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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5092/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio
(scioglimento matrimonio),
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. BUCCAFURRI DOMENICO come Parte_1
da mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SCAVO MASSIMILIANO Controparte_1
come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
1 All'udienza del 26.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa
dinanzi al Collegio per la decisione. Il P.M. concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 30/04/2012 nel Comune di Taranto con , che dalla Controparte_1
loro unione non erano nati figli, e che con Sentenza n. 1086/2024 pubblicata in data
10/04/2024 il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, non formulando alcuna domanda accessoria.
Costituitosi in giudizio il resistente si associava alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla . Pt_1
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Taranto n.
1086/2024 pubblicata in data 10/04/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Non risulta formulata dalle parti alcuna ulteriore richiesta accessoria.
2 Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Taranto il
30/04/2012 da , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile del Comune di TARANTO al N. 3 P. 1 Uff. 2 anno 2012
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso il 27/03/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
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