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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 28.02.2024 all'udienza cartolare del 24.02.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
, (C.F.: ) elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla Via Aviere Mario Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Tiziana Buglione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DI , (C.F.: ) elettivamente domiciliato in NA (Na) CP_1 C.F._2 alla Via Arenaccia n. 67, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 24.02.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 29.03.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024 la IG.ra , premettendo che in data 13.10.2016 Parte_1
in Giugliano in Campania (NA) aveva contratto matrimonio con il IG. , assumeva Controparte_2
1 che l'affectio coniugalis era venuta meno tale per cui, di fatto, i coniugi vivevano già separati.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il IG. il quale deduceva di aver Controparte_2
raggiunto un accordo con la ricorrente in relazione alle condizioni della separazione e, pertanto, chiedeva che la separazione fosse pronunciata alle condizioni riportate nell'accordo.
Invero, in data 24.01.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava telematicamente l'accordo raggiunto dai coniugi.
Il Giudice delegato, pertanto, anticipava la causa all'udienza cartolare del 24.02.2025; quivi, le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo; pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che non sono state avanzate domande di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo.
1.La casa coniugale, sita in Giugliano in Campania al Vico Giuglianiello nr. 71, primo piano vani catastali 5, numero di interno quattro, identificata catastalmente al foglio 64, particella 2257 sub 4,
R.C.L.825,000 con annesso box auto di circa 15 mq, posto al lato sinistro rispetto alla rampa di accesso ai box, in catasto al foglio 64 particella 2257 sub 15 Vico Giuglianiello Traversa Privata n. snc piano S/1 cat. C/6 cl 4 mq 15 R.C.L.109,500 resterà assegnata al IG. . Controparte_2
Il IG. provvederà ad acquistare dalla IG.ra la quota di Controparte_2 Parte_1 comproprietà dell'unità immobiliare ed annesso box auto nella misura del 50%.
L'importo che il IG. corrisponderà alla IG.ra per l'acquisto Controparte_2 Parte_1 della quota pari al 50% del valore dell'immobile e annesso box auto è stato concordemente quantificato in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro), sulla scorta della valutazione eseguita
2 dall'agenzia immobiliare Tecnocasa.
Il IG. si impegna altresì a sostenere le spese notarili per la stipula del rogito notarile. CP_2
2. La IG.ra provvederà a prelevare dall'appartamento i due mobili componenti l'arredo Pt_1
bagno di entrambi i servizi, il divano e il letto della camera padronale e si impegna a rilasciare
l'immobile completamente libero dai propri effetti personali e dagli oggetti innanzi indicati contestualmente alla stipula del rogito notarile entro e non oltre la data del 20/04/2025;
3. Il IG. a titolo di concorso per il mantenimento della IG.ra , verserà, entro e CP_2 Pt_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate saranno comunicate dalla IG.ra al Sig. , la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00 euro) Pt_1 CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto dal IG. CP_2
alla , contestualmente alla stipula del rogito notarile e allorché la IG.ra Pt_1 Parte_1
provvederà a rilasciare l'immobile libero dagli effetti personali e dagli oggetti dalla stessa indicati
Resta inteso che ove la IG.ra dovesse intraprendere una nuova convivenza sentimentale, Pt_1
il IG. non sarà più tenuto a corrispondere il contributo innanzi indicato. CP_2
4. Le parti dichiarano di aver definito amichevolmente ogni rapporto di natura personale e patrimoniale e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Il Collegio rileva che con riferimento alle pattuizioni di cui ai punti 1 e 2 il Tribunale deve limitarsi a prenderne atto trattandosi di condizioni che, sebbene concordate in occasione della separazione, esulano dalle statuizioni accessori alla separazione, tenuto conto in particolare che nel caso di specie nulla deve essere disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non indipendenti.
Ritiene invece di poter recepire nella presenta pronuncia le pattuizioni intervenute tra i coniugi relativamente ai punti 3 e 4 dell'accordo, in quanto non contrarie a norme imperative, visto anche il parere favorevole del PM.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come indicato in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata NA (Na) il Parte_1
13.10.1974, e , nato a [...] il [...]; Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 114, parte I, S./,
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 01.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8307 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 28.02.2024 all'udienza cartolare del 24.02.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
, (C.F.: ) elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla Via Aviere Mario Pirozzi n. 22, presso lo studio dell'avv. Tiziana Buglione, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
DI , (C.F.: ) elettivamente domiciliato in NA (Na) CP_1 C.F._2 alla Via Arenaccia n. 67, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Esposito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 24.02.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 29.03.2025 esprimeva parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024 la IG.ra , premettendo che in data 13.10.2016 Parte_1
in Giugliano in Campania (NA) aveva contratto matrimonio con il IG. , assumeva Controparte_2
1 che l'affectio coniugalis era venuta meno tale per cui, di fatto, i coniugi vivevano già separati.
Pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il IG. il quale deduceva di aver Controparte_2
raggiunto un accordo con la ricorrente in relazione alle condizioni della separazione e, pertanto, chiedeva che la separazione fosse pronunciata alle condizioni riportate nell'accordo.
Invero, in data 24.01.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava telematicamente l'accordo raggiunto dai coniugi.
Il Giudice delegato, pertanto, anticipava la causa all'udienza cartolare del 24.02.2025; quivi, le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo; pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
Ciò premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta da parte ricorrente secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e la circostanza che i coniugi vivono già separati, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo e che non sono state avanzate domande di addebito, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo.
1.La casa coniugale, sita in Giugliano in Campania al Vico Giuglianiello nr. 71, primo piano vani catastali 5, numero di interno quattro, identificata catastalmente al foglio 64, particella 2257 sub 4,
R.C.L.825,000 con annesso box auto di circa 15 mq, posto al lato sinistro rispetto alla rampa di accesso ai box, in catasto al foglio 64 particella 2257 sub 15 Vico Giuglianiello Traversa Privata n. snc piano S/1 cat. C/6 cl 4 mq 15 R.C.L.109,500 resterà assegnata al IG. . Controparte_2
Il IG. provvederà ad acquistare dalla IG.ra la quota di Controparte_2 Parte_1 comproprietà dell'unità immobiliare ed annesso box auto nella misura del 50%.
L'importo che il IG. corrisponderà alla IG.ra per l'acquisto Controparte_2 Parte_1 della quota pari al 50% del valore dell'immobile e annesso box auto è stato concordemente quantificato in euro 75.000,00 (settantacinquemila/00 euro), sulla scorta della valutazione eseguita
2 dall'agenzia immobiliare Tecnocasa.
Il IG. si impegna altresì a sostenere le spese notarili per la stipula del rogito notarile. CP_2
2. La IG.ra provvederà a prelevare dall'appartamento i due mobili componenti l'arredo Pt_1
bagno di entrambi i servizi, il divano e il letto della camera padronale e si impegna a rilasciare
l'immobile completamente libero dai propri effetti personali e dagli oggetti innanzi indicati contestualmente alla stipula del rogito notarile entro e non oltre la data del 20/04/2025;
3. Il IG. a titolo di concorso per il mantenimento della IG.ra , verserà, entro e CP_2 Pt_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, mediante bonifico bancario le cui coordinate saranno comunicate dalla IG.ra al Sig. , la somma mensile di €. 300,00 (trecento/00 euro) Pt_1 CP_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo sarà corrisposto dal IG. CP_2
alla , contestualmente alla stipula del rogito notarile e allorché la IG.ra Pt_1 Parte_1
provvederà a rilasciare l'immobile libero dagli effetti personali e dagli oggetti dalla stessa indicati
Resta inteso che ove la IG.ra dovesse intraprendere una nuova convivenza sentimentale, Pt_1
il IG. non sarà più tenuto a corrispondere il contributo innanzi indicato. CP_2
4. Le parti dichiarano di aver definito amichevolmente ogni rapporto di natura personale e patrimoniale e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
Il Collegio rileva che con riferimento alle pattuizioni di cui ai punti 1 e 2 il Tribunale deve limitarsi a prenderne atto trattandosi di condizioni che, sebbene concordate in occasione della separazione, esulano dalle statuizioni accessori alla separazione, tenuto conto in particolare che nel caso di specie nulla deve essere disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale, non essendovi figli minori o maggiorenni non indipendenti.
Ritiene invece di poter recepire nella presenta pronuncia le pattuizioni intervenute tra i coniugi relativamente ai punti 3 e 4 dell'accordo, in quanto non contrarie a norme imperative, visto anche il parere favorevole del PM.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come indicato in parte motiva, ai sensi dell'art. 151,
1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi , nata NA (Na) il Parte_1
13.10.1974, e , nato a [...] il [...]; Controparte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 114, parte I, S./,
Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conIGlio del 01.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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