Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2024 REG.RIC.
N. 00038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2024, proposto dalla sig.ra MA NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Bertoncini e Cinzia Di Medio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini ed Elisabetta Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2025, proposto dalla sig.ra MA NE, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Bertoncini e Cinzia Di Medio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini ed Elisabetta Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra MA IN CI, rappresentata e difesa dall'avvocato MA Pia Di Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 310 del 2024 :
della nota n. prot. 50459 dell’11/07/2024, notificata in data 11/07/2024, con la quale il Comune di Campobasso ha disposto la non accettazione della CILA presentata dall’interessata in data 27/02/2024; nonché, ove occorra, della nota dal medesimo contenuto ricevuta in pari data via PEC dal tecnico dell’interessata;
quanto al ricorso n. 38 del 2025:
dell'ordinanza di demolizione n. 351 dell’11 novembre 2024, con la quale il Comune di Campobasso ha ordinato all’interessata, in qualità di proprietaria dell''immobile e committente dei lavori, di demolire a proprie cure e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica, la veranda realizzata in esecuzione della S.C.I.A. n. 95013 del 31 dicembre 2022 sul terrazzo dell’abitazione sita in Campobasso in via Ciccaglione n. 7;
di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi il verbale
di sopralluogo della Polizia Locale del 12/18 marzo 2024 e la relativa relazione;
nonché, ove occorra, della nota n. prot. 35354 del 14 maggio 2024, avente ad oggetto il “Rigetto osservazioni” rese dall’interessata nel corso del procedimento.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione, nei rispettivi giudizi, del Comune di Campobasso, e, altresì, della sig.ra MA IN CI nel giudizio n. 38/2025 R.G.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra MA NE è proprietaria dell’abitazione sita in Campobasso alla Via F. Ciccaglione n. 7 (sull’area identificata nei registri catastali al fg.n. 131, p.lla 111, sub. 8), sul terrazzo della quale ha realizzato una veranda con copertura fotovoltaica in forza della IA n. 95013 del 31 dicembre 2022, con inizio lavori in data 11 settembre 2023 (giusta comunicazione del 1° settembre 2023).
1.1. Il 26 gennaio 2024 la vicina di casa, sig.ra MA IN CI, ha presentato un esposto alla sig.ra MA NE, e per conoscenza al Comune di Campobasso e alla Polizia Municipale, lamentandosi del fatto che a seguito dei detti lavori la destinataria aveva chiuso “ completamente il terrazzo in comune tra le due proprietà (impedendo l’accesso alla sig.ra CI), oltre ad avere alzato, sempre illegittimamente, dei muri ove precedentemente era ubicato il parapetto della parte di terrazza affacciata sulla predetta via Ciccaglione … il tutto in totale spregio della vigente normativa nazionale e locale in tema di distanze fra edifici … le normative impongono una distanza minima tra edifici distaccati ma anche tra corpi di fabbrica dello stesso edificio pari a mt. 10 … ” (cfr. all’ n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 7 febbraio 2025).
1.2. L’indomani 27 febbraio 2024, la sig.ra MA NE ha poi presentato al Comune di Campobasso la CILA n. 15683 al fine di comunicare l’inizio di lavori consistenti nella “ Realizzazione di locali interni alla tettoia fotovoltaica realizzata per la separazione degli impianti ” (cfr. pag. 7 dell’all. n. 3 denominato “ CILA ” alla produzione della parte ricorrente del 7 febbraio 2025).
1.3. Frattanto, all’esito del sopralluogo del 12 marzo 2024, l’Amministrazione rilevava, tra le altre cose, che “ La veranda da ultimo realizzata, su terrazzo pertinenziale all’unità immobiliare di proprietà ON, è soprastante al piano primo dell’immobile e, risulta addossata alla precedente veranda autorizzata con Scia prot. 19104/2012 (PI SA), mentre dal lato opposto la struttura portante in legno è posta a 10 cm dalla parete perimetrale della proprietà RICCIARDI, nel dettaglio, identificata Catastalmente al mappale 111 sub 7 del medesimo foglio ” (cfr. il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2024, PAG. 3; all. n. 7 alla citata produzione del 7 febbraio 2025).
In tale sede venivano riscontrate, rispetto agli elaborati progettuali di cui alla IA n. 95913 del 2022, le seguenti difformità:
- “ a) discordanze sulle dimensioni delle aperture realizzate rispetto a quelle assentite ”;
- “ b) realizzazione di nuove tramezzature interne, non previsti nell’elaborato grafico allegato alla Scia, tali da creare nuovi vani destinati, presumibilmente, a locali tecnici ”;
- “ c) la distanza riportata nell’elaborato grafico pari a m.5.10 (distanza della veranda dalla proprietà SAMMARTINO) risulta in contrasto con il richiamato art. 15 delle N.T.A. del PI Regolatore Generale, che stabilisce la “distanza minima dai confini di proprietà ꞊ 5/8 H con minimo assoluto di mt 7.00 ”;
- “ d) nell’elaborato grafico di progetto “Tav. 5” l’unità immobiliare (Fog. 131 map. 111 sub 7), confinante con la proprietà ON, è indicata con la dicitura “stessa ditta”, lasciando presumere che si tratta di proprietà della stessa richiedente, diversamente da quanto accertato ovvero che il sub 7 è di proprietà di RICCIARDI, mentre il sub 8 è di proprietà ON, ciò anche in ragione delle norme di legge in tema di distanze tra proprietà limitrofe ”
- “ emerge che il volume creato a seguito della realizzazione delle verande risulta … ben al di sopra di quello verosimilmente realizzabile … e, oltretutto, eccedente anche il volume ricompreso entro il limite della tolleranza costruttiva … ”;
- “ Ne consegue che, tale intervento, venendo meno i predetti requisiti, costituisce una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile all’esterno della sagoma esistente, tale da essere inquadrato come nuova costruzione ai sensi del richiamato art. 3 comma 1 lettera e.1) del D.O.R. 380/2001 … che in base all’art. 10, comma 1, lettera a), del medesimo D.P.R. necessita di permesso di costruire ”;
- “ La veranda risulta realizzata, altresì, in difformità alla distanza minima dai confini di proprietà prevista dall’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, in quanto è ubicata a una distanza minore dei 5/8 H e in ogni caso con minimo assoluto di mt 7.00 ”;
- “ Per di più, l’erronea rappresentazione grafica dello stato dei luoghi, in particolare, l’indicazione della proprietà confinante (Fog. 131 mapp. 111 sub 7) riportata come “stessa ditta” in luogo di “proprietà RICCIARDI” (Tav. 4 – elaborato grafico di progetto), è tale da essere configurata come circostanza rilevante, in quanto la realizzazione della veranda in aderenza e vista anche la rappresentazione di due aperture, non ha consentito una istruttoria tecnica nell’ambito delle distanze, previste sia dall’art. 9 del D.M. 1444/68, sia dall’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PI Regolatore Generale, pertanto, tale circostanza può consentire all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela sul titolo edilizio (scia), in quanto rientra nell’ipotesi contemplata dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della Legge 241/1990… ” (cfr. il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2024; all. n. 7 alla citata produzione del 7 febbraio 2025).
In definitiva, in sede di sopralluogo l’Ufficio Tecnico Comunale riscontrava e verbalizzava, quindi, le seguenti violazioni edilizie:
i) violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali);
ii) violazione dell’art. 90, comma 1, lett. b) del cit. d.P.R. n. 380/2001, in tema di sopraelevazioni;
iii) violazione dell’art. 8 della L.R. n. 20 del 1996 (interventi eseguiti in assenza di Denuncia Lavori);
iv) violazione dell’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. (cfr. il verbale di sopralluogo del 18 marzo 2024 a pag. 9; all. n. 7 alla citata produzione del 7 febbraio 2025).
1.4. Con la nota n. 25724 dell’8 aprile 2024, il Comune di Campobasso comunicava indi all’interessata l’avvio del procedimento avente ad oggetto “ Accertamenti di opere abusive, relativo alla realizzazione di una veranda fotovoltaica su di un terrazzo pertinenziale, in via Ciccaglione n. 7, ai senesi della L.R. n. 30/2009 e smi., eseguita in difformità del titolo edilizio (IA alternativa a permesso di costruire) Prot. 95013 del 31 dicembre 2022 e in assenza di deposito sismico ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 20/1996. – Avvio del procedimento ”, concedendo il termine di venti giorni per presentare osservazioni (cfr. all. n. 8 alla citata produzione del 7 febbraio 2025).
1.5. Il 26 aprile 2024 l’interessata faceva pervenire all’Amministrazione le proprie osservazioni.
1.6. Frattanto, con una PEC dell’11 luglio 2024, avente ad oggetto “ Respingimento pratica (Richiesta Comunicazione inizio lavori asseverata per Cila di vaviarte alla IA per la realizzazione di una tettoia fotovoltaica a servizio dell'abitazione sita in via Ciccaglione n. 7, nel Comune di Campobasso; …”, il Comune trasmetteva all’interessata la nota n. prot. 50459 dell’11 luglio 2024 nella quale veniva rappresentato quanto segue: « Si comunica al richiedente che non è possibile attivare una nuova pratica edilizia quando ne risulta già attiva una per lo stesso immobile. Nel dettaglio, dalle consultazioni svolte, è emersa la pratica IA prot. 95013 del 31/12/2022 attualmente attiva e tra l'altro oggi sottoposta a procedura di controllo da parte delle autorità di competenza, pertanto si conferma quanto asserito sopra e si aggiunge anche che la CILA in quanto strumento di "comunicazione" comunque non può essere considerata variante .» (cfr. all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 2 novembre 2024).
Una nota di contenuto analogo era trasmessa all’interessata con una seconda PEC, sempre dell’11 luglio 2024, avente ad oggetto “ Pratica edilizia non accettata ”, con la quale lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune le comunicava “ che la pratica: CILA di ON IA che ha come oggetto: Cila di vaviarte alla IA per la realizzazione di una tettoia fotovoltaica a servizio dell'abitazio Non e' stata accettata da questo ente. Protocollo con il numero 50459 ” (cfr. all. n. 6 alla produzione della parte ricorrente del 2 novembre 2024).
2. Per l’annullamento di siffatte note dell’11 luglio 2024 la sig.ra NE ha dunque proposto il ricorso iscritto al n. 310/2024 R.G. (notificato il 9 ottobre 2024 e depositato il 2 novembre 2024), affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Violazione falsa applicazione dell'art. 21 septies l. 241/1990 Violazione falsa applicazione Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale Nullità »;
II- « Violazione falsa applicazione art. 97 Costituzione Violazione falsa applicazione artt. 6 e 6 bis d.P.R. n. 380 del 2001 Violazione del principio di legalità e dei principi di tipicità e nominatività Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria -contraddittorietà illogicità -irragionevolezza -travisamento dei fatti - ingiustizia manifesta »;
III- « Violazione falsa applicazione dell'art. 21 septies l. 241/1990 »;
IV- « Violazione e/o falsa applicazione artt. 6 e 6 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria -contraddittorietà illogicità -irragionevolezza -travisamento dei fatti - ingiustizia manifesta ».
In estrema sintesi, con il ricorso n. 310/2024 R.G. ci si è doluti del fatto che:
- gli atti mancherebbero di elementi in grado di renderli riferibili all’Amministrazione, e come tali essi sarebbero nulli (mancherebbero: la firma, l’indicazione del Comune e dell’Unità organizzativa che ha curato il procedimento) (motivo I);
- le attività sottoposte a CILA non sarebbero sottoposte a specifiche forme di controllo da parte dell’Amministrazione, la quale potrebbe al più esercitare ordinari poteri di vigilanza edilizia, con la conseguenza che la legge non attribuirebbe il potere di “non accettazione” della CILA (motivo II);
- l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare i poteri repressivi ex art. 6- bis del d.P.R: n. 390/2001, ma nei confronti della CILA, al più, la regola di cui all’art. 21- septies , commi 3, 4 e 6 bis della legge n. 241/1990 (motivo III);
- gli interventi progettati sarebbero consistiti in semplici “ tramezzi in cartongesso realizzati a chiusura dei locali tecnici e modifiche all’apertura del lato terrazzo ”, con la conseguenza che per la loro realizzazione sarebbe stata sufficiente la CILA, per non essere interessate da opere parti strutturali dell’edificio; invece “ Le ragioni sostanziali di contrarietà dell’intervento prefigurato in CILA, come osservato, avrebbero dovuto essere esternate in un provvedimento di divieto di prosecuzione ex art. 14, comma 7 bis Legge 241.1990 ” e “ La IA prot. 95013 del 31/12/2022 costituisce un atto valido ed efficace, rispetto al quale non sono stati emessi atti inibitori ovvero sanzionatori. Nè potrebbe accadere, visto che è, ormai, trascorso il termine di legge ” (cfr. il ricorso a pag. 10, motivo IV).
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Campobasso, il quale ha eccepito che “ l’atto con il quale l’amministrazione comunale abbia respinto (archiviandola, dichiarandola improcedibile, irricevibile o, comunque, improponibile) una CILA, presentata per l’effettuazione di opere determinate -come nel caso di specie- non ha valore provvedimentale, quanto, piuttosto, di semplice avviso, non dotato di esecutorietà e di forza inibitoria rispetto alla regolarità, o irregolarità, delle opere oggetto di comunicazione ”, e altresì che, “ Non avendo l’atto impugnato valore provvedimentale, esso non soggiace ai requisiti di forma previsti per i provvedimenti amministrativi ” (cfr. pagine 3 e 4 della memoria della difesa comunale del 2 dicembre 2024 depositata nel giudizio n. 310/2024 R.G.).
Inoltre, sempre secondo il Comune, l’Amministrazione ben avrebbe potuto, nell’esercizio degli ordinari poteri di vigilanza edilizia, svolgere un controllo ex ante sulla ricevibilità o meno della CILA: e nel caso di specie “ la CILA presentata dalla ricorrente ha ad oggetto varianti sostanziali alla Scia prot. n. 95013/22, in quanto riporta negli elaborati la corretta rappresentazione della proprietà confinante (proprietà CI), con conseguenziale illegittimità della realizzazione della veranda in aderenza alla proprietà CI, o meglio utilizzando, come parete della veranda, quella dell’unità immobiliare adiacente (v. pag. 4 del verbale di sopralluogo), in violazione delle distanze di cui al dm 1444 /68” (cfr. la memoria cit. a pag. 7).
4. Nel frattempo, il procedimento avviato dal Comune per “ Accertamenti di opere abusive, relativo alla realizzazione di una veranda fotovoltaica su di un terrazzo pertinenziale, in via Ciccaglione n. 7, ai senesi della L.R. n. 30/2009 e smi., eseguita in difformità del titolo edilizio (IA alternativa a permesso di costruire) Prot. 95013 del 31 dicembre 2022 e in assenza di deposito sismico ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 20/1996. – Avvio del procedimento ” con la sopra citata nota n. 25724 dell’8 aprile 2024 (cfr. all. n. 8 alla citata produzione del 7 febbraio 2025) giungeva a conclusione con l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 351 dell’11 novembre 2024, con la quale l’Amministrazione ordinava la demolizione delle opere “ relative alla realizzazione di una veranda fotovoltaica su di un terrazzo pertinenziale, in via Ciccaglione n. 7, ai sensi della L. R. n. 30/2009 e smi., eseguita in difformità del titolo edilizio (IA alternativa a permesso di costruire) Prot. 95013 del 31 dicembre 2022 e in assenza di deposito sismico ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 20/1996 ” (cfr. l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso n. 38/2025 R.G.).
5. Contro l’ordinanza di demolizione -nonché avverso tutti gli atti ad essa presupposti-, l’interessata ha presentato il secondo ricorso in epigrafe, iscritto al n. 38/2025 R.G., affidandosi ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « Violazione falsa applicazione art. 21 nonies Legge 241.1990 Violazione del principio della tipicità e del principio della nominatività Violazione dei principi in materia di autotutela Eccesso di potere per difetto di motivazione - difetto di istruttoria - travisamento »;
II- « Violazione falsa applicazione artt. 3, 27 e 31 TU 380.2001 Violazione falsa applicazione Legge Regione Molise 30/2009 Eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di istruttoria - difetto di motivazione – travisamento - difetto dei presupposti - sviamento »;
III- « Violazione falsa applicazione artt. 3, 27 e 31 TU 380.2001 Violazione falsa applicazione Legge Regione Molise 30/2009 Eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di istruttoria -difetto di motivazione – travisamento -difetto dei presupposti »;
IV- « Violazione falsa applicazione artt. 90, 93, 94 TU Edilizia 380.2001 Violazione falsa applicazione Legge Regione Molise 30/2009 Violazione falsa applicazione Legge Regione Molise 20/1996 Violazione falsa applicazione artt. 6 e 19 Legge 241.1990 Eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di istruttoria -difetto di motivazione – travisamento -difetto dei presupposti ».
In estrema sintesi, con il ricorso n. 38/2025 R.G. ci si è doluti del fatto che:
a) l’ordinanza di demolizione si sostanzierebbe in un annullamento implicito della IA n. 95013, mentre, “ qualora l’amministrazione procedente avesse voluto procedere alla rimozione degli effetti già prodottisi per silentium, avrebbe dovuto tassativamente seguire il procedimento all’uopo disegnato dall’art. 21 Legge 241.1990 ” (cfr. il ricorso n. 38/2025 R.G., motivo I);
b) l’ordinanza sarebbe stata adottata oltre il termine previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, in quanto “ la IA, infatti, risale al 31/12/2022 mentre l’ordinanza di demolizione è datata 11/11/2024 ”; l’Amministrazione, inoltre, “ per legittimare la propria azione ” avrebbe “ prefigurato – del tutto strumentalmente – l’esistenza di un falso ” (cfr. il ricorso a pag. 6), laddove nel caso di specie “ nessun accertamento penale in ordine a tale dichiarazione è stato compiuto dall’Autorità penale, come, invece, la richiamata previsione prevede. Anzi, come osservato in premessa, l’amministrazione procedente ha trasmesso gli atti alla Procura di Campobasso per l’asserito abuso edilizio ma quest’ultima ha già richiesto l’archiviazione ”, e “ la componente decettiva non è presente nella IA per cui è causa. Quest’ultima, infatti, non contempla alcuna falsa rappresentazione della realtà ” (cfr. il ricorso a pag. 8, motivo II);
c) l’azione amministrativa sarebbe stata poi inficiata sotto diversi profili da plurimi deficit istruttori, travisamento e difetto di presupposti (motivo III), e in particolare:
c1) sarebbe stata inconferente la “ normativa sulle distanze, con richiamo all’art. 9 del DM 1444/68 e con il richiamo alle NTA del PI Regolatore Generale; queste ultime, invero, non solo inconferenti, ma anche derogate dalla L.R. n. 30/2009 (PI SA) ”; inoltre, “ L’ente civico fa riferimento alle NTA del PRG; tuttavia l’intervento è stato predisposto sulla scorta del PI SA della Regione Molise il quale consente la deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mantenendo fisse le disposizioni della normativa nazionale, che è puntualmente rispettata. Segnatamente trova applicazione l’art. 2 comma 5 della Legge Regione Molise 30/2009” (cfr. il ricorso alle pagine 10 e 11, motivo III prima parte, parr. 3.1 3.2 e 3.3 del ricorso);
c2) sarebbe stato erroneo l’ulteriore rilievo comunale secondo il quale la IA sarebbe stata mancante della relazione tecnica illustrativa, da un lato, perché una simile relazione sarebbe stata presente nel modello di IA unificato e standardizzato, “ nella quale sono state inserite tutte le indicazioni relative agli interventi da realizzare, compresa l’indicazione dei volumi esistenti e di progetto, dati questi ultimi che hanno consentito all’istruttore tecnico di definire la tipologia di intervento (PI SA) e di richiedere all’Ing. MI, solo come integrazione tecnica, la pianta di copertura con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici e una sezione della stessa (cfr. doc.15), documentazione che veniva depositata come integrazione il 18 aprile 2023, acquisita con Prot. n. 28387 del 19 aprile 2023, che ha consentito di chiudere l’istruttoria e di procedere al calcolo degli oneri, che sono stati quantificati, richiesti e regolarmente versati (doc.16 )”; dall’altro lato, perché “ al 31.12.2022 la piattaforma non prevedeva (a differenza di oggi) tra la documentazione obbligatoria da depositare la relazione tecnica illustrativa, pure predisposta dall’Ing. MI. Ed infatti, pur esibita, essa non veniva richiesta in via di integrazione, proprio perché né necessaria, né dovuta ” (cfr. il ricorso a pag. 11, motivo III seconda parte, par. 3.4);
c3) sarebbe stata poi “ errata anche la contestazione circa l’asserita pretermissione della verifica dei volumi, elemento ritenuto essenziale al fine di poter usufruire delle premialità previste dalla richiamata norma ”, in quanto “ L’aumento di volumetria e di superficie, infatti, è stata oggetto di valutazione per il calcolo degli oneri corrisposti al Comune di Campobasso ” (cfr. il ricorso alle pagine 11 e 12, motivo III terza parte, par. 3.5);
c4) il modello utilizzato per la presentazione della IA sarebbe conforme a quello “ adottato con Accordo 14 del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ” (cfr. il ricorso a pag. 11, motivo III parte quarta, par. 3.6);
c5) l’intervento, al contrario di quanto rilevato dal provvedimento impugnato, non sarebbe stato “ soggetto all’invio della notifica preliminare di cui all’art. 99 del medesimo D. Lgs. 81/2008 ” (cfr. il ricorso a pag. 12, motivo III parte quinta, par. 3.7);
c6) non esisterebbe alcuna difformità tra le opere realizzate e i grafici di progetto allegati alla IA Prot. n. 95013 del 2022 (cfr. il ricorso da pag. 13 a pag. 22, motivo III parte sesta, par. 3.8), e in particolare:
- non vi sarebbero state discordanze sulle dimensioni delle aperture realizzate rispetto a quelle assentite, dovendosi avere riguardo alla CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024, e trattandosi di aperture ancora da completare (cfr. il ricorso a pag. 13, punto a del par. 3.8);
- le tramezzature interne sarebbero state realizzate a chiusura dei locali tecnici ospitanti gli impianti della parte elettrica del fotovoltaico e della parte idraulica-termica dell’impianto stesso, in conformità alla CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024 (cfr. il ricorso a pag. 14, punto b del par. 3.8);
- sarebbe stata errata la contestazione relativa al mancato rispetto della distanza indicata nell’elaborato grafico di progetto (pari a 5,10 m) dalla proprietà SA e alla violazione dell’art. 15 delle NTA del PRG comunale, in quanto la distanza effettiva sarebbe stata superiore ai 5,10 m, e l’art. 2, comma 5, della legge regionale del Molise n. 30 del 2009 (sul cd. PI SA) avrebbe comunque consentito la deroga agli strumenti urbanistici vigenti: sotto questo profilo, secondo l’impostazione ricorsuale, “ Ferma l’inconferenza del richiamo all’art. 9 del D.M. 1444/1968. La veranda realizzata, infatti, si pone in continuità con la precedente veranda realizzata nel 2012 a servizio della abitazione e giunge sul lato opposto sino al muro comune tra la proprietà NE e la PR CI (recte tra gli edifici), già di chiusura del terrazzo della Sig. ra NE, sicché è manifesta l’inconferenza della normativa sulle distanze, con il richiamo all’art. 9 del DM 1444/68 e con il richiamo alle NTA del PI Regolatore Generale; queste ultime, invero, non solo inconferenti, ma anche derogate dalla L.R. n. 30/2009 (PI SA)” (cfr. il ricorso alle pagine 15 e 16, punto c del par. 3.8);
- sarebbero state errate anche le considerazioni svolte nel provvedimento comunale sul calcolo dei volumi, in quanto il volume realizzato non avrebbe superato il limite delle premialità del 20% dell’unità immobiliare esistente di cui al PI SA (cfr. il ricorso alle pagine 16 e 1, punto d del par. 3.8);
d) non sarebbe stato vero che l’inizio dei lavori era avvenuto prima della presentazione della denuncia lavori, giacché quest’ultima -secondo il ricorso- sarebbe stata infatti depositata sulla piattaforma SUE del Comune di Campobasso già in data 1°settembre 2023, e solo per problemi di mal funzionamento ne sarebbe stata necessaria una seconda trasmissione a mezzo PEC nel novembre 2023; sotto il profilo, infine, del deposito sismico presso la Regione Molise, non avendo provveduto a tale adempimento il Comune, il tecnico dell’interessata avrebbe trasmesso la documentazione richiesta in data 29 novembre 2023, salvo poi rendersi conto del mal funzionamento della piattaforma solo nel marzo 2024 e trasmettere a mezzo PEC del 6 marzo 2024 la documentazione del deposito sismico: in definitiva, “ A fronte della prova dell’avvenuta trasmissione, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, quantomeno all’attivazione del soccorso istruttorio. La presenza della documentazione attestante la spedizione evidenziava il disservizio della piattaforma telematica” (cfr. il ricorso a pag. 23, motivo IV).
6. In questo giudizio, in resistenza al ricorso si sono costituiti il Comune di Campobasso e la controinteressata sig.ra MA IN CI, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’impugnativa.
In particolare, tra le altre cose, la difesa comunale ha eccepito che:
- “ già nella nota di rigetto delle osservazioni prot. n. 35354 del 14.5.2024 il Settore Urbanistica rappresentava -al punto 1)come “… nell’ipotesi in cui sia accertata una falsa rappresentazione dei fatti negli elaborati grafici presentati, l’Amministrazione può procedere sia all’annullamento in autotutela anche oltre il termine di dodici mesi di cui all’art. 21 nonies della legge 241/90, sia attivare gli strumenti repressivi (ordinanza di rimessione in pristino) …” così come avvenuto nel caso di specie con l’adozione dell’ordinanza di demolizione oggi impugnata ” (cfr. la memoria della difesa comunale depositata nel giudizio n. 38/2025 R.G. in data 14 febbraio 2025, a pag. 3);
- “ Pertanto, anche nel caso in cui si volesse intendere l’atto impugnato come revoca della Scia formalizzatasi, come sostenuto dalla ricorrente, la stessa sarebbe comunque intervenuta nei termini di legge. Né, ovviamente, alcuna rilevanza può assumere la definizione da parte della ricorrente della errata indicazione delle proprietà confinanti come refusi restati in catasto, posto che, ove esistenti, avrebbe dovuto procedere alla loro correzione prima della presentazione della Scia del 2022, in modo da consentire la verifica del rispetto delle distanze ai sensi dell’art. 9 del DM 1444/68, e non solo con la CILA in variante del 2024, irricevibile. Né l’integrazione del 2023 prot. n. 28387 contiene tale correzione (doc. 5), come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso ” (cfr. la memoria citata a pag. 5);
- “ L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di una veranda fotovoltaica posta su di un terrazzo pertinenziale al piano primo della proprietà della Sig.ra NE e attiguo ad altre proprietà tra cui quella CI. Detto terrazzo pertinenziale, autorizzato con Licenza Edilizia n. 5 del 19/02/1968 (doc. 6) è stato ab origine assentito come un distacco tra due corpi di fabbrica che si fronteggiano, posti, nel rispetto dell’art.9 D.M. 1444/68, alla distanza di ml. 10,00 (vedi documentazione fotografica ante e post intervento - doc. 7, nonché elaborati grafici della L.E. 5/1968-doc. 8). Il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 30/2009 -PI SA Molise- è del tutto inconferente, posto che tale norma, in materia di distanze, anche alla data di presentazione della Scia, faceva comunque salvo il rispetto sia della normativa nazionale che del codice civile e dell’articolo 9 del DM n. 1444/1968 ” (cfr. la memoria citata alle pagine 5 e 6).
7. Con l’ordinanza cautelare n. 19 del 20 febbraio 2025 resa nel giudizio n. 38/2025 R.G., questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati sulla base della seguente motivazione: “ Premesso che il provvedimento impugnato ascrive alla ricorrente la falsa rappresentazione, in occasione della propria S.C.I.A. del 2022, riguardante la dicitura “stessa ditta”, invece di “proprietà CI”, contenuta nella planimetria allegata alla stessa Segnalazione;
Osservato, tuttavia, che la planimetria suddetta appare riconducibile a quella estratta dai registri catastali, e allegata, a suo tempo, all’atto di acquisto della proprietà da parte della medesima ricorrente (cfr. pag. 10 dell’allegato n. “1. - ATTO DI ACQUISTO”, di cui alla produzione della parte ricorrente del 7 febbraio 2025);
Considerato, alla luce delle richiamate circostanze, che sembra dubbio, almeno a tutta prima, il fondamento dell’affermazione dell’Amministrazione comunale secondo la quale alla base della S.C.I.A. vi sarebbe stata una rappresentazione falsa tale da integrare le condizioni di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non si presenta sprovvisto di adeguato fumus boni iuris;
Reputato, infine, che ricorre altresì il periculum in mora per la concessione della misura sospensiva, in considerazione del danno che deriverebbe dall’eliminazione della veranda e degli impianti energetici realizzati su di essa al servizio dell’abitazione (cfr. la relazione allegata alla produzione della parte ricorrente del 14 febbraio 2025) ” (cfr. T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 19 del 20 febbraio 2025).
8. Nell’ulteriore corso dei due giudizi le rispettive parti hanno depositato memorie e documenti.
9. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, i ricorsi n. 310/2024 R.G. e n. 38/2025 R.G. sono stati discussi congiuntamente per la loro connessione e, riportatisi i difensori presenti alle rispettive conclusioni, sono passati in decisione.
10. Il Tribunale può subito disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm., sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, condividendo essi le medesime vicende di fatto e questioni di diritto.
11. Il ricorso n. 38/2025 R.G. è infondato e dovrà essere respinto, e il ricorso n. 310/2024 risulterà di riflesso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
L’esame del ricorso n. 38/2025 R.G. (relativo alla legittimità dell’ordinanza di demolizione degli interventi eseguiti in difformità della IA n. 95013 del 31 dicembre 2022) si presenta logicamente preliminare rispetto alla disamina del ricorso n. 310/2024 R.G. (relativo alla legittimità dell’archiviazione della CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024).
11.1. Come si vedrà scrutinando le censure di cui al ricorso n. 38/2025, la CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024 -a prescindere dalla sua procedibilità- non sarebbe stata comunque idonea ad integrare i contenuti della IA n. 95013 del 31 dicembre 2022, con la conseguenza che correttamente l’ordinanza di demolizione n. 82751 dell’11 novembre 2024 aveva riscontrato, sotto l’assorbente profilo delle distanze ex art. 9 del D.M. n. 1444/68, un’irrimediabile difformità tra l’intervento progettato e quello in concreto realizzato.
La IA n. 95013 del 31 dicembre 2022, infatti, aveva rappresentato all’Amministrazione che la veranda sarebbe stata costruita in adiacenza ad una parete finestrata di proprietà della “ stessa ditta ” interessata (quindi, nel rispetto della normativa di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968), laddove, in concreto, i lavori sono stati realizzati in maniera difforme, essendo state nei fatti violate le distanze prescritte dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 tra le abitazioni di proprietà diverse: distanze non derogabili in base alla disciplina della legge regionale n. 30/2009 sul cd. PI SA.
E una simile difformità risulta da sola sufficiente a giustificare l’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata. Sicché, una volta chiarita l’infondatezza in parte qua del ricorso, risulteranno improcedibili, e pertanto non scrutinabili, le censure dirette alla contestazione degli ulteriori profili motivazionali del provvedimento, che risulta invero plurimotivato: occorre, difatti, tenere conto del fatto che un ipotetico arretramento del manufatto nella misura di quanto necessario a garantire l’osservanza della distanza di 10 metri, imposta dal D.M. n. 1444/68, dalla parete finestrata di proprietà della parte controinteressata, non lascerebbe alcuno spazio per l’esistenza della veranda in questione.
Il ricorso n. 38/2025 R.G. dovrà quindi essere per questa ragione respinto, con il conseguente consolidamento dell’ordinanza di demolizione n. 82751 dell’11 novembre 2024.
11.2. E, una volta appurata la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 82751/2024, il ricorso n. 310/2024 R.G. risulterà improcedibile per difetto di interesse alla sua decisione, essendo stato basato sul presupposto che la veranda in questione trovasse legittimo titolo nella IA n. 95013 del 31 dicembre 2022.
I lavori di cui alla CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024, infatti, attenevano solo al completamento interno della veranda realizzata sulla base della IA n. 95013 del 31 dicembre 2022.
Ma una volta che, respinto il ricorso n. 38/2025 R.G., sarà chiarita la legittimità dell’ordinanza con la quale il Comune di Campobasso ha ordinato la piena demolizione della veranda stessa (per l’assorbente ragione della violazione della distanza di 10 metri dalla parete finestrata della proprietà della vicina controinteressata), e verrà appurato che lo spazio esistente tra i due edifici non sarebbe sufficiente alla conservazione neppure parziale della veranda in questione, non residuerà alcun interesse alla decisione del ricorso n. 310/2024, risultando del tutto inutile la contestazione dell’archiviazione della CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024: CILA che, lo si chiarirà subito nell’esame del ricorso n. 38/2025 R.G., non sarebbe stata comunque idonea ad integrare la IA n. 95013 del 31 dicembre 2022 nella parte in cui questa seconda aveva rappresentato che la veranda sarebbe stata realizzata tra pareti di proprietà della “stessa ditta”.
Il ricorso n. 310/2024 dovrà, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
12. Dopo queste anticipazioni introduttive si passa a una disamina analitica del ricorso n. 38/2025.
13. L’ordinanza di demolizione n. 82751 dell’11 novembre 2024 risulta plurimotivata, essendo stata basata sulle seguenti motivazioni.
« 1) - Il titolo edilizio (IA) in apparenza perfezionatosi è una segnalazione certificata di inizio attività alternativa a permesso di costruire (ex art. 23 DPR 380/2001e smi), la cui efficacia si fonda sulle asseverazioni del progettista dichiarate e, risultanti dal complesso di elaborati grafici e descrittivi posti a corredo della stessa e, pertanto nell’ipotesi in cui sia accertata una falsa rappresentazione dei fatti negli elaborati grafici presentati , l’Amministrazione può procedere all’annullamento in autotutela anche oltre il termine di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della Legge 241/90 e smi;
2) - la rappresentazione in Pianta fatta nella Tav. 5 (elaborato grafico del progetto presentato), riporta come indicazione della proprietà confinante la dicitura “stessa ditta“ invece di “proprietà CI”, non consentendo quindi una adeguata istruttoria tecnica della IA summenzionata anche in rapporto alle disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68 in tema di distanze.
3) - la mancanza della Relazione Tecnica Illustrativa tra la documentazione a corredo della IA Prot. 95013/2022, che il modello unificato e standardizzato prevede quale documentazione obbligatoria da allegare, congiunta all’impreciso riferimento a leggi riferite alla Regione Veneto anziché quella del Molise, nel modello di domanda presentata.
4) - la CILA Prot. 15683/2024 postuma alla presentazione della iniziale IA Alternativa a permesso di Costruire Prot. n. 95013/2022, non rappresenta, elemento idoneo tale da legittimare le numerose incongruenze e anomalie riscontrate nella medesima IA Alternativa a permesso di costruire e contestate nel verbale Polizia Municipale.
5) - la struttura tecnica del Comune soltanto a seguito di segnalazione interessata è intervenuta accertando quanto riportato in detto verbale di accertamento, verificando altresì la mancata rispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici e descrittivi presentati a corredo della suindicata IA (PI SA);
6) - In tema di distanze qualsivoglia il richiamo all’art. 2/bis, comma 1/ter del DPR 380/2001 e smi e art. 2 L. R. n. 30/2009 (PI SA - Molise), è da ritenersi impropria in quanto l’intervento in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di una veranda fotovoltaica posta su di un terrazzo pertinenziale al piano primo di proprietà della Sig.ra ON, attiguo ad altre proprietà, il cui “terrazzo pertinenziale“ così come puntualmente rappresentato nell’originario titolo edilizio (cfr. Licenza Edilizia n. 5 del 19/02/1968), relativo all’esecuzione dei lavori di sopraelevazione di un piano e modifiche alle strutture in cemento armato al fabbricato in costruzione tra Via IV Novembre e nuova strada di PI Regolatore (ora Via Ciccaglione) è stato da sempre assentito come un distacco tra corpi fabbrica che si fronteggiano e, nel rispetto dell’ art. 9 D.M. 1444/68, posti alla distanza di ml. 10, 00.
7) - L’intervento in oggetto, trattandosi di una sopraelevazione su di un terrazzo, difetta inoltre sia della mancanza di autorizzazione sismica preventiva di cui all’art. 90 del DPR 380/2001, che espressamente recita “ L’autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico” e, sia dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di deposito sismico delle opere strutturali e non già realizzate e accertate dalla Polizia Municipale con verbale Prot. 22764/2024 .
EVIDENZIATO che:
- le opere abusive si configurano in violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. trattandosi di intervento in difformità del permesso di costruire (IA Alternativa a permesso di costruire) e relativo deposito sismico;
- l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in difformità del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001;
- la demolizione è tecnicamente possibile e quindi occorre procedere al ripristino dello stato dei luoghi preesistente la realizzazione dell’abuso ;» (cfr. l’ordinanza di demolizione impugnata).
13.1. Il Collegio, tanto premesso, reputa di dover mettere subito in evidenza i seguenti passaggi testuali dell’ordinanza:
- “ la CILA Prot. 15683/2024 postuma alla presentazione della iniziale IA Alternativa a permesso di Costruire Prot. n. 95013/2022, non rappresenta, elemento idoneo tale da legittimare le numerose incongruenze e anomalie riscontrate nella medesima IA Alternativa a permesso di costruire e contestate nel verbale Polizia Municipale ”;
- “ la rappresentazione in Pianta fatta nella Tav. 5 (elaborato grafico del progetto presentato), riporta come indicazione della proprietà confinante la dicitura “stessa ditta“ invece di “proprietà CI”, non consentendo quindi una adeguata istruttoria tecnica della IA summenzionata anche in rapporto alle disposizioni di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68 in tema di distanze ”;
- “ la struttura tecnica del Comune soltanto a seguito di segnalazione interessata è intervenuta accertando quanto riportato in detto verbale di accertamento, verificando altresì la mancata rispondenza tra lo stato dei luoghi e gli elaborati grafici e descrittivi presentati a corredo della suindicata IA (PI SA) ”;
- “ In tema di distanze qualsivoglia il richiamo all’art. 2/bis, comma 1/ter del DPR 380/2001 e smi e art. 2 L. R. n. 30/2009 (PI SA - Molise), è da ritenersi impropria in quanto l’intervento in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di una veranda fotovoltaica posta su di un terrazzo pertinenziale al piano primo di proprietà della Sig.ra ON, attiguo ad altre proprietà, il cui “terrazzo pertinenziale“ così come puntualmente rappresentato nell’originario titolo edilizio (cfr. Licenza Edilizia n. 5 del 19/02/1968), relativo all’esecuzione dei lavori di sopraelevazione di un piano e modifiche alle strutture in cemento armato al fabbricato in costruzione tra Via IV Novembre e nuova strada di PI Regolatore (ora Via Ciccaglione) è stato da sempre assentito come un distacco tra corpi fabbrica che si fronteggiano e, nel rispetto dell’ art. 9 D.M. 1444/68, posti alla distanza di ml. 10, 00 ” (cfr. l’ordinanza impugnata).
13.2. Secondo l’impostazione del ricorso in esame:
- l’Amministrazione non avrebbe potuto ordinare la demolizione del manufatto, che avrebbe trovato comunque titolo nella IA n. 95013 del 31 dicembre 2022;
- il Comune, rispetto alla citata IA n. 95013, avrebbe al più potuto procedere in autotutela, ove fossero sussistiti i presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990;
- gli effetti della IA n. 95013 si sarebbero però in concreto consolidati, col decorso di dodici mesi dalla data della relativa presentazione;
- non vi sarebbe stata, inoltre, alcuna falsa rappresentazione dei fatti da parte dell’interessata, né altre condizioni tali da abilitare il tardivo esercizio dei poteri amministrativi repressivi di cui all’art. 21- nonies comma 2- bis della legge n. 241/1990, non essendovi stato alcun accertamento in sede penale della dedotta falsità; del resto, “ L’istruttore invitò l’Ing. MI ad eliminare tali diciture dagli elaborati richiesti in sede di integrazione nell’aprile 2023 e il tecnico ottemperò prontamente (cfr. doc.15): difatti, tanto fece nell’integrazione dell’aprile 2023 e nella CILA del 27.02.2024, dove pur utilizzando la medesima piantina catastale per l’elaborato grafico, lo stesso provvedeva ad aggiornare la dicitura della proprietà confinante CI (avente causa dal germano ZI EL e altri eredi vedova ZI EP) ”; ed “ Era, infatti, onere del Comune svolgere un’istruttoria completa al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per rilasciare il titolo edilizio, non potendosi, di contro, addebitare l’eventuale illegittimità dello stesso ad una falsa rappresentazione dei fatti del privato ” (cfr. il ricorso a pag. 9);
- le distanze imposte dall’art. 9 del D.M. n. 1444/68 sarebbero state derogate dall’art. 2, comma 5, della Legge regionale del Molise n. 30 del 2009 sul cd. PI SA.
Ma simili critiche sono destituite di fondamento.
13.3. È bene rilevare subito che la vicenda in esame si colloca non già nell’ambito della rimozione degli effetti giuridici di una IA, bensì sul distinto piano della repressione degli abusi consistiti nella realizzazione di opere difformi rispetto a quanto aveva formato oggetto della Segnalazione.
Come ha rilevato il Comune nell’ordinanza di demolizione in contestazione, infatti, la IA n. 95013 del 31 dicembre 2022 aveva rappresentato un intervento da realizzare tra pareti di edifici di proprietà della “ stessa ditta ”, mentre l’intervento in concreto eseguito ha visto costruire, invece, una veranda in violazione della distanza minima di 10 metri dalla parete finestrata della vicina, la sig. CI (odierna controinteressata), distanza prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444/68.
La IA n. 95013 del 31 dicembre 2022, per quanto precede, non era quindi in grado di legittimare la costruzione della veranda di cui si tratta: questo per il semplice fatto di avere avuto ad oggetto il diverso progetto relativo alla costruzione di un manufatto tra due pareti di proprietà della “stessa ditta”.
Quindi l’Amministrazione, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non era tenuta a rimuovere in autotutela quella IA, ben potendosi limitare -come ha fatto- a rilevare la difformità tra quanto progettato e quanto, invece, realizzato, adottando la conseguente ordinanza demolitoria.
In base all’art. 34, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, del resto, “ Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso ”.
Già sotto quest’angolazione, quindi, l’ordinanza di demolizione in contestazione si rivela legittima.
13.4. Il Collegio deve poi aggiungere che a far venir meno una simile difformità tra il progettato e il realizzato, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non poteva certo valere la CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024, per sua natura oggettivamente inidonea ad integrare i contenuti della IA del 31 dicembre 2022.
La CILA del 2024, infatti, riguardava mere opere di completamento interno della veranda edificata (in tesi) sulla base della IA del 2022, e come tale presupponeva che l’edificazione della veranda stessa fosse avvenuta in conformità a quanto asseverato dalla citata IA: il che, come sopra si è detto, nel caso di specie non era avvenuto.
Ove l’interessata avesse effettivamente voluto tentare di sanare la difformità, avrebbe dovuto presentare una IA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (“ Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività ”), rappresentando apertamente che con la IA del 2022 era stato rappresentato un dato fattuale non corrispondente al vero.
Solo con una simile iniziativa, infatti, l’Amministrazione sarebbe stata posta in condizione di valutare, nell’ambito di un apposito procedimento, l’ammissibilità (o meno) dell’edificazione della veranda in relazione al parametro costituito dal rispetto delle distanze da osservare rispetto alla parete finestrata della proprietà CI.
Al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, invece, la mera allegazione alla CILA del 2024 di una planimetria aggiornata rispetto a quella corredante la IA del 2022, che contrassegnava ora l’immobile in adiacenza del quale s’intendeva costruire con l’indicazione di “ PR CI ”, e non più, invece, di “ stessa ditta ”, non poteva valere ex post a sanare la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato, appunto, con la IA del 2022. La CILA, infatti, non riguardava l’abilitazione della veranda in sé considerata, ma concerneva soltanto la realizzazione di opere di completamento al suo interno.
