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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/12/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali _ opposizione a decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Segreti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), alla via
Mannarino, n. 45, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa (giusto atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la Persona_1
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Aiello, sito in Cosenza, alla via Miceli, n. 99, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato il 19.4.21, il sig. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso in data Parte_1
24.2.2021 dal Tribunale di Paola, all'esito del procedimento n. 1005/20 r.g., notificato a mezzo posta con raccomandata a/r n. 786351509136, spedita in data 17.3.21 e ricevuta dall'opponente in data 23.3.21, con il quale la e per essa la ingiungeva Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della somma complessiva pari ad € 7.637,00, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad € 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed
€ 540,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduceva che: il predetto credito traeva origine da un finanziamento stipulato, in data 28.11.2003, con la pari ad € Controparte_3
28.808,00 da restituirsi in n. 72 rate mensili di € 282,00 cadauna, a partire dal 31.1.2004 fino al
31.12.2009, a mezzo della cessione di un quinto dello stipendio quale dipendente della Impresa
Costfer s.r.l.; successivamente, la cedeva pro soluto il credito, nell'ambito di Controparte_3 una procedura di cartolarizzazione, alla il predetto debito pari ad € 20.808,00 Controparte_1 era stato pagato per intero con trattenute mensili di € 289,00 effettuate dal datore di lavoro,
l'Impresa Costfer s.r.l., sulle buste paga relative agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, depositate in atti;
conseguentemente, lo stesso non avrebbe dovuto pagare alcun interesse moratorio richiesto atteso il pagamento puntuale delle rate mensili;
l'eventuale credito vantato, inoltre, si era abbondantemente prescritto in quanto l'ultima rata scadeva il 31.12.2009 e l'eventuale credito si sarebbe prescritto il 31.12.2019; né la né la cessionaria Controparte_3 Controparte_1 avevano richiesto alcun pagamento con atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, avendo ricevuto solo una raccomandata in data 4.7.2020 spedita dalla in data 24.6.2020. Controparte_2
L'opponente, pertanto, in relazione alla richiesta formulata dalla e portata in Controparte_1 ingiunzione con decreto emesso dal Tribunale di Paola, domandava di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel proprio scritto difensivo ed in ogni caso considerando che l'eventuale suo credito si era prescritto, nonché di condannare la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 10.6.2022, si costituiva in giudizio la e per essa la la quale, nel contestare Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso richiesto, in via preliminare, domandava di concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in narrativa, di rigettare l'opposizione e di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
in via subordinata di accertare e dichiarare che la era creditrice nei confronti del sig. della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.637,00, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di di predetta somma o di quella ritenuta di giustizia Controparte_1 all'esito dell'istruttoria; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava le parti di avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per inattività e nullità del procedimento di mediazione, per le seguenti ragioni.
Al primo incontro fissato per il 12 ottobre 2022 presso la Sede di Paola ” Controparte_4 compariva per l'opposta l'avv. Anna Maria Mazza che non era munita di alcuna procura sostanziale notarile e, quindi, valida all'esperimento della medesima mediazione. In ultimo, con un collegamento in videoconferenza era comparso l'avv. Mario Mancusi, anch'egli, secondo l'opposto, sfornito di procura sostanziale, dichiarando la sua indisponibilità per qualsiasi mediazione sui fatti per cui è causa.
Pertanto, la società opposta depositava con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. certificazione del Notaio dott. comprovante la legittimazione alla firma per Persona_2 conto del delegante del dott. nonché procura speciale conferita da quest'ultimo Parte_2 all'avv. Anna Maria Mazza.
All'udienza del 12.3.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta sul punto, riteneva la causa matura per la decisione ed all'udienza dell'8.7.2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con ricorso per decreto ingiuntivo, la società in p.l.r.p.t., chiedeva di ingiungersi il pagamento al sig. della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 11.707,05 al netto dello storno degli interessi, oltre interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito dalle scadenze all'effettivo saldo.
A fondamento del proposto ricorso, la in p.l.r.p.t., deduceva che: l'opponente Controparte_1 aveva stipulato, in data 28.11.2003, il contratto di mutuo n. 16015 con la che Controparte_3 prevedeva l'erogazione a suo favore della somma di € 20.808,00 da restituirsi in n. 72 rate mensili di importo pari ad € 289,00 cadauna a mezzo cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione;
l'amministrazione datrice di lavoro del sig. , l' Parte_1 Controparte_5 raggiunta da notifica della cessione del credito, si impegnava a dare corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di debitrice terza ceduta, provvedendo al versamento a favore della finanziaria delle dovute quote di retribuzione “a decorrere dall'emolumento perfezionato il 31.4.2004 fino a completa estinzione del debito”; tuttavia, durante il rapporto di lavoro veniva corrisposta solo la somma complessiva di € 13.171,00 e, pertanto, il sig. risultava ancora debitore della Parte_1 somma complessiva di € 11.107,05 pari alla sommatoria di € 7.637,00 per n. 27 rate insolute ed €
3.470,05 per interessi di mora;
successivamente, in data 5.12.2018, aveva acquisito il predetto credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge n. 130/1999 ed all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 dalla società con raccomandata n. Controparte_3
61784171636-0, spedita in data 24.06.2020 e ricevuta in data 4.7.2020, la Controparte_2 comunicava all'opponente di aver ricevuto mandato da a
[...] Controparte_6 sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà della società a Controparte_1 quest'ultima ceduti da in virtù di contratto di cessione “in CP_3 Parte_3 blocco” in forza del contratto n. 16015; tuttavia, l'intimazione stragiudiziale di pagamento avanzata nei confronti del debitore per l'importo ascritto era rimasta priva di riscontro e, pertanto, la ricorrente società si era vista costretta a depositare il ricorso monitorio, trattandosi, di credito liquido ed esigibile, fondato su prova scritta.
Di contro, il sig. eccepiva che nulla era dovuto avendo provveduto al pagamento di tutte Parte_1 le rate contrattualmente previste, estinguendo l'intero suo debito di € 20.808,00.
Era stata mensilmente trattenuta a tal fine la somma di € 289,00 cadauna con decorrenza dal
31.1.2004 fino al 31.12.2009, come risulta dalle buste paga mensili relative agli anni 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009 prodotte in atti. Di conseguenza anche i richiesti interessi moratori non erano dovuti in quanto il pagamento delle rate mensili era stato sempre puntuale.
In ogni caso, l'opponente rilevava l'intervenuta prescrizione decennale il cui termine sarebbe decorso dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento contrattualmente pattuito, in quanto l'obbligazione di restituzione del prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio
(cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
Si conviene con quanto sostenuto con la sentenza n. 5283/12 del Tribunale Roma, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti e delle contestazioni prospettate, l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola Parte_1 in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021 deve ritenersi fondata, sicché va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco ex art. 58 TUB consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
Ad ogni modo, spetta alla società opposta quindi (attrice in senso sostanziale), asserita cessionaria a titolo particolare del credito per cui è causa, provare la propria legittimazione sostanziale, vale a dire l'effettiva inclusione del medesimo credito nelle operazioni di cessione in blocco cui la stessa ha preso parte. Invero, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità (alla quale si è uniformata anche quella di merito), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
La Suprema Corte, peraltro, di recente, ancora una volta, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio
2024, ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione del cessionario.
La citata sentenza si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, art. 58 TUB, quale quella avvenuta nel caso di specie, che consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che parte opposta ha adeguatamente provato la propria legittimazione attiva: la società in virtù del Parte_4 contratto di cessione del 05.12.2018, cedeva pro soluto il credito de quo alla Parte_5 come si evince anche dalla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018 in atti.
Per quanto concerne, poi, gli altri soggetti, ossia la e la Controparte_6 procuratrice si rileva come la prima agisca in qualità di mandataria di Controparte_2
in virtù di Procura a rogito Notar , del 17.12.2018, rep. n. 42.685, Controparte_1 Persona_3 racc. n. 13.216, all'uopo allegata, mentre la seconda è stata nominata procuratrice speciale dalla prima, in virtù di procura a rogito Notar del 20.12.2018, rep. n. 432, racc. n. 330, il tutto al fine di Persona_1 compiere, in nome e per conto della gli atti necessari alla riscossione dei crediti Controparte_1 ceduti a quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Ne consegue che, sulla scorta della complessiva documentazione allegata, non sussiste alcun dubbio in ordine alla titolarità attiva in capo alla società opposta.
Occorre, altresì, precisare che il creditore, oltre a dare prova della sua legittimazione attiva, ha assolto al proprio onere della prova depositando in atti il contratto di finanziamento, mentre non risulta contestata l'avvenuta erogazione della somma mutata.
Quanto all'eccezione, configuratasi in corso di causa, sollevata da parte opponente, relativa all'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione ex art. 4 d.lgs. 28/2010, si rilevano le seguenti considerazioni in diritto.
Conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi, sul punto, nella sentenza n. 8473 del 2019, si ritiene che la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, purché munita di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte, quindi, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
In materia di mediazione obbligatoria, dunque, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione. Nel caso di specie, si rileva che, all'incontro davanti al mediatore nell'interesse della CP_1 era presente l'avv. Anna Maria Mazza, su delega del dott. quale Direttore
[...] Parte_2
Generale della società Controparte_2
Quest'ultima, la risulta pacificamente munita di procura speciale Controparte_2 sostanziale, giusta procura per atto del Notaio n. 432/330 di repertorio, registrato Persona_1
a Milano Agenzia 4 in data 21.12.2018 n. 58653 serie 1T e per essa era legittimato alla firma della delega per conto del delegante il dott. che conferiva altrettanto validamente il potere di Pt_2 rappresentanza nel procedimento di mediazione all'avv. Anna Maria Mazza, giusta delega a sostituirlo per tutta la durata della procedura di mediazione, versata in atti.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'opponente eccepiva la prescrizione del credito per cui
è causa per decorrenza del termine decennale, in quanto il presunto prestito era stato contratto in data 4.6.2004, con prima rata in data 31.1.2004 e ultima scadenza il 31.12.2009, e l'unico atto non interruttivo della prescrizione era stato l'atto di diffida e messa in mora ricevuto dall'opponente in data 24.6.2020.
A tale riguardo è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Tale principio fa eco a diverse pronunce, tra cui una delle più note è la seguente: “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. civ., sent. n.
19291/2010).
Non può revocarsi in dubbio quindi, che, contrariamente alle asserzioni difensive della parte opposta, la prescrizione non decorre già dalla data di consolidamento del debito, bensì dall'ultima rata prevista nel contratto.
Sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n.
2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798.). Nel caso di specie, il piano di ammortamento per il contratto stipulato con il sig. Parte_1 prevedeva n. 72 rate a partire, come già precisato, dal 31.1.2004 e fino al 31.12.2009 da restituirsi mediante cessione del quinto.
All'uopo si evidenzia che, dall'esame del materiale probatorio, la parte opposta non ha dato prova dell'infondatezza dell'assunto attoreo, producendo solo una missiva datata 24.6.2020 che conseguentemente non può considerarsi interruttiva di qualsivoglia termine di prescrizione.
Nel caso de quo, pertanto, l'eccezione di prescrizione del diritto opera sicuramente in quanto l'ultima rata del citato finanziamento scadeva il 31.12.2009, sicchè un eventuale diritto di credito di tal specie si sarebbe prescritto in data 31.12.2019.
Tanto premesso e argomentato, appare comunque opportuno precisare che il debitore opponente non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto o l'allegato inadempimento, ma ha rilevato che quest'ultimo sarebbe da addebitarsi al proprio datore di lavoro, peraltro non evocato in giudizio, il quale, seppur trattenendo gli importi oggetto di cessione e delegazione, non li avrebbe successivamente versati alla mutuante.
Sul punto, occorre prendere le mosse dal fatto che il contratto oggetto di causa prevedeva, come forma di adempimento, la delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile al datore di lavoro e la cessione del quinto dello stipendio.
Con riferimento al meccanismo della delegazione di pagamento o delegatio solvendi cioè dell'incarico che il delegante debitore dà al delegato, nel caso di specie il datore di lavoro, di pagare al delegatario creditore, essa non comporta alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
Quanto alla cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, si tratta di cessione del quinto con garanzia della solvenza del debitore, in virtù della quale il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro.
Invero, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali l'opponente “si impegna a rimborsare il finanziamento mediante la cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio o salario”.
Ed ancora ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto “la cessione pertanto estenderà i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso che tali somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il Datore di lavoro e/o le
Amministrazioni interessate non provvedessero al pagamento di quanto da queste dovuto, il cedente sarà tenuto all'immediato pagamento in un'unica soluzione dell'importo necessario per l'estinzione della cessione, con decorrenza, in caso di ritardo, degli interessi di mora nella misura più oltre indicata”.
Infine, ai sensi dell'art. 10 “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa (…) o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro anche di una sola delle rate mensili (…) il cedente dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto per l'estinzione”.
Pertanto, con riferimento alle modalità di adempimento disciplinate dal contratto per cui è causa, anche nel caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, il sig. avrebbe dovuto Parte_1 comunque corrispondere quanto dovuto in favore di parte mutuante, potendo semmai rivalersi nei confronti del datore di lavoro per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza destinarle al pagamento del finanziamento.
Nel presente giudizio, però, l'opponente non ha provveduto alla chiamata in causa del suo datore di lavoro, né ha formulato alcuna esplicita domanda recuperatoria o risarcitoria, né tantomeno di rivalsa o di manleva, nei confronti del suo datore di lavoro.
In ogni caso, la documentazione posta a fondamento della pretesa della società opposta è da considerarsi inidonea a costituire prova del credito azionato in tale sede contenziosa attesa l'intervenuta prescrizione del diritto così come ampiamente argomentato.
L'opposizione, quindi, deve ritenersi fondata con contestuale revoca del decreto n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'opposta, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opponente, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 572/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1005/2020 r.g.;
2) condanna la società , in p.l.r.p.t., e per essa, quale procuratrice, la Controparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. delle Controparte_7 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Paola, lì 3.12.2025.
Il Giudice
TO CAPRIOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 572/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali _ opposizione a decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Segreti Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Paola (Cs), alla via
Mannarino, n. 45, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_1 P.IVA_1 essa (giusto atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la Persona_1
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Aiello, sito in Cosenza, alla via Miceli, n. 99, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente notificato il 19.4.21, il sig. proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso in data Parte_1
24.2.2021 dal Tribunale di Paola, all'esito del procedimento n. 1005/20 r.g., notificato a mezzo posta con raccomandata a/r n. 786351509136, spedita in data 17.3.21 e ricevuta dall'opponente in data 23.3.21, con il quale la e per essa la ingiungeva Controparte_1 Controparte_2 il pagamento della somma complessiva pari ad € 7.637,00, oltre interessi come da domanda dal dovuto al soddisfo, nonché le spese della procedura pari ad € 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed
€ 540,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A fondamento della proposta opposizione, l'opponente deduceva che: il predetto credito traeva origine da un finanziamento stipulato, in data 28.11.2003, con la pari ad € Controparte_3
28.808,00 da restituirsi in n. 72 rate mensili di € 282,00 cadauna, a partire dal 31.1.2004 fino al
31.12.2009, a mezzo della cessione di un quinto dello stipendio quale dipendente della Impresa
Costfer s.r.l.; successivamente, la cedeva pro soluto il credito, nell'ambito di Controparte_3 una procedura di cartolarizzazione, alla il predetto debito pari ad € 20.808,00 Controparte_1 era stato pagato per intero con trattenute mensili di € 289,00 effettuate dal datore di lavoro,
l'Impresa Costfer s.r.l., sulle buste paga relative agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, depositate in atti;
conseguentemente, lo stesso non avrebbe dovuto pagare alcun interesse moratorio richiesto atteso il pagamento puntuale delle rate mensili;
l'eventuale credito vantato, inoltre, si era abbondantemente prescritto in quanto l'ultima rata scadeva il 31.12.2009 e l'eventuale credito si sarebbe prescritto il 31.12.2019; né la né la cessionaria Controparte_3 Controparte_1 avevano richiesto alcun pagamento con atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, avendo ricevuto solo una raccomandata in data 4.7.2020 spedita dalla in data 24.6.2020. Controparte_2
L'opponente, pertanto, in relazione alla richiesta formulata dalla e portata in Controparte_1 ingiunzione con decreto emesso dal Tribunale di Paola, domandava di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti nel proprio scritto difensivo ed in ogni caso considerando che l'eventuale suo credito si era prescritto, nonché di condannare la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, tardivamente depositata in data 10.6.2022, si costituiva in giudizio la e per essa la la quale, nel contestare Controparte_1 Controparte_2 quanto ex adverso richiesto, in via preliminare, domandava di concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; in via principale, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto dedotte in narrativa, di rigettare l'opposizione e di confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
in via subordinata di accertare e dichiarare che la era creditrice nei confronti del sig. della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.637,00, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda all'effettivo soddisfo ed oltre le spese e compensi liquidati nel procedimento monitorio e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento in favore di di predetta somma o di quella ritenuta di giustizia Controparte_1 all'esito dell'istruttoria; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%,
I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta, onerava le parti di avviare il procedimento di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo, come da verbale di mediazione allegato.
Con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per inattività e nullità del procedimento di mediazione, per le seguenti ragioni.
Al primo incontro fissato per il 12 ottobre 2022 presso la Sede di Paola ” Controparte_4 compariva per l'opposta l'avv. Anna Maria Mazza che non era munita di alcuna procura sostanziale notarile e, quindi, valida all'esperimento della medesima mediazione. In ultimo, con un collegamento in videoconferenza era comparso l'avv. Mario Mancusi, anch'egli, secondo l'opposto, sfornito di procura sostanziale, dichiarando la sua indisponibilità per qualsiasi mediazione sui fatti per cui è causa.
Pertanto, la società opposta depositava con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. certificazione del Notaio dott. comprovante la legittimazione alla firma per Persona_2 conto del delegante del dott. nonché procura speciale conferita da quest'ultimo Parte_2 all'avv. Anna Maria Mazza.
All'udienza del 12.3.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta sul punto, riteneva la causa matura per la decisione ed all'udienza dell'8.7.2025 assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risulta che con ricorso per decreto ingiuntivo, la società in p.l.r.p.t., chiedeva di ingiungersi il pagamento al sig. della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 11.707,05 al netto dello storno degli interessi, oltre interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito dalle scadenze all'effettivo saldo.
A fondamento del proposto ricorso, la in p.l.r.p.t., deduceva che: l'opponente Controparte_1 aveva stipulato, in data 28.11.2003, il contratto di mutuo n. 16015 con la che Controparte_3 prevedeva l'erogazione a suo favore della somma di € 20.808,00 da restituirsi in n. 72 rate mensili di importo pari ad € 289,00 cadauna a mezzo cessione pro solvendo di quote del quinto della retribuzione;
l'amministrazione datrice di lavoro del sig. , l' Parte_1 Controparte_5 raggiunta da notifica della cessione del credito, si impegnava a dare corso agli obblighi su di essa gravanti in qualità di debitrice terza ceduta, provvedendo al versamento a favore della finanziaria delle dovute quote di retribuzione “a decorrere dall'emolumento perfezionato il 31.4.2004 fino a completa estinzione del debito”; tuttavia, durante il rapporto di lavoro veniva corrisposta solo la somma complessiva di € 13.171,00 e, pertanto, il sig. risultava ancora debitore della Parte_1 somma complessiva di € 11.107,05 pari alla sommatoria di € 7.637,00 per n. 27 rate insolute ed €
3.470,05 per interessi di mora;
successivamente, in data 5.12.2018, aveva acquisito il predetto credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti di cui alla Legge n. 130/1999 ed all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 dalla società con raccomandata n. Controparte_3
61784171636-0, spedita in data 24.06.2020 e ricevuta in data 4.7.2020, la Controparte_2 comunicava all'opponente di aver ricevuto mandato da a
[...] Controparte_6 sua volta incaricata del recupero dei crediti di proprietà della società a Controparte_1 quest'ultima ceduti da in virtù di contratto di cessione “in CP_3 Parte_3 blocco” in forza del contratto n. 16015; tuttavia, l'intimazione stragiudiziale di pagamento avanzata nei confronti del debitore per l'importo ascritto era rimasta priva di riscontro e, pertanto, la ricorrente società si era vista costretta a depositare il ricorso monitorio, trattandosi, di credito liquido ed esigibile, fondato su prova scritta.
Di contro, il sig. eccepiva che nulla era dovuto avendo provveduto al pagamento di tutte Parte_1 le rate contrattualmente previste, estinguendo l'intero suo debito di € 20.808,00.
Era stata mensilmente trattenuta a tal fine la somma di € 289,00 cadauna con decorrenza dal
31.1.2004 fino al 31.12.2009, come risulta dalle buste paga mensili relative agli anni 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 e 2009 prodotte in atti. Di conseguenza anche i richiesti interessi moratori non erano dovuti in quanto il pagamento delle rate mensili era stato sempre puntuale.
In ogni caso, l'opponente rilevava l'intervenuta prescrizione decennale il cui termine sarebbe decorso dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento contrattualmente pattuito, in quanto l'obbligazione di restituzione del prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Tanto precisato, occorre chiarire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore con il ricorso monitorio
(cfr. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 7020 del 12/03/2019, sez. 2, sentenza n. 15702 del 27/07/2004, sez. 2, sentenza n. 4121 del 22/03/2001).
Abbandonata ormai la risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa procedurale consegue un importante corollario, ossia che la qualità di attore in senso sostanziale spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che il creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, deve dimostrare la sua esistenza, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi da lui eventualmente eccepiti al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis,
Cass. civ. sez. I del 22.04.2003 n. 6421).
È, poi, noto che il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione posta a carico della controparte deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto fatto valere e il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'altrui inadempimento.
Invece, il debitore (nella specie opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza, cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 15.07.2011 n. 15659).
Il giudice dell'opposizione, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa.
“Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04).
Sicché, qualora il giudice riconosca, anche solo parzialmente, la fondatezza delle contestazioni specificatamente formulate dall'opponente deve, comunque, revocare in toto il decreto opposto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento degli importi ritenuti dovuti al credito riportato nell'originario decreto ingiuntivo.
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto allo stesso sotteso e della relativa documentazione contabile, mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili.
Si conviene con quanto sostenuto con la sentenza n. 5283/12 del Tribunale Roma, secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria. Pertanto, l'istituto bancario, in quanto creditore, assolve il proprio onere con la produzione dei contratti di conto corrente, apertura di credito ed estratto conto contenente le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Parte debitrice dovrebbe eccepire e provare l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto. Tale non può ritenersi la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituiscono valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale”.
Tenuto conto del compendio probatorio in atti e delle contestazioni prospettate, l'opposizione proposta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola Parte_1 in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021 deve ritenersi fondata, sicché va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, occorre precisare che titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda ed attiene al merito della decisione.
La normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco ex art. 58 TUB consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 del c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma “e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (Cass. ord. n. 20495/2020).
Secondo un orientamento di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'AL (cfr. Cass. nr.31188/2017 e da ultimo nr.21821/2023)” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10860 del 2024).
Ad ogni modo, spetta alla società opposta quindi (attrice in senso sostanziale), asserita cessionaria a titolo particolare del credito per cui è causa, provare la propria legittimazione sostanziale, vale a dire l'effettiva inclusione del medesimo credito nelle operazioni di cessione in blocco cui la stessa ha preso parte. Invero, come rilevato dalla recente giurisprudenza di legittimità (alla quale si è uniformata anche quella di merito), “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. civ. sez. VI del 5.11.2020 n. 24798, nonché in senso conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del 22.02.2022 n. 5857).
La Suprema Corte, peraltro, di recente, ancora una volta, con la sentenza n. 3405 del 6 febbraio
2024, ha affrontato il tema dei requisiti probatori necessari a dimostrare l'avvenuta cessione del credito e, di conseguenza, la legittimazione del cessionario.
La citata sentenza si basa principalmente sulla normativa relativa alla cessione di crediti bancari in blocco, art. 58 TUB, quale quella avvenuta nel caso di specie, che consente agli istituti di credito di cedere in blocco l'intero portafoglio crediti, anche in assenza dell'assenso dei debitori ceduti, a condizione che venga data loro adeguata comunicazione.
Con riferimento al caso di cui al presente giudizio, si rileva, innanzitutto, che parte opposta ha adeguatamente provato la propria legittimazione attiva: la società in virtù del Parte_4 contratto di cessione del 05.12.2018, cedeva pro soluto il credito de quo alla Parte_5 come si evince anche dalla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11.12.2018 in atti.
Per quanto concerne, poi, gli altri soggetti, ossia la e la Controparte_6 procuratrice si rileva come la prima agisca in qualità di mandataria di Controparte_2
in virtù di Procura a rogito Notar , del 17.12.2018, rep. n. 42.685, Controparte_1 Persona_3 racc. n. 13.216, all'uopo allegata, mentre la seconda è stata nominata procuratrice speciale dalla prima, in virtù di procura a rogito Notar del 20.12.2018, rep. n. 432, racc. n. 330, il tutto al fine di Persona_1 compiere, in nome e per conto della gli atti necessari alla riscossione dei crediti Controparte_1 ceduti a quest'ultima nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione.
Ne consegue che, sulla scorta della complessiva documentazione allegata, non sussiste alcun dubbio in ordine alla titolarità attiva in capo alla società opposta.
Occorre, altresì, precisare che il creditore, oltre a dare prova della sua legittimazione attiva, ha assolto al proprio onere della prova depositando in atti il contratto di finanziamento, mentre non risulta contestata l'avvenuta erogazione della somma mutata.
Quanto all'eccezione, configuratasi in corso di causa, sollevata da parte opponente, relativa all'improcedibilità della domanda azionata da controparte con il decreto ingiuntivo opposto, per non aver espletato correttamente il procedimento di mediazione ex art. 4 d.lgs. 28/2010, si rilevano le seguenti considerazioni in diritto.
Conformemente all'orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi, sul punto, nella sentenza n. 8473 del 2019, si ritiene che la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta, purché munita di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte, quindi, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale.
In materia di mediazione obbligatoria, dunque, la procura speciale sostanziale rilasciata all'avvocato, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio, è idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione. Nel caso di specie, si rileva che, all'incontro davanti al mediatore nell'interesse della CP_1 era presente l'avv. Anna Maria Mazza, su delega del dott. quale Direttore
[...] Parte_2
Generale della società Controparte_2
Quest'ultima, la risulta pacificamente munita di procura speciale Controparte_2 sostanziale, giusta procura per atto del Notaio n. 432/330 di repertorio, registrato Persona_1
a Milano Agenzia 4 in data 21.12.2018 n. 58653 serie 1T e per essa era legittimato alla firma della delega per conto del delegante il dott. che conferiva altrettanto validamente il potere di Pt_2 rappresentanza nel procedimento di mediazione all'avv. Anna Maria Mazza, giusta delega a sostituirlo per tutta la durata della procedura di mediazione, versata in atti.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che l'opponente eccepiva la prescrizione del credito per cui
è causa per decorrenza del termine decennale, in quanto il presunto prestito era stato contratto in data 4.6.2004, con prima rata in data 31.1.2004 e ultima scadenza il 31.12.2009, e l'unico atto non interruttivo della prescrizione era stato l'atto di diffida e messa in mora ricevuto dall'opponente in data 24.6.2020.
A tale riguardo è appena il caso di evidenziare che la giurisprudenza afferma in modo conforme che nei contratti di finanziamento, ivi compresi i contratti di credito al consumo, la prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
Tale principio fa eco a diverse pronunce, tra cui una delle più note è la seguente: “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (cfr. Cass. civ., sent. n.
19291/2010).
Non può revocarsi in dubbio quindi, che, contrariamente alle asserzioni difensive della parte opposta, la prescrizione non decorre già dalla data di consolidamento del debito, bensì dall'ultima rata prevista nel contratto.
Sicché la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.02.2004, n.
2301; Cass. Civ., Sez. III, 10.09.2010, n. 19291; Cass. Civ., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798.). Nel caso di specie, il piano di ammortamento per il contratto stipulato con il sig. Parte_1 prevedeva n. 72 rate a partire, come già precisato, dal 31.1.2004 e fino al 31.12.2009 da restituirsi mediante cessione del quinto.
All'uopo si evidenzia che, dall'esame del materiale probatorio, la parte opposta non ha dato prova dell'infondatezza dell'assunto attoreo, producendo solo una missiva datata 24.6.2020 che conseguentemente non può considerarsi interruttiva di qualsivoglia termine di prescrizione.
Nel caso de quo, pertanto, l'eccezione di prescrizione del diritto opera sicuramente in quanto l'ultima rata del citato finanziamento scadeva il 31.12.2009, sicchè un eventuale diritto di credito di tal specie si sarebbe prescritto in data 31.12.2019.
Tanto premesso e argomentato, appare comunque opportuno precisare che il debitore opponente non ha contestato l'avvenuta sottoscrizione del contratto o l'allegato inadempimento, ma ha rilevato che quest'ultimo sarebbe da addebitarsi al proprio datore di lavoro, peraltro non evocato in giudizio, il quale, seppur trattenendo gli importi oggetto di cessione e delegazione, non li avrebbe successivamente versati alla mutuante.
Sul punto, occorre prendere le mosse dal fatto che il contratto oggetto di causa prevedeva, come forma di adempimento, la delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile al datore di lavoro e la cessione del quinto dello stipendio.
Con riferimento al meccanismo della delegazione di pagamento o delegatio solvendi cioè dell'incarico che il delegante debitore dà al delegato, nel caso di specie il datore di lavoro, di pagare al delegatario creditore, essa non comporta alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
Quanto alla cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile, si tratta di cessione del quinto con garanzia della solvenza del debitore, in virtù della quale il cedente-lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro.
Invero, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali l'opponente “si impegna a rimborsare il finanziamento mediante la cessione pro solvendo di quote del proprio stipendio o salario”.
Ed ancora ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di contratto “la cessione pertanto estenderà i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con efficacia a far tempo dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso che tali somme fossero insufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il Datore di lavoro e/o le
Amministrazioni interessate non provvedessero al pagamento di quanto da queste dovuto, il cedente sarà tenuto all'immediato pagamento in un'unica soluzione dell'importo necessario per l'estinzione della cessione, con decorrenza, in caso di ritardo, degli interessi di mora nella misura più oltre indicata”.
Infine, ai sensi dell'art. 10 “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa (…) o di ritardato pagamento da parte del datore di lavoro anche di una sola delle rate mensili (…) il cedente dovrà rimborsare immediatamente tutto quanto dovuto per l'estinzione”.
Pertanto, con riferimento alle modalità di adempimento disciplinate dal contratto per cui è causa, anche nel caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, il sig. avrebbe dovuto Parte_1 comunque corrispondere quanto dovuto in favore di parte mutuante, potendo semmai rivalersi nei confronti del datore di lavoro per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza destinarle al pagamento del finanziamento.
Nel presente giudizio, però, l'opponente non ha provveduto alla chiamata in causa del suo datore di lavoro, né ha formulato alcuna esplicita domanda recuperatoria o risarcitoria, né tantomeno di rivalsa o di manleva, nei confronti del suo datore di lavoro.
In ogni caso, la documentazione posta a fondamento della pretesa della società opposta è da considerarsi inidonea a costituire prova del credito azionato in tale sede contenziosa attesa l'intervenuta prescrizione del diritto così come ampiamente argomentato.
L'opposizione, quindi, deve ritenersi fondata con contestuale revoca del decreto n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 e depositato in data 26.2.2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'opposta, la quale deve essere condannata alla rifusione delle medesime in favore dell'opponente, liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13.8.2022 (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. TO Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 572/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto n. 78/2021 emesso dal Tribunale di Paola in data 24.2.2021 all'esito del procedimento monitorio iscritto al n. 1005/2020 r.g.;
2) condanna la società , in p.l.r.p.t., e per essa, quale procuratrice, la Controparte_1
in p.l.r.p.t. al pagamento in favore del sig. delle Controparte_7 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Paola, lì 3.12.2025.
Il Giudice
TO CAPRIOLI