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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11239/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Vozza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Raia, Delia CP_1 P.IVA_1
Cernigliaro e Rosaria Ciancimino;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 20 settembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 289/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A
1 sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 17 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Viste le doglianze formulate nell'opposizione ed in considerazione della delicatezza e difficoltà dell'accertamento veniva disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanze del 4 ottobre 2024 e del
23 ottobre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta perché, dopo il primo c.t.u., anche il secondo medico ha escluso la fondatezza della pretesa attorea.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott. ha Persona_1
posto la seguente diagnosi: “Preso atto della documentazione sanitaria ed espletato l'E.O. possiamo affermare che la Sig.ra sia in atto affetta da: Insufficienza respiratoria Parte_1 cronica;
obesità; ipovisus;
esiti di carcinoma polmonare a grandi cellule. Il predetto quadro clinico è costituito da patologie coesistenti di cui, vista la recente documentazione sanitaria deve essere richiamata l'insufficienza respiratoria da BPCO che costituisce una fase di aggravamento con terapia cronica ed ossigenoterapia al bisogno. Per quest'ultima, infatti, sussiste Piano Terapeutico regolarmente prescritto con erogazione di due bombole mensili. È presente altresì una degenerazione retinica maculare con riduzione del visus che viene comunque mantenuto anche se in modo parziale dalla correzione con lenti (visita oculistica del 16.05.2022). Dall'esame obiettivo odierno non emergono deficit cognitivi e la movimentazione ambientale anche se a piccoli passi avviene senza ausilio di appoggio. Non sussiste infatti ad oggi alcuna prescrizione sanitaria di ausili per la deambulazione assistita. Preso atto del ricorso oggi presentato e del giudizio espresso in data 07.10.2022 possiamo definire l'odierna ricorrente invalida al 100% richiamando i codici 6446,
7105, 9322.”, concludendo per la mancanza dei requisiti e delle condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, il quale, ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Difatti, dalla relazione della dott.ssa si evince quanto segue: “Il beneficio richiesto Per_2 dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Da quanto esposto, a parere della scrivente, l'istante non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita dipendendo, pertanto totalmente dagli altri. Nel caso in esame non abbiamo riscontrato patologie. tali che abbiano potuto compromettere la vita di relazione e personale, infatti
l'istante si trova in una condizione di vita soddisfacente per la sua età. (…) Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente di anni 85, è allo stato attuale affetta da: Bpco., obesità, pregressa lobectomia dx 2013. Sulla scorta dell'esame clinico, dell'anamnesi e della documentazione sanitaria si può affermare che l'istante è in condizioni di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua da parte di terzi e pertanto è possibile affermare che non sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Infatti, la signora non esibisce alcuna documentazione clinica e strumentale, che, possa giustificare o Pt_1
affermare, che versava in uno stato di gravità in tempi remoti.” (cfr. consulenza depositata il 25 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, quindi, vengono poste integralmente a carico di . Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico . Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3 condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separati Parte_1
decreti.
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11239/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Vozza;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Raia, Delia CP_1 P.IVA_1
Cernigliaro e Rosaria Ciancimino;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 20 settembre 2023 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 289/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A
1 sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u.
(cfr. ricorso).
L' costituitosi con memoria del 17 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Viste le doglianze formulate nell'opposizione ed in considerazione della delicatezza e difficoltà dell'accertamento veniva disposta la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di nuovo medico, questa volta esperto in geriatria (cfr. ordinanze del 4 ottobre 2024 e del
23 ottobre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va respinta perché, dopo il primo c.t.u., anche il secondo medico ha escluso la fondatezza della pretesa attorea.
Va infatti evidenziato che il primo consulente nominato, il dott. ha Persona_1
posto la seguente diagnosi: “Preso atto della documentazione sanitaria ed espletato l'E.O. possiamo affermare che la Sig.ra sia in atto affetta da: Insufficienza respiratoria Parte_1 cronica;
obesità; ipovisus;
esiti di carcinoma polmonare a grandi cellule. Il predetto quadro clinico è costituito da patologie coesistenti di cui, vista la recente documentazione sanitaria deve essere richiamata l'insufficienza respiratoria da BPCO che costituisce una fase di aggravamento con terapia cronica ed ossigenoterapia al bisogno. Per quest'ultima, infatti, sussiste Piano Terapeutico regolarmente prescritto con erogazione di due bombole mensili. È presente altresì una degenerazione retinica maculare con riduzione del visus che viene comunque mantenuto anche se in modo parziale dalla correzione con lenti (visita oculistica del 16.05.2022). Dall'esame obiettivo odierno non emergono deficit cognitivi e la movimentazione ambientale anche se a piccoli passi avviene senza ausilio di appoggio. Non sussiste infatti ad oggi alcuna prescrizione sanitaria di ausili per la deambulazione assistita. Preso atto del ricorso oggi presentato e del giudizio espresso in data 07.10.2022 possiamo definire l'odierna ricorrente invalida al 100% richiamando i codici 6446,
7105, 9322.”, concludendo per la mancanza dei requisiti e delle condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Di medesimo avviso risultano le conclusioni raggiunte dal secondo consulente nominato, il quale, ha concluso ritenendo non integrati i requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2 Difatti, dalla relazione della dott.ssa si evince quanto segue: “Il beneficio richiesto Per_2 dall'odierna ricorrente (indennità di accompagnamento) è previsto per tutti i cittadini invalidi che si trovino anche nella impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua da parte di terzi. Da quanto esposto, a parere della scrivente, l'istante non ha diritto all'indennità di accompagnamento, poiché, sia il quadro osteoarticolare, sia quello clinico legato alle altre patologie cui è affetta non compromettono l'autonomia del soggetto impedendole la possibilità di poter deambulare autonomamente e di poter compiere, senza l'assistenza continua di terze persone, i più comuni atti della vita dipendendo, pertanto totalmente dagli altri. Nel caso in esame non abbiamo riscontrato patologie. tali che abbiano potuto compromettere la vita di relazione e personale, infatti
l'istante si trova in una condizione di vita soddisfacente per la sua età. (…) Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la ricorrente di anni 85, è allo stato attuale affetta da: Bpco., obesità, pregressa lobectomia dx 2013. Sulla scorta dell'esame clinico, dell'anamnesi e della documentazione sanitaria si può affermare che l'istante è in condizioni di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua da parte di terzi e pertanto è possibile affermare che non sussistano i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Infatti, la signora non esibisce alcuna documentazione clinica e strumentale, che, possa giustificare o Pt_1
affermare, che versava in uno stato di gravità in tempi remoti.” (cfr. consulenza depositata il 25 febbraio 2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per l'indennità di Parte_1
accompagnamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, quindi, vengono poste integralmente a carico di . Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico . Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3 condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite di Parte_1 CP_1
quest'ultimo, che liquida in € 3.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con separati Parte_1
decreti.
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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