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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità
di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2326 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Marcello D'Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno, alla piazza Flavio Gioia n. 3;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Basso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 20;
1 Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2023 , premesso di essere Parte_1
dipendente della dall'1.1.2010, con mansioni, dal Controparte_1
2019, di responsabile dei sistemi informativi hardware e software e con inquadramento nel Livello 6A del c.c.n.l. FISE ASSOAMBIENTE, esponeva:
- che, in precedenza, sin dall'1.9.2004, era stato dipendente della
[...]
e, poi, della – società che avevano curato la CP_2 CP_2
gestione dei rifiuti in prima della convenuta – e, dopo la chiusura CP_2
dello stato di emergenza, era transitato alle dipendenze di Controparte_1
con riconoscimento dell'anzianità acquisita all'1.9.2008;
- che, inizialmente, quest'ultima società, nel disciplinare i rapporti dei propri dipendenti, aveva applicato i contratti collettivi “Metalmeccanici ed Edili”
osservati dai precedenti enti datoriali – con le condizioni e i patti ivi previsti –
e, a partire dall'1.5.2010, aveva aderito al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”;
- che tale contratto collettivo aveva previsto, in particolare, l'applicazione di superminimi non assorbibili nell'ipotesi di minor retribuzione base risultante dal cambio di c.c.n.l.;
2 - che con il passaggio al nuovo contratto collettivo era stata illegittimamente ridotta la sua retribuzione minima;
- che, solo a fronte della richiesta da lui avanzata, la società convenuta aveva innalzato il suo stipendio base e, in particolare, con provvedimento del
31.12.2010, gli aveva riconosciuto l'importo mensile di € 262,00 a titolo di superminimo non riassorbibile;
- che, in seguito, a fronte di una sua nuova istanza, gli aveva attribuito un superminimo di € 448,00, con decorrenza dal marzo 2011;
- che, in esecuzione dell'accordo sindacale del 3.8.2011, era passato dal livello
5A a quello 6° ed aveva ripreso a beneficiare della retribuzione della quale aveva fruito nel 2005, quando era alle dipendenze della Controparte_2
con conseguenziale aumento della retribuzione minima e parziale assorbimento del superminimo, rideterminato in € 247,00;
- che in data 28.12.2011 aveva sottoscritto l'offerta economica migliorativa propostagli dall'azienda, sulla base del verbale sindacale del 3.8.2011,
essendo passato dallo svolgimento della mansione di addetto ai sistemi informativi hardware e software, con mero compito di salvaguardia e manutenzione presso l'impianto di produzione di Battipaglia, alla più ampia e complessa gestione di ogni attività riguardante i servizi informatici, in riferimento a tutte le unità locali aziendali;
3 - che tale nuovo inquadramento e il relativo riconoscimento economico a titolo di superminimo non assorbibile erano stati suggellati dalla parte datoriale con nota del 17.2.2012;
- che dal mese di agosto 2011 aveva sempre percepito in busta paga il superminimo dell'importo lordo di € 547,00, somma rimasta invariata e mai assorbita dai successivi aumenti contrattuali, scatti di anzianità e spettanze aggiuntive a vario titolo riconosciutegli e ciò sino a quando la società datrice di lavoro non gliene aveva sospeso l'erogazione, in data 10.2.2022, e poi disposto la revoca, il 17.3.2022;
- che i provvedimenti datoriali da ultimo indicati erano illegittimi e immotivati;
- che, in particolare, erano irrilevanti le circostanze poste a fondamento della revoca, ossia che l'attribuzione del predetto emolumento, datata 31.12.2010,
non era stata rinvenuta al protocollo aziendale e che era terminato lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dei Flussi;
- che erroneamente la società convenuta aveva correlato l'erogazione del superminimo all'esecuzione di “attività già completate in annualità precedenti”;
- che, peraltro, in data 29.4.2020, la gli aveva attribuito un Controparte_1
altro superminimo (stavolta riassorbibile), dell'importo di € 150,00, a titolo di
“trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. di riferimento”;
4 - che, nello specifico, il superminimo originariamente riconosciuto dalla prefata società era stato espressamente previsto come non riassorbibile, per cui l'atto di revoca era nullo e immotivato, oltre che privo del necessario consenso di esso ricorrente.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la natura non riassorbibile del superminimo individuale riconosciutogli dalla società datrice con note del
31.12.2010 e del 17.2.2012, con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità
e/o inefficacia del provvedimento prot. n. 1400 del 17.3.2022, con il quale la gli aveva unilateralmente revocato detto Controparte_1
emolumento, con effetto retroattivo dall'1.1.2022, e con condanna della società
al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate per la citata causale, pari ad € 9.419,45 sino alla mensilità di marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate nelle more, agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 21.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_1
costitutiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex
5 adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
La società rimarcava, in particolare, la sua natura giuridica di società “in house providing”, essendo un ente a totale partecipazione pubblica, originariamente costituito dalla Provincia e, con atto del 25.6.2020, confluito CP_3
nell , ossia nell'organo di governo con personalità giuridica di CP_4
diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
per l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative inerenti alla gestione dei rifiuti.
