofferto da considerarsi rilevante
[...] ex articolo 1227 c.c. con la conseguenza che di tale perdita di denaro non può rispondere la ai sensi dell'articolo 2049 c.c. Parte_1 dovendosi ritenere, invece, quale unico responsabile di questa illecita condotta il solo . Parte_3
Per effetto di quanto sopra esposto ed in accoglimento dei motivi di gravame la sentenza di primo grado deve essere riformata nel senso che unico responsabile dell'evento debba essere considerato il
[...]
e non la Compagnia di Assicurazioni alla quale pertanto Parte_3 deve essere restituita la somma già versata con gli interessi, al tasso legale dalla data di effettivo esborso e sino al soddisfo.
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Con atto di appello incidentale ha impugnato la gravata CP_1 sentenza nella parte in cui, il Tribunale, nel condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle somme indicate, ha erroneamente applicato i criteri di calcolo della rivalutazione monetaria. 11
Si osserva che il credito vantato dall'appellante incidentale deve essere considerato debito di valore -trattandosi di obbligazione risarcitoria -, e non debito di valuta come fatto dal primo Giudice.
Da ciò, in applicazione dei principi di calcolo determinati dalla Cass. Civ.
Sez. Un. n. 1712/95, discende che al andava riconosciuta CP_1 sia la rivalutazione monetaria che gli interessi maturati annualmente.
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L'accoglimento dell'appello principale per i motivi sopra enunciati, rende del tutto irrilevante lo scrutinio dei motivi sollevati con l'appello incidentale.
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Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
L'accoglimento dei motivi di gravame induce a riformulare anche le spese del giudizio di primo grado (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass.
6 febbraio 2017 n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile
2019 n. 10245, Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022
n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, che dichiara, in riforma della sentenza n. Controparte_2
551/2018 resa dal Tribunale di Gela in data 5 ottobre 2018 ed appellata da in persona del suo legale rappresentante p.t.; Parte_1 condanna a restituire alla la somma CP_1 Parte_1 di €. 88.706,81 con gli interessi, al tasso legale, dalla data di esborso e sino al soddisfo;
Condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1 del primo grado del giudizio che si liquidano in complessive €. 11.405,00, di cui €. 555,98 per spese vive, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Condanna a rifondere alla le spese CP_1 Parte_1 del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 1.138,50 per spese vive ed €. 5.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.pa. se dovute;
12
Caltanissetta, 25 Marzo 2024
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico