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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1608/2024
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
In persona del Giudice, Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies cpc, svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1608 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Caterina Iracane ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nella via Galati n. 4
Ricorrente
Contro
n.q. di Controparte_1 procuratrice del , in persona del suo Controparte_2
Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'Avv. Emilia Lipari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Palermo, Via Messina n. 4,
Resistente
*****
Con ricorso ex art. 281-decies cpc, ha agito in giudizio contro Parte_1 la esponendo che: - Controparte_1
Cont con atto di citazione del 5.8.15 la (RG 1855/15), la (cui poi è Controparte_4 succeduto il ), quale creditrice dei sig. Controparte_2 [...]
, , e in forza di contratto di mutuo Parte_2 Parte_3 Pt_1 CP_5 fondiario stipulato in data 27.10.2003 per l'importo di euro 570.000,00, ha chiesto al
Tribunale di Trapani di dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'atto di dotazione in trust rogato in notar di Alcamo, in Persona_1 data 08/09/2010, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Trapani ai nn. 15182/21306, posto in essere dai sig.ri , Controparte_6 Parte_4
e ,
[...] Parte_5 Controparte_7 Parte_1
Con quest'ultimo n.q. di trustee del “trust GGV”; - che la ha provveduto alla trascrizione della domanda giudiziale iscritta al registro generale n. 16272 e reg. part. n.
12426; - che il detto giudizio è stato definito con sentenza n. 580/2018 annotata in data 17/10/2019, ai nn. 18258/2080; - che le parti hanno, poi, raggiunto un accordo transattivo e che la ha manifestato il proprio consenso alla Controparte_4 cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni immobili meglio descritti in ricorso.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, in accoglimento del ricorso, di ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Trapani la cancellazione delle suddette trascrizioni.
Con comparsa del 27.2.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e la carenza di interesse all'azione per insussistenza della materia del contendere, aderendo in via subordinata alla domanda spiegata dal ricorrente, col favore delle spese di lite.
***
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (cfr., ex multis, Cass. n. 17521/2015).
La domanda di parte ricorrente va respinta.
Osserva il Tribunale la fattispecie per cui è causa rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2668 c.c., il cui 1° comma prevede espressamente che “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”.
In applicazione del citato disposto normativo la trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza favorevole che quella domanda ha accolto nei casi in cui è previsto, è la conseguenza giuridica, appunto, del procedimento giudiziale e della sua conclusione con esito favorevole all'attore, come avvenuto nel caso in esame e come peraltro rappresentato dallo stesso ricorrente.
L'ordine di cancellazione della domanda giudiziale avrebbe potuto conseguire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2668 c.c., solo al rigetto della stessa o all'estinzione del
2 giudizio per rinuncia o inattività delle parti. Inoltre, è principio pacifico quello in base al quale “La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma” (cfr. Cass. 4331/94). Tale principio, pure richiamato dalla parte ricorrente, non è, all'evidenza, applicabile alla fattispecie de qua.
La circostanza, infatti, che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo (avente ad oggetto anche le relative cancellazioni) solo dopo la definizione del giudizio non consente al Tribunale che quella decisione ha assunto di dar corso alla relativa cancellazione, che va invece formalizzata in un atto di assenso che abbia le forme necessarie per le relative annotazioni e trascrizioni (ossia atto pubblico o scrittura privata autenticata) come previsto dall'art. 2657 c.c.
Nella fattispecie per cui è causa, infatti, a fronte della esecuzione dell'accordo transattivo intervenuto dalle parti, come dimostrato dalla quietanza liberatoria Cont rilasciata dalla , e in considerazione dell'assenso pure espressamente manifestato dalla stessa alla cancellazione della trascrizione in questione (come documentato dal carteggio prodotto in allegato alla comparsa, cfr. all. 7 e 8), l'odierno ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per dar corso alla cancellazione formalizzando nelle forme di legge l'accordo raggiunto tra le parti sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquida come in dispositivo ai sensi del
DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 9.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
In persona del Giudice, Federica Emanuela Lipari, all'esito della discussione ex art. 281-sexies cpc, svoltasi mediante scambio di note ex art. 127-ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1608 dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Caterina Iracane ed elettivamente domiciliato in Alcamo, nella via Galati n. 4
Ricorrente
Contro
n.q. di Controparte_1 procuratrice del , in persona del suo Controparte_2
Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in atti, dall'Avv. Emilia Lipari ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Palermo, Via Messina n. 4,
Resistente
*****
Con ricorso ex art. 281-decies cpc, ha agito in giudizio contro Parte_1 la esponendo che: - Controparte_1
Cont con atto di citazione del 5.8.15 la (RG 1855/15), la (cui poi è Controparte_4 succeduto il ), quale creditrice dei sig. Controparte_2 [...]
, , e in forza di contratto di mutuo Parte_2 Parte_3 Pt_1 CP_5 fondiario stipulato in data 27.10.2003 per l'importo di euro 570.000,00, ha chiesto al
Tribunale di Trapani di dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901
c.c., l'atto di dotazione in trust rogato in notar di Alcamo, in Persona_1 data 08/09/2010, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Trapani ai nn. 15182/21306, posto in essere dai sig.ri , Controparte_6 Parte_4
e ,
[...] Parte_5 Controparte_7 Parte_1
Con quest'ultimo n.q. di trustee del “trust GGV”; - che la ha provveduto alla trascrizione della domanda giudiziale iscritta al registro generale n. 16272 e reg. part. n.
12426; - che il detto giudizio è stato definito con sentenza n. 580/2018 annotata in data 17/10/2019, ai nn. 18258/2080; - che le parti hanno, poi, raggiunto un accordo transattivo e che la ha manifestato il proprio consenso alla Controparte_4 cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni immobili meglio descritti in ricorso.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, in accoglimento del ricorso, di ordinare alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Trapani la cancellazione delle suddette trascrizioni.
Con comparsa del 27.2.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e la carenza di interesse all'azione per insussistenza della materia del contendere, aderendo in via subordinata alla domanda spiegata dal ricorrente, col favore delle spese di lite.
***
Tanto premesso in fatto, va preliminarmente evidenziato che la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (cfr., ex multis, Cass. n. 17521/2015).
La domanda di parte ricorrente va respinta.
Osserva il Tribunale la fattispecie per cui è causa rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2668 c.c., il cui 1° comma prevede espressamente che “la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”.
In applicazione del citato disposto normativo la trascrizione della domanda giudiziale e dell'annotazione della sentenza favorevole che quella domanda ha accolto nei casi in cui è previsto, è la conseguenza giuridica, appunto, del procedimento giudiziale e della sua conclusione con esito favorevole all'attore, come avvenuto nel caso in esame e come peraltro rappresentato dallo stesso ricorrente.
L'ordine di cancellazione della domanda giudiziale avrebbe potuto conseguire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2668 c.c., solo al rigetto della stessa o all'estinzione del
2 giudizio per rinuncia o inattività delle parti. Inoltre, è principio pacifico quello in base al quale “La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma” (cfr. Cass. 4331/94). Tale principio, pure richiamato dalla parte ricorrente, non è, all'evidenza, applicabile alla fattispecie de qua.
La circostanza, infatti, che le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo (avente ad oggetto anche le relative cancellazioni) solo dopo la definizione del giudizio non consente al Tribunale che quella decisione ha assunto di dar corso alla relativa cancellazione, che va invece formalizzata in un atto di assenso che abbia le forme necessarie per le relative annotazioni e trascrizioni (ossia atto pubblico o scrittura privata autenticata) come previsto dall'art. 2657 c.c.
Nella fattispecie per cui è causa, infatti, a fronte della esecuzione dell'accordo transattivo intervenuto dalle parti, come dimostrato dalla quietanza liberatoria Cont rilasciata dalla , e in considerazione dell'assenso pure espressamente manifestato dalla stessa alla cancellazione della trascrizione in questione (come documentato dal carteggio prodotto in allegato alla comparsa, cfr. all. 7 e 8), l'odierno ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per dar corso alla cancellazione formalizzando nelle forme di legge l'accordo raggiunto tra le parti sul punto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquida come in dispositivo ai sensi del
DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione respinta: rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 9.4.2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari
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