Precisava di essere dedita al servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante l'utilizzo delle discariche e dell'impiantistica per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio provinciale, e di dover osservare, in ragione della sua natura giuridica di soggetto interamente partecipato pubblicamente, le regole previste dal d.
lgs. n. 175/2016.
Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro instaurati con i suoi dipendenti,
osservava che il predetto decreto, all'art. 19, prescrive il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, atteso che tali scelte economiche, per le ragioni precisate, si riverberano direttamente sulla collettività.
6 Evidenziava, quindi, che i doveri di correttezza, buon andamento ed efficienza che era tenuta ad osservare nel corso della sua attività, le imponevano anche di contenere le voci di natura retributiva e indennitaria del proprio personale,
determinando la retribuzione in modo conforme ai contratti collettivi applicati e ai vincoli di bilancio, in omaggio a quanto prescritto dall' art. 1, comma 557,
della legge n. 147 del 2013 e a quanto stabilito dagli artt. 2, commi 3 e 3 bis, e
40 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (d. lgs. n. 165/2001).
Sottolineava che era stata illegittima, perché in contrasto con i principi generali di ordine pubblico economico in tema di trattamenti retributivi, l'assegnazione al ricorrente di un'indennità a titolo di superminimo non riassorbibile, ragion per cui era da ritenersi legittimo (recte: doveroso) il provvedimento di revoca del predetto emolumento.
Asseriva, ancora, di non aver mai attribuito al superminimo rivendicato dal ricorrente la natura di compenso aggiuntivo legato a suoi particolari meriti.
Sottolineava, poi, che con il verbale sindacale del 19.4.2010, in vista della applicazione del c.c.n.l. “Nettezza Urbana”, era stato previsto il c.d.
superminimo nell'eventualità che la retribuzione base e, non quella effettiva,
fosse inferiore a quella goduta in precedenza dai lavoratori interessati dal cambio di contrattazione collettiva.
A tal proposito, precisava che era priva di giustificazione causale l'attribuzione della predetta indennità all , poiché la busta paga di aprile 2010 Parte_1
7 riportava una retribuzione base superiore a quella della quale egli aveva precedentemente fruito in applicazione del c.c.n.l. Edili.
Sosteneva, inoltre, che la voce retributiva di € 262,00 non trovava il suo fondamento nell'accordo sindacale richiamato dalla controparte e che, con la comunicazione del 31.12.2010, essa aveva attribuito al ricorrente un'indennità
che non aveva natura di superminimo, ma che, di contro, era stata attribuita al fine di remunerare l'incarico afferente all'area logistica, che, di fatto, l' Parte_1
non rivestiva più, da circa un decennio.
Con riguardo, invece, alla seconda indennità revocata, attribuita con la nota protocollo SA/OUT/2012/126 del 17.2.2012 e qualificata dal ricorrente come superminimo non assorbibile, la evidenziava che tale Controparte_1
emolumento era stato correlato alle mansioni di “Coordinatore dei flussi comuni”, all'epoca svolte dallo stesso, che costituivano, ai sensi dell'accordo del 3 agosto 2011, un incarico aggiuntivo rispetto alle sue ordinarie funzioni, e che, una volta cessata tale ulteriore attività, era venuta meno anche la ragione giustificatrice dell'attribuzione del beneficio.
All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
è infondato e va, pertanto, rigettato.
[...]
Come già evidenziato nella parte espositiva, la presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dal ricorrente al fine di ottenere una declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento emesso il 17.3.2022, con il quale la società datrice di lavoro ha revocato i superminimi precedentemente accordati con determinazioni in data 31.12.2010 e 17.2.2012, nonostante detti emolumenti fossero stati dichiarati non assorbibili da eventuali successivi miglioramenti retributivi.
Ne consegue, quindi, che la verifica circa la legittimità dell'operato della non può prescindere da un'attenta valutazione, da Controparte_1
un lato, della funzione e della finalità della voce stipendiale de qua e, dall'altro,
dell'intento perseguito dalle parti all'atto della sottoscrizione, in data 19.4.2010,
del verbale sindacale conseguente all'adesione, da parte della società, alla contrattazione collettiva nazionale unitaria relativa al settore “Nettezza
Urbana”.
Sotto il primo profilo, è opportuno evidenziare che il superminimo è un elemento aggiuntivo alla retribuzione base, che necessita di un apposito accordo tra datore di lavoro e lavoratore e che può assolvere diverse funzioni,
anche di natura incentivante.
9 Proprio in relazione alla pluralità di scopi che detta parte accessoria della retribuzione può perseguire, è possibile che le parti, quando la prevedono, ne concordino l'assorbibilità, ossia la riduzione man mano che la paga base aumenta, oppure la non assorbibilità, vale a dire la permanenza, nella misura stabilita, di tale voce, a prescindere dal mutamento di quella base.
Di regola, il superminimo, inteso quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 aprile 2021, n. 10164;
5 giugno 2020, n. 10779; 17 ottobre 2018, n. 26017; 29 agosto 2012, n. 14689).
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che l'assorbimento del predetto beneficio economico è escluso in presenza di alcune (alternative) condizioni, che sono soggette all'accertamento in fatto da parte del giudice di merito: 1) l'esistenza di un'espressa pattuizione in tal senso;
2) un comportamento concludente tra le parti;
3) la riscontrata circostanza che tale voce stipendiale serva a remunerare il dipendente per particolari meriti o maggiore onerosità delle mansioni da lui svolte. 10 Al riguardo, l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito e, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale, dev'essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 luglio 2023, n. 22412; v., altresì, Sez.
Lav., n. 10779/2020 cit.).
Pertanto, al di là dei casi eccezionali di non assorbibilità, da accertare nei termini testè indicati, il superminimo, fuoriuscendo dal sistema di garanzia di cui all'art. 36 Cost., può essere rimosso o ridotto, anche nell'ipotesi in cui sia stato espressamente concordato tra le parti, quando ciò sia utile al fine di realizzare il riordino del sistema retributivo, la razionalizzazione della spesa per il personale, il conseguente migliore monitoraggio del costo del lavoro e una possibile riduzione di spesa (così, di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., 14 febbraio
2024 n. 13512; 5 aprile 2024, n. 9136).
Illustrati, ancorchè in maniera sintetica, i princìpi di diritto enunciati dalla Corte
Regolatrice con riferimento alla natura e alla funzione dell'emolumento per cui
è causa, osserva ora il giudicante che, nella vicenda in esame, le determinazioni assunte dalla in data 31.12.2010 e Controparte_1
17.2.2012 non offrono valide ragioni giustificatrici della non assorbibilità dei superminimi riconosciuti all'Incolingo, sicchè la revoca degli stessi, disposta con provvedimento in data 17.3.2022, deve ritenersi pienamente legittima, in 11 quanto rispondente alle esigenze di contenimento dei costi del personale cui la società ha dovuto far fronte al fine di perseguire il risanamento aziendale,
culminato nel luglio del 2022 nell'acquisizione della Controparte_1
da parte dell per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
[...] CP_4
urbani.
Giova in proposito evidenziare che con il richiamato atto del 31.12.2010 sono state attribuite all mansioni ulteriori rispetto a quelle proprie della Parte_1
qualifica di appartenenza: egli, invero, è stato destinato all'area logistica dello
“Stir” di Battipaglia e la parte datoriale ha previsto in suo favore un incremento retributivo pari ad € 262,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, definito
“superminimo non assorbibile”.
Ciò nondimeno, ritiene il decidente che, al di là del tenore letterale di tale previsione negoziale, l'attenzione debba essere focalizzata sulla funzione dell'elemento retributivo in esame, sulla necessaria conformità dello stesso a quanto previsto in materia dall'accordo sindacale del 19.4.2010 e sulla reale volontà datoriale in ordine alla sua attribuzione.
Ai fini che rilevano nella presente sede, quindi, non può farsi a meno di rimarcare che, attraverso la stipulazione del predetto accordo sindacale, la ha varato con la Cgil, la e le ulteriori Controparte_1
rappresentanze sindacali dei suoi lavoratori il passaggio, a far tempo dal 1°
maggio 2010, al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata Federambiente”.
12 All'interno dell'accordo, le parti hanno espressamente pattuito, con riguardo alla retribuzione del personale, che i trattamenti retributivi migliorativi percepiti dai lavoratori sarebbero stati assorbiti dalla maggiore retribuzione base eventualmente risultante dal cambio di c.c.n.l. e che, nel caso in cui detta retribuzione, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo contratto collettivo, fosse stata inferiore, si sarebbero applicati dei superminimi non assorbibili.
Dunque, la previsione circa la non assorbibilità del superminimo è stata assoggettata dalle parti contraenti a una specifica condizione di operatività,
ossia al fatto che, in conseguenza del mutamento del contratto collettivo, si fosse verificata una decurtazione della retribuzione minima dei singoli dipendenti.
Argomentando a contrario, deve ritenersi che, laddove la retribuzione base fosse rimasta invariata o, addirittura, avesse subito un incremento per effetto dell'applicazione ai rapporti di lavoro della nuova contrattazione, le indennità
attribuite a titolo di superminimo non assorbibile non avrebbero avuto giustificazione causale.
A tal proposito, è opportuno precisare che la retribuzione base rappresenta il minimo tabellare previsto dal c.c.n.l. di riferimento per una determinata qualifica, da considerare in maniera autonoma rispetto alle altre voci fisse che compongono la retribuzione, qualora, come nel caso di specie, esse non siano
13 unificate, ma tenute distinte dalla contrattazione collettiva di settore (il riferimento è all'indennità integrativa e all'E.D.R., elementi retributivi che la parte datoriale, al momento del passaggio al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”, ha tenuto separati dal minimo contrattuale, circostanza desumibile dall'esame delle buste paga versate in atti dalla resistente).
Orbene, nella fattispecie de qua, dall'esame della documentazione versata in atti si evince che, in virtù dell'applicazione del nuovo c.c.n.l., l' ha Parte_1
beneficiato di un aumento della retribuzione minima – passata da € 1.330,83
ad € 2.006,64 –, cui ha fatto seguito una rideterminazione in € 132,00 del superminimo di cui godeva in precedenza, pari ad € 274,81 (cfr., al riguardo,
le buste paga del ricorrente di aprile e maggio 2010).
Essendo egli stato destinatario di un aumento - e non già di una riduzione -
della retribuzione minima, certamente l'incremento economico accordatogli dalla società con la citata determinazione del 31.12.2010 non poteva essergli attribuito a titolo di superminimo non assorbibile, come forma di ristoro per la diminuzione (insussistente) della sua retribuzione base.
Di conseguenza, il compenso aggiuntivo in questione, espressione di un lecito trattamento retributivo di favore, di cui l ha fruito per effetto di una Parte_1
libera determinazione della parte datoriale, va correttamente inteso – secondo un'adeguata interpretazione della volontà negoziale – quale premialità
economica, di natura temporanea, correlata alle funzioni ulteriori che il
14 dipendente era stato chiamato a svolgere nel sito di stoccaggio di Battipaglia
e presso la sede centrale dell'azienda, che, ad oggi, non sono più da lui esercitate.
La conclusione testè raggiunta trova ulteriore conferma nella comunicazione del 19 luglio 2010 (prodotta dalla società resistente), con cui quest'ultima precisava che il superminimo di cui si discorre – la cui erogazione sarebbe avvenuta per quattordici mensilità, per una somma complessiva lorda di €
5.000,00 – avrebbe avuto la funzione di remunerare l'attività di supporto prestata dall allo Stir di Battipaglia, nonché quella da lui effettuata in Parte_1
relazione al suo distacco presso la sede centrale di Salerno.
Pienamente legittimo è da ritenersi, in definitiva, il provvedimento di revoca dell'emolumento aggiuntivo emesso dalla società in data 17.3.2022, nell'ottica del soddisfacimento delle esigenze di riorganizzazione dell'assetto aziendale e di contenimento dei costi del personale.
Considerazioni di analogo tenore, integrate dalle precisazioni che di seguito si esporranno, possono essere svolte con riferimento al secondo superminimo,
originariamente attribuito al ricorrente il 17.2.2012 e parimenti oggetto di revoca da parte della società resistente.
In proposito, occorre innanzitutto evidenziare che è stato Parte_1
destinatario, in data 3.8.2011, in virtù dell'accordo raggiunto in tal senso tra la parte datoriale e le RSA di riferimento, di un ulteriore aumento della
15 retribuzione base, divenuta di € 2.212,88 in ragione del suo passaggio dal quinto al sesto Livello a) di categoria (cfr., al riguardo, il doc. denominato
“verbale incontro” e le buste paga versate in atti dalla società resistente, in particolare quella che attesta la maggiore retribuzione base successiva al mutamento delle mansioni, relativa al mese di ottobre 2011).
Nell'ambito del predetto accordo sindacale, inoltre, era stato previsto l'assorbimento degli eventuali superminimi goduti dai dipendenti, per la quota parte legata all'aumento della retribuzione base, e ciò per effetto del superiore inquadramento contrattuale.
La società datrice di lavoro, con determinazione del 17.2.2012, ha poi attribuito all' l'incarico di “Coordinatore dei flussi comuni” e, per tale ragione, gli Parte_1
ha riconosciuto un superminimo mensile di € 300,00, con decorrenza retroattiva dall'agosto 2011, nonché un ulteriore importo di € 75,00 per l'attività
di supporto Sistri in tutte le unità operative della società.
Ebbene, anche di tale emolumento vanno valutate la funzione e la ragione giustificatrice, al fine di vagliare la legittimità della revoca disposta dalla il 17.3.2022. Controparte_1
Rileva il decidente che il compenso accessorio de quo è stato riconosciuto al ricorrente – in aggiunta alla sua retribuzione minima – in virtù dello svolgimento di incarichi ulteriori rispetto a quelli ordinari (nella specie, quello di Coordinatore
dei Flussi Comuni e di supporto all'ufficio Sistri), che, ad oggi, non vengono da
16 lui più espletati, in ragione del riassetto che ha interessato la società (si veda,
sul punto, l'ordine di servizio della stessa in data 21 febbraio 2019, con cui l'Incolingo è stato adibito allo svolgimento delle funzioni di Responsabile dei sistemi informativi e componente dell'ufficio recupero crediti).
Dunque, in virtù dello scopo cui era finalizzata, che era quello di remunerare un particolare incarico in seguito non più rivestito dal dipendente, a detta voce retributiva accessoria non può riconoscersi il carattere della non assorbibilità,
peraltro neppure cristallizzato all'interno dell'accordo raggiunto in data
17.2.2012.
È appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la società datrice di lavoro ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l ormai da tempo Parte_1
non è più preposto allo svolgimento delle attività che avevano giustificato l'attribuzione del superminimo de quo e, in particolare, non ricopre l'incarico di supporto all'ufficio Sistri, che, a partire dal 6.7.2015, è stato assegnato a tale
(v., in tal senso, il provvedimento di sospensione del Parte_2
superminimo prodotto dalla resistente, da cui è dato evincere il passaggio delle funzioni ad altro dipendente, nell'ottica del nuovo organigramma aziendale).
Non consente di giungere ad un esito interpretativo differente neppure la circostanza, evidenziata dal ricorrente, secondo cui il suo trattamento retributivo è rimasto invariato sino a quando la società datrice non ha deciso di adottare nei suoi confronti l'atto di revoca del beneficio di cui si controverte,
17 avendo riscontrato l'assenza di una giustificazione causale che consentisse di ritenere non assorbibile il predetto emolumento.
In merito, occorre precisare che la è stata Controparte_1
interessata da un'articolata procedura di risanamento, che ha consentito di farla rientrare in bonis proprio in ragione e a motivo delle iniziative poste in essere dalla società, in persona del liquidatore, al fine di riportare all'attivo il suo patrimonio.
Era quindi doveroso, per la compagine societaria, procedere anche alla ricognizione di tutto il personale e delle competenze acquisite dallo stesso e rivedere i costi derivanti da tali operazioni, nell'ottica del buon funzionamento dell'ente e, per quanto qui di interesse, della conservazione dei posti di lavoro
(cfr., al riguardo, il doc. sub. n. 8 di parte resistente).
Correttamente, pertanto, la dopo aver operato le Controparte_1
verifiche del caso, ha proceduto alla revoca dell'indennità in esame, che, come già evidenziato, era direttamente e indissolubilmente correlata allo svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente affidati al ricorrente.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui esposte diviene,
quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
La indubbia complessità delle questioni offerte alla cognizione del giudicante,
tale da integrare una situazione di originaria incertezza circa la fondatezza
18 dell'azionata pretesa, induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2326 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2023, promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 19.11.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
19