Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 5799/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato alle parti come da ordinanza resa in data 16/01/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA nato il [...] in [...], C.U.I. , rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. GIANLUCA CRAVERO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE - conclusioni di parte ricorrente: “ogni contraria istanza, disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino annullare il provvedimento della Questura di nei confronti del signor CP_1 [...] on la conseguente concessione del permesso di soggiorno”; Parte_1
- 1 -
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 24/02/2020, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il secondo grado avente la cittadinanza italiana, la nonna , nata il [...]. Persona_1
Con provvedimento recante prot. nr. 1251/2023, reso in data 30/10/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 19/03/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, comunicando, altresì, all'interessato che sussistono, nei suoi confronti, i presupposti per l'allontanamento dal che, pertanto, si sarebbe proceduto alla valutazione della sua CP_3 posizione amministrativa ai fini dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998 e della Direttiva 115/2008 CE. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 29/03/2024 e depositato il giorno 02/04/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 3 dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'istanza volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata rigettata, previa rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa in data 28/05/2024, le cui motivazioni, per brevità, devono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte. La p.a. si è costituita per la fase di merito, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 08/01/2025, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 8 dell'atto di comparsa. Con ordinanza resa in data 16/01/2025 (comunicata alle parti, a cura della cancelleria, in data 17/01/2025) – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stato assegnato alle parti un termine di giorni dieci per il deposito di memoria con cui prendere posizione in ordine alle deduzioni svolte dalla rispettiva controparte e precisare le proprie conclusioni. Spirato il suddetto termine, entro il quale nulla è pervenuto, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
- 2 - IN DIRITTO
L'impugnazione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
a) Dei motivi di diniego del rilascio del permesso di soggiorno richiesto nonché dei motivi di impugnazione
Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che, dagli atti dell'ufficio, «risulta che gli accertamenti esperiti dal 18/09/2020 al 24/10/2020, in orari e giorni differenti, dal personale del Corpo di Polizia Municipale di in via Brandizzo 15, indirizzo dichiarato in sede di presentazione CP_1 dell'istanza hanno avuto esito negativo in quanto al predetto indirizzo né l'interessato né la nonna sono mai stati ivi reperiti» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 1251/2023 depositato unitamente al ricorso). Ha anche rilevato che «a carico [dell'istante] risulta una sentenza di condanna emessa in data 20/02/2018 dal Tribunale di Torino, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa per la violazione di cui agli artt. 110, 628, co. 1 e 3, c.p. (…) i comportamenti posti in essere sono indice di assoluta assenza di inserimento sociale e fanno ritenere che lo stesso tragga sostentamento da attività illecite, denotando un'indole antisociale che rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica la cui tutela, nel caso specifico, appare comunque prioritaria rispetto all'interesse per l'unità familiare;
inoltre lo stesso pur essendo in Italia dal 2011 e titolare di permesso di soggiorno da tale anno fino al 19/01/2020 per motivi familiari e per avendo avuto quindi la possibilità di inserirsi nel tessuto socio-lavorativo di questo Paese, ha optato per una condotta illegale» (ibidem). La Questura ha precisato, infine di aver considerato che, ad integrazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l'interessato «non ha … prodotto osservazioni o documentazione ai fini di una favorevole definizione dell'istanza e, pertanto, permangono gli anzidetti elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta» (ibidem). Ha quindi constatato che «la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che tanto meno appare emergere in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 d.lgs. 286/98» (ibidem). Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto:
− che «incombe … sull'Amministrazione che ritenga di disattendere questi documenti e negare la situazione fattuale della convivenza, fornire adeguata dimostrazione del diverso stato di diritto o di fatto in cui versa lo straniero» (pag. 1 del ricorso);
− che «gli elementi addotti dalla amministrazione a riprova della mancata convivenza [sono] inadeguati, in quanto non tengono conto di situazioni di “vita”, quali la necessità di svolgere attività lavorativa [essendo egli] titolare di regolare contratto di lavoro e soprattutto della circostanza che [egli ha] depositato integrazione, a seguito di notifica di comunicazione 10 bis, in
- 3 - data 17 maggio 2023 indicando il nuovo indirizzo nel quale si era trasferito con [sua] nonna, via Vestignè 3» (pag. 2 del ricorso); CP_1
− che «fondamentale sarebbe stata da parte della Questura l'escussione [sua e della nonna] al fine di poter compiere una più completa istruttoria. Escussione che può esperire l'autorità giudiziaria. Lo stesso è peraltro titolare di risalente regolare permesso di soggiorno in quanto ha fatto ingresso nel nostro Territorio da numerosi anni. In relazione alla condanna contestatagli [ha] evidenzia[to] come sia stata pronunciata nel 2018 per fatti precedenti e per nulla significativa di pericolosità sociale del medesimo, stante la successiva incensuratezza e rilascio del permesso» (pag. 2 del ricorso). La p.a., con la sua comparsa di costituzione, ha meglio ribadito, in punto di fatto, che «il sig. [ha fatto] un primo ingresso in Italia nel 2011 per ricongiungersi con la mamma e Parte_1
[ha ottenuto] il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. Già dal primo rinnovo, nel 2013, [ha chiesto] la coesione con il padre. In occasione dell'ultima istanza, inoltrata a febbraio 2020, l'odierno ricorrente [ha comunicato] di essere convivente con la nonna, SI.ra , Persona_1 diventata cittadina italiana. I consueti accertamenti di convivenza [hanno dato] esito negativo (doc. 1); inoltre, dalle verifiche sul nominativo [è stato accertato] che il SI. [è] stato condannato Parte_1 dal Tribunale di Torino, in data 20.02.2018, per rapina ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 450 di multa (doc. 2), in concorso con un suo connazionale coetaneo e con un fratello minore;
per il medesimo titolo di reato, il SI. [è risultato] ulteriormente indagato con notizia iscritta il Parte_1
29.12.2016. L'08.06.2017, [è stata] iscritta una nuova notizia di reato sempre per furto aggravato. Considerati gli accertamenti effettuati, [è stato] formalizzato un preavviso di rigetto al quale l'interessato non [ha replicato]. Seguiva il decreto di rigetto n. 1251/2023 del 30.10.2023 (doc. 3) impugnato ora avanti al Tribunale Ordinario di Torino. Il 19.03.2024 lo straniero [è stato] convocato presso gli uffici della Questura e, in seguito a breve intervista concernente la sua situazione in Italia, [ha dichiarato] di non essere convivente con alcun parente di cittadinanza italiana entro il secondo grado, smentendo quindi apertamente la sua convivenza con la nonna (doc. 4). In quell'occasione, l'Ufficio [ha adottato] il decreto di espulsione n. 18/2024, con misura alternativa al trattenimento nel CPR, consistente nella consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso la Questura, nei giorni martedì e giovedì in orario 9-10 (doc. 5), obbligo che non è stato rispettato dall'interessato» (pagg.
1-2 della comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025). Ha argomentato in ordine alla correttezza della decisione impugnata, evidenziando che, in relazione al tipo di permesso di soggiorno richiesto, «la 'convivenza' non costituisce un dettaglio irrilevante, ma rappresenta un preciso obbligo di legge, secondo quanto indicato [nell']art. 19 T.U., cui è obbligatorio ottemperare» (v., sul punto, pagg.
2-5 della comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025). Ha precisato, poi, «quanto alla pericolosità sociale del ricorrente … che oltre ai precedenti già descritti in premessa, lo straniero ne ha a suo carico altri per i seguenti reati: 03.03.2021 indagato per lesioni personali;
24.10.2021 indagato in concorso con il fratello per violenza sessuale;
26.04.2022 indagato per evasione. È di tutta evidenza come i precedenti a suo carico, l'assenza di un'occupazione lavorativa (è privo di reddito dal 2020 – doc. 6) oltre che della convivenza con la nonna cittadina italiana siano stati ritenuti elementi più che sufficienti
- 4 - per integrare un diniego come quello in esame. A ciò si aggiunga la circostanza che il SI. Parte_1 non ha adempiuto all'obbligo di presentarsi in Questura in ossequio a quanto ordinatogli in palese spregio ad un ordine dell'Autorità» (pagg.
7-8 della comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025). In corso di causa, parte ricorrente ha ribadito le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
b) Dell'oggetto del giudizio
Tanto premesso, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I. da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va considerato, poi, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, che l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita il thema decidendum (cfr., ex multis, Cass. civ. 27/02/2020, n. 5378, Cass. n. 10925 del 18/04/2019).
c) Della fattispecie normativa di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia
Venendo al merito della controversia, si osserva, dunque, per chiarezza espositiva, che la fattispecie astratta di riferimento – avendo il ricorrente, fratello di cittadino italiano, chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari – è quella disciplinata dal combinato disposto dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 (che contempla l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana) e dell'art. 28, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 394/1999, regolamento di attuazione del Testo Unico dell'Immigrazione (secondo cui “Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui al testo unico, art. 19, comma 2, lett. c)”).
- 5 - L'azione spiegata dinanzi a questo Giudice va, dunque, ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit. Va chiarito, in limine, che «la 'convivenza effettiva' … rileva senz'altro ai fini del divieto di refoulement degli stranieri privi del permesso di soggiorno di cui al combinato disposto degli artt. 19 comma 2° lett. c) d.lgs n. 286/1998 e dell'art. 28 lett. b) d.P.R. 394 del 1999 (che disciplina gli stranieri 'che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19 comma 2° lett. c) del testo unico') (…) In particolare, l'art. 28 cit. si preoccupa di regolamentare quelle situazioni riguardanti cittadini stranieri che, rinvenuti privi del permesso di soggiorno, si trovano, tuttavia, nelle condizioni ostative alla espulsione (tra cui rientra la convivenza effettiva con il coniuge o con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana)» (Cass., Sez. I civile, sentenza n. 5378/2020). Ciò posto, va rilevato che la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso di ritenere che l'accertamento, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è rimesso alle valutazioni insindacabili del Giudice del merito, il quale è tenuto a verificare che, indipendentemente dalle risultanze delle certificazioni anagrafiche o di residenza, sussista un'effettiva convivenza, intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano;
convivenza effettiva la cui prova è onere gravante sulla parte richiedente. Segnatamente, secondo il consolidatissimo orientamento della Corte di Cassazione, “la convivenza deve essere effettiva, occorrendo, a tal fine, la prova rigorosa di una concreta condivisione della vita in comune, non essendo sufficiente il mero dato del vincolo familiare con un cittadino italiano” (cfr. Cass., Sez. I civile, 08/11/2022, n. 32908; ex multis Cass. civ. 14/10/2021, n. 28201; Cass. 18/10/2020, n. 7427; Cass. 07/07/2016, n. 13831). La ratio della disposizione normativa de qua, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito, ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo (v. Cass., Sez. I civile, sentenza n. 3279 del 30/11/2022, dep. 02/02/2023). Proprio per questo, sostiene la giurisprudenza di legittimità, “a fronte del tenore letterale, pur scarno e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un'interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di “aggiungere” connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti ... In quest'ottica, l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto
- 6 - e secondo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari” (ibidem). La Corte di Cassazione ha quindi ribadito il principio secondo cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità 'titolata' di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme” (ibidem). Occorre, infatti, porre attenzione al fatto che, quando viene richiesto un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., è proprio la convivenza effettiva a fondare il diritto ad ottenere il permesso richiesto e questa non deve essere interpretata come mera coabitazione, ma come comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari.
d) Delle risultanze processuali
Così definiti i termini della questione, venendo nuovamente al caso di specie, osserva questo Giudice che il ricorrente non ha fornito una prova rigorosa dell'effettiva condivisione di una vita familiare con la nonna, , su cui si fonda Persona_1 il titolo di soggiorno richiesto. Osserva, in primo luogo, questo Giudice che, in base agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di – Comando Sezione VI Circoscrizione, i cui esiti sono stati versati CP_1 in atti dalla p.a. come allegato 1 alla comparsa di costituzione depositata in data 08/01/2025, la convivenza tra l'odierno ricorrente e la nonna cittadina italiana,
[...]
, non può che essere radicalmente esclusa, poiché, nel periodo Persona_1
18/09/2020-24/10/2020, nonna e OT non sono mai stati reperiti in , alla via CP_1
Brandizzo, n. 15. In corso di causa, il ricorrente ha poi dedotto di aver depositato una memoria in riscontro al c.d. preavviso di rigetto – di cui ha prodotto, unitamente al ricorso, una copia datata 12/05/2022 – nella quale ha evidenziato «in merito alla asserita mancanza di convivenza con la nonna … come i controlli risalgono al 2020 e come [egli] assieme al padre ed alla nonna, Per_1 si siano trasferiti in via Vestignè n. 3, ove vivono da inizio anno». L'avvenuta
[...] CP_1 presentazione della suddetta memoria, oltre a non essere supportata da alcun riscontro esterno atto a confermare la veridicità di quanto solo affermato (la copia non reca alcun timbro di avvenuto deposito né vi è altra prova da cui indirettamente desumere l'avvenuto espletamento di una forma di trasmissione), nulla aggiunge in ordine al requisito materiale della coabitazione con la nonna, né confuta gli accertamenti esperiti dalla p.a. nella misura
- 7 - in cui, tra l'altro, non è nemmeno chiaro, in base al tenore letterale delle dichiarazioni ivi riportate, all'inizio di quale anno (2020 o 2022, circostanza non desumibile neanche dal certificato di residenza depositato come allegato n. 5 al ricorso) sarebbe avvenuto l'asserito cambio di residenza (che, ad ogni buon conto, non è stato tempestivamente comunicato alla p.a. nel corso del procedimento amministrativo). Va in ogni caso rimarcato che, in data 19/03/2024, al momento della compilazione del foglio notizie depositato dalla p.a. come allegato n. 4 alla sua comparsa di costituzione, Parte_1 ha indicato, come “domicilio/residenza in Italia”, “ via Vestigne n. 3”, dichiarando, al CP_1 tempo stesso, di non convivere con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, smentendo, così, il dato formale riportato nel certificato di residenza depositato come allegato n. 5 al ricorso. Muovendo dal substrato fattuale cristallizzato negli accertamenti eseguiti dalla p.a. nonché dall'assenza di prova in ordine a quella che, dal ricorrente, viene solo descritta come situazione attuale (v. allegati nn. 1 e 4 depositati unitamente alla comparsa di costituzione della p.a. nonché pag. 2 del ricorso), ritiene il Tribunale che, in ogni caso, dirimente rilievo assumano le seguenti ulteriori considerazioni. Come già ampiamente dedotto, circa la configurabilità del requisito della convivenza, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che «non è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela entro il secondo grado o di coniugio con un cittadino italiano, ma è necessario che lo straniero abbia instaurato con quest'ultimo un effettivo rapporto di convivenza. (…) [occorre] … la prova rigorosa di legami personali effettivi ovvero di una concreta condivisione della vita in comune, situazione che può, al limite, presumersi solo in presenza di una effettiva convivenza … (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427)» (Cass., Sez. I civile, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16785; v., per i principi generali, Cass., Sez. I, 18/03/ 2020, n. 7427). Orbene, ritenute condivisibili le argomentazioni articolate a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale di cui si è ora dato conto, va evidenziato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto l'onere della prova su di sé incombente. Alcuna parola risulta essere stata spesa, invero, per descrivere il progetto di vita in comune avviato e realizzato da e Parte_1 Persona_1 né risulta essere stato in qualche modo spiegato come esso concretamente si estrinsechi nella vita quotidiana o come verrà rimodulato in prospettiva futura. Nulla è stato dedotto o allegato. Alcun elemento può essere tratto dalla documentazione depositata, sub nn. 1-5, unitamente al ricorso, potendosi da essa desumere, al più, il già menzionato dato, formale, della composizione della famiglia anagrafica di l'indirizzo Parte_1 di residenza del suo nucleo di famiglia e, infine, l'attività lavorativa da questi sporadicamente prestata nel 2018 e nel 2024. Alcuna prova, in sintesi, risulta essere stata offerta in ordine ai fatti costitutivi del diritto invocato e nessun documento attesta l'effettiva condivisione di un percorso di vita tra
- 8 - e la nonna cittadina italiana: proprio la sussistenza di Parte_1 tale requisito non è risultata in alcun modo corroborata dalle scarne risultanze degli atti confluiti nel fascicolo dell'odierno giudizio, che, invero, sono 'muti' rispetto al thema probandum. Avuto precipuo riguardo alle istanze istruttorie, ritiene, invece, questo Giudice che la escussione del ricorrente e della nonna, per come richiesta alla pag. 2 del ricorso, sia inammissibile. Parte istante, infatti, si è limitata ad indicare la teste da escutere (la nonna, della cui attendibilità pure ci sarebbe dovuti interrogare), senza articolare i capitoli di prova ed indicare le circostanze su cui sentirla, così palesemente violando il principio della specificità della prova contemplato dall'art. 244 c.p.c. Va rilevato, sul punto, che, per la sussistenza in concreto di tale requisito, secondo l'interpretazione prevalente, è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi. Secondo la giurisprudenza, la specificazione dei fatti in capitoli serve, infatti, per consentire al giudice di controllare l'influenza e la pertinenza della prova nonché per consentire alla controparte di formulare un'adeguata prova contraria (ex multiis, Cass. 02/02/2015, n. 1808; Cass. 22/04/2009, n. 9547; Cass. 12/10/2011, n. 20997). Nel caso in esame, la mancanza di tale articolazione costituisce una violazione del requisito della specificità di cui all'art. 244 c.p.c. e giustifica l'inammissibilità dell'escussione testimoniale, così come richiesta dall'istante. Vale rimarcare, altresì, che la difesa ha eccepito l'erroneo apprezzamento della situazione fattuale in cui versa il ricorrente;
si è guardata bene, però, dal sopperire alle lamentate carenze con il proprio atto di impugnazione, demandando la conferma della credibilità della convivenza tra il ricorrente e la nonna ad un libero interrogatorio di cui, pur dopo la lettura del ricorso e dei successivi scritti difensivi depositati in corso di causa, non se ne ravvisa l'utilità. Va considerato, poi, a tutto voler concedere, che “l'ospitalità è … una relazione occasionale ben diversa dalla convivenza e che può fondarsi sulle più svariate ragioni, oltre ad essere intrinsecamente connotata dalla precarietà” (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 5805/2024, data pubblicazione 05/03/2024): dunque, l'ospitalità, qualora pure dimostrata, non comporta alcun riconoscimento della effettività della relazione familiare. In definitiva, tenuto conto di tutto quanto sinora esposto, il ricorrente non solo non ha adempiuto l'onere probatorio sullo stesso gravante, ma, ancor prima, neppure ha ottemperato all'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda dallo stesso proposta. Il ricorrente non ha, invero, né dedotto né provato di essere una parte insostituibile del nucleo familiare della nonna (per i principi generali, v. Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 5805/2024, data pubblicazione 05/03/2024) né è
- 9 - stato provato che quest'ultimo fornisca un contributo determinante alla cura e all'assistenza della parente cittadina italiana. Da ultimo, in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione, precisa questo Giudice che, in assenza del presupposto fondante per l'accoglimento della domanda, risulta inutile valutare il corretto apprezzamento dell'esistenza di limitazioni per ragioni di pubblica sicurezza ad un diritto di soggiorno comunque insussistente (v. Cass. Sez. 6 – 1 civile, ordinanza n. 227 del 25/11/2022, dep. 05/01/2023).
e) Dell'applicazione dell'art. 5, co. 5, TUI
In relazione al disposto normativo di cui all'art. 5, co. 5, TUI, nel caso di specie, vengono in rilievo le seguenti considerazioni. Innanzitutto, giova essere ribadito che, a questo Tribunale, è stata preclusa ogni valutazione in ordine alla effettività dei vincoli familiari dell'interessato, rispetto ai quali, come già ampiamente esposto, nulla è stato dedotto e provato in pendenza di giudizio. In secondo luogo, va considerato che: a) in mancanza di allegazione specifica, deve ritenersi assente qualsivoglia problematica fisica o psicologica, di gravità tale da risultare curabile solo in Italia e da mettere in pericolo la salute dello straniero in caso di rimpatrio forzato;
b) lo straniero non ha provato di aver conseguito una, pur minima, stabilità economica né abitativa né di aver utilmente intrapreso un percorso di studi e/o di formazione professionale;
c) lo straniero non ha conseguito alcun inserimento socioculturale in Italia;
d) non può ritenersi incontrovertibilmente escluso che lo straniero abbia, con il suo Paese d'origine, legami profondi proprio perché il ricorrente, pur avvalendosi di difesa tecnica, non ha rimosso lo stato di incertezza che connota, invece, il suo vissuto sul T.N. In definitiva, alla luce delle generiche deduzioni svolte negli scritti di parte e della scarna produzione documentale versata in atti, quanto al bilanciamento di cui all'art. 5, co. 5, T.U.I., ritiene questo Giudice che non siano emersi elementi tali per sostenere che i vincoli familiari del ricorrente in Italia assumano preminenza rispetto ai legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine. Le considerazioni che precedono paiono sufficienti a concludere per la reiezione del ricorso.
f) Delle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo ai valori stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come rimodulati dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento in relazione alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, così individuato in ragione dell'esigenza di parametrare la liquidazione del compenso professionale all'attività in concreto svolta dalle parti ed all'effettiva consistenza della lite,
- 10 - applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto della semplicità dello svolgimento processuale che discende dalla non complessità della causa e dalla totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
-. RIGETTA il ricorso proposto, in data 29/03/2024-02/04/2024, da Parte_1 nato il [...] in [...], C.U.I. ;
[...] C.F._1
-. ON nato il [...] in [...], C.U.I. Parte_1
, al rimborso, in favore di parte resistente, delle spese del giudizio di merito che C.F._1 liquida in euro 2.906,00 (duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, se dovuti;
-. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 15/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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