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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11296/2024
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Caporotundo Sergio Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Plantamura Mariella
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso CP_2 dagli avv Riccardo Salvo e Fabio Fanigliuolo
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249011944579000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.09.2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000, notificata in data 04.09.2024, in relazione agli avvisi di addebito n. 1) 35920160001221626000; 2)
35920160004172352000; 3) 35920170000345987000; 4)
35920170001951352000; 5) 35920170003418833000; 6)
35920180002026947000; 7) 35920180005565290000; 8) 35920190002316341000; 9) 35920190005251707000; 10)
35920210001710991000; 11) 35920220002302639000; 12)
35920220004848415000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9
e 10 l. 335/1995, l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973, la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità delle eccezioni e, comunque, la carenza di legittimazione passiva del Concessionario. Deduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolare notifica di validi atti interruttivi e la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, fissata all'udienza del 26.11.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 perché eseguita da soggetto non abilitato.
La parte opponente sostiene che l'Agente della Riscossione e l' CP_2 non possono procedere alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l'intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70. La doglianza è infondata.
La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto -in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.
Ad ogni buon conto, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato notificato a mezzo PEC.
*
Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
*
Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic Cass. 26053/2015,
6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l'art 12 dpr 602/73 allorché disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all' organo da cui promana”.
*
Va infine disattesa l' eccezione relativa alla nullità dell' atto impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va infatti rilevato che “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l' omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento, in funzione di rafforzamento dell' obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall' Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l' imputabilità e la colpa dell' inadempimento (v. cass. Lav. n 17507/2008)”.
Ne consegue tali interessi costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento e risultano correttamente calcolati ex art 30
DPR 602/73 tramite meri calcoli matematici.
*
Tanto premesso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Giova ricordare che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett.
a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti da
[...]
e dall' , l'eccezione di prescrizione Controparte_4 CP_2 sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Ed invero va preliminarmente rilevato che l' con la propria CP_2 memoria di costituzione ha documentato la regolare notifica tutti tuti gli avvisi di addebito opposti.
Inoltre, con riferimento al credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 1) 35920160001221626000, 2)
35920160004172352000, 3) 35920170000345987000 (quest' ultimo regolarmente notificato a mezzo posta in data 27.4.2017) e 4)
35920170001951352000, la prescrizione risulta validamente interrotta in data 30.10.2018 dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201800000226000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data 29.10.2019 dall'intimazione di pagamento n. 0592019903229259000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data
12.2.2020 dal pignoramento presso terzi n 05984202000000040/001; in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000
(notificata a mezzo pec all'indirizzo ), in data Email_1
27.06.2023 dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
) e, infine, in data 04.09.2024 dall'atto opposto Email_1 ossia l'intimazione di pagamento n. 05920249011944579000.
Con riferimento alla somme richieste con l' avviso di addebito 5)
n 35920170003418833000 (regolarmente notificato a mezzo posta in data
24.10.2017) la prescrizione risulta validamente interrotta in data
29.10.2019 dall'intimazione di pagamento n. 0592019903229259000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data 12.2.2020 dal pignoramento presso terzi n
05984202000000040/001; in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ). Email_1
Con riferimento alle somme richieste con gli avvisi di addebito n.
6) 35920180002026947000 e 7) 35920180005565290000, la prescrizione è stata interrotta in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n.
05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
), in data 27.06.2023 dalla comunicazione preventiva Email_1 di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ) e, infine, in data 04.09.2024 Email_1 dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000.
Con riferimento al credito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 8) 35920190002316341000, la prescrizione è stata interrotta in data 12.02.2020 dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202000000040001 (notificato a mezzo racc. a.r. ricevuta da familiare convivente), in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ), in data 27.06.2023 dalla Email_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
) e, infine, in data 04.09.2024 dall'atto opposto Email_1 ossia l'intimazione di pagamento n. 05920249011944579000.
Con riferimento al credito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 9) 35920190005251707000, la prescrizione è stata interrotta in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n.
05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
), in data 27.06.2023 dalla comunicazione preventiva Email_1 di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ) e, infine, in data 04.09.2024 Email_1 dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000. Con riferimento al credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 10) 35920210001710991000, 11) 35920220002302639000, 12)
35920220004848415000, nessuna prescrizione appare matura stante l'interruzione del termine quinquennale avvenuta in data 27.06.2023 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 e, infine, in data 04.09.2024 con la notifica dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000.
Deve ritenersi, pertanto che per i crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, la prescrizione non appare matura anche in considerazione della sospensione dei termini, in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, disposta dalla normativa nel periodo di emergenza Covid.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 1.600,00, oltre spese CP_2 generali, iva e cpa se dovute;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si Controparte_3 liquidano in € 1.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute con distrazione in favore dell' avv. Mariella Plantamura.
Lecce, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Caporotundo Sergio Parte_1
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Plantamura Mariella
RESISTENTE nonché
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso CP_2 dagli avv Riccardo Salvo e Fabio Fanigliuolo
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249011944579000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.09.2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000, notificata in data 04.09.2024, in relazione agli avvisi di addebito n. 1) 35920160001221626000; 2)
35920160004172352000; 3) 35920170000345987000; 4)
35920170001951352000; 5) 35920170003418833000; 6)
35920180002026947000; 7) 35920180005565290000; 8) 35920190002316341000; 9) 35920190005251707000; 10)
35920210001710991000; 11) 35920220002302639000; 12)
35920220004848415000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9
e 10 l. 335/1995, l'inesistenza della notifica per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973, la nullità per omessa indicazione del calcolo degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva eccependo Controparte_3
l'inammissibilità delle eccezioni e, comunque, la carenza di legittimazione passiva del Concessionario. Deduceva altresì
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la regolare notifica di validi atti interruttivi e la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa emergenziale. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, fissata all'udienza del 26.11.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica dell' intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 26 d.p.r. 602/1973 perché eseguita da soggetto non abilitato.
La parte opponente sostiene che l'Agente della Riscossione e l' CP_2 non possono procedere alla notifica degli atti direttamente mediante il servizio postale tramite la raccomandata con avviso di ricevimento, essendo necessario l'intervento dei soggetti abilitati ex art. 26 DPR 602/70. La doglianza è infondata.
La questione in diritto è già stata risolta, in senso contrario alla tesi di parte opponente, dalla Corte di Cassazione, che ha affermato, con recenti pronunce, il principio secondo il quale la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede infatti una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. La S.C. ha osservato, con argomentazioni integralmente condivisibili, che non rileva in alcun modo, ai fini della validità della notifica della cartella, il fatto che a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto, ossia direttamente l'agente della riscossione (il concessionario, già esattore), e non l'ufficiale della riscossione da questi nominato (o altro soggetto abilitato dal succitato art. 26, comma 1, prima parte), posto che tale modalità di notifica a mezzo posta – alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, comma 1, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati – resta del tutto affidata al concessionario stesso, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale;
la norma non prevede affatto -in caso di opzione, da parte del concessionario della riscossione, per la notifica a mezzo posta – che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettuata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.
Ad ogni buon conto, vale richiamare il pacifico principio già espresso dalle Sezioni Unite secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018); tale circostanza si è verificata nel caso di specie, visto che parte ricorrente ha proposto la presente opposizione avendo avuto conoscenza dell'atto impugnato notificato a mezzo PEC.
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Appare altresì infondata l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014);
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Deve ritenersi infondata anche l'eccezione relativa alla nullità dei ruoli per difetto di sottoscrizione alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (sic Cass. 26053/2015,
6199/2015, 6610/2013). Ad ogni modo l'art 12 dpr 602/73 allorché disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli non prevede alcuna specifica sanzione specifica di nullità in caso di mancata sottoscrizione operando la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all' organo da cui promana”.
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Va infine disattesa l' eccezione relativa alla nullità dell' atto impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Va infatti rilevato che “Le sanzioni civili, quali le somme aggiuntive o gli interessi compensativi, previste per l' omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento, in funzione di rafforzamento dell' obbligazione contributiva e di predeterminazione legale della misura del danno subito dall' Istituto previdenziale, prescindendo da qualsiasi indagine circa l' imputabilità e la colpa dell' inadempimento (v. cass. Lav. n 17507/2008)”.
Ne consegue tali interessi costituiscono una conseguenza automatica dell' inadempimento e risultano correttamente calcolati ex art 30
DPR 602/73 tramite meri calcoli matematici.
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Tanto premesso, risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione.
Giova ricordare che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett.
a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti da
[...]
e dall' , l'eccezione di prescrizione Controparte_4 CP_2 sollevata dal ricorrente risulta infondata.
Ed invero va preliminarmente rilevato che l' con la propria CP_2 memoria di costituzione ha documentato la regolare notifica tutti tuti gli avvisi di addebito opposti.
Inoltre, con riferimento al credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 1) 35920160001221626000, 2)
35920160004172352000, 3) 35920170000345987000 (quest' ultimo regolarmente notificato a mezzo posta in data 27.4.2017) e 4)
35920170001951352000, la prescrizione risulta validamente interrotta in data 30.10.2018 dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201800000226000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data 29.10.2019 dall'intimazione di pagamento n. 0592019903229259000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data
12.2.2020 dal pignoramento presso terzi n 05984202000000040/001; in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000
(notificata a mezzo pec all'indirizzo ), in data Email_1
27.06.2023 dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
) e, infine, in data 04.09.2024 dall'atto opposto Email_1 ossia l'intimazione di pagamento n. 05920249011944579000.
Con riferimento alla somme richieste con l' avviso di addebito 5)
n 35920170003418833000 (regolarmente notificato a mezzo posta in data
24.10.2017) la prescrizione risulta validamente interrotta in data
29.10.2019 dall'intimazione di pagamento n. 0592019903229259000 (notificata a mezzo racc. a.r. ricevuta personalmente dal ricorrente), in data 12.2.2020 dal pignoramento presso terzi n
05984202000000040/001; in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ). Email_1
Con riferimento alle somme richieste con gli avvisi di addebito n.
6) 35920180002026947000 e 7) 35920180005565290000, la prescrizione è stata interrotta in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n.
05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
), in data 27.06.2023 dalla comunicazione preventiva Email_1 di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ) e, infine, in data 04.09.2024 Email_1 dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000.
Con riferimento al credito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 8) 35920190002316341000, la prescrizione è stata interrotta in data 12.02.2020 dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 05984202000000040001 (notificato a mezzo racc. a.r. ricevuta da familiare convivente), in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n. 05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ), in data 27.06.2023 dalla Email_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
) e, infine, in data 04.09.2024 dall'atto opposto Email_1 ossia l'intimazione di pagamento n. 05920249011944579000.
Con riferimento al credito contributivo richiesto con l'avviso di addebito n. 9) 35920190005251707000, la prescrizione è stata interrotta in data 02.03.2022 dall'intimazione di pagamento n.
05920229001556925000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo
), in data 27.06.2023 dalla comunicazione preventiva Email_1 di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 (notificata a mezzo pec all'indirizzo ) e, infine, in data 04.09.2024 Email_1 dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000. Con riferimento al credito contributivo portato dagli avvisi di addebito n. 10) 35920210001710991000, 11) 35920220002302639000, 12)
35920220004848415000, nessuna prescrizione appare matura stante l'interruzione del termine quinquennale avvenuta in data 27.06.2023 con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300001052000 e, infine, in data 04.09.2024 con la notifica dall'atto opposto ossia l'intimazione di pagamento n.
05920249011944579000.
Deve ritenersi, pertanto che per i crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, la prescrizione non appare matura anche in considerazione della sospensione dei termini, in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria, disposta dalla normativa nel periodo di emergenza Covid.
Per tutte le ragioni che precedono, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- rigetta l' opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si liquidano in € 1.600,00, oltre spese CP_2 generali, iva e cpa se dovute;
- condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute da che si Controparte_3 liquidano in € 1.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute con distrazione in favore dell' avv. Mariella Plantamura.
Lecce, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa