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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2024, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2298/2024
BBLICA ITALIANAREPYBB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Carlo Abbruzzese
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
- parte convenuta contumace-
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL previa disapplicazione della disciplina contenuta nel CIRL applicato. Ragioni della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze del CP_1 convenuto con qualifica di con la qualifica di operaio a tempo indeterminato di V livello,
e di avere diritto all'indennità chilometrica avente natura retributiva disciplinata dagli artt. 54 CCNL Idraulico Forestale ed Agraria 2010-212 e
7 CIRL;
lamentando il sostanziale peggioramento del trattamento economico complessivo con applicazione dell'art. 7 CIRL che prevede la forfettizzazione dell'indennità chilometrica in ragione di diverse fasce di percorrenza in luogo della disposizione contenuta nella contrattazione collettiva nazionale, quella dell'art. 54, che da sempre ha ancorato la misura dell'indennità chilometrica ad 1/5 del costo della benzina per chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro percorso dai dipendenti che utilizzano i propri mezzi in mancanza di dotazioni aziendali, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto al trattamento differenziale da ottobre 2021 a febbraio 2023, dell'indennità chilometrica nella misura di 1/5 per ogni chilometro percorso prevista dal CCNL e per la condanna del CP 1
resistente al pagamento in suo favore della complessiva di € 697,41 calcolata tramite perizia di parte prodotta oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo e con vittoria delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il P_ , pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Ebbene, il promosso ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto la fattispecie sottoposta al vaglio del decidente è stata già sottoposta al giudizio della giurisprudenza di merito, della Corte d'Appello di Catanzaro e della Suprema Corte di Cassazione che si è espressa sul punto con l'ordinanza nr. 3918/2023.
Ebbene, anzitutto dalle buste-paga prodotte emerge non solo che il ricorrente sia percettore dell'indennità chilometrica in esame e che, di conseguenza, ne abbia diritto, ricorrendo evidentemente tutti i presupposti e le condizioni disposti dalla disciplina convenzionale per l'insorgenza del diritto stesso qui reclamato nella diversa misura pretesa, quanto, inoltre, che il CP_1 resistente per la corresponsione dell'indennità in esame applichi la disciplina contenuta nell'art. 7 CIRL, facendo inequivoco riferimento proprio alle fasce chilometriche ivi contemplate.
Ciò chiarito occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso per una ragione, in particolare, da ritenersi decisiva e dirimente per la definizione della presente controversia, con funzione assorbente di tutte le altre. questioni giuridiche ugualmente sollevate dalla parte ricorrente.
In concreto per la fattispecie in esame nessuna disciplina poteva essere disposta in sede di contrattazione integrativa regionale per inequivoca volontà espressa dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale.
Ed infatti, all'art. 2 rubricato - Struttura della contrattazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria sottoscritto in Roma in data 07.12.2010 è così chiaramente disposto:
< La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e 16 del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CP_2 si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CP_2 previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CP_2 fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CP_2
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL.
Al fine di consentire la stipula del CP_2 nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il CP_2 ha durata triennale.
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CP 2 sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49); b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e
21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - CP 3 . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19); 1) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CP_2 L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.>>.
Ebbene, le materie riservate alla contrattazione collettiva nazionale e quelle devolute alla contrattazione integrativa regionale sono chiare ed inequivoche.
In modo del tutto evidente le parti sociali hanno convenuto una riserva di competenza e disciplina in favore della sola contrattazione collettiva nazionale per quelle materie direttamente definite a livello nazionale, escludendo, pertanto, una competenza e disciplina sulle medesime materie anche solo concorrente ed integrativa a livello regionale. Non solo risultano indicate, inoltre, in modo pedissequo le materie negoziabili a livello regionale limitate in tutto a quelle espressamente indicate.
Si tratta inequivocabilmente di elencazione tassativa non suscettibile di estensione alcuna.
Tra queste materie devolute alla contrattazione di livello regionale non rientra affatto l'indennità chilometrica disciplinata direttamente dall'art. 54
CCNL cit.
Non solo: la peculiare indennità in esame è stata compiutamente disciplinata dall'art. 54 CCNL cit. che deve ritenersi disposizione esaustiva.
Non solo, in questa norma non vi è nemmeno un rimando per la definizione di aspetti peculiari alla contrattazione integrativa di livello regionale.
Questo l'art. 54 CCNL cit.
< L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.>>.
Pertanto, la diversa misura forfettizzata dell'emolumento in esame disposta a livello regionale dall'art. 7 CIRL 2008-2011 non poteva essere convenuta, trattandosi di materia evidentemente riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
Pertanto, detta disposizione contenuta nella contrattazione integrativa regionale non può trovare applicazione al rapporto lavorativo in esame.
Ciò chiarito deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità in esame nella misura prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Ritenendo il decidente attendibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 697,41 a titolo di differenze dell'indennità per cui è causa maturate da ottobre 2021 a febbraio 2023 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLA RI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,LAVORO
-
eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità per cui è causa nella misura prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 697,41 a titolo di differenze dell'indennità per cui è causa maturate da ottobre 2021 a febbraio 2023 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese giudiziali che liquida in complessivi € 321,00 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre.
Castrovillari, 16.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
BBLICA ITALIANAREPYBB
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Carlo Abbruzzese
Email_1
nei confronti di
Controparte_1
- parte convenuta contumace-
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL previa disapplicazione della disciplina contenuta nel CIRL applicato. Ragioni della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze del CP_1 convenuto con qualifica di con la qualifica di operaio a tempo indeterminato di V livello,
e di avere diritto all'indennità chilometrica avente natura retributiva disciplinata dagli artt. 54 CCNL Idraulico Forestale ed Agraria 2010-212 e
7 CIRL;
lamentando il sostanziale peggioramento del trattamento economico complessivo con applicazione dell'art. 7 CIRL che prevede la forfettizzazione dell'indennità chilometrica in ragione di diverse fasce di percorrenza in luogo della disposizione contenuta nella contrattazione collettiva nazionale, quella dell'art. 54, che da sempre ha ancorato la misura dell'indennità chilometrica ad 1/5 del costo della benzina per chilometro dal centro di raccolta al luogo di lavoro percorso dai dipendenti che utilizzano i propri mezzi in mancanza di dotazioni aziendali, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto al trattamento differenziale da ottobre 2021 a febbraio 2023, dell'indennità chilometrica nella misura di 1/5 per ogni chilometro percorso prevista dal CCNL e per la condanna del CP 1
resistente al pagamento in suo favore della complessiva di € 697,41 calcolata tramite perizia di parte prodotta oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al soddisfo e con vittoria delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione.
Sebbene ritualmente convenuto non si costituiva né compariva nel corso del giudizio il P_ , pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Ebbene, il promosso ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
In concreto la fattispecie sottoposta al vaglio del decidente è stata già sottoposta al giudizio della giurisprudenza di merito, della Corte d'Appello di Catanzaro e della Suprema Corte di Cassazione che si è espressa sul punto con l'ordinanza nr. 3918/2023.
Ebbene, anzitutto dalle buste-paga prodotte emerge non solo che il ricorrente sia percettore dell'indennità chilometrica in esame e che, di conseguenza, ne abbia diritto, ricorrendo evidentemente tutti i presupposti e le condizioni disposti dalla disciplina convenzionale per l'insorgenza del diritto stesso qui reclamato nella diversa misura pretesa, quanto, inoltre, che il CP_1 resistente per la corresponsione dell'indennità in esame applichi la disciplina contenuta nell'art. 7 CIRL, facendo inequivoco riferimento proprio alle fasce chilometriche ivi contemplate.
Ciò chiarito occorre affermare la fondatezza del promosso ricorso per una ragione, in particolare, da ritenersi decisiva e dirimente per la definizione della presente controversia, con funzione assorbente di tutte le altre. questioni giuridiche ugualmente sollevate dalla parte ricorrente.
In concreto per la fattispecie in esame nessuna disciplina poteva essere disposta in sede di contrattazione integrativa regionale per inequivoca volontà espressa dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva di livello nazionale.
Ed infatti, all'art. 2 rubricato - Struttura della contrattazione del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria sottoscritto in Roma in data 07.12.2010 è così chiaramente disposto:
< La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1.
Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e 16 del mercato del lavoro del settore.
Il CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei CP_2 si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CP_2 previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente.
I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CP_2 fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale.
L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CP_2
Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL.
Al fine di consentire la stipula del CP_2 nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse.
Il CP_2 ha durata triennale.
Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL.
Le materie rinviate alla competenza del CP 2 sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49); b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e
21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del fondo per la formazione continua - CP 3 . in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) commissioni regionali pari opportunità (art. 19); 1) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al secondo livello di contrattazione dal testo del CCNL.
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della disciplina legislativa stabilita a livello regionale.
p) eventuale costituzione di un osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle Parti.
Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio (art. 18), i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei CP_2 L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54.>>.
Ebbene, le materie riservate alla contrattazione collettiva nazionale e quelle devolute alla contrattazione integrativa regionale sono chiare ed inequivoche.
In modo del tutto evidente le parti sociali hanno convenuto una riserva di competenza e disciplina in favore della sola contrattazione collettiva nazionale per quelle materie direttamente definite a livello nazionale, escludendo, pertanto, una competenza e disciplina sulle medesime materie anche solo concorrente ed integrativa a livello regionale. Non solo risultano indicate, inoltre, in modo pedissequo le materie negoziabili a livello regionale limitate in tutto a quelle espressamente indicate.
Si tratta inequivocabilmente di elencazione tassativa non suscettibile di estensione alcuna.
Tra queste materie devolute alla contrattazione di livello regionale non rientra affatto l'indennità chilometrica disciplinata direttamente dall'art. 54
CCNL cit.
Non solo: la peculiare indennità in esame è stata compiutamente disciplinata dall'art. 54 CCNL cit. che deve ritenersi disposizione esaustiva.
Non solo, in questa norma non vi è nemmeno un rimando per la definizione di aspetti peculiari alla contrattazione integrativa di livello regionale.
Questo l'art. 54 CCNL cit.
< L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.>>.
Pertanto, la diversa misura forfettizzata dell'emolumento in esame disposta a livello regionale dall'art. 7 CIRL 2008-2011 non poteva essere convenuta, trattandosi di materia evidentemente riservata alla contrattazione collettiva nazionale.
Pertanto, detta disposizione contenuta nella contrattazione integrativa regionale non può trovare applicazione al rapporto lavorativo in esame.
Ciò chiarito deve essere affermato il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità in esame nella misura prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Ritenendo il decidente attendibili i conteggi prodotti dalla parte ricorrente va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 697,41 a titolo di differenze dell'indennità per cui è causa maturate da ottobre 2021 a febbraio 2023 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLA RI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza,LAVORO
-
eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità per cui è causa nella misura prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria; condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 697,41 a titolo di differenze dell'indennità per cui è causa maturate da ottobre 2021 a febbraio 2023 oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito all'effettivo soddisfo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese giudiziali che liquida in complessivi € 321,00 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre.
Castrovillari, 16.12.2024
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito