Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 19181 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19181 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PEZONE VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. IANNITTI PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
VIA A. MANZONI 176 80123 NAPOLI
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di scioglimento del matrimonio ovvero della sentenza divorzile n° 6543/17 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 7.6.17 nel giudizio 21374/16 RG.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nate (15.10.97) e (4.8.2000). Per_1 Per_2
La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- La revoca del contributo al mantenimento delle figlie statuito in sede divorzile pari a 700 €
mensili (350 € per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- in via subordinata la riduzione di tale contribuzione da determinarsi nell'importo massimo non
1
- in via ulteriormente subordinata la previsione di un contributo al mantenimento solo di nella misura di 150 € mensili;
Per_1
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
- il rigetto della domanda;
- vittoria di spese con attribuzione.
Le parti comparivano in data 14.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava CP_2
sono operaio CP vivo con la mia attuale moglie in Abitazione in comproprietà con a;
non ho altri figli. Mi riporto al Persona_3 ricorso e ne chiedo l'accoglimento Ribadisco il peggioramento delle condizioni economiche e l'invalidità della mia attuale moglie per interventi chirurgici sbagliati , ribadisco che sostengo spese di viaggio per recarmi al lavoro che ha sede a Caivano da Preciso che sono epilettico da 12-13 anni o meglio da circa 12-13 anni si sono Persona_3 ripresentate le crisi L'asportazione della colecisti non mi ha dato problemi successivi .
è gia laureata in Biologia Molecolare, per quanto io so da circa 18 mesi;
so che sta facendo un corso di estetica Per_1 CP_
è laureata in Ingegneria Aerospaziale , e sta facendo la magistrale. La è titolare di un centro estetico Per_2 CP rinomato con sedi a Napoli e Milano. Dico che ha un centro estetico anche a Milano perché lei ha pubblicizzato anche la sede di Milano.
La convenuta dichiarava sono titolare di un centro estetico di piccole dimensioni che consta di una sola stanza al Corso Vittorio Emanuele a Pt_ Napoli;
vivo con le mie figlie nella Abitazione in comproprietà con . Non ho altri obblighi contributivi non avendo Pt_ altri figli. già all'udienza presidenziale lamentava una contrazione della sua attività lavorativa a causa della sua condizione di salute. Lui è epilettico , ma se ha veramente una epilessia non controllata con i farmaci potrebbe avere la pensione di invalidità; lui non la chiede perché gli ritirerebbero la patente;
peraltro mi chiedo come potrebbe lavorare e guidare la macchina se veramnete gravemente epilettico! , se avesse veramente il rischio di crisi imprevedibili, come Pt_ potrebbe ancora lavorare a contatto con materiali pericolosi! è metalmeccanico, dipendente della Pt_2
si è laureata in biologia se ben ricorso nel mese di ottobre 2023 al più all'inizio dell'anno 2024; ha anche
Per_1 superato l'esame di Stato per esercitare la professione di biologo e si è iscritta alla scuola di estetica Multicenter School che dura tre anni per acquisire un attestato, al fine di potermi aiutare. Attualmente ha finito di frequentare il
Per_1 secondo anno e sta per cominciare il terzo. Preciso che io attualmente ho difficoltà da sola a portare avanti il centro estetico per cui senza titolo non può venirmi ad aiutare. Peraltro evidenzio che la laurea in biologia potrebbe,
Per_1 se riuscissimo a realizzare un progetto di ampliamento, essere utile nel caso in cui facessimo trattamenti di biologia estetica. è iscritta al secondo anno di laurea magistrale in ingegneria aerospaziale (ha già conseguito la Per_2 Pt_ triennale due anni fa) fa solo lavoretti amatoriali non retribuiti come indicati in memoria . non sempre ha versato con regolarità l'assegno a titolo di mantenimento per le figlie e non ha mai concorso alle spese straordinarie per il 50% delle stesse. Io non ho uno studio a Milano, mi sono appoggiata ad un centro di Milano per un breve periodo per cercare di individuare un ulteriore canale di lavoro anche perché ha deciso di mettere a frutto la sua laurea nel settore
Per_1 estetico. Preciso che anche io ho conseguito la laurea in biologia con nel senso che abbiamo studiato assieme
Per_1 e ci siamo laureate assieme in quanto la laurea è necessaria per praticare i trattamenti di estetica biologica, nuova frontiera dell'estetica sulla quale io vorrei puntare con .
Per_1 Il Giudice all'esito:
• tentava la conciliazione che non sortiva effetto ,
• Non rileva la necessità di adottare provvedimenti provvisori ,
• Rilevava l'inammissibilità della prova orale richiesta da parte attorea afferente circostanze valutative o da provarsi per tabulas,
2 • Riteneva la causa matura per la decisione.
• invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
• Ordinava la discussione orale della causa.
• Riserva la causa in decisione al collegio.
Il Collegio osserva che in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183. ), alla luce del principio di autoresponsabilità, col raggiungimento della maggiore età, l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• (nata [...]) 24enne è iscritta al secondo anno di laurea magistrale in ingegneria Per_2 aerospaziale dopo avere conseguito la laurea triennale(con ogni evidenza in regola con gli esami ovvero nei tempi ordinari).
I lavori occasionali dalla stessa svolti (sponsorizzazioni, promoter in occasione di eventi serali…..) non possono certo ritenersi indicativi di una raggiunta indipendenza economica considerando che non certo trattasi di rapporti di lavoro in grado di garantire alla giovane l'indipendenza economica, quanto piuttosto una modestissima entrata che le ha consentito e le consente di potere sostenere piccole spese personali che i genitori, con ogni probabilità, non possono o non vogliono sostenere.
• (nata [...]) 27enne è laureata in biologia da un anno circa (percorso di laurea Per_1 seguito e conseguito insieme alla madre) , ha superato l'esame di Stato per esercitare la professione di biologo, è iscritta alla scuola di estetica Multicenter School di durata triennale per conseguire il titolo che le potrà consentire (unitamente alla laurea in biologia) di
3 raggiungere la propria indipendenza nel campo della biologia estetica.
E' evidente che per la qualifica Professionale di Estetista di durata triennale è obbligatoria Per_1 per l'esercizio dell'attività nel campo della biologia estetica ovvero per aprire attività di estetica in forma autonoma o per lavorare nel centro della madre che ha conseguito anche lei la laurea unitamente a proprio per potere solcare la nuova frontiera della biologia estetica con le dovute Per_1
competenze. In questo senso deve ritenersi ancora in essere il percorso formativo postuniversitario di
, che non può certo ritenersi economicamente indipendente e che, in ragione dell'impegno Per_1
prestato e del percorso intrapreso con profitto e in tempi regolari, conserva il diritto alla percezione del contributo al mantenimento indiretto da parte del padre genitore non convivente.
Confermati gli obblighi contributivi a carico dell'attore in favore delle figlie, si deve valutare se, rispetto all'epoca del divorzio, siano sopravvenute circostanze che impongano la rideterminazione in peius degli stessi.
In questa sede il Collegio è infatti tenuto solo a valutare se vi sia stato incremento o decremento reddituale/patrimoniale di entità tale da ritenere diminuita la capacità contributiva dell'attore rispetto al momento del divorzio, comparando le condizioni economiche al momento della domanda rispetto a quelle sussistenti all'epoca del divorzio.
Sul punto si evidenzia che:
• in sede di divorzio le parti concordavano la misura della contribuzione a carico del Pt_1 che con ogni evidenza, nel 2017, la riteneva equa e sostenibile.
• Il on prova, ma nemmeno deduce, la attuale percezione di redditi inferiori rispetto Pt_1 al 2017 (anno del divorzio).
• Non possono rilevare, ai fini della decisione, i problemi di salute del colecistectomia Pt_1 ed epilessia) per sua stessa ammissione rispettivamente la colecistectomia brillantemente superata (L'asportazione della colecisti non mi ha dato problemi successivi) e la epilessia della quale non viene documentata alcuna recente riacutizzazione incidente sulla capacità lavorativa né determinante la dichiarazione di invalidità (Preciso che sono epilettico da 12-
13 anni o meglio da circa 12-13 anni si sono ripresentate le crisi).
• Non possono rilevare ai fini della decisione la documentata coxartrosi della attuale moglie, peraltro non determinante invalidità, né le documentate spese sanitarie dell'attore che rappresentano voce di spesa isolata e straordinaria;
• Non può rilevare ai fini della decisione l'attuale convivenza dell'attore con la moglie, che riferisce essere inoccupata e non percettrice di reddito, in quanto il con ogni Pt_1 evidenza, contraeva matrimonio nella consapevolezza dei primari obblighi contributivi al
4 mantenimento delle figlie (concordati in sede divorzile) che non possono certo essere sacrificati in ragione del nuovo matrimonio del padre.
• Non possono rilevare ai fini del decidere le riferite maggiori potenzialità economiche, rispetto all'epoca del divorzio, della (genitore convivente), che, pur se concorrono a garantire CP_1 alle figlie maggiorenni non indipendenti un migliore soddisfacimento delle loro esigenze di vita, non comportano però una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.
• Non può rilevare infine ai fini del decidere l'aumentato costo della vita che peraltro giammai potrebbe valutarsi in senso unidirezionale.
Sulla scorta di queste considerazioni si ritiene di rigettare la richiesta attorea confermando nell'an e nel quantum gli obblighi contributivi al mantenimento delle figlie da ritenersi entrambe ancora non economicamente indipendenti così come concordati in sede divorzile
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotte del 50% ex art. 4 comma 1 D.M.
55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Rigetta il ricorso
• condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta che liquida in complessivi euro 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti
il Presidente dr. Raffaele Sdino
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