Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1173
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Sentenza 16 giugno 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, dal Giudice dott. Davide De Giorgio. Le parti in causa sono un ente locale e un privato, con il primo che ha impugnato una sentenza di primo grado che aveva annullato un verbale di accertamento per violazione del codice della strada, sostenendo la validità dell'accertamento effettuato tramite autovelox. L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado, contestando l'erroneità della decisione riguardo all'equipollenza tra approvazione e omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento. La controparte ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la legittimità della sentenza impugnata.

Il Giudice ha confermato la sentenza di primo grado, argomentando che l'approvazione dell'autovelox non può sostituire l'omologazione richiesta dalla normativa vigente. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali che stabiliscono la necessità di omologazione per la validità delle rilevazioni di velocità. Inoltre, ha evidenziato che le risultanze del cronotachigrafo, presentate dalla controparte, dimostravano che il veicolo non aveva superato il limite di velocità, rendendo infondato l'appello. Infine, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, confermando la decisione del Giudice di Pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1173
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 1173
    Data del deposito : 16 giugno 2025

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