CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2567/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18784/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Giorgione 6 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2119/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti;
insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.
Resistente: si riporta agli atti e chiede di estromettere Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli in caso di condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 24.798,76 (Irpef 2018 dovuta a seguito del controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973) notificata alla ricorrente nella qualità di erede del de cuius indicato in atti.
La ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non rivestire la qualità di erede, bensì di legataria ex art. 649 c.c. del dante causa, rivestendo altri soggetti la qualità di eredi.
In subordine deduce la nullità del ruolo per indeterminatezza del soggetto debitore e per violazione degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 602/1973 (i quali stabiliscono che nel “ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo…”), nonché per erronea individuazione dei soggetti obbligati al pagamento. Al riguardo, assume che l'Agenzia delle Entrate, in presenza di un contribuente deceduto anteriormente alla formazione del ruolo, avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a nome degli eredi. La mancata osservanza di tali accorgimenti formali e sostanziali comporterebbe la nullità dell'atto presupposto, in quanto quest'ultimo non può dirsi correttamente formato nei confronti di un soggetto non più esistente.
In via ulteriormente gradata lamenta la violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in quanto al successore del de cuius non potrebbero essere irrogate le sanzioni.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto la notifica della cartella a soggetti individuati come “non da ruolo” (nel caso in esame, gli eredi) costituisce attività riferibile al concessionario per la riscossione.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, ascrive l'attività di recupero all'ente impositore e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame della documentazione acclusa al ricorso e, in particolare, dalla dichiarazione di successione, emerge che la ricorrente è stata designata come legataria e non come erede del de cuius.
Va premesso che, come noto, il legatario è un successore a titolo particolare, che acquista il singolo bene oggetto del legato, senza subentrare nell'universalità dei rapporti attivi e passivi del defunto.
A differenza dell'erede, il legatario non risponde dei debiti ereditari, se non in casi tassativi;
tanto si desume dall'art. 671 c.c., che limita gli obblighi del legatario ai soli oneri a lui imposti entro il valore del bene legato. Ne consegue che il legatario non risponde dei debiti personali del defunto (tributari o di altra natura) e delle obbligazioni non collegate al bene oggetto del legato.
La responsabilità generale per i debiti ereditari compete esclusivamente agli eredi, quali successori a titolo universale, i quali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto.
In altri termini, il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria;
come tale, egli non risponde, di regola e, ai sensi dell'art. 756 c.c., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli ed, in genere, non è investito della c.d. rappresentanza ereditaria (attribuita, invece, all'erede). Il legatario può essere soggetto ai pesi imposti sul legato, e in questo caso risponde intra vires, ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto (Cass. civ., n.
5550 del 2016). Tuttavia, va considerato che i creditori ereditari possono soddisfarsi anche sul legato di specie in due casi specificatamente previsti dalla legge: nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed insufficienza dell'asse ereditario: i creditori rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso contro i legatari nella misura in cui siano già stati pagati (art. 495 c.c., comma 2); egualmente i creditori possono esercitare il diritto di separazione anche rispetto ai beni che hanno formato oggetto di legato di specie (art. 513 c.c.).
Ne consegue l'illegittimità della cartella impugnata per carenza di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Al riguardo, va precisato che la scrutinata illegittimità appare riferibile ad entrambe le parti resistenti, visto che l'impugnata cartella consegue ad un ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente per la riscossione dopo il decesso del cuius, allorquando era conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza la qualità di mero legatario del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli e Ag.entrate - Riscossione, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 1.200,00 euro.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
DI VITA GIANLUCA, Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18784/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Giorgione 6 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024661907504 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2119/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti;
insiste per l'accoglimento del ricorso e per la condanna alle spese.
Resistente: si riporta agli atti e chiede di estromettere Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli in caso di condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E' impugnata la cartella di pagamento in epigrafe con importo di € 24.798,76 (Irpef 2018 dovuta a seguito del controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973) notificata alla ricorrente nella qualità di erede del de cuius indicato in atti.
La ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione passiva, evidenziando di non rivestire la qualità di erede, bensì di legataria ex art. 649 c.c. del dante causa, rivestendo altri soggetti la qualità di eredi.
In subordine deduce la nullità del ruolo per indeterminatezza del soggetto debitore e per violazione degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 602/1973 (i quali stabiliscono che nel “ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo…”), nonché per erronea individuazione dei soggetti obbligati al pagamento. Al riguardo, assume che l'Agenzia delle Entrate, in presenza di un contribuente deceduto anteriormente alla formazione del ruolo, avrebbe dovuto procedere all'iscrizione a nome degli eredi. La mancata osservanza di tali accorgimenti formali e sostanziali comporterebbe la nullità dell'atto presupposto, in quanto quest'ultimo non può dirsi correttamente formato nei confronti di un soggetto non più esistente.
In via ulteriormente gradata lamenta la violazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in quanto al successore del de cuius non potrebbero essere irrogate le sanzioni.
Si è costituita la Direzione Provinciale I di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto la notifica della cartella a soggetti individuati come “non da ruolo” (nel caso in esame, gli eredi) costituisce attività riferibile al concessionario per la riscossione.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che, a sua volta, ascrive l'attività di recupero all'ente impositore e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame della documentazione acclusa al ricorso e, in particolare, dalla dichiarazione di successione, emerge che la ricorrente è stata designata come legataria e non come erede del de cuius.
Va premesso che, come noto, il legatario è un successore a titolo particolare, che acquista il singolo bene oggetto del legato, senza subentrare nell'universalità dei rapporti attivi e passivi del defunto.
A differenza dell'erede, il legatario non risponde dei debiti ereditari, se non in casi tassativi;
tanto si desume dall'art. 671 c.c., che limita gli obblighi del legatario ai soli oneri a lui imposti entro il valore del bene legato. Ne consegue che il legatario non risponde dei debiti personali del defunto (tributari o di altra natura) e delle obbligazioni non collegate al bene oggetto del legato.
La responsabilità generale per i debiti ereditari compete esclusivamente agli eredi, quali successori a titolo universale, i quali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del defunto.
In altri termini, il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria;
come tale, egli non risponde, di regola e, ai sensi dell'art. 756 c.c., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli ed, in genere, non è investito della c.d. rappresentanza ereditaria (attribuita, invece, all'erede). Il legatario può essere soggetto ai pesi imposti sul legato, e in questo caso risponde intra vires, ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto (Cass. civ., n.
5550 del 2016). Tuttavia, va considerato che i creditori ereditari possono soddisfarsi anche sul legato di specie in due casi specificatamente previsti dalla legge: nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed insufficienza dell'asse ereditario: i creditori rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso contro i legatari nella misura in cui siano già stati pagati (art. 495 c.c., comma 2); egualmente i creditori possono esercitare il diritto di separazione anche rispetto ai beni che hanno formato oggetto di legato di specie (art. 513 c.c.).
Ne consegue l'illegittimità della cartella impugnata per carenza di legittimazione passiva in quanto, ai sensi dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata, con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
Al riguardo, va precisato che la scrutinata illegittimità appare riferibile ad entrambe le parti resistenti, visto che l'impugnata cartella consegue ad un ruolo reso esecutivo e consegnato all'agente per la riscossione dopo il decesso del cuius, allorquando era conoscibile con l'uso della ordinaria diligenza la qualità di mero legatario del ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli e Ag.entrate - Riscossione, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese di causa, che liquida nel complessivo importo di 1.200,00 euro.