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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 7761/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
di MI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Claudio Barletta, presso cui ha eletto domicilio in MI, via Luciano Manara n. 11, giusta procura in atti APPELLANTE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Irina Mullishi, Controparte_1 P.IVA_2 presso cui ha eletto domicilio in Pavia, piazza della Vittoria n. 2, giusta procura in atti APPELLATA
OGGETTO del giudizio: 180002 - opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da ricorso in appello): Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in accoglimento del gravame proposto e in totale riforma della sentenza n. 534/2024 del Giudice di Pace di Monza, in persona della Dott.ssa Cristina Colombi, resa nel giudizio R.G. n. 706/2024 e depositata in data 26/04/2024 in seguito a lettura del dispositivo all'udienza del 24/06/2024, accertare la validità dell'accertamento di cui al verbale di contestazione Protocollo n. VI00880959, Registro 2300591864, ADI VX23000000338221 emesso dal Servizio di Polizia Locale della di MI il 21/12/2023 a Parte_1 carico dell'odierna appellata, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, convalidare in ogni sua parte il verbale opposto e annullato nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato dell'odierna Amministrazione appellante.
Per (come da memoria di costituzione in appello): Controparte_1 Voglia l'IIl.mo Tribunale ordinario di Monza, adito in grado d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, in via principale: rigettare il ricorso in appello proposto dalla Parte_2
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 534/2024 del Giudice di Pace
[...] di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Colombi, nel giudizio avente R.G. n. 706/2024, con lettura del dispositivo in udienza in data 24/06/2024 e con motivazione depositata il giorno 26/04/2024; in via subordinata: rigettare il ricorso in appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 534/2024 del Parte_2 Giudice di Pace di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Colombi, nel giudizio avente R.G. n. 706/2024, con lettura del dispositivo in udienza in data 24/06/2024 e con motivazione depositata il giorno 26/04/2024 e riformare la motivazione secondo il motivo esposto nella memoria difensiva odierna;
in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, incluso contributo unificato, oltre al 15% per spese generali, nelle misure di legge e occorrende successive alla sentenza;
in via istruttoria: voglia codesto Ill.mo Tribunale acquisire agli atti del giudizio e il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace di Monza, in R.G. n. 706/2024, relativo alla causa decisa con l'impugnata sentenza;
riservate ulteriori istanze, secondo condotta processuale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Il verbale di accertamento della Polizia Locale della di Parte_1 MI, oggetto di opposizione, si riferisce alla violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., per avere l'autoveicolo targato FD459GY, di proprietà della circolato ad una velocità superiore di oltre 10 km/h e di non oltre Controparte_1 40 km/h rispetto al limite massimo di velocità, fissato in 100,0 km/h; fatto accaduto il 18.12.2023, alle ore 12:54:23, in corrispondenza della S.P. ex S.S. 35 MI-Meda al km 133+354, in direzione MI, nel territorio di Paderno Dugnano. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, quale Controparte_1 proprietaria dell'autoveicolo sopra indicato, ha adito il Giudice di Pace di Monza, sostenendo che l'atto impugnato era illegittimo in quanto, come emergeva dalle risultanze del tachigrafo installato a bordo del mezzo, quest'ultimo, nel frangente, non aveva superato la velocità di 90 km/h. Nelle controdeduzioni, l'Ente opposto ha domandato la conferma del verbale, sostenendo che la velocità era stata accertata con dispositivo automatico di rilevazione della velocità EnVES EVO MVD 1605 - matricola n. Numer_1 0x0002DC87, approvazione n. 1550 del 17.03.2017, estensione n. 4020 del 21.06.2017, certificato di taratura del 27.02.2023 NumeroDiCartaId_2 rilasciato da - verifica di funzionalità eseguita in data Controparte_2 14.03.2023 e che la provata taratura dell'impianto di rilevazione rendeva indiscutibile l'esattezza della velocità rilevata. Con sentenza n. 534/2024 pronunciata tra le parti il 24 - 25 aprile 2024, il Giudice di primo grado ha annullato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese processuali. Con il ricorso in appello, MI ha impugnato la sentenza Parte_2 di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte in primo grado, con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio, ed assumendo: - l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto equiparabile l'approvazione dell'autovelox alla sua omologazione;
- la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 140, comma 1, del C.d.S., c.d. “ponente il principio di sicurezza della circolazione”. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1 Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata decisa, con lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame dei motivi di impugnazione.
