Articolo 131 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 130Articolo 132
Versione
20 settembre 1975
Art. 131. null ita' della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualita' di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975