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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 9265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9265 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 25.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18633\2023 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Lanzetti e dall'ab. Parte_1
N. Catalano in virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
in persona del presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO DA MALATTIA
(maggiore percentuale) CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che nell'esercizio e a causa dello svolgimento delle mansioni di infermiera nel periodo dedotto aveva contratto le patologie indicate, che non aveva riconosciuto l'origine CP_1 professionale dalla malattia ernia discale lombare, che l'Istituto aveva riconosciuto l'eziologia professionale dell'infortunio del
2.8.2021 senza riconoscere i postumi permanenti, che aveva CP_1 respinto il ricorso amministrativo, ha chiesto, previo riconoscimento della malattia professionale, accertarsi la conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8% ovvero nella diversa misura accertata, accertarsi che dall'infortunio del 2.8.2021 è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% ovvero nella diversa misura accertata, di accertare un danno biologico complessivo, tenuto conto del grado del 3% già riconosciuto per due precedenti infortuni, nella misura del 15%, e comunque non inferiore al 6% e di condannare l' al pagamento CP_3 dell'indennizzo in capitale, oltre spese di giudizio.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_3 domanda, con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda va accolta entro i limiti dell'accertamento medico – legale.
All'esito delle indagini l'ausiliario ha espresso il parere che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente indicate affermando, quanto alla patologia discale: “ si ritiene congruo ricondurre causalmente agli effetti della attività lavorativa svolta continuativamente, la formazione della patologia discale che ha comportato l'asportazione chirurgica dell'ernia con persistenza di astenia del rachide e dell'arto inferiore e disturbi sensitivi persistenti e di conseguenza il suo inquadramento come malattia professionale, corrispondente alla seguente voce tabellare : Cod. 213 ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, quantificabile nel caso di specie al 8%”.
Quanto all'infortunio a carico del gomito destro riportato nel
2021 l'ausiliario ha convenuto con l'Istituto considerando l'infortunio stesso come guarito senza postumi.
Il c.t.u. ha concluso che l'invalidità complessiva accertata, tenuto conto dei precedenti infortuni già riconosciuti dall' CP_1 nella misura del 3% di riduzione della capacità lavorativa, è pari al 10%.
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali meritevoli di condivisione oltre che non specificamente contestate.
Va, quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennizzo da quantificarsi nella maggior somma rispetto a quanto riconosciuto dall' convenuto in considerazione CP_3 della misura di invalidità accertata complessivamente pari al 10% con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo CP_1 in capitale per l'effetto maturato, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione di 1\2 stante il parziale accoglimento e l' è condannato al pagamento della CP_1 restante metà.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara che per effetto della malattia professionale accertata e della riduzione della capacità lavorativa pari al 3% già riconosciuta è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo in conto capitale per l'effetto spettante, oltre interessi legali nella misura di legge;
Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e condanna al pagamento della restante metà liquidata in CP_1 misura così ridotta nella somma di E.1300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%,con attribuzione ai procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 25.9.2024
IL Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 25.9.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°18633\2023 r.g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. Lanzetti e dall'ab. Parte_1
N. Catalano in virtù di mandato a margine del ricorso
Ricorrente
E
in persona del presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO DA MALATTIA
(maggiore percentuale) CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 la ricorrente in epigrafe indicata esponendo che nell'esercizio e a causa dello svolgimento delle mansioni di infermiera nel periodo dedotto aveva contratto le patologie indicate, che non aveva riconosciuto l'origine CP_1 professionale dalla malattia ernia discale lombare, che l'Istituto aveva riconosciuto l'eziologia professionale dell'infortunio del
2.8.2021 senza riconoscere i postumi permanenti, che aveva CP_1 respinto il ricorso amministrativo, ha chiesto, previo riconoscimento della malattia professionale, accertarsi la conseguente menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8% ovvero nella diversa misura accertata, accertarsi che dall'infortunio del 2.8.2021 è derivata una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 6% ovvero nella diversa misura accertata, di accertare un danno biologico complessivo, tenuto conto del grado del 3% già riconosciuto per due precedenti infortuni, nella misura del 15%, e comunque non inferiore al 6% e di condannare l' al pagamento CP_3 dell'indennizzo in capitale, oltre spese di giudizio.
L' convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_3 domanda, con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda va accolta entro i limiti dell'accertamento medico – legale.
All'esito delle indagini l'ausiliario ha espresso il parere che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente indicate affermando, quanto alla patologia discale: “ si ritiene congruo ricondurre causalmente agli effetti della attività lavorativa svolta continuativamente, la formazione della patologia discale che ha comportato l'asportazione chirurgica dell'ernia con persistenza di astenia del rachide e dell'arto inferiore e disturbi sensitivi persistenti e di conseguenza il suo inquadramento come malattia professionale, corrispondente alla seguente voce tabellare : Cod. 213 ernia discale del tratto CP_1 lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti, quantificabile nel caso di specie al 8%”.
Quanto all'infortunio a carico del gomito destro riportato nel
2021 l'ausiliario ha convenuto con l'Istituto considerando l'infortunio stesso come guarito senza postumi.
Il c.t.u. ha concluso che l'invalidità complessiva accertata, tenuto conto dei precedenti infortuni già riconosciuti dall' CP_1 nella misura del 3% di riduzione della capacità lavorativa, è pari al 10%.
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali meritevoli di condivisione oltre che non specificamente contestate.
Va, quindi, riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennizzo da quantificarsi nella maggior somma rispetto a quanto riconosciuto dall' convenuto in considerazione CP_3 della misura di invalidità accertata complessivamente pari al 10% con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo CP_1 in capitale per l'effetto maturato, oltre interessi legali nella misura di legge.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione di 1\2 stante il parziale accoglimento e l' è condannato al pagamento della CP_1 restante metà.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e dichiara che per effetto della malattia professionale accertata e della riduzione della capacità lavorativa pari al 3% già riconosciuta è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10% e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'indennizzo in conto capitale per l'effetto spettante, oltre interessi legali nella misura di legge;
Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e condanna al pagamento della restante metà liquidata in CP_1 misura così ridotta nella somma di E.1300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%,con attribuzione ai procuratori antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Roma 25.9.2024
IL Giudice