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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 640 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via S. Miceli n. 12 presso lo studio dell'avv. Marcello Rubino, giusta procura alle liti in atti. APPELLANTE CONTRO già (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via dei Bizantini n. 18 presso lo studio dell'Avv. Carlo Carere che la rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Mario Rapini giusta procura alle liti in atti APPELLATA OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 745/2014 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 22.10.2014 e depositata il 27.10.2014. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 3 dicembre 2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 7 maggio 2013 la sig.ra conveniva in Parte_2 giudizio davanti al Giudice di Pace di Lamezia Terme la chiedendo che nei suoi confronti CP_2 fosse accertata la ripetizione dell'indebito per aver la stessa addebitato, a carico dell'odierna appellante l'importo di € 277,48 per consumi ed acquisti di servizi non dovuti e venisse riconosciuta la somma di € 1.220,00 a titolo di indennizzo per ogni giorno di sospensione della linea telefonica ed
€ 2.000,00 per danni contrattuali, extracontrattuali e non patrimoniali subiti oltre al pagamento delle spese legali. A fondamento della domanda, l'odierna appellante deduceva: che in data 2 ottobre 2011 aveva acquistato un videotelefonino ed aveva attivato con la il piano tariffario Top 800 CP_2 sull'utenza telefonica 3282556440 con addebito mensile di € 35,00; che fin da subito verificava e reclamava al servizio n. 133 il malfunzionamento della linea telefonica e constatava dall'estratto contabile un addebito maggiore di quello pattuito nonostante il gestore avrebbe dovuto comunicare le anomalie, per cui l'8.8.2012 comunicava il recesso e richiedeva la restituzione delle somme ingiustamente incamerate. Si costituiva il 26.09.2023 la chiedendo il rigetto della domanda e spiegando domanda CP_2 riconvenzionale;
precisava che l'attrice il 2.10.2011 aveva sottoscritto una proposta di abbonamento che prevedeva la vendita a rate del telefono mod. Samsung Galaxy S II con vincolo contrattuale di trenta mesi e che dopo aver fatto richiesta l'8.6.2012 di portabilità del numero, il 17.8.2012, inspiegabilmente comunicava la volontà di recesso;
che la domanda era infondata avendo l'attrice conoscenza del tipo di contratto e del piano tariffario, tra l'altro consultabile sul sito internet, che le informazioni relative al consumo erano reperibili chiamando il numero gratuito 4034 ovvero sul sito, nella sezione “area clienti” e che l'obbligo di informazioni circa il superamento delle tariffe era riferito esclusivamente al superamento del plafond per il traffico dati;
che nessun disservizio era stato riscontrato per cui proponeva domanda riconvenzionale stante l'omesso pagamento di diverse fatture comprese quelle per l'acquisto del terminale per complessivi € 671,00. Con la sentenza n. 745/2014, pubblicata il 27.10.2014, il Giudice di Pace di Lamezia Terme operava la compensazione giudiziale dichiarando che nulla era dovuto tra le parti poiché, da un lato, accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la alla restituzione della somma CP_2 di € 277,48 ed al pagamento dell'indennizzo ex art. 5 dell'AGCOM 73/11 pari ad € 394,39 per complessivi € 671,87, dall'altro lato, accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta e condannava l'attrice al pagamento della somma di € 671,87, compensando le CP_2 spese legali. Avverso tale sentenza la sig.ra proponeva appello non avendo il giudice di Parte_1 prime cure quantificato correttamente il danno il cui onere probatorio gravava sulla parte obbligata alla prestazione e perché aveva erroneamente accolto la domanda riconvenzionale sebbene la
[...] fosse stata inadempiente. CP_2
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale la hiedendo CP_2 il rigetto dell'appello avendo il giudicante accolto la domanda nonostante l'attrice non avesse fornito idonea prova della durata del disservizio nè prodotto i tabulati telefonici relativi alle segnalazioni di guasto ed applicato erroneamente l'art. 1226 c.c. e la delibera Agcom 326/2010 per la liquidazione del danno. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03.12.2014, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, appare doveroso precisare che l'odierno giudicante deve fare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Fatta questa premessa, il thema decidendum del giudizio di appello deve essere cristallizzato nell'accertamento del disservizio della al fine di verificare le ragioni dell'una parte di CP_2 sospendere il pagamento e richiedere l'accertamento e la liquidazione del danno, dell'altra parte di pretendere il pagamento delle fatture emesse. Le parti lamentano che il Giudice di pace abbia erroneamente valutato le prove per cui chiedono la riforma della sentenza gravata. Per la parte appellante non era stata specificata e determinata la quantificazione del danno e non era stato stabilito l'esatto periodo di malfunzionamento nonostante i testimoni e Tes_1 Tes_2
(marito e cognato dell'attrice) avessero confermato che “ogni qualvolta che tentavano di
[...] contattare la nel periodo da ottobre 2011 ad agosto 2012 sul numero mobile 3282566440 Per_1 il segnale risultava disturbato o irraggiungibile”. È noto che nei contratti di abbonamento per i servizi telefonici ed ADSL, il somministratore si obbliga all'erogazione di una prestazione continuativa, che deve essere eseguita con la diligenza ex art. 1176 c.c. Il contratto di utenza telefonica è infatti un contratto di somministrazione (Cass., 02/10/1997, n. 9624) che pone a carico del gestore l'obbligo di fornire il servizio (C.d.A. Napoli, 09/03/2021, n. 862) in via continuativa, garantendo altresì all'utente un ripristino tempestivo della eventuale interruzione. Il guasto della linea telefonica che comporta o il semplice malfunzionamento o la vera e propria interruzione del servizio, rappresenta la tipica ipotesi di inesatto adempimento dell'obbligazione di durata e continuativa gravante sul somministratore. Ogni disagio o disservizio della linea telefonica integra, in astratto, un inadempimento da parte del somministrante (Trib. Avellino, 19/04/2021, n. 630). Nel caso di specie, le emergenze processuali non hanno provato l'inesatto adempimento delle Cont prestazioni della per la durata di circa 9 mesi. Manca in atti, la prova del malfunzionamento attraverso le segnalazioni effettuate, le eventuali lettere di richiesta della riparazione delle linee, la scheda – guasti. I testimoni hanno dichiarato il disservizio fino ad agosto 2012 ma, sul piano oggettivo, la testimonianza non è precisa e cronologicamente dettagliata per cui, nel caso di specie, potrebbe essere ammessa come mera presunzione semplice di fatto. Si osservi, inoltre, che la prova per testi è idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e d'ogni altra circostanza (art. 2721 comma 2, cod. civ.). L'onere di provare l'inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l'inesistenza dell'inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest'ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l'obbligazione di pagamento della controparte;
lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d'inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento” (Cass. civ. sez II, 15.5.2024 n. 4197). Per inciso, con riguardo poi all'eccezione formulata da circa la capacità a testimoniare Controparte_1 del marito dell'attrice appare ora doveroso precisare che “la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite. Sul piano processuale la natura giuridica dell'indennizzo richiede che l'attore deduca e dimostri la previsione contrattuale dell'indennizzo stesso e dimostri l'inizio e la durata del pregiudizio (disservizio); diversamente il danno risulterà non provato nel suo preciso ammontare con conseguente liquidazione dal giudice con valutazione equitativa. L'utente, in caso di malfunzionamento del servizio imputabile all'operatore, per ottenere l'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi, è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a dimostrare l'evento di danno nonché il nesso di causalità. In base alle generali regole in materia di onere probatorio circa l'adempimento di obbligazioni, si desume dalla delibera Agcom n. 276/13/CONS, che “l'utente deve dedurre l'esistenza del contratto, mentre l'operatore è tenuto a fornire la prova del proprio adempimento. Pertanto, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è pur vero che è l'istante a dover fornire la prova della fonte del diritto vantato…” Ciò detto, in ordine al tema della distribuzione dell'onere della prova, trattandosi di responsabilità contrattuale, non appare applicabile il disposto di cui l'art. 2697 cod. civ., per cui l'onere della prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto incombe, in prima battuta, sull'attore e non sul convenuto;
vige, piuttosto, il principio della presunzione di persistenza del diritto, per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. n. 9351/2007). In pratica, la domanda, avente ad oggetto l'inadempimento di un contratto, presuppone la prova puntuale dell'esistenza della fonte negoziale o legale del diritto, mentre l'inadempimento potrebbe essere semplicemente allegato. L'indagine, pertanto, riguarda l'ampia e complessa analisi della disciplina generale dettata in materia di inadempimento, inteso come impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. o dall'art. 1176 c.c. In sostanza, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il servizio era perfettamente funzionante. Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. n. 577/2008; Cass. n. 509351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 20073/2004). Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 3996/2020, ha avuto modo di ribadire che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Vertendosi, poi, in tema di responsabilità contrattuale, la colpa dell'inadempiente è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (Cass. n. 2853/2005; Cass. n. 14124/2000). Posto che il contratto di utenza ha la natura di contratto di somministrazione continuata, l'Ente erogatore è tenuto, seconda buona fede, all'esecuzione del rapporto e, a fronte della mancata erogazione della prestazione contrattuale, ha l'onere di provare che l'interruzione o di assenza della erogazione è dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella clausola contrattuale di esonero, espressamente sottoscritta dall'utente (Cfr. Cass. n. 12346/1991; n. n. 1500/1994 per casi analoghi). Ciò premesso, la ha invocato in primo grado la responsabilità contrattuale ex art. 1218 Parte_1
c.c. della società evidenziando, in particolare, le problematiche relative al malfunzionamento CP_1 della linea telefonica e dell'ADSL, aggiungendo di avere effettuato numerose chiamate di contestazione al servizio clienti. Quanto alla prova del rapporto contrattuale non vi è dubbio che esso sia stato dimostrato: di conseguenza, sulla scorta dei principi sopra enunciati, (ora doveva dimostrare CP_2 CP_1 di avere evaso le richieste attoree, adempiendo all'obbligo contrattualmente assunto, o, comunque, doveva dare prova di non essere stata in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lei non imputabili. avrebbe dovuto provare di aver intrapreso ogni iniziativa volta a garantirne il superamento CP_1 del disservizio, oppure documentare che giammai nessun disservizio si era verificato, piuttosto che limitarsi al mero disconoscimento delle richieste. Ne deriva che non colgono nel segno le critiche alla sentenza impugnata, risolvendosi le stesse nella pedissequa riproposizione delle argomentazioni difensive già vagliate e superate dal primo giudice. Per quanto esposto, a parere di questo Tribunale, non vi sono motivi per discostarsi dal percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata secondo cui “di tali segnalazioni la convenuta società ha volutamente omesso di fornire prova, non producendo i tabulati telefonici” per cui il giudice a quo nella decisione impugnata ha correttamente accertato il diritto della attrice all'indennizzo per il malfunzionamento della linea telefonica quantificato in € 394,39 ex art. 1226 c.c., come statuito nella decisione gravata da appello non rilevando in atti alcuna clausola o condizione generale del contratto limitativa dell'indennizzo. Deve così essere confermato l'indennizzo non essendo stata quantificata con precisione la durata del malfunzionamento. In caso identico, peraltro, ha così deciso la giurisprudenza di merito (vedi in particolare Tribunale Paola, sez. I, 24.4.2018, n. 320). L'appellante ha, infine, censurato la sentenza n. 745/2014 del Giudice di Pace di Lamezia Terme anche nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore di Parte_1 liquidandolo in via equitativa. Detta liquidazione da parte del giudice a quo è erronea, non essendo stata suffragata da alcun adeguato supporto probatorio;
infatti, la dimostrazione di tale pregiudizio (maggior danno) – a differenza che per l'indennizzo – soggiace alle regole ordinarie sul riparto dell'onere probatorio. Ed invero, per il riconoscimento dell'importo richiesto in citazione, la parte attrice avrebbe dovuto provare il maggior danno subito, avendo errato il primo giudice nel riconoscere l'importo liquidato in via equitativa. Si reputa, a questo punto, opportuno ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria), evidenziando che secondo i principi generali, l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove. Detta schematizzazione va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000). Con le allegazioni, invero, le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio;
con le domande o con le eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati;
con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. n. 7878/2000). Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte. Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. Un., n. 761/2002). L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n. 7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003). Al riguardo, occorre dare atto che, nella fattispecie in esame, manca la puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle condotte che si assumono pregiudizievoli. Tanto evidenziato sotto il profilo della allegazione, sotto il profilo probatorio giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacché non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa: qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità. Ed invero, è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. n. 3794/2008). In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. n. 15585/2007). Fatta questa doverosa premessa, deve allora rilevarsi nella specie l'irrimediabile genericità delle allegazioni dell'attrice in primo grado in ordine a quali sarebbero, in concreto, gli interessi di rango costituzionale effettivamente lesi dalla condotta del gestore telefonico e quali i danni-conseguenza subiti. Le medesime considerazioni appena svolte circa l'insussistenza di qualsivoglia compiuta allegazione e prova in ordine alla verificazione dei lamentati danni escludono, quindi, in radice, qualsiasi ricorso alla liquidazione equitativa, atteso che tale forma di liquidazione presuppone pur sempre il computo assolvimento degli oneri probatori in ordine all'an debeatur, oneri probatori che per tutto quanto sopra detto non possono dirsi assolti ad opera di Parte_1
Segue il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice. Con riguardo alla contestazione circa l'entità degli importi fatturati per assenza di una quantificazione riconducibile con evidenza al contratto in essere e per assenza della comunicazione di alert prevista dalla normativa del settore per i consumi sulla telefonia mobile generati oltre soglia in violazione della delibera AGCOM, la parte convenuta si è difesa limitandosi a dedurre che i consumi erano stati correttamente quantificati ma non ha assolto all'obbligo comunicare il superamento di soglia, il traffico residuo disponibile, il passaggio ad eventuale altra tariffa ed il relativo prezzo al superamento del plafond. Le misure a tutela dell'utenza mirano a facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi di comunicazione elettronica sia su rete fissa che su rete mobile e ad agevolare la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato. La compagnia telefonica deve avvisare l'utente nel caso in cui vengano superate le soglie di traffico previste dalla Delibera 326/10/CONS dell'Agcom, ed è anche onerata della prova di aver messo l'utente in condizione di comprendere i volumi di traffico prodotti, ed i costi delle connessioni con tariffa a consumo. In caso di offerte che prevedano la possibilità di fruire di una determinata quantità di servizi, in termini di tempo o di volume, per un certo periodo di tempo ad un prezzo predefinito l'operatore deve fornire idoneo preavviso all'utente circa l'imminente raggiungimento del limite prestabilito e un'adeguata informativa sulla conseguente fatturazione aggiuntiva in caso di superamento del predetto limite. In mancanza di tali comunicazioni, gli importi addebitati all'utente con fatturazione “a consumo” per servizi fruiti extra-soglia, devono essere interamente stornati o rimborsati all'utente (A.G. Com. 79/10/CIR). Dall'esame delle fatture in atti la somma extrasoglia da restituire all'utente è pari ad € 135,90 e non ad € 277,48. Passando all'esame della domanda riconvenzionale è indubbio che l'utente abbia sottoscritto il contratto di abbonamento con vendita a rate del telefono mod. Samsung Galaxy S II e vincolo contrattuale di trenta mesi. Nella struttura del contratto il contatore centrale assume la funzione di strumento di registrazione del traffico telefonico, imposto dallo schema normativo ed accettato con la sottoscrizione, che si presume idoneo in ragione dei collaudi e dei controlli, ai quali è sottoposto da parte della pubblica amministrazione (Cass., 3686/1997). Il mezzo attraverso il quale le registrazioni del contatore vengono comunicate all'utente è la bolletta telefonica, atto unilaterale di natura contabile non dissimile dalla fattura (Cass., 947/1986), che costituisce prova delle registrazioni riportate se l'utente non le contesta (Cass., 8901/1997). Con la dimostrazione della corrispondenza delle registrazioni riportate nella bolletta a quelle del contatore centrale si esaurisce l'onere probatorio della società telefonica. Non può dunque trovare accoglimento la domanda di parte attrice di annullamento delle fatture, dal momento che i suddetti pagamenti sono richiesti per i servizi attivi e quindi goduti ed usufruiti da parte attrice nel periodo di emissione, come si evince nelle fatture presenti in atti di cui non risulta alcun pagamento. Ne deriva che non colgono nel segno le critiche alla sentenza impugnata, ed a parere di questo Tribunale non vi sono motivi per discostarsi dal percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, con conseguente rigetto del relativo motivo di gravame. In conclusione, il giudice a quo nella decisione impugnata ha correttamente accertato il diritto della attrice all'indennizzo nella misura di € 394,39 e quello per l'omesso avviso del superamento della soglia rideterminato in € 135,90 per un totale di € 530,29 La Sig.ra deve corrispondere ad ora la somma di cui Parte_2 CP_2 CP_1 alle fatture prodotte e non pagate per un totale di € 671,87 oltre interessi legali dall'emissione delle fatture fino al totale pagamento. Alla riforma della decisione impugnata ne deriva poi l'obbligo per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire alla società odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione delle pronunce medesime, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n.21699/201). Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. Quanto all'entità della restituzione essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di
“restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n. 11491/2012). Le spese di lite devono essere compensate in relazione al primo grado di giudizio ed anche per il presente grado d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta la domanda d'appello formulata dalla ed a conferma parziale della Parte_2 sentenza impugnata condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_2 alla complessiva somma di € 530,29 di cui € 394,39 a titolo di indennizzo ed € 135,90 per omesso avviso del superamento della soglia;
2. rigetta l'interposto gravame proposto dalla CP_1
3. conferma il pagamento delle somme di cui alle fatture emesse nella misura di € 671,87 oltre interessi legali dall'emissione delle fatture fino al totale pagamento;
3. compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. Lamezia Terme, 5 giugno 2025 Il Giudice Teresa Valeria Grieco