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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
CI MA CR, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Nello Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti.
Resistente: L'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente a comune 1 (MC) - comune incluso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 relativo al cratere sismico - ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata per ottenere la restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico.
Il ricorrente, negli anni 2016-2017 titolare di pensione INPS, non aveva usufruito della facoltà di percepire i ratei pensionistici senza trattenute fiscali (c.d. "busta paga pesante") prevista dalla normativa emergenziale post-sisma, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per un totale di € 2.359,65 (€ 446,84 per il 2016 e € 1.912,81 per il 2017).
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), il contribuente ha richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza mediante istanze presentate il 6 ottobre 2020 e il 1° giugno
2021 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata.
Il ricorso, depositato il 5 febbraio 2024, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso, invocando il principio dello "ius superveniens" favorevole al contribuente e sostenendo il diritto alla restituzione del 60% delle ritenute subite per entrambi gli anni 2016 e 2017, in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
Il ricorrente ha inoltre richiamato una precedente sentenza della stessa Corte (n. 18 del 5 gennaio 2024) che aveva riconosciuto il diritto al rimborso anche per l'anno 2016, contestando la restrizione del beneficio al solo anno 2017 sostenuta dall'Amministrazione.
L'Amministrazione finanziaria si è costituita nel giudizio contestando radicalmente la pretesa del ricorrente.
Nelle articolate controdeduzioni, l'Agenzia ha sostenuto che la normativa agevolativa si applicava esclusivamente ai contribuenti che avevano richiesto la sospensione dei pagamenti, non a coloro che avevano versato regolarmente le imposte.
L'Ufficio ha sviluppato un'analisi dettagliata dell'evoluzione normativa, evidenziando che:
Il comma 1-bis dell'art. 48 D.L. 189/16 prevedeva espressamente "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 disciplinava esclusivamente le modalità di restituzione delle ritenute sospese
La normativa richiedeva tre presupposti: residenza nei comuni del cratere, eventuale prova del danno, e presentazione dell'istanza di sospensione
Specificamente per l'anno 2016, l'Amministrazione ha eccepito che:
Il comma 1 dell'art. 48 D.L. 189/16 prevedeva la regolarizzazione completa dei riversamenti entro il 31 maggio 2017 senza modifiche
Il D.M. 01/09/2016 stabiliva espressamente che la sospensione non si applicava alle ritenute operate per l'anno 2016
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 faceva riferimento esclusivamente al comma 1-bis (relativo al 2017) e non al comma 1 (relativo al 2016)
Mancavano criteri oggettivi per liquidare un rimborso relativo ad una frazione d'anno (26 ottobre - 31 dicembre
2016)
L'Ufficio ha richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi (Corte di Giustizia Tributaria di Macerata sentenze nn. 15/2024, 16/2024, 17/2024 e C.T.R. Marche sentenza n. 1321/2022) che escludevano il rimborso per l'anno 2016. Sul piano costituzionale, l'Amministrazione ha sostenuto che la distinzione tra chi si era avvalso della sospensione e chi non se ne era avvalso rispondeva a criteri di ragionevolezza, evidenziando inoltre il rispetto dell'art. 81 Cost. attraverso la precisa quantificazione delle coperture finanziarie.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato anche la quantificazione operata dal contribuente, sostenendo che il calcolo doveva tener conto delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e non limitarsi al 60% delle ritenute subite.
Il 10 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
546/92, che ha definito consensualmente la controversia con una soluzione parziale.
L'accordo ha stabilito:
Per l'anno 2017: riconoscimento del diritto al rimborso con liquidazione delle seguenti somme:
IRPEF: € 1.726,51
Addizionale Regionale: € 132,69
Addizionale Comunale: € 53,61
Totale 2017: € 1.912,81
Per l'anno 2016: esclusione di qualsiasi rimborso per le ritenute operate, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza richiamata (€ 0,00).
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite e stabilito che le somme conciliate sarebbero state rimborsate mediante procedura automatizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione, con materiale erogazione attraverso ordinativo di pagamento centralizzato a cura degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conciliazione tributaria disciplinata dall'art. 48 del D.lgs. 546/92 costituisce uno strumento deflativo del contenzioso che consente alle parti di definire consensualmente la controversia, eliminando ogni ragione di contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, costituendo titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
L'accordo conciliativo produce l'effetto di estinguere la controversia originaria, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Come stabilito dall'art. 48, comma 2, del
D.lgs. 546/92: "Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere".
La documentazione allegata evidenzia il perfetto adempimento delle formalità previste per la conciliazione tributaria. L'accordo sottoscritto dalle parti, contenente la precisa quantificazione delle somme dovute e le modalità di pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere, eliminando ogni ragione di contrasto.
Questa Corte, dunque, non può, dunque, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Macerata lì, 28/11/2025
Il Giudice monocratico
AR IS PU
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
CI MA CR, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 187/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Nello Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli, 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente conclude come in ricorso e si riporta all'accordo conciliativo sottoscritto tra le parti.
Resistente: L'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, residente a comune 1 (MC) - comune incluso nell'allegato 2 del D.L. 189/2016 relativo al cratere sismico - ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Macerata per ottenere la restituzione delle imposte versate in eccedenza rispetto alle misure agevolate previste per i contribuenti residenti nel cratere sismico.
Il ricorrente, negli anni 2016-2017 titolare di pensione INPS, non aveva usufruito della facoltà di percepire i ratei pensionistici senza trattenute fiscali (c.d. "busta paga pesante") prevista dalla normativa emergenziale post-sisma, continuando a versare regolarmente IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale per un totale di € 2.359,65 (€ 446,84 per il 2016 e € 1.912,81 per il 2017).
Con l'entrata in vigore del D.L. n. 123/2019, convertito nella legge n. 156/2019, che ha disposto la restituzione dei tributi sospesi nella misura del 40% (con conseguente "sconto" del 60%), il contribuente ha richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza mediante istanze presentate il 6 ottobre 2020 e il 1° giugno
2021 all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata.
Il ricorso, depositato il 5 febbraio 2024, impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso, invocando il principio dello "ius superveniens" favorevole al contribuente e sostenendo il diritto alla restituzione del 60% delle ritenute subite per entrambi gli anni 2016 e 2017, in applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
Il ricorrente ha inoltre richiamato una precedente sentenza della stessa Corte (n. 18 del 5 gennaio 2024) che aveva riconosciuto il diritto al rimborso anche per l'anno 2016, contestando la restrizione del beneficio al solo anno 2017 sostenuta dall'Amministrazione.
L'Amministrazione finanziaria si è costituita nel giudizio contestando radicalmente la pretesa del ricorrente.
Nelle articolate controdeduzioni, l'Agenzia ha sostenuto che la normativa agevolativa si applicava esclusivamente ai contribuenti che avevano richiesto la sospensione dei pagamenti, non a coloro che avevano versato regolarmente le imposte.
L'Ufficio ha sviluppato un'analisi dettagliata dell'evoluzione normativa, evidenziando che:
Il comma 1-bis dell'art. 48 D.L. 189/16 prevedeva espressamente "Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 disciplinava esclusivamente le modalità di restituzione delle ritenute sospese
La normativa richiedeva tre presupposti: residenza nei comuni del cratere, eventuale prova del danno, e presentazione dell'istanza di sospensione
Specificamente per l'anno 2016, l'Amministrazione ha eccepito che:
Il comma 1 dell'art. 48 D.L. 189/16 prevedeva la regolarizzazione completa dei riversamenti entro il 31 maggio 2017 senza modifiche
Il D.M. 01/09/2016 stabiliva espressamente che la sospensione non si applicava alle ritenute operate per l'anno 2016
L'art. 8, comma 2, del D.L. 123/2019 faceva riferimento esclusivamente al comma 1-bis (relativo al 2017) e non al comma 1 (relativo al 2016)
Mancavano criteri oggettivi per liquidare un rimborso relativo ad una frazione d'anno (26 ottobre - 31 dicembre
2016)
L'Ufficio ha richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli alla propria tesi (Corte di Giustizia Tributaria di Macerata sentenze nn. 15/2024, 16/2024, 17/2024 e C.T.R. Marche sentenza n. 1321/2022) che escludevano il rimborso per l'anno 2016. Sul piano costituzionale, l'Amministrazione ha sostenuto che la distinzione tra chi si era avvalso della sospensione e chi non se ne era avvalso rispondeva a criteri di ragionevolezza, evidenziando inoltre il rispetto dell'art. 81 Cost. attraverso la precisa quantificazione delle coperture finanziarie.
Nel merito, l'Amministrazione ha contestato anche la quantificazione operata dal contribuente, sostenendo che il calcolo doveva tener conto delle risultanze dell'Anagrafe Tributaria e non limitarsi al 60% delle ritenute subite.
Il 10 novembre 2025, le parti hanno sottoscritto un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.
546/92, che ha definito consensualmente la controversia con una soluzione parziale.
L'accordo ha stabilito:
Per l'anno 2017: riconoscimento del diritto al rimborso con liquidazione delle seguenti somme:
IRPEF: € 1.726,51
Addizionale Regionale: € 132,69
Addizionale Comunale: € 53,61
Totale 2017: € 1.912,81
Per l'anno 2016: esclusione di qualsiasi rimborso per le ritenute operate, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza richiamata (€ 0,00).
Le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite e stabilito che le somme conciliate sarebbero state rimborsate mediante procedura automatizzata entro sei mesi dalla sottoscrizione, con materiale erogazione attraverso ordinativo di pagamento centralizzato a cura degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La conciliazione tributaria disciplinata dall'art. 48 del D.lgs. 546/92 costituisce uno strumento deflativo del contenzioso che consente alle parti di definire consensualmente la controversia, eliminando ogni ragione di contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, costituendo titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
L'accordo conciliativo produce l'effetto di estinguere la controversia originaria, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 546/92. Come stabilito dall'art. 48, comma 2, del
D.lgs. 546/92: "Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere".
La documentazione allegata evidenzia il perfetto adempimento delle formalità previste per la conciliazione tributaria. L'accordo sottoscritto dalle parti, contenente la precisa quantificazione delle somme dovute e le modalità di pagamento, ha determinato la cessazione della materia del contendere, eliminando ogni ragione di contrasto.
Questa Corte, dunque, non può, dunque, che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Macerata lì, 28/11/2025
Il Giudice monocratico
AR IS PU