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Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/07/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 23/2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Nasta presso Controparte_1 Controparte_2 il cui studio sito in Genova, Viale Padre Santo 5 / 11 B sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Chiedono che codesta Ecc.ma Corte dichiari efficace nella Repubblica Italiana, con propria sentenza, la pronuncia di nullità del loro matrimonio contratto in Genova in data 8 settembre 2012, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023, ordinando la trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova. ”.
Per il Pubblico Ministero: “ Chiede che l'ecc.ma Corte di Appello di Genova dichiari efficace nella Repubblica Italiana la pronuncia di nullità del matrimonio con rito concordatario contratto in Genova l'8 /9/2012 da e Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023 resa esecutivo con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ”.
Ragioni in fatto e in diritto
e , entrambi nati nel 1982, dopo 7 anni di Controparte_1 Controparte_2 fidanzamento contraevano matrimonio concordatario in Genova l'8 settembre 2012.
1 Questo matrimonio era dichiarato nullo con sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023 su ricorso presentato dalla , CP_1 dopo che i due coniugi si erano separati legalmente il 12 gennaio 2017.
Sentiti i coniugi ed assunti dei testimoni il Tribunale Ecclesiastico appurava che i due erano stati fidanzati per sette anni durante il periodo degli studi.
Mentre il che era stato battezzato ed aveva fatto la prima comunione, era in CP_2 realtà ateo, la era profondamente religiosa tanto che ad un certo punto aveva CP_1 detto al che o la sposava con matrimonio religioso o non aveva più senso CP_2 continuare la relazione.
Lui dopo un po' di esitazione aveva accettato, aveva fatto la cresima ma il tutto vissuto come degli oneri burocratici da espletare e con la intima convinzione che se il matrimonio non avesse funzionato si sarebbe separato e poi divorziato.
Nel corso del matrimonio era emersa progressivamente la diversità di visione esistente fra i due coniugi, con lui orientato verso una visione edonistica della vita.
La rimaneva incinta ma purtroppo perdeva il bambino;
in tale occasione il CP_1
che mai si era dimostrato molto incline alla paternità, era stato percepito dalla CP_2
come lontano e distaccato;
di qui la crisi della copia. CP_1
Il Tribunale Ecclesiastico alla luce di questi elementi concludeva che vi era una ipotesi di nullità del matrimonio concordatario per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo.
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 18 dicembre 2023 decretava la esecutività della suddetta sentenza canonica.
e presentavano ricorso congiunto per la delibazione CP_3 Controparte_2 della sentenza ecclesiastica.
Nessuna regolamentazione economica era richiesta.
La Procura Generale si esprimeva a favore dell'accoglimento del ricorso.
Era disposto che l'udienza di discussione fissata per il giorno 11 luglio 2024 venisse svolta mediante note di trattazione scritta;
viste le note di trattazione in forma scritta depositate dai ricorrenti, la Corte decideva la causa.
Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente .
2 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Genova, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto
Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si e' svolto secondo le forme del “Processus brevior introdotto dal motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, avendo tra l'altro aderito al libello di Persona_1
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. CP_4
Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data ? del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
Il ragionamento seguito dal Tribunale ecclesiastico risulta corretto alla luce degli elementi probatori a disposizione.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano ? in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di ? dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
3 Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 28 aprile 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 18 dicembre 2023 , con la quale
è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario fra e , celebrato in Genova l'8 settembre 2012; Controparte_1 Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova lì 11 luglio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Rossella Atzeni -Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. 23/2024 R.G. V.G. promosso con ricorso congiunto da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Nasta presso Controparte_1 Controparte_2 il cui studio sito in Genova, Viale Padre Santo 5 / 11 B sono elettivamente domiciliati come da mandato in atti.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Chiedono che codesta Ecc.ma Corte dichiari efficace nella Repubblica Italiana, con propria sentenza, la pronuncia di nullità del loro matrimonio contratto in Genova in data 8 settembre 2012, emessa dal Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023, ordinando la trascrizione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova. ”.
Per il Pubblico Ministero: “ Chiede che l'ecc.ma Corte di Appello di Genova dichiari efficace nella Repubblica Italiana la pronuncia di nullità del matrimonio con rito concordatario contratto in Genova l'8 /9/2012 da e Controparte_1 Controparte_2 emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023 resa esecutivo con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ”.
Ragioni in fatto e in diritto
e , entrambi nati nel 1982, dopo 7 anni di Controparte_1 Controparte_2 fidanzamento contraevano matrimonio concordatario in Genova l'8 settembre 2012.
1 Questo matrimonio era dichiarato nullo con sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Ligure in data 28 aprile 2023 su ricorso presentato dalla , CP_1 dopo che i due coniugi si erano separati legalmente il 12 gennaio 2017.
Sentiti i coniugi ed assunti dei testimoni il Tribunale Ecclesiastico appurava che i due erano stati fidanzati per sette anni durante il periodo degli studi.
Mentre il che era stato battezzato ed aveva fatto la prima comunione, era in CP_2 realtà ateo, la era profondamente religiosa tanto che ad un certo punto aveva CP_1 detto al che o la sposava con matrimonio religioso o non aveva più senso CP_2 continuare la relazione.
Lui dopo un po' di esitazione aveva accettato, aveva fatto la cresima ma il tutto vissuto come degli oneri burocratici da espletare e con la intima convinzione che se il matrimonio non avesse funzionato si sarebbe separato e poi divorziato.
Nel corso del matrimonio era emersa progressivamente la diversità di visione esistente fra i due coniugi, con lui orientato verso una visione edonistica della vita.
La rimaneva incinta ma purtroppo perdeva il bambino;
in tale occasione il CP_1
che mai si era dimostrato molto incline alla paternità, era stato percepito dalla CP_2
come lontano e distaccato;
di qui la crisi della copia. CP_1
Il Tribunale Ecclesiastico alla luce di questi elementi concludeva che vi era una ipotesi di nullità del matrimonio concordatario per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo.
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 18 dicembre 2023 decretava la esecutività della suddetta sentenza canonica.
e presentavano ricorso congiunto per la delibazione CP_3 Controparte_2 della sentenza ecclesiastica.
Nessuna regolamentazione economica era richiesta.
La Procura Generale si esprimeva a favore dell'accoglimento del ricorso.
Era disposto che l'udienza di discussione fissata per il giorno 11 luglio 2024 venisse svolta mediante note di trattazione scritta;
viste le note di trattazione in forma scritta depositate dai ricorrenti, la Corte decideva la causa.
Osserva questa Corte che si è proceduto secondo il rito camerale essendo stata la domanda proposta congiuntamente .
2 In via pregiudiziale si rileva la sussistenza della competenza territoriale di questa Corte, in ordine alla domanda di esecutorietà, con riferimento al luogo, Genova, ove il matrimonio religioso è stato celebrato e lo stesso è stato trascritto
Sussistono nella specie tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 dell'accordo di modificazione del Concordato Lateranense, intervenuto tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché quelle di cui all'art. 4 lettera b) del Protocollo addizionale 18 febbraio 1984.
Il giudice ecclesiastico era dotato di giurisdizione in relazione alla domanda proposta in sede canonica trattandosi di matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo citato.
Sulla base della esposizione della vicenda processuale della sentenza ecclesiastica, risulta che è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere nel rispetto del principio del contraddittorio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, atteso che il processo si e' svolto secondo le forme del “Processus brevior introdotto dal motu proprio pontificio Mitis Iudex Dominus Iesus del 15 agosto 2015, avendo tra l'altro aderito al libello di Persona_1
, ed essendo stati sentiti entrambi i coniugi. CP_4
Il carattere definitivo della pronuncia delibanda è provato dal decreto in data ? del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella qualità di organo superiore di controllo, in conformità dell'art. 8 n.2 dell'Accordo citato.
Non risulta la contrarietà della sentenza di cui si chiede la delibazione ad altra pronuncia emessa da giudice italiano e passata in giudicato;
né risulta la pendenza davanti a giudice italiano preventivamente adito di altro procedimento tra le stesse parti e relativo allo stesso oggetto.
La nullità del matrimonio è stata dichiarata sulla base di ampia istruttoria, condotta con strumenti probatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo civile italiano
(interrogatorio delle parti e audizione di testimoni informati), che ha indotto il giudice ecclesiastico a ritenere la fondatezza nel merito, valutazione che è sottratta ad ogni sindacato in sede di delibazione.
Il ragionamento seguito dal Tribunale ecclesiastico risulta corretto alla luce degli elementi probatori a disposizione.
Va pertanto dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano ? in oggetto;
l'ufficiale di Stato Civile del Comune di ? dovrà provvedere agli adempimenti come indicati nel dispositivo.
Non viene richiesto, infine, alcun provvedimento accessorio di carattere economico riservato al giudice civile.
3 Trattandosi di procedimento non contenzioso instaurato congiuntamente non si emette pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa il 28 aprile 2023 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure, munita del visto di esecutorietà del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 18 dicembre 2023 , con la quale
è stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con rito concordatario fra e , celebrato in Genova l'8 settembre 2012; Controparte_1 Controparte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere, in relazione a questa sentenza ed alla trascrizione del matrimonio di cui al capo 1), all'esecuzione degli incombenti di legge.
Genova lì 11 luglio 2024
Il Consigliere est.
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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