Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.2370/ 2024 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._1
GIORDANA SALTI, presso il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTA
c.f. , contumace Controparte_2 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “affinché, disposto ogni incombente di rito, Voglia fissare la comparizione delle parti innanzi a sé per il rituale tentativo di conciliazione e pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi , nato a [...]ù) il 19.11.1979, C.F. Controparte_1
, residente in [...] e , C.F._1 Controparte_2
1
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 08.05.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/11/2024, ritualmente notificato, CP_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale da
[...]
, sposata con matrimonio celebrato a IM (Perù) in data Controparte_2
20.02.2008, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che essendo insorto insanabile contrasto tra i coniugi, gli stessi vivono già da tempo separati;
(3) che i coniugi vivono e risiedono in Italia da molti anni e che pertanto sussiste la giurisdizione dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE 2201/2003; (4) che, in assenza di un accordo tra i coniugi sulla legge applicabile, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento UE n. 1259/2010, al presente procedimento dovrà applicarsi la legge italiana quale legge del paese di residenza abituale dei coniugi al momento dell'introduzione del giudizio.
Non ha proposto domande accessorie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 18.02.2024, alla presenza del solo ricorrente, il giudice: (1) stante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza, ha dichiarato la contumacia della convenuta;
(2) dando atto dell'assenza della necessità di assumere provvedimenti urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha concesso i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 7.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
All'esito del deposito della documentazione richiesta a parte ricorrente, all'udienza del
7.05.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dopo la precisazione delle conclusioni come indicate in epigrafe, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 La giurisdizione italiana e la legge applicabile - Come noto, il diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. di adire l'autorità giurisdizionale dello Stato per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, incontra limitazioni nel caso in cui la fattispecie sottoposta al vaglio dell'organo giudicante presenti elementi di estraneità all'ordinamento, come nel caso che ci occupa. In ipotesi simili, la verifica che deve essere svolta dall'autorità giurisdizionale adita riguarda primariamente l'accertamento della propria giurisdizione e, una volta superata tale verifica, occorre fare rinvio all'applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato operanti nell'ordinamento di riferimento, giungendo, quindi, alla determinazione della disciplina concretamente operante. Ebbene, premesso che nel caso che ci occupa il matrimonio, pur non trascritto in Italia, è comunque efficace nel nostro ordinamento (cfr. Cass. 1298/1971), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e, in caso positivo, della legge applicabile al caso concreto.
A tal riguardo deve farsi riferimento all'art. 3 della l. 218/1995 e all'art. 3 del Regolamento
Ue 1111/2019, applicabile in via universale, che afferma che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o la residenza abituale del convenuto…”.
Chiarito ciò, deve essere individuata la legge applicabile in concreto.
Sul punto, rileva l'art. 31 L. 218/95 che rimanda a quanto disciplinato dal Reg. UE n. 1259/10 sulla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21.06.2012, che all'art. 8, in caso di mancata scelta ad opera delle parti, stabilisce che la separazione è disciplinata “dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale (art. 8 lett. a)”.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. I medesimi, infatti, hanno condotto vite autonome ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente procedimento sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e del valore e della complessità della causa (valore indeterminabile-complessità bassa). Le stesse dovranno essere disposte in favore dello Stato essendo il ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1 [...]
sposati a IM (Perù) in data 20.02.2008, matrimonio non Controparte_2
trascritto in Italia;
2. condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte ricorrente quantificate in € 5.810,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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