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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei GNi
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2808 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato FRANCHETTO MANOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDIELLO SIMONETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: insistono affinché il Tribunale voglia accertare e dichiarare: A) Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i GNi e in Creazzo Parte_1 CP_1
(VI) il 18.04.2009, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2009 – parte I Serie A - atto n.6, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni.
B) La ex casa coniugale, sita in Creazzo (VI), Via Treviso n. 34, viene assegnata alla GNa Pt_1
che vi abiterà unitamente alla figlia minore .
[...] Persona_1
C) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé nei pomeriggi di lunedì e giovedì, mercoledì a settimane alterne, dalle ore 16,30 alle 21,00. Il padre potrà poi tenere con sé la figlia: nei fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00. Il ritiro della figlia dallo sport sarà a carico di ciascun genitore a settimane alterne. Il padre potrà tenere con sé la figlia, secondo le disponibilità economiche, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, i ponti ad anni alterni. Il prossimo anno, quando terminerà la scuola alle ore 13,00, i nonni si Per_1 occuperanno di prelevarla da scuola e poi la bambina starà con il genitore “di competenza” alla fine della propria giornata lavorativa, così come ad oggi regolamentato dalle parti.
D) Il GN verserà a titolo di mantenimento della figlia minore , alle coordinate CP_1 Per_1 bancarie note, un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le eventuali spese straordinarie, per il rimborso delle quali ciascun genitore allegherà le pezze giustificative all'altro, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, comprese le eventuali tasse universitarie.
E) Le detrazioni per la figlia minore saranno attribuite a ciascun genitore nella misura del 50% a ciascuno.
F) L'assegno unico verrà assegnato interamente alla GNa . Parte_1
G) Il GN ha già corrisposto alla GNa alla data dell'udienza, CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 992,89 (novecentonovantadue/89), quale somma che le parti stabiliscono essere idonea e congrua a titolo di rivalutazione all'istat del contributo di mantenimento per non Per_1 corrisposta.
H) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente. I) I GNi e premettendo di aver acquistato in parti uguali, con atto in Parte_1 CP_1 data 20 marzo 2017 al n. 63.572 repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, registrato a Vicenza il giorno 24 marzo 2017 al n. 1751 Serie 1T e trascritto a Vicenza in data 24 marzo 2017 ai nn. 5896 R.G. e 4244 R.P (doc. 05), la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, sito in Creazzo
(VI), Via Treviso n. 34, al prezzo di euro 157.000,00 (centocinquantasette/00) finanziato con il mutuo fondiario stipulato in pari data 20 marzo 2017 n. 63.573 repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, debitamente registrato, nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali, dichiarano di voler regolamentare per il futuro come segue il loro assetto economico e patrimoniale. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza del divorzio degli stessi, cede a , che a tal titolo accetta, la CP_1 Parte_1 quota indivisa di ½ del diritto di piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile:
“A” **edificio sito a Creazzo (VI), Via Treviso n. 34, consistente in un'abitazione al piano secondo con annesso locale accessorio al piano terra, in un'autorimessa pertinente al piano terra nonchè in un'altra autorimessa pertinente con area di sedime e pertinenza annessa estesa per mq. 100(come da risultanze catastali) in Comune di Creazzo, censiti nel C.F. al Foglio 10, - m.n. 210 sub 4, Via Treviso
n.34, piano T.2, Cat. A/2 cl.1, cons. vani 8, sup. cat. totale mq 153, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 146 R.C. 599.09; - m.n. 210 sub 2, Via Treviso n.36, Piano T, cat C/6, cl.1, cons. mq 27, sup. cat. totale mq. 31, R.C. euro 39,04; - m.n. 633, Via Treviso n.34, Piano .T., cat C/6, cl.1, cons. mq 14, sup. cat. totale mq. 14, R.C. euro 20,25
“B” la quota indivisa di ½ del diritto di piena ed esclusiva proprietà del terreno non edificabile adiacente e pertinente le suddette porzioni immobiliari, che risulta graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate in Catasto, in Comune di Creazzo, censito nel C.T. al Foglio 10, - m.n. 635 semin. di are 0.80 R.D. Euro 0,50 R.A. Euro 0,35 (sono are zero e centiare ottanta).
Confini Il m.n. 210 sub. 4 al piano secondo confina con il vano scala comune per gli altri lati è delimitato dai muri perimetrali esterni. Il m.n. 210 sub. 4 al piano terra confina con la corte comune per tre lati e con il vano scala comune. Il m.n. 210 sub. 2 confina con la corte comune, con la proprietà di terzi e con il m.n. 633. Il m.n. 633 confina con i mm.nn. 634, 398, 314 e 210. Il m.n. 635 confina con il m.n. 210 per tre lati e con Via Treviso. Salvi i confini più precisi. L'immobile è ceduto, quanto alla quota immobiliare, a corpo e non a misura nello stato di fatto e diritto in cui si trova, stato conosciuto ed accettato dalla comproprietaria , con ogni accessione, pertinenza, azione, Parte_1 servitù anche passiva, apparente e non apparente. Le parti convengono che la cessione della quota immobiliare dell'abitazione coniugale da parte del GN alla GNa CP_1 Parte_1 avverrà con separato atto notarile che verrà stipulato successivamente all'emissione da parte di codesto Tribunale della sentenza di divorzio con spese a carico della parte acquirente. I coniugi dichiarano sin d'ora di voler usufruire, nel trasferimento tra essi delle quote di proprietà dell'immobile, delle agevolazioni di cui all'art 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987 come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 1999.
Il trasferimento delle quote di cui sopra trova la propria causa nella regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio e a titolo di pagamento di parte del prezzo convenuto, e a tal fine la GNa dichiara di essersi accollata interamente il debito Parte_1 residuo in linea capitale a partire dal 30.04.2025, quindi anche per la quota parte di CP_1 nei confronti di “Banco BPM.”, pari ad Euro 55.825,98
(cinquantacinquemilaottocentoventicinque/98), contratto in forza del mutuo fondiario in data 20 marzo 2017 n. 63573 di repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, registrato a presso l'Ufficio territoriale di Vicenza 1 il 24 marzo 2017 al n. 1753 Serie 1T e iscritto presso l'Agenzia del
Territorio di Vicenza in data 24 marzo 2017 ai nn. 5897 R.G. e 938 R.P. (doc. 06), ed in questa sede dichiara di essere subentrata a tutti gli effetti di legge da settembre, data di emissione della delibera di accollo liberatorio definitiva da parte dell'Istituto di Credito, che oggi si produce (doc. 19), a nelle pattuizioni e negli obblighi del citato mutuo, pattuizioni e obblighi che dichiara CP_1 di ben conoscere per esserne ella medesima parte contraente. La GNa si obbliga così Parte_1 in via esclusiva a provvedere al pagamento delle rate del predetto debito, liberando il GN CP_1 da qualsivoglia onere nei confronti della Banca. La signora si impegna a notificare la Parte_1 sentenza di divorzio a “BANCO BPM SPA” e a corrispondere direttamente allo stesso Istituto le mensilità afferenti l'importo del mutuo così assunto a partire dal 30 aprile 2025. Le parti dichiarano che l'Istituto creditore ha già manifestato la disponibilità ad aderire alla richiesta di liberazione di ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c., dalle obbligazioni originariamente contratte in CP_1 relazione al citato mutuo (doc. 07). Il saldo prezzo del trasferimento della quota parte del 50% dell'immobile da parte del GN è convenuto a corpo in complessivi euro 72.825,98, di CP_1 cui euro 55.825,98 a titolo di accollo liberatorio del mutuo per la quota parte del medesimo ed Euro
17.000,00 da corrispondere al signor in sede di atto notarile mediante assegno circolare CP_1 postale. A tal fine si precisa che la signora ha già rimborsato al signor , alla data Pt_1 CP_1 dell'udienza, la quota parte delle rate del mutuo bancario da costui pagate a far data dal 30.04.2025 e fino al 30 ottobre 2025.
L) La GNa a partire dal mese di Maggio 2025 si accolla con effetto liberatorio del Parte_1
GN il rimborso del prestito ottenuto dai coniugi dalla GNa CP_1 Parte_2 per l'importo residuo di Euro 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento/00), ed ha già provveduto a restituire, tramite bonifico bancario al GN , la quota parte da lui versata alla GNa CP_1 di Euro 125,00 per il mese di Aprile 2025. Parte_2
M) Per quanto concerne le detrazioni fiscali ancora in essere relative alla ristrutturazione della casa coniugale, i coniugi precisano che saranno suddivise al 50% tra i medesimi sino alla fine del periodo di detrazione.
N) I coniugi si accordano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, ovvero di altro documento, anche collettivo, valido per l'espatrio, della minore . Persona_1
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
RE (VI) in data 18/04/2009.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/12/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Creazzo (VI), Via
Treviso n. 34 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 in RE (VI) il 18/04/2009 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RE (VI) al n. 6, parte I, anno 2009;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei GNi
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2808 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato FRANCHETTO MANOLA
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDIELLO SIMONETTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: insistono affinché il Tribunale voglia accertare e dichiarare: A) Lo scioglimento del matrimonio contratto tra i GNi e in Creazzo Parte_1 CP_1
(VI) il 18.04.2009, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Anno 2009 – parte I Serie A - atto n.6, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le relative annotazioni.
B) La ex casa coniugale, sita in Creazzo (VI), Via Treviso n. 34, viene assegnata alla GNa Pt_1
che vi abiterà unitamente alla figlia minore .
[...] Persona_1
C) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso la madre. Il padre potrà vederla e tenerla con sé nei pomeriggi di lunedì e giovedì, mercoledì a settimane alterne, dalle ore 16,30 alle 21,00. Il padre potrà poi tenere con sé la figlia: nei fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00. Il ritiro della figlia dallo sport sarà a carico di ciascun genitore a settimane alterne. Il padre potrà tenere con sé la figlia, secondo le disponibilità economiche, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, i ponti ad anni alterni. Il prossimo anno, quando terminerà la scuola alle ore 13,00, i nonni si Per_1 occuperanno di prelevarla da scuola e poi la bambina starà con il genitore “di competenza” alla fine della propria giornata lavorativa, così come ad oggi regolamentato dalle parti.
D) Il GN verserà a titolo di mantenimento della figlia minore , alle coordinate CP_1 Per_1 bancarie note, un contributo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le eventuali spese straordinarie, per il rimborso delle quali ciascun genitore allegherà le pezze giustificative all'altro, saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Vicenza, comprese le eventuali tasse universitarie.
E) Le detrazioni per la figlia minore saranno attribuite a ciascun genitore nella misura del 50% a ciascuno.
F) L'assegno unico verrà assegnato interamente alla GNa . Parte_1
G) Il GN ha già corrisposto alla GNa alla data dell'udienza, CP_1 Parte_1
l'importo di Euro 992,89 (novecentonovantadue/89), quale somma che le parti stabiliscono essere idonea e congrua a titolo di rivalutazione all'istat del contributo di mantenimento per non Per_1 corrisposta.
H) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente. I) I GNi e premettendo di aver acquistato in parti uguali, con atto in Parte_1 CP_1 data 20 marzo 2017 al n. 63.572 repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, registrato a Vicenza il giorno 24 marzo 2017 al n. 1751 Serie 1T e trascritto a Vicenza in data 24 marzo 2017 ai nn. 5896 R.G. e 4244 R.P (doc. 05), la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, sito in Creazzo
(VI), Via Treviso n. 34, al prezzo di euro 157.000,00 (centocinquantasette/00) finanziato con il mutuo fondiario stipulato in pari data 20 marzo 2017 n. 63.573 repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, debitamente registrato, nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche e patrimoniali, dichiarano di voler regolamentare per il futuro come segue il loro assetto economico e patrimoniale. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza del divorzio degli stessi, cede a , che a tal titolo accetta, la CP_1 Parte_1 quota indivisa di ½ del diritto di piena ed esclusiva proprietà del seguente immobile:
“A” **edificio sito a Creazzo (VI), Via Treviso n. 34, consistente in un'abitazione al piano secondo con annesso locale accessorio al piano terra, in un'autorimessa pertinente al piano terra nonchè in un'altra autorimessa pertinente con area di sedime e pertinenza annessa estesa per mq. 100(come da risultanze catastali) in Comune di Creazzo, censiti nel C.F. al Foglio 10, - m.n. 210 sub 4, Via Treviso
n.34, piano T.2, Cat. A/2 cl.1, cons. vani 8, sup. cat. totale mq 153, sup. cat. totale escluse aree scoperte mq 146 R.C. 599.09; - m.n. 210 sub 2, Via Treviso n.36, Piano T, cat C/6, cl.1, cons. mq 27, sup. cat. totale mq. 31, R.C. euro 39,04; - m.n. 633, Via Treviso n.34, Piano .T., cat C/6, cl.1, cons. mq 14, sup. cat. totale mq. 14, R.C. euro 20,25
“B” la quota indivisa di ½ del diritto di piena ed esclusiva proprietà del terreno non edificabile adiacente e pertinente le suddette porzioni immobiliari, che risulta graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate in Catasto, in Comune di Creazzo, censito nel C.T. al Foglio 10, - m.n. 635 semin. di are 0.80 R.D. Euro 0,50 R.A. Euro 0,35 (sono are zero e centiare ottanta).
Confini Il m.n. 210 sub. 4 al piano secondo confina con il vano scala comune per gli altri lati è delimitato dai muri perimetrali esterni. Il m.n. 210 sub. 4 al piano terra confina con la corte comune per tre lati e con il vano scala comune. Il m.n. 210 sub. 2 confina con la corte comune, con la proprietà di terzi e con il m.n. 633. Il m.n. 633 confina con i mm.nn. 634, 398, 314 e 210. Il m.n. 635 confina con il m.n. 210 per tre lati e con Via Treviso. Salvi i confini più precisi. L'immobile è ceduto, quanto alla quota immobiliare, a corpo e non a misura nello stato di fatto e diritto in cui si trova, stato conosciuto ed accettato dalla comproprietaria , con ogni accessione, pertinenza, azione, Parte_1 servitù anche passiva, apparente e non apparente. Le parti convengono che la cessione della quota immobiliare dell'abitazione coniugale da parte del GN alla GNa CP_1 Parte_1 avverrà con separato atto notarile che verrà stipulato successivamente all'emissione da parte di codesto Tribunale della sentenza di divorzio con spese a carico della parte acquirente. I coniugi dichiarano sin d'ora di voler usufruire, nel trasferimento tra essi delle quote di proprietà dell'immobile, delle agevolazioni di cui all'art 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987 come interpretato e modificato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 1999.
Il trasferimento delle quote di cui sopra trova la propria causa nella regolamentazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto del divorzio e a titolo di pagamento di parte del prezzo convenuto, e a tal fine la GNa dichiara di essersi accollata interamente il debito Parte_1 residuo in linea capitale a partire dal 30.04.2025, quindi anche per la quota parte di CP_1 nei confronti di “Banco BPM.”, pari ad Euro 55.825,98
(cinquantacinquemilaottocentoventicinque/98), contratto in forza del mutuo fondiario in data 20 marzo 2017 n. 63573 di repertorio notaio Avv. Gianfranco Di Marco di Vicenza, registrato a presso l'Ufficio territoriale di Vicenza 1 il 24 marzo 2017 al n. 1753 Serie 1T e iscritto presso l'Agenzia del
Territorio di Vicenza in data 24 marzo 2017 ai nn. 5897 R.G. e 938 R.P. (doc. 06), ed in questa sede dichiara di essere subentrata a tutti gli effetti di legge da settembre, data di emissione della delibera di accollo liberatorio definitiva da parte dell'Istituto di Credito, che oggi si produce (doc. 19), a nelle pattuizioni e negli obblighi del citato mutuo, pattuizioni e obblighi che dichiara CP_1 di ben conoscere per esserne ella medesima parte contraente. La GNa si obbliga così Parte_1 in via esclusiva a provvedere al pagamento delle rate del predetto debito, liberando il GN CP_1 da qualsivoglia onere nei confronti della Banca. La signora si impegna a notificare la Parte_1 sentenza di divorzio a “BANCO BPM SPA” e a corrispondere direttamente allo stesso Istituto le mensilità afferenti l'importo del mutuo così assunto a partire dal 30 aprile 2025. Le parti dichiarano che l'Istituto creditore ha già manifestato la disponibilità ad aderire alla richiesta di liberazione di ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c., dalle obbligazioni originariamente contratte in CP_1 relazione al citato mutuo (doc. 07). Il saldo prezzo del trasferimento della quota parte del 50% dell'immobile da parte del GN è convenuto a corpo in complessivi euro 72.825,98, di CP_1 cui euro 55.825,98 a titolo di accollo liberatorio del mutuo per la quota parte del medesimo ed Euro
17.000,00 da corrispondere al signor in sede di atto notarile mediante assegno circolare CP_1 postale. A tal fine si precisa che la signora ha già rimborsato al signor , alla data Pt_1 CP_1 dell'udienza, la quota parte delle rate del mutuo bancario da costui pagate a far data dal 30.04.2025 e fino al 30 ottobre 2025.
L) La GNa a partire dal mese di Maggio 2025 si accolla con effetto liberatorio del Parte_1
GN il rimborso del prestito ottenuto dai coniugi dalla GNa CP_1 Parte_2 per l'importo residuo di Euro 66.500,00 (sessantaseimilacinquecento/00), ed ha già provveduto a restituire, tramite bonifico bancario al GN , la quota parte da lui versata alla GNa CP_1 di Euro 125,00 per il mese di Aprile 2025. Parte_2
M) Per quanto concerne le detrazioni fiscali ancora in essere relative alla ristrutturazione della casa coniugale, i coniugi precisano che saranno suddivise al 50% tra i medesimi sino alla fine del periodo di detrazione.
N) I coniugi si accordano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto, ovvero di altro documento, anche collettivo, valido per l'espatrio, della minore . Persona_1
Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in
RE (VI) in data 18/04/2009.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 10/12/2019 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre; -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Creazzo (VI), Via
Treviso n. 34 in favore di quale genitore convivente con la figlia minore;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 CP_1 in RE (VI) il 18/04/2009 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di RE (VI) al n. 6, parte I, anno 2009;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello