Art. 131. null ita' della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualita' di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.
Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione".
Se l'adottato e' un figlio naturale non riconoscibile, puo' essere sempre dichiarata la nullita' dell'adozione".