Esame dei motivi di appello
1. Con il primo motivo di impugnazione, di MI ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di ravvisare la non equipollenza della procedura di approvazione, alla quale l'apparecchiatura utilizzata in concreto era stata regolarmente sottoposta, con quella di omologazione. Deve preliminarmente osservarsi che trattasi di questione prettamente giuridica, visto che costituiscono circostanze pacifiche la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata e, al contrario, la sua approvazione e la sua taratura. Il Giudice di Pace, in motivazione, ha richiamato il recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10505 del 18.04.2024), secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Al riguardo, deve precisarsi che il precedente giurisprudenziale sopra indicato non è rimasto isolato, visto che nello stesso senso si sono avute anche ulteriori successive pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 20913 del 26.07.2024; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 12924 del 14.05.2025). In questa sede si ritiene che debba essere data continuità all'applicazione del principio di diritto di cui innanzi, alla luce delle considerazioni di seguito esposte. Al fine di analizzare la fondatezza o meno delle doglianze sollevate dall'appellante, conviene prendere le mosse dalle norme richiamate dalla parte, nel testo vigente all'epoca della violazione contestata. L'art. 142 (intitolato: Limiti di velocità), comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 prevede quanto segue: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. Risulta evidente, al riguardo, che la norma in questione menziona unicamente l'omologazione dell'apparecchiatura, senza fare alcun riferimento all'approvazione. A sua volta, la norma generale di cui all'art. 45 (intitolata: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni), comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 prevede che: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”. Si noti, in proposito, che detta disposizione non si riferisce specificamente all'accertamento della violazione del limite di velocità, bensì genericamente alle
“violazioni alle norme di circolazione”, sicché essa ha carattere evidentemente neutro ai fini della presente decisione. Quanto all'art. 201 (intitolato: Notificazione delle violazioni), comma 1 ter, D. Lgs. n. 285/1992, esso dispone quanto segue: “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Anche tale norma non si riferisce specificamente alla violazione del limite di velocità. L'art. 345 (intitolato: Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità), comma 2, D.P.R. n. 195/1992 prevede che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”. Ora, sebbene la norma in questione menzioni soltanto l'approvazione, e non anche l'omologazione dell'autovelox, ciò, tuttavia, non comporta come necessaria conseguenza né che l'omologazione possa essere omessa, né che l'approvazione la sostituisca. Per quanto concerne le procedure di omologazione e di approvazione, l'art. 192, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 195/1992 contiene le seguenti disposizioni:
“
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l' Controparte_3
.
[...]
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza”. Come emerge dalle disposizioni che precedono, i procedimenti di omologazione e di approvazione non sono equivalenti, visto che il secondo è previsto allorché
“trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”, mentre, in caso contrario, è il primo procedimento a dover essere svolto. La differenza tra i due procedimenti, in ogni caso, risulta oggetto di compiuta trattazione nella motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18.04.2024, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. Un'ulteriore norma richiamata dall'appellante, vale a dire l'art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002 prevede quanto segue: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Si noti, al riguardo, che il comma 1, innanzi richiamato, si riferisce all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 (limiti velocità), 148 (sorpasso) e 176 (altri comportamenti) C.d.S., e dunque ad una serie eterogenea di violazioni. L'art. 1 D.M. n. 282 del 13.06.2017 prevede quanto segue: “Nelle more CP_4 della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'articolo 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”. Al riguardo, si rileva che, come emerge dalla disposizione citata, di carattere secondario, la necessità dell'approvazione dei misuratori di velocità in luogo della loro omologazione risulta giustificata con la mancata “emanazione di specifiche norme per la omologazione”. Analogamente, la Circolare del M.I.T. n. 8176 del 11.11.2020, con specifico riferimento, ancora una volta, ai sistemi di misurazione della velocità, dà espressamente atto della perdurante “mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche”, prescrivendo, dunque, la sola approvazione. Ora, secondo i principi generali dell'ordinamento, la normativa secondaria non può derogare a quella primaria ed il quadro normativo sopra delineato non consente affatto di affermare che il legislatore, allorché ha utilizzato i termini
“omologazione” ed “approvazione”, abbia inteso farlo in modo indifferenziato. Al contrario, come innanzi si è visto, proprio la formulazione dell'art. 192, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 195/1992 consente di apprezzare la diversità di presupposti delle due procedure amministrative. Ne deriva che l'interpretazione dell'appellante non può essere ritenuta conforme alla normativa vigente e che l'eventuale danno erariale paventato dall'Ente deriverebbe non già dall'interpretazione delle norme, bensì unicamente dalla mancata emanazione di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i requisiti e le caratteristiche dei misuratori di velocità. L'appello è pertanto infondato nella parte in esame. In aggiunta a quanto precede, deve osservarsi che la norma di cui all'art. 142, comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 attribuisce efficacia probatoria, in tema di verifica della velocità, non solo alle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ma anche alle “registrazioni del cronotachigrafo”.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ebbene, in punto di fatto, l'opposizione dell'appellata si fonda proprio sulle risultanze del cronotachigrafo che aveva fatto registrare, nel tratto di strada in questione, una velocità non superiore a 90 km/h, come da documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio, non oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'appellante. Anche sotto tale aspetto, dunque, l'impugnazione risulta infondata.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 140, comma 1, del C.d.S., c.d. “ponente il principio di sicurezza della circolazione”. Tale doglianza va disattesa, ove si consideri che l'illegittimità dell'accertamento sotto il profilo giuridico non autorizza di certo la violazione indiscriminata dei limiti di velocità da parte degli utenti della strada. D'altronde, a tale obiezione è agevole replicare che i misuratori di velocità non coprono l'intera rete stradale e l'obbligo di osservare i limiti di velocità vale anche nei tratti in cui non è installato alcun autovelox.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Dal rigetto dell'appello deriva, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Sulle spese processuali Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1 Giudice di Pace di Monza n. 534/2024, pronunciata tra le parti il 24 - 25 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna di MI a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 231,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Monza, in data 11 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
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8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 7761/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
di MI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Claudio Barletta, presso cui ha eletto domicilio in MI, via Luciano Manara n. 11, giusta procura in atti APPELLANTE E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Irina Mullishi, Controparte_1 P.IVA_2 presso cui ha eletto domicilio in Pavia, piazza della Vittoria n. 2, giusta procura in atti APPELLATA
OGGETTO del giudizio: 180002 - opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da ricorso in appello): Parte_2 Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare:
- nel merito, in accoglimento del gravame proposto e in totale riforma della sentenza n. 534/2024 del Giudice di Pace di Monza, in persona della Dott.ssa Cristina Colombi, resa nel giudizio R.G. n. 706/2024 e depositata in data 26/04/2024 in seguito a lettura del dispositivo all'udienza del 24/06/2024, accertare la validità dell'accertamento di cui al verbale di contestazione Protocollo n. VI00880959, Registro 2300591864, ADI VX23000000338221 emesso dal Servizio di Polizia Locale della di MI il 21/12/2023 a Parte_1 carico dell'odierna appellata, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, convalidare in ogni sua parte il verbale opposto e annullato nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente statuizione di legge;
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - in ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi dei due gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello, si chiede di voler compensare le spese di lite, alla luce del corretto operato dell'odierna Amministrazione appellante.
Per (come da memoria di costituzione in appello): Controparte_1 Voglia l'IIl.mo Tribunale ordinario di Monza, adito in grado d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, in via principale: rigettare il ricorso in appello proposto dalla Parte_2
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 534/2024 del Giudice di Pace
[...] di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Colombi, nel giudizio avente R.G. n. 706/2024, con lettura del dispositivo in udienza in data 24/06/2024 e con motivazione depositata il giorno 26/04/2024; in via subordinata: rigettare il ricorso in appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 534/2024 del Parte_2 Giudice di Pace di Monza in persona del Giudice Dott.ssa Cristina Colombi, nel giudizio avente R.G. n. 706/2024, con lettura del dispositivo in udienza in data 24/06/2024 e con motivazione depositata il giorno 26/04/2024 e riformare la motivazione secondo il motivo esposto nella memoria difensiva odierna;
in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, incluso contributo unificato, oltre al 15% per spese generali, nelle misure di legge e occorrende successive alla sentenza;
in via istruttoria: voglia codesto Ill.mo Tribunale acquisire agli atti del giudizio e il fascicolo d'ufficio del Giudice di pace di Monza, in R.G. n. 706/2024, relativo alla causa decisa con l'impugnata sentenza;
riservate ulteriori istanze, secondo condotta processuale di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Il verbale di accertamento della Polizia Locale della di Parte_1 MI, oggetto di opposizione, si riferisce alla violazione di cui all'art. 142, comma 8, C.d.S., per avere l'autoveicolo targato FD459GY, di proprietà della circolato ad una velocità superiore di oltre 10 km/h e di non oltre Controparte_1 40 km/h rispetto al limite massimo di velocità, fissato in 100,0 km/h; fatto accaduto il 18.12.2023, alle ore 12:54:23, in corrispondenza della S.P. ex S.S. 35 MI-Meda al km 133+354, in direzione MI, nel territorio di Paderno Dugnano. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, quale Controparte_1 proprietaria dell'autoveicolo sopra indicato, ha adito il Giudice di Pace di Monza, sostenendo che l'atto impugnato era illegittimo in quanto, come emergeva dalle risultanze del tachigrafo installato a bordo del mezzo, quest'ultimo, nel frangente, non aveva superato la velocità di 90 km/h. Nelle controdeduzioni, l'Ente opposto ha domandato la conferma del verbale, sostenendo che la velocità era stata accertata con dispositivo automatico di rilevazione della velocità EnVES EVO MVD 1605 - matricola n. Numer_1 0x0002DC87, approvazione n. 1550 del 17.03.2017, estensione n. 4020 del 21.06.2017, certificato di taratura del 27.02.2023 NumeroDiCartaId_2 rilasciato da - verifica di funzionalità eseguita in data Controparte_2 14.03.2023 e che la provata taratura dell'impianto di rilevazione rendeva indiscutibile l'esattezza della velocità rilevata. Con sentenza n. 534/2024 pronunciata tra le parti il 24 - 25 aprile 2024, il Giudice di primo grado ha annullato il verbale impugnato, compensando tra le parti le spese processuali. Con il ricorso in appello, MI ha impugnato la sentenza Parte_2 di cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, il rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte in primo grado, con condanna della stessa alle spese del doppio grado di giudizio, ed assumendo: - l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto equiparabile l'approvazione dell'autovelox alla sua omologazione;
- la violazione o la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 140, comma 1, del C.d.S., c.d. “ponente il principio di sicurezza della circolazione”. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'appello. Controparte_1 Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 11 giugno 2025 la causa è stata decisa, con lettura in udienza del dispositivo della presente sentenza. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame dei motivi di impugnazione.
Esame dei motivi di appello
1. Con il primo motivo di impugnazione, di MI ha Parte_1 censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di ravvisare la non equipollenza della procedura di approvazione, alla quale l'apparecchiatura utilizzata in concreto era stata regolarmente sottoposta, con quella di omologazione. Deve preliminarmente osservarsi che trattasi di questione prettamente giuridica, visto che costituiscono circostanze pacifiche la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata e, al contrario, la sua approvazione e la sua taratura. Il Giudice di Pace, in motivazione, ha richiamato il recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 10505 del 18.04.2024), secondo cui “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Al riguardo, deve precisarsi che il precedente giurisprudenziale sopra indicato non è rimasto isolato, visto che nello stesso senso si sono avute anche ulteriori successive pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 20913 del 26.07.2024; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 12924 del 14.05.2025). In questa sede si ritiene che debba essere data continuità all'applicazione del principio di diritto di cui innanzi, alla luce delle considerazioni di seguito esposte. Al fine di analizzare la fondatezza o meno delle doglianze sollevate dall'appellante, conviene prendere le mosse dalle norme richiamate dalla parte, nel testo vigente all'epoca della violazione contestata. L'art. 142 (intitolato: Limiti di velocità), comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 prevede quanto segue: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. Risulta evidente, al riguardo, che la norma in questione menziona unicamente l'omologazione dell'apparecchiatura, senza fare alcun riferimento all'approvazione. A sua volta, la norma generale di cui all'art. 45 (intitolata: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni), comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 prevede che: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”. Si noti, in proposito, che detta disposizione non si riferisce specificamente all'accertamento della violazione del limite di velocità, bensì genericamente alle
“violazioni alle norme di circolazione”, sicché essa ha carattere evidentemente neutro ai fini della presente decisione. Quanto all'art. 201 (intitolato: Notificazione delle violazioni), comma 1 ter, D. Lgs. n. 285/1992, esso dispone quanto segue: “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1”.
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Anche tale norma non si riferisce specificamente alla violazione del limite di velocità. L'art. 345 (intitolato: Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità), comma 2, D.P.R. n. 195/1992 prevede che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%”. Ora, sebbene la norma in questione menzioni soltanto l'approvazione, e non anche l'omologazione dell'autovelox, ciò, tuttavia, non comporta come necessaria conseguenza né che l'omologazione possa essere omessa, né che l'approvazione la sostituisca. Per quanto concerne le procedure di omologazione e di approvazione, l'art. 192, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 195/1992 contiene le seguenti disposizioni:
“
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l' Controparte_3
.
[...]
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza”. Come emerge dalle disposizioni che precedono, i procedimenti di omologazione e di approvazione non sono equivalenti, visto che il secondo è previsto allorché
“trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”, mentre, in caso contrario, è il primo procedimento a dover essere svolto. La differenza tra i due procedimenti, in ogni caso, risulta oggetto di compiuta trattazione nella motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 10505 del 18.04.2024, il cui contenuto viene qui integralmente richiamato. Un'ulteriore norma richiamata dall'appellante, vale a dire l'art. 4, comma 3, D.L. n. 121/2002 prevede quanto segue: “Nei casi indicati dal comma 1, la violazione
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Si noti, al riguardo, che il comma 1, innanzi richiamato, si riferisce all'accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142 (limiti velocità), 148 (sorpasso) e 176 (altri comportamenti) C.d.S., e dunque ad una serie eterogenea di violazioni. L'art. 1 D.M. n. 282 del 13.06.2017 prevede quanto segue: “Nelle more CP_4 della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'articolo 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”. Al riguardo, si rileva che, come emerge dalla disposizione citata, di carattere secondario, la necessità dell'approvazione dei misuratori di velocità in luogo della loro omologazione risulta giustificata con la mancata “emanazione di specifiche norme per la omologazione”. Analogamente, la Circolare del M.I.T. n. 8176 del 11.11.2020, con specifico riferimento, ancora una volta, ai sistemi di misurazione della velocità, dà espressamente atto della perdurante “mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche”, prescrivendo, dunque, la sola approvazione. Ora, secondo i principi generali dell'ordinamento, la normativa secondaria non può derogare a quella primaria ed il quadro normativo sopra delineato non consente affatto di affermare che il legislatore, allorché ha utilizzato i termini
“omologazione” ed “approvazione”, abbia inteso farlo in modo indifferenziato. Al contrario, come innanzi si è visto, proprio la formulazione dell'art. 192, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 195/1992 consente di apprezzare la diversità di presupposti delle due procedure amministrative. Ne deriva che l'interpretazione dell'appellante non può essere ritenuta conforme alla normativa vigente e che l'eventuale danno erariale paventato dall'Ente deriverebbe non già dall'interpretazione delle norme, bensì unicamente dalla mancata emanazione di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i requisiti e le caratteristiche dei misuratori di velocità. L'appello è pertanto infondato nella parte in esame. In aggiunta a quanto precede, deve osservarsi che la norma di cui all'art. 142, comma 6, D. Lgs. n. 285/1992 attribuisce efficacia probatoria, in tema di verifica della velocità, non solo alle “risultanze di apparecchiature debitamente omologate”, ma anche alle “registrazioni del cronotachigrafo”.
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ebbene, in punto di fatto, l'opposizione dell'appellata si fonda proprio sulle risultanze del cronotachigrafo che aveva fatto registrare, nel tratto di strada in questione, una velocità non superiore a 90 km/h, come da documentazione prodotta fin dal primo grado di giudizio, non oggetto di contestazioni specifiche da parte dell'appellante. Anche sotto tale aspetto, dunque, l'impugnazione risulta infondata.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 140, comma 1, del C.d.S., c.d. “ponente il principio di sicurezza della circolazione”. Tale doglianza va disattesa, ove si consideri che l'illegittimità dell'accertamento sotto il profilo giuridico non autorizza di certo la violazione indiscriminata dei limiti di velocità da parte degli utenti della strada. D'altronde, a tale obiezione è agevole replicare che i misuratori di velocità non coprono l'intera rete stradale e l'obbligo di osservare i limiti di velocità vale anche nei tratti in cui non è installato alcun autovelox.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Dal rigetto dell'appello deriva, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuto “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Sulle spese processuali Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_2 Controparte_1 Giudice di Pace di Monza n. 534/2024, pronunciata tra le parti il 24 - 25 aprile 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna di MI a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 231,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Monza, in data 11 giugno 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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