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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
n. 1505/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini di cui
190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori
20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ) alla via Miceli n. 24/O, presso lo studio dell'avv. Eugenio
DURANTE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, con sede in alla p.zza Rossi;
CP_1
-parte appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 230/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme in data 20.2.2018 e depositata il successivo 20.3.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per
l'udienza del 15.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 31.8.2017, il sig. Parte_1 ricorreva al Giudice di Pace di Lamezia Terme al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca del provvedimento N. protocollo M-IT PR-CZUTG 00725720170726, emesso dalla in data Controparte_2
26.7.2017 e notificato in data 2.8.2017. 2
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, la quale impugnava e contestava
[...] tutte le avverse difese, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo – per effetto di ciò
- chiedeva il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 230/2018, oggetto del presente gravame, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, lamentando Parte_1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e chiedendo - di conseguenza - la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui stabiliva la compensazione integrale delle spese processuali nonostante la soccombenza totale della parte resistente.
Nessuno si costituiva per l'Amministrazione appellata.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere scrutinata la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, perché da sola idonea alla definizione del giudizio.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla “
[...]
, in persone del Prefetto pro tempore, Controparte_2 con sede in , piazza Rossi, a mezzo servizio postale con raccomandata AR …”, CP_1 come facilmente riscontrabile dalla disamina dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di impugnazione.
Con provvedimento del 1.7.2024, il G.I. (a diversa composizione personale;
n.d.r.), rilevato che la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace doveva essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato - dichiarava la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello eseguita direttamente alla e non Controparte_3 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, autorizzando “la parte appellante alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, assegnando all'uopo termine fino al 4/11/2024”.
Tuttavia, la parte appellante rimaneva inerte, non sanando il vizio per come evidenziato e non provvedendo alla rinnovazione della notificazione, nonostante l'espresso invito in tal senso avanzato dal Giudicante;
in atti – difatti - non risulta presente l'eventuale rinnovazione della notifica, né parte appellante ne ha fatto successivamente menzione anche in forma implicita. 3
Come correttamente evidenziato dal G.I. nel provvedimento sopra richiamato, la Cassazione
(Ord. n. 15263/2018) “circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dello Stato, mentre nella fase dell'impugnazione tornano ad applicarsi le regole di cui al R.D. n. 1611/1933”.
Parimenti corretta la seguente precisazione in diritto, secondo la quale: “come questa Corte
(Cass., n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011), ha avuto modo di affermare, la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611/1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità
o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità ” (Cass. ord. n. 15263/2018, cit.)”.
Sulla scorta di dette considerazioni, il Giudice - ritenendo la notifica suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. – ne ha autorizzato, appunto, la rinnovazione;
ma, come anzidetto, non vi ha successivamente ottemperato. Parte_1
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia e stante la manca comparizione dell'amministrazione appellata, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v.
Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara il presente gravame inammissibile;
2) compensa interamente tar le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 10.10.2025
Il Presidente - Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
n. 1505/2018 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, trattenuta in decisione all'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini di cui
190 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori
20 giorni per il deposito delle memorie di replica), promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ) alla via Miceli n. 24/O, presso lo studio dell'avv. Eugenio
DURANTE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro
, in Controparte_1 persona del Prefetto pro tempore, con sede in alla p.zza Rossi;
CP_1
-parte appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso la Sentenza n. 230/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Lamezia Terme in data 20.2.2018 e depositata il successivo 20.3.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in via telematica per
l'udienza del 15.7.2025 tenuta con le modalità introdotte dagli artt. 127, co. 3, e 127 ter
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 31.8.2017, il sig. Parte_1 ricorreva al Giudice di Pace di Lamezia Terme al fine di ottenere l'annullamento e/o la revoca del provvedimento N. protocollo M-IT PR-CZUTG 00725720170726, emesso dalla in data Controparte_2
26.7.2017 e notificato in data 2.8.2017. 2
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, la quale impugnava e contestava
[...] tutte le avverse difese, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendo – per effetto di ciò
- chiedeva il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con la sentenza n. 230/2018, oggetto del presente gravame, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti.
1.1 Avverso la sentenza citata, proponeva appello, lamentando Parte_1 la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e chiedendo - di conseguenza - la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui stabiliva la compensazione integrale delle spese processuali nonostante la soccombenza totale della parte resistente.
Nessuno si costituiva per l'Amministrazione appellata.
La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15.7.2025, con la concessione dei termini agli artt. 190 e 352 c.p.c. in forma abbreviata (20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare deve essere scrutinata la questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, perché da sola idonea alla definizione del giudizio.
L'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla “
[...]
, in persone del Prefetto pro tempore, Controparte_2 con sede in , piazza Rossi, a mezzo servizio postale con raccomandata AR …”, CP_1 come facilmente riscontrabile dalla disamina dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di impugnazione.
Con provvedimento del 1.7.2024, il G.I. (a diversa composizione personale;
n.d.r.), rilevato che la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace doveva essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato - dichiarava la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello eseguita direttamente alla e non Controparte_3 presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, autorizzando “la parte appellante alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, assegnando all'uopo termine fino al 4/11/2024”.
Tuttavia, la parte appellante rimaneva inerte, non sanando il vizio per come evidenziato e non provvedendo alla rinnovazione della notificazione, nonostante l'espresso invito in tal senso avanzato dal Giudicante;
in atti – difatti - non risulta presente l'eventuale rinnovazione della notifica, né parte appellante ne ha fatto successivamente menzione anche in forma implicita. 3
Come correttamente evidenziato dal G.I. nel provvedimento sopra richiamato, la Cassazione
(Ord. n. 15263/2018) “circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dello Stato, mentre nella fase dell'impugnazione tornano ad applicarsi le regole di cui al R.D. n. 1611/1933”.
Parimenti corretta la seguente precisazione in diritto, secondo la quale: “come questa Corte
(Cass., n. 5212 del 2008, n. 18849 del 2011), ha avuto modo di affermare, la notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. n. 1611/1933, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità
o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità ” (Cass. ord. n. 15263/2018, cit.)”.
Sulla scorta di dette considerazioni, il Giudice - ritenendo la notifica suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. – ne ha autorizzato, appunto, la rinnovazione;
ma, come anzidetto, non vi ha successivamente ottemperato. Parte_1
Di conseguenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
3. In ragione della natura della pronuncia e stante la manca comparizione dell'amministrazione appellata, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
4. Si dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v.
Cass. ord. n. 10306/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara il presente gravame inammissibile;
2) compensa interamente tar le parti le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo di € 147,00 a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. 30. 05.2002 n. 115.
Lamezia Terme, 10.10.2025
Il Presidente - Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO