Articolo 16 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 15Articolo 17
Versione
2 novembre 1990
Art. 16. 1. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 , e' abrogato.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 6/1981 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 25 (Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie). - Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1› gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di riversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'art. 27 della presente legge.
Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), ed all'art. 7, quarto comma.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:
1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita' minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';
b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti dopo il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'.
In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e' commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'art. 2; la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui.
L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55 .
I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell' art. 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , e dell' art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento.
I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 2 novembre 1990