Solo la proposizione di un’apposita IA in sanatoria relativa all’opera della veranda in sé considerata sarebbe potuta valere ad aprire un procedimento di sanatoria.
Per contro la parte interessata, limitandosi alla presentazione di una CILA di completamento, non ha affatto riaperto il procedimento relativo alla costruzione della veranda (erroneamente confidando di poter contare sul consolidamento degli effetti della IA del 2022): essa si è infatti ben guardata dall’ammettere che nella precedente pratica edilizia era stata allegata una planimetria rappresentativa di una situazione non corrispondente alla realtà in punto di distanze ex art. 9 del D.M. n. 1444/68.
Per tali ragioni, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso n. 38/2025 (ma anche dal ricorso n. 310/2024 R.G.), la CILA del 2024 non era affatto idonea a integrare i contenuti della IA del 2022, in guisa da poter invalidare l’ordinanza di demolizione sotto l’esaminato profilo.
13.5 Fermo quanto precede, il Collegio desidera aggiungere che l’azione amministrativa risulta legittima anche accedendo all’idea -talvolta lumeggiata nello stesso ricorso- che l’ordinanza di demolizione avesse implicitamente recato con sé l’annullamento in autotutela della IA n. 95013 del 31 dicembre 2022.
In quest’ottica, secondo il ricorso, l’esercizio dei poteri di autotutela si sarebbe posto in violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, e questo non solo in quanto tardivo, ma anche perché privo della necessaria ponderazione tra i diversi interessi in gioco.
Anche questo genere di critiche va disatteso.
13.5.1. Il provvedimento impugnato ascrive alla ricorrente la falsa e ingannevole rappresentazione, in occasione della propria S.C.I.A. del 2022, generata dalla dicitura “ stessa ditta ”, invece di “ proprietà CI ”, contenuta nella planimetria allegata alla stessa Segnalazione.
Ed effettivamente, come si è già visto, la planimetria allegata alla Segnalazione (cfr. pag. 24 dell’allegato n. 2 alla produzione della difesa comunale del 14 febbraio 2025, denominato “ verbale della Polizia Municipale prot. N. 22764 del 26.3.2024 ”) recava, sulla parete finestrata in adiacenza alla quale sarebbe stata edificata la veranda, la dicitura “ stessa ditta ”, invece di “ proprietà CI ”, e pertanto offriva con ciò una rappresentazione dei fatti innanzitutto falsa.
In proposito, va allora ricordato che l’art. 21- nonies , comma 2- bis , della legge n. 241 del 1990, nella versione vigente ratione temporis , disponeva che “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Sul punto, deve innanzitutto tracciarsi una distinzione tra le due ipotesi contemplate dal comma 2- bis dell'art. 21- nonies , costituite, l'una, dalle " false rappresentazioni dei fatti ", e l'altra, dalle " dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci ".
In tema, il Consiglio di Stato ha infatti più volte evidenziato (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021 n. 2329) che il superamento del rigido limite temporale di 12 mesi (oggi 6 mesi) per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21- nonies , legge n. 241/1990, deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato all’Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà.
Un contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci, la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare un preventivo accertamento definitivo in sede penale; oppure può scaturire da una falsa rappresentazione dei fatti, la quale può essere rilevante al fine di superamento del termine perentorio -un tempo- di diciotto mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2025, n. 7696).
L'articolo 21- nonies , in definitiva, contempla quindi due categorie di provvedimenti - differenziabili in ragione dell'uso testuale della disgiuntiva "o" - che consentono all'Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d'ufficio anche oltre il termine perentorio decorrente dalla loro adozione, a seconda che siano, appunto, conseguenti a false rappresentazioni dei fatti, o invece a dichiarazioni sostitutive false (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926; Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2024, n. 7093; Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2024, n. 8010).
Ciò posto, il Collegio ritiene che nel caso di specie dovrebbe comunque farsi applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha interpretato estensivamente il disposto del comma 2- bis dell'art. 21- nonies della l. n. 241/1990, sganciando in non pochi casi la falsa rappresentazione dal presupposto dell'accertamento con sentenza penale passata in giudicato, e affermando, in coerenza con il principio della tutela del legittimo affidamento, che il limite temporale per l'esercizio del potere di autotutela trovi applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell'atto, non abbia indotto in errore l'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29; id. 22 novembre 2021, n. 7817; Sez. VI, 26 marzo 2021, n. 2575; id, 11 gennaio 2021, n. 352).
Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che il limite temporale trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento, non abbia indotto in errore l'Amministrazione distorcendo la realtà fattuale, oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge; sicché nel caso contrario, ossia quando proprio a causa di un tale comportamento l'Amministrazione si sia erroneamente determinata a rilasciare il provvedimento favorevole, la giurisprudenza ha affermato che, non potendo l'ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata, non può trovare applicazione il limite temporale oltre il quale è impedita la rimozione dell'atto ampliativo della sfera giuridica del destinatario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29; Sez. IV, 17 maggio 2019 n. 3192, 24 aprile 2019, n. 2645; Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207; Sezione V, 12 aprile 2021, n. 2971; sezione II, 17 novembre 2023, n. 9885).
In particolare, sulla base dei principi indicati dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 2017, la giurisprudenza ha ritenuto che la non veritiera prospettazione, da parte del privato, delle circostanze poste in fatto e in diritto a fondamento dell'atto illegittimo favorevole, non consenta di configurare in capo al privato una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza che in casi del genere l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata deve ritenersi sussistente in re ipsa, o comunque prevalente rispetto al contrapposto interesse privatistico al mantenimento dell'atto illegittimo (Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29; Sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 343; Sez. II, 14 giugno 2021, n. 4568).
Giova qui, in particolare, il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29, secondo la quale “ Il superamento del limite temporale di 18 o 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela è pertanto ammissibile nei casi in cui, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, il soggetto privato abbia rappresentato uno stato preesistente - anche mediante il solo silenzio su circostanze rilevanti - diverso da quello reale (Cons. Stato, Sez. II, 29 marzo 2023, n. 3224). Nell'esercizio del potere di autotutela non può non assumere rilievo anche l'effettivo contributo dato dal beneficiario del provvedimento favorevole al suo (illegittimo) rilascio, sia se risulti accertato nella sede penale sia se emerga dagli atti acquisiti al procedimento di autotutela, essendo evidente che la sua compartecipazione alla consumazione dell'illecito, anche se non giudizialmente accertata, ma ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda sottostante, comprime, fino ad annullarla, la legittima aspirazione al mantenimento di un assetto di interessi prevalentemente incentrato sulla egoistica realizzazione di un interesse privato in contrapposizione - e non, fisiologicamente, in sinergica relazione - con quello pubblico (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2022, n. 4687; Sezione II, 13 giugno 2024, n. 5309). Inoltre rileva la falsità, anche per omissione, della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza, ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo, che non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo in capo al destinatario dell'annullamento, ma legittimano l'amministrazione a limitare l'onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico comunque sussistente al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, VI, 17 giugno 2022, n. 4959; Sez. VII, 11 aprile 2023, n. 3643; sez. IV, 30 giugno 2023, n. 6387).
Se alcune pronunce hanno dato rilievo alla imputabilità della illegittimità del titolo alla colpa concorrente in capo all'amministrazione, hanno anche affermato che rileva non solo il dolo, ma anche la colpa grave del privato (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940), in particolare richiamando gli obblighi di correttezza e buona fede che si impongono sui privati in adempimento dei doveri di solidarietà ex art. 2 della Costituzione (così Consiglio di Stato Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7963) ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 3 gennaio 2025, n. 29).
Tornando al caso di specie, non sussiste qui alcun elemento di fatto per escludere la responsabilità della parte privata e del suo tecnico rispetto alla falsità delle dichiarazioni da loro rese, e per ravvisare una qualche colpa dell'Amministrazione rispetto alla lettura e alla verifica della documentazione presentata dalla parte: risulta difatti praticamente incontestato il fatto che la relazione allegata alla IA n. 95013 del 31 dicembre 2022 contenesse una planimetria nella quale, si ripete, la parete in adiacenza alla quale la veranda sarebbe stata costruita era indicata come di proprietà della “ stessa ditta ”, invece che come “ proprietà CI ”, ossia di un terzo.
E una simile falsa rappresentazione dei fatti avrebbe, pertanto, giustificato comunque l’esercizio dei poteri di autotutela di cui all’art. 21- nonies comma 2- bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l'art. 21- nonies , comma 2- bis , sopra cit. esclude, nel caso di “false rappresentazioni”, la vigenza di un breve termine perentorio, e determina piuttosto, in sua vece, la mera applicabilità di un termine “ragionevole” : termine, quest’ultimo, che nel caso di specie risulta essere stato rispettato, come ora si vedrà.
13.5.2. L’ordinanza di demolizione in contestazione è stata adottata l’11 novembre 2024, vale a dire entro dodici mesi a far data:
- dall’esposto presentato dalla controinteressata, risalente al 26 gennaio 2024 (cfr. all. n. 5 alla produzione della parte ricorrente del 7 febbraio 2025);
- dalla data del sopralluogo condotto dall’Ufficio Tecnico, espletato il 12 marzo 2024 (cfr. all. n. 7 alla citata produzione della parte ricorrente);
- e finanche dalla data di presentazione della CILA del 22 febbraio 2024 (cfr. all. n. 3 alla citata produzione della parte ricorrente).
Dati, tutti questi, che testimoniano la tempestività dell’azione amministrativa in esame .
Infatti, con riguardo alla decorrenza del termine per l'annullamento d'ufficio, il dies a quo di decorrenza del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 deve essere individuato nel " momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro " (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 17 ottobre 2017, riferita peraltro al concetto di termine "ragionevole", in quanto involgente una fattispecie concreta venuta in essere prima della c.d. riforma Madia).
In sostanza, il differimento del termine iniziale per l'esercizio dell'autotutela deve essere determinato dall'impossibilità per l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926).
Nel caso di specie, l'annullamento d'ufficio si fonda sulla "scoperta" della violazione delle distanze ex art. 9 del D.M. n. 1444/68, violazione che l’Amministrazione non era stata posta in condizione di rilevare -per avere l’interessata rappresentato falsamente che la parete finestrata contigua apparteneva alla “ stessa ditta ”- prima che la controinteressata presentasse il proprio esposto (26 gennaio 2024), o comunque prima della CILA del 22 febbraio 2024 e del sopralluogo del 12 marzo 2024.
Da tali momenti soltanto, quindi, il Comune avrebbe potuto esercitare il potere di annullamento d'ufficio di cui il ricorso ha contestato la tardività, invece, facendo decorrere il relativo termine dalla data di presentazione della IA del 31 dicembre 2022.
13.5.3. Quanto appena esposto avvia a respingere altresì le doglianze avanzate dal secondo motivo di gravame, secondo cui l’ipotesi della falsa rappresentazione dei fatti non opererebbe quando l’Amministrazione, operando con diligenza, si sarebbe potuta avvedere del reale assetto della situazione fattuale.
L’indicazione “ stessa ditta ”, in luogo di quella di “ proprietà CI ”, contenuta nella planimetria allegata alla Relazione tecnica della IA in contestazione, è da ritenere, infatti, del tutto idonea ad ingenerare nell’Amministrazione la convinzione effettiva che l’intervento non ponesse alcun problema sul punto del rispetto delle distanze di cui al D.M. n. 1444/68: onde nessun rimprovero può essere mosso nella vicenda al Comune di Campobasso.
Anche se si trattava di risultanze catastali, in un simile contesto non può non tenersi conto del fatto che, quando l’interessato ha speso quella planimetria nella propria pratica, egli stava oggettivamente rappresentando un dato falso rispetto alla realtà: poiché in quel momento la proprietà dell’immobile adiacente non era più della “stessa ditta”, ma era da tempo diventata della “proprietà CI”.
Si è quindi trattato senz’altro di uno sviamento effettivo, che come tale non rende rimproverabile l’Amministrazione.
13.6. Neppure risultano degne di pregio le censure appuntate sull’omesso bilanciamento degli interessi coinvolti.
Sul punto va preliminarmente ricordato che il sopra richiamato art. 21- nonies della legge n. 241 prevede che il provvedimento illegittimo “ può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ”; e che i poteri di cui all’art. 19 comma 4 della medesima legge n. 241 del 1990 sono poteri di repressione che vanno esercitati “ alle condizioni previste dall'articolo 21-nonies ” (cfr. l’art. 19 comma 4 della legge n. 241 del 1990).
Ciò posto, ai fini del rispetto delle dianzi richiamate regole, nella parte in cui richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico, nel caso di specie è sufficiente rilevare che il provvedimento impugnato esprime comunque una motivazione che lascia emergere l’espletamento di una valutazione comparativa degli interessi in campo.
Infatti, il provvedimento impugnato contiene:
- da un lato, valutazioni attinenti alla rilevanza della violazione delle distanze prescritte dall’art. 9 del D.M. n. 1444/68 (regola già di per sé espressiva di tutela di fondamentali interessi pubblici) rispetto alla posizione della vicina controinteressata autrice dell’esposto, lesa dalla realizzazione dell’intervento;
- dall’altro, considerazione specifiche sulla posizione della parte interessata alla realizzazione dell’intervento (l’odierna parte ricorrente), la cui posizione è stata valutata sub-valente soprattutto alla luce della falsa rappresentazione dei fatti resa in sede di presentazione della IA.
13.7. In un simile contesto, in definitiva, l’azione amministrativa si rivela quindi pienamente legittima anche sotto il profilo del rispetto dei termini e delle condizioni tutte per l’astratto esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 4, alle condizioni di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
14. Il centrale rilievo comunale della violazione della distanza prescritta rispetto alla parete finestrata della vicina controinteressata risulta inoltre nel merito insuperabile, e come tale assorbente rispetto agli ulteriori motivi posti a base dell’impugnata ordinanza di demolizione di cui si controverte.
L’art. 9 del D.M. n. 1444/68 dispone, al riguardo, che “ Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: … Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ”.
Nel caso di specie, gli approfondimenti istruttori condotti dall’Ufficio Tecnico comunale hanno fatto emergere che la veranda in questione è stata realizzata a distanza di soli 7.94 metri dalla parete della proprietà CI (fg. 131, plla. 111, sub 7), e tale parete risulta appunto anche finestrata, come si desume dalle foto e dagli elaborati progettuali allegati agli atti di causa (cfr. pagg. 14 e ss. della relazione di sopralluogo, allegato n. 2 alla produzione della difesa comunale del 14 febbraio 2025, denominato “ verbale della Polizia Municipale prot. N. 22764 del 26.3.2024 ”).
Sul punto, il ricorso ha dedotto che la regola di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444/68 sarebbe stata derogata dall’art. 2, comma 5, della Legge regionale del Molise n. 30 del 2009 sul cd. PI SA.
Il fatto è che l’invocato art. 2, comma 5, della Legge regionale del Molise n. 30 del 2009, lungi dal prevedere una facoltà di deroga alla legislazione statale, si limita a disporre quanto segue. “ L'ampliamento con le premialità di cui commi precedenti può essere realizzato in sopraelevazione, contiguità o all'interno di un diverso lotto, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico ad una differente destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare e purché la destinazione d'uso dell'immobile da realizzare rientri nelle seguenti destinazioni: a) residenziale, turistico-ricettiva, commerciale; b) produttiva e direzionale.
Per lotto adiacente deve intendersi anche quello separato da strade o da altro fondo purché, in tale ultima ipotesi, il terreno interposto, anche se edificato, non divida i terreni per una distanza superiore a 250 metri. La realizzazione dell'ampliamento sul lotto adiacente non è consentita ove quest'ultimo abbia destinazione agricola ad eccezione del caso in cui l'edificio oggetto di ampliamento ricada in zona agricola o sia assoggettato ad un vincolo di inedificabilità assoluta, da intendersi come tali solo quelli previsti dalla legge e quelli assoggettati dallo strumento urbanistico ad un vincolo espropriativo non ancora decaduto. Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, ovvero dell'osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale ” (cfr. l’art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2009).
Né la rivendicata “possibilità di deroga” può desumersi dal mero inciso secondo il quale “ Gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici” : questo per la semplice ragione che la regola stessa è condizionata dalla salvezza che la norma sancisce con il rimarcare il “ fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale ” (cfr. l’art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2009).
Nello stesso senso depone, inoltre, l’univoco art. 2, comma 8 della stessa L.R. n. 30/2009, secondo cui “ È consentita la deroga agli strumenti urbanistici vigenti rispetto al rapporto di copertura, nei limiti dell'ampliamento consentito dai commi precedenti, e all'altezza massima e alle distanze dai confini e dai fabbricati, fermo restando quanto stabilito dal codice civile e dall'articolo 9 del D.M. n. 1444/1968 .”.
La tesi patrocinata dal ricorso è già per questo destituita di fondamento.
Non guasta comunque aggiungere che la tesi ricorsuale ora in esame si pone anche in aperto contrasto con l’orientamento già in passato seguito da questo Tribunale, che ha avuto modo di chiarire che la normativa regionale sul cd. piano casa “ deve essere interpretata in senso conforme a Costituzione, pena la illegittimità costituzionale delle relative disposizioni in quanto in contrasto con norma statale di principio ” (cfr. T.A.R. Molise, 25 giugno 2025, n. 195; id. 10 luglio 2013, n. 474): posizione la quale ha trovato, peraltro, conferma presso il Consiglio di Stato, secondo cui “ Si deve parimenti concordare col Giudice di I grado (p. 18 della motivazione) e ritenere che la norma, in quanto volta a stabilire uno standard unitario nazionale, non sia derogata dalla normativa della regione Molise sul piano casa ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1433).
Proprio in questo senso, d’altra parte, la Corte costituzionale, in una vicenda in cui una Regione aveva ritenuto che la propria legge regionale sul piano casa recasse una disciplina speciale in grado di derogare alla disciplina edilizia stabilita a livello statale, ha sviluppato le seguenti considerazioni. « L’assunto non può essere condiviso. Occorre ricordare che la prima norma legislativa statale sul “piano casa” (art. 11 del d.l. n. 112 del 2008) non contemplava la possibilità che gli ampliamenti consentiti derogassero al d.m. n. 1444 del 1968 e, coerentemente, tale possibilità non risultava neppure dall’Intesa del 1° aprile 2009. Nemmeno nella seconda disciplina statale sul “piano casa” (art. 5 del d.l. n. 70 del 2011) si ritrova alcun cenno alla derogabilità del d.m. n. 1444 del 1968; anzi, il comma 11 dell’art. 5 tiene «fermo il rispetto degli standard urbanistici», con chiaro riferimento al citato decreto. L’art. 5 del d.l. n. 70 del 2011 è stato poi oggetto di interpretazione ad opera dell’art. 1, comma 271, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», secondo cui «[l]e previsioni e le agevolazioni previste dall’articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all’articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 70 del 2011». Da un lato, dunque, il legislatore statale ha avvertito la necessità di affermare espressamente la possibilità di derogare – nell’ambito del “piano casa” – agli strumenti urbanistici, dall’altro tale deroga è stata limitata ad essi, senza alcuna estensione alle norme statali (anzi, il limite di cui al citato art. 5, comma 11, è stato tenuto fermo).
L’art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, affermando la possibilità che gli interventi di ampliamento previsti nell’ambito del “piano casa” deroghino ai limiti di densità edilizia di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968, si pone pertanto in contrasto con l’art. 5, comma 11, secondo periodo, del d.l. n. 70 del 2011, che rappresenta un principio fondamentale nella materia concorrente «governo del territorio». Tale conclusione è avvalorata da due ulteriori argomenti. In primo luogo, viene in evidenza la giurisprudenza amministrativa, che ha statuito la necessità di assoggettare a stretta interpretazione le disposizioni sul “piano casa” (per tutti Tribunale amministrativo regionale della Campania, sentenza 3 agosto 2020, n. 3474, e Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 30 ottobre 2017, n. 4992, riguardanti specificamente i limiti di densità edilizia di cui all’art. 7 del d.m. n. 1444 del 1968). Tale criterio interpretativo conferma il significato che occorre attribuire alla mancata previsione della derogabilità dell’art. 7 del citato decreto. In secondo luogo, si può osservare che, se gli artt. 7, 8 e 9 del d.m. n. 1444 del 1968 fossero derogabili, le leggi regionali potrebbero prevedere ampliamenti senza limiti percentuali determinati, salvo il controllo di ragionevolezza (dato che i limiti posti dall’art. 5, comma 14, del d.l. n. 70 del 2011 riguardano il caso di assenza di leggi regionali), e ciò sarebbe in evidente contrasto con la segnalata finalità di tutela del primario interesse generale all’ordinato sviluppo urbano presidiato dal principio fondamentale della legge statale » (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 217 del 2020).
Alla luce delle citate coordinate ermeneutiche deve pertanto essere disatteso anche l’assunto che l’art. 2, comma 5, della L.R. n. 30/2009 avrebbe consentito una deroga al rispetto delle distanze prescritte dal D.M. n. 1444/68.
15. Il Collegio deve porre in luce, infine, il punto che dalla mera osservazione degli elaborati progettuali posti a base della IA del 31 dicembre 2022 emerge con meridiana evidenza come l’estensione del terrazzo in discorso, dove l’interessata avrebbe voluto edificare e conservare la propria veranda, era tale da non consentire di realizzare nemmeno una piccola parte della veranda progettata con la IA di cui si discute (cfr. le misurazioni di cui agli allegati grafici riportati alle pagg. 14 e ss. della relazione di sopralluogo, allegato n. 2 alla produzione della difesa comunale del 14 febbraio 2025, denominato “ verbale della Polizia Municipale prot. N. 22764 del 26.3.2024 ”).
L’arretramento della veranda alla prescritta distanza di 10 metri dalla parete finestrata della proprietà CI comporterebbe invero un oggettivo annientamento di tutta la superfice adibita, invece, alla realizzazione della veranda. Donde la conferma della correttezza del rilievo della violazione della distanza ex D.M. n. 1444/68 mosso dal provvedimento impugnato all’opera realizzata dalla parte ricorrente: rilievo che risulta, in definitiva, non solo determinante ai fini della legittimità dell’ordinanza impugnata, ma anche assorbente rispetto a tutte le altre censure proposte dal ricorso avverso gli ulteriori profili motivazionali posti a base della medesima ordinanza di demolizione in contestazione.
In quest’ultima prospettiva, il Collegio rileva difatti che, secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra le molte, Sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668; id. Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480), "per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (cfr., di questa Sezione, pareri n. 357/2022 e n. 205/2022, nonché sentenze Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437"; così anche Consiglio di Stato, Sezione V, 17 settembre 2019, n. 6190)".
Anche nel caso in esame il provvedimento impugnato poggia su plurime e autonome motivazioni, sicché, secondo l'insegnamento sopra citato, la legittimità di una sola di esse già vale a far sì che l'atto resista alle censure mosse avverso le altre motivazioni.
16. Alla luce di tutte le suesposte motivazioni, dunque, il ricorso n. 38/2025 R.G. deve essere integralmente respinto.
17. Passando ora all’esame del ricorso n. 310/2024 R.G., lo stesso risulta -giusta eccezione dell’avvocatura comunale- improcedibile per carenza di interesse alla sua decisione.
Si ricorda che con siffatto ricorso la parte ha avanzato le seguenti censure:
- gli atti impugnati mancherebbero di elementi in grado di renderli riferibili all’Amministrazione, e come tali sarebbero nulli (mancherebbero: la firma, l’indicazione del Comune e dell’Unità organizzativa che ha curato il procedimento) (motivo I);
- le attività sottoposte a CILA non sarebbero sottoposte a specifiche forme di controllo da parte dell’Amministrazione, la quale potrebbe al più esercitare ordinari poteri di vigilanza edilizia, con la conseguenza che la legge non le attribuirebbe un potere di “non accettazione” della CILA (motivo II);
- l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare i poteri repressivi ex art. 6- bis del d.P.R. n. 390/2001, e nei confronti della CILA, al più, la regola di cui all’art. 21- septies , commi 3, 4 e 6 bis della legge n. 241/1990 (motivo III);
- gli interventi progettati sarebbero consistiti in “ tramezzi in cartongesso realizzati a chiusura dei locali tecnici e modifiche all’apertura del lato terrazzo ”, con la conseguenza che per la loro realizzazione sarebbe stata sufficiente la CILA, per non essere interessate parti strutturali dell’edificio; quanto alle “ ragioni sostanziali di contrarietà dell’intervento prefigurato in CILA, come osservato, avrebbero dovuto essere esternate in un provvedimento di divieto di prosecuzione ex art. 14, comma 7 bis Legge 241.1990 ”; e “ La IA prot. 95013 del 31/12/2022 costituisce un atto valido ed efficace, rispetto al quale non sono stati emessi atti inibitori ovvero sanzionatori. Nè potrebbe accadere, visto che è, ormai, trascorso il termine di legge ” (cfr. il ricorso a pag. 10, motivo IV).
A fronte di queste critiche deve però osservarsi quanto segue.
Una volta chiarito, nella prima parte della presente sentenza, che la CILA n. 15683 del 27 febbraio 2024, al contrario di quanto sostenuto dal ricorso, non valeva ad integrare la IA del 31 dicembre 2022, né tanto meno a sanare ex post la fuorviante indicazione contenuta negli elaborati progettuali della stessa in tema di distanze ex art. 9 del D.M. n. 1444/68 di cui si è detto, non si può che addivenire alla conclusione che un ipotetico accoglimento del ricorso n. 310/2024 R.G. non produrrebbe alcuna utilità pratica favorevole alla parte ricorrente.
Onde le censure appena compendiate non risultano scrutinabili, in quanto comunque inidonee a sortire l’effetto di abilitare interventi di completamento di una veranda di cui, si è detto, legittimamente il Comune di Campobasso ha ordinato la demolizione. Tra gli edifici che si fronteggiano in sito, invero, non c’è spazio sufficiente per arretrare/conservare almeno parzialmente il manufatto di cui si discute.
Il ricorso n. 310/2024 deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione.
18. In conclusione, alla luce delle suesposte motivazioni, il ricorso n. 38/2025 R.G. deve essere respinto e il ricorso n. 310/2024 va dichiarato improcedibile.
19. Le spese processuali di entrambi i giudizi, sussistendone le eccezionali ragioni prescritte dalla legge, possono essere integralmente compensate tra le parti dei rispettivi giudizi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione così decide:
- respinge il ricorso n. 38/2025 R.G.;
- dichiara improcedibile il ricorso n. 310/2024 R.G..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO