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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 473/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 473/2020 RGAC vertente tra:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IM MI OL, dall' avv. Sergio Mercatello e dall'avv. Francesco Rosario
OL
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Coco
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 436/2020, pubblicata il
15.07.2020 nel giudizio iscritto al n. RG.1368/2017, notificata il 21.07.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 10.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per Controparte_1 violazione dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs. n. 385/1993, dell'art. 4 comma 7 del provvedimento n. 8 del 16.11.2004 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dell'art. 9 della Legge n. 675/1996 e, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 300.000,00, di cui 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero in altra diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di aver ricevuto, nel mese di aprile 2011, una missiva da parte di con la quale Controparte_1 gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 5.433,00, in relazione al contratto n.
0010754018666000 collegato ad una carta di credito “Coincard” n. 5043220750640191;
- che il Tribunale di Locri, con sentenza n. 262/2009 pubblicata giorno 08.05.2009, passata in giudicato, aveva dichiarato l'invalidità del predetto contratto di finanziamento in ragione della non riconducibilità all'attore delle firme ivi apposte;
- che, pertanto, l'attore si era adoperato a contattare telefonicamente al fine di Controparte_1 ottenere spiegazioni e che quest'ultima, oltre a non fornire i chiarimenti richiesti, nel mese di gennaio 2012 aveva inoltrato addirittura una nuova richiesta di pagamento per la somma di €
5.660,13 per la medesima causale;
- che, nelle more, la ditta individuale “Cose d'epoca di ” di cui era Parte_1 titolare, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di mobili ed oggetti di antiquariato, aveva riscontrato sempre maggiori difficoltà nella gestione dei rapporti bancari intrattenuti con
Banca Fideuram e Monte dei Paschi di Siena;
- di aver appreso, a seguito di un'interrogazione alla banca dati CRIF s.p.a., di essere stato iscritto nel sistema di informazioni creditizie EURISC, gestito dalla CRIF, soltanto in
2 relazione al rapporto contrattuale oggetto delle richieste di pagamento avanzate da CP_1 con espressa indicazione di un “importo scaduto e non pagato” pari ad € 5.744,00;
[...]
- che, a causa dell'impossibilità ad accedere a qualsiasi forma di finanziamento, aveva iniziato ad avere difficoltà nella gestione della propria attività commerciale e nel pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile, dove aveva sede la ditta, sicché era stato costretto a lasciare il locale in data 30.07.2013 a seguito di intimazione di sfratto per morosità per la somma di € 8.000,00;
- che, inoltre, gli era stato negato il rilascio del carnet di assegni dal proprio istituto di credito, era stato costretto a limitare i rapporti con i propri fornitori e gli era stata rifiutata una richiesta di finanziamento da parte di DO Banca s.p.a.;
- che, con raccomandata del 19.02.2013, aveva invitato la convenuta ad astenersi dall'inoltrare ulteriori richieste di pagamento e a provvedere alla cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati CRIF, ma aveva continuato a ribadire la legittimità della propria Controparte_1 pretesa creditoria, nonostante la sentenza n. 262/2009 del Tribunale di Locri.
Ha dunque dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del comportamento illegittimo della convenuta, evidenziando, da un lato, la progressiva riduzione dei ricavi a causa della mancanza di liquidità, determinata dall'impossibilità di accesso al credito e, dall'altro, la lesione della propria immagine, oltre al pregiudizio alla salute.
, costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Nel dettaglio, pur avendo ammesso di non aver cancellato la segnalazione del nominativo del sig. dalla banca dati CRIF, come avrebbe dovuto a far data dal 10 ottobre 2010 Parte_1
(data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Locri n. 262/2009 che ha dichiarato invalido il contratto di finanziamento richiamato dall'attore), ha dedotto l'infondatezza della richiesta risarcitoria in ragione dell'assenza di prova dei danni lamentati, nonché del nesso causale tra questi ultimi e l'avvenuta iscrizione. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento della sussistenza del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c., e, per l'effetto, l'esclusione o la riduzione dell'entità del risarcimento eventualmente dovuto.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
3 Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 436/2020 publicata il 15.07.2020 nell'ambito del procedimento R.G. n.1368/2017, ha ritenuto provato il carattere illecito del comportamento omissivo della convenuta, e, tuttavia, rigettato la domanda attorea in ragione del difetto di prova dei danni lamentati dall'attore e della loro riconducibilità causale alla condotta illecita della convenuta, compensando le spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'azione risarcitoria per difetto di prova, nonostante abbia accertato l'illegittima segnalazione e iscrizione al CRIF da parte di CP_1
la quale, invero, ha ammesso l'errore compiuto. Ha dedotto che, nel corso del giudizio
[...] di primo grado, sono stati provati e documentati tutti gli elementi idonei a fondare la sua pretesa: il negato accesso al credito, l'azione di sfratto per morosità, la perdita e la cessazione dell'attività per mancanza di liquidità, la sua condizione reddituale, nonché la situazione di disagio conseguente all'impossibilità di far fronte ai pagamenti verso i fornitori. Ha evidenziato che il primo giudice ha erroneamente interpretato la testimonianza del teste dalla quale è emerso che il rifiuto di erogazione del finanziamento da parte della Tes_1
Banca Monte Paschi di Siena fosse connesso proprio alla segnalazione del nome dell'appellante come “cattivo pagatore”, quindi nella Centrale Rischi di Intermediazione
Finanziaria (CRIF), distinta dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) che contiene dati relativi all'eventuale emissione di assegni non coperti;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 1226 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure, nella valutazione dei diversi tipi di danno, non ha fatto ricorso al principio di non contestazione, a dati presuntivi e a massime di comune esperienza;
c) erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza in materia di danno all'immagine (in particolare Cassazione civile 1931/2017), non essendo affatto recessivo l'orientamento secondo cui la prova del danno alla persona può essere fornita in via presuntiva, potendosi distinguere tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione, e conseguenze connesse alla situazione del danneggiato. Ha evidenziato di aver nella fattispecie fornito tutti gli elementi di fatto da cui desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla sua reputazione e all'attività commerciale,
4 nonché il nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione ed i danni sofferti, tutti compiutamente allegati (danno all'immagine personale, alla reputazione ed onorabilità, disagio patito per chiedere la cancellazione del proprio nominativo illegittimamente inserito nelle banche dati, pur avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato, che ha acclarato la falsità del dato riportato a suo nome);
d) violazione dell'art. 2727 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2043 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra l'omessa cancellazione della segnalazione illegittima e i danni allegati, con erronea applicazione dell'orientamento giurisprudenziale ormai univoco secondo cui, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto (nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento), è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale per il solo fatto che il danno sia ascrivibile a varie alternative ipotesi;
e) apparenza della motivazione, avendo il giudice escluso la prova del danno senza ammettere la c.t.u. sui fatti allegati, così come puntualmente richiesta in ordine al danno alla salute e a quello patrimoniale;
f) erronea compensazione delle spese di giudizio, essendo sul punto la pronuncia sorretta da motivazione inconsistente, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via istruttoria, disporre C.T.U. al fine di valutare le cause e l'entità del tracollo economico- finanziario subito dalla ditta “
[...]
”, nel corso degli anni (ca. 15) in cui il nominativo Controparte_2 dell'attore è stato segnalato nelle banche dati finanziarie quale persona inaffidabile e pagatore inesigibile;
si chiede, altresì, la nomina di un C.T.U. medico al fine di valutare il danno alla salute cagionato dal comportamento illegittimo e persecutorio da parte della convenuta;
nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2050 c.c. della e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni cagionati all'attore, quantificati nella somma di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, e così per un totale di € 300.000,00, ovvero in quella diversa somma che, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sarà accertata in corso di
5 causa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
voglia, infine, condannare la convenuta Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
costituitasi in giudizio, contestata la fondatezza dell'appello, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Nel dettaglio, si è opposta all'istanza di ammissione della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. contabile, già respinte nel giudizio di primo grado con la sentenza impugnata.
Ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, a prescindere dall'illegittimità della segnalazione effettuata da controparte avrebbe dovuto Controparte_1 fornire la prova dei danni lamentati e del nesso di casualità; in particolare, avrebbe dovuto provare, con maggiore rigore, il rifiuto di erogazione di uno o più finanziamenti da parte di un istituto di credito ai sensi dell'art. 125, comma 2 TUB. Ha rappresentato che il primo giudice ha correttamente valutato sia gli elementi documentali sia le prove testimoniali, ritenendo non dimostrato il nesso di casualità e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'odierno appellante. In via subordinata ha eccepito il concorso di colpa, evidenziando che la condotta di successivamente al 2010, non appare esente da colpa, atteso che questi Parte_1 avrebbe potuto tempestivamente attivarsi e comunicare alla società la sentenza n. CP_1
262/2009 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, al fine di ottenere immediatamente la cancellazione del suo nominativo dai Pt_2
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 12.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. 1 Il primo, secondo, quarto e quinto motivo di appello (sub a,b,d,e) sono infondati e possono essere unitariamente esaminati in quanto concernenti aspetti connessi.
Il Tribunale, ritenuto provato il carattere illecito del comportamento omissivo di CP_1
si è espresso per l'insussistenza dei presupposti della chiesta tutela risarcitoria,
[...] affermando che i documenti prodotti depongono esclusivamente per l'interruzione del pagamento dei debiti contratti dall'attore nei confronti di privati ed enti pubblici e per la cessazione, nell'anno 2014, dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di mobili antichi ed oggetti di antiquariato da questi esercitata, ma non sono sufficienti a dimostrare che la situazione di difficoltà finanziaria, con perdite economiche e mancati guadagni, è stata determinata dall' errata segnalazione di al CRIF. Parte_1
6 Il compendio probatorio in atti è stato interamente esaminato dal primo giudicante e, ad avviso del Collegio, correttamente valutato, con l'unica eccezione del danno morale come sarà di seguito precisato.
Innanzitutto, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la condotta illegittima di ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consistente nell'iscrizione Controparte_1 alla banca dati CRIF in assenza dei relativi presupposti. Gli ulteriori fatti dedotti dall'appellante - pregiudizi patrimoniali e non e loro imputabilità alla condotta illegittima di
- sono stati specificamente contestati dall'appellata, sicché destituita di fondamento è CP_1 la censura mossa dall'appellante in ordine all'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sul punto.
Corretto è inoltre l'orientamento giurisprudenziale richiamato ed applicato dal giudice di prime cure secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla banca dati CRIF l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie, trattandosi di illecito aquiliano, sicché spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causalità tra condotta colposa del creditore e danno (cfr. da ultimo Cass. civ. 29252/2024 e
Cass. civ.207/2019:“Alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell' art. 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa -
l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale
(Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato. Come chiarito da questa Corte "In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la
"perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato." (Cass. 25/1/2017,
n. 1931) […]La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità" (Cass. 5/3/2015, n. 4443)[…]; il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del
7 diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della
"serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2
Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva”.
Nella fattispecie, l'odierno appellante non ha dimostrato il nesso di causalità tra la condotta illegittima e i danni lamentati.
Il ha dedotto che le difficoltà nella gestione della propria attività commerciale e nel Parte_1 pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile ove viene svolta l'attività hanno avuto origine nell'impossibilità di accedere a qualunque forma di finanziamento, tuttavia non ha dedotto o tantomeno dimostrato di ricorrere di prassi all'accesso al credito piuttosto che all'autofinanziamento nella gestione della propria attività e ha documentato una sola domanda di finanziamento successiva all'illegittima segnalazione, quella a DO Banca s.p.a., respinta in data 22.11.2012, peraltro per ragioni non precisate (allegato n. 8 all'atto di citazione).
Non vi sono elementi univoci da cui desumere che il rifiuto dell'istanza di finanziamento alla
Banca Monte dei Paschi di Siena – istanza non documentata ma solo genericamente richiamata dal teste – sia collegato all'illegittima iscrizione eseguita Testimone_2 dall'appellata, essendo le dichiarazioni del teste prive di riferimento temporale (cfr. verbale di udienza del 28.11.2018 nel giudizio RG 1368/2017: “Confermo che l'attore ha cercato un fido anche minimo per poter esercitare l'attività imprenditoriale che svolgeva all'epoca, ma la banca non gli ha concesso alcunché, neppure un carnet di assegni, essendo segnalato nella banca dati CRIF.
ADR Sono andato personalmente con l'attore presso la MPS di Locri a lasciare della documentazione, come la dichiarazione dei redditi, necessaria al conseguimento da parte del
di finanziamenti e, già in quell'occasione, i funzionari della Banca hanno rifiutato Parte_1 la concessione del prestito, in quanto il risultava segnalato come cattivo Parte_1 pagatore”). Piuttosto, il contenuto della lettera del 18.07.2013 inviata al dalla Parte_1
8 banca MPS (“a conferma di quanto comunicato per le vie brevi in filiale”) e il riferimento al rilascio di carnet di assegni da parte del teste consentono di presumere che Tes_1
l'istanza del alla banca MPS abbia avuto ad oggetto proprio il rilascio del suddetto Parte_1 carnet: “Alla data di negoziazione dell'assegno n. 826219265/01 di euro 500,00 emesso il
15.04.2013 a valere su c/c 11768 di importo pari ad euro 500,00 emesso in data 15.04.2013, il sistema evidenziava, in testa al sig. C.F. , la Parte_1 C.F._1 presenza di revoca CAI segnalata da altro istituto, per il periodo 21.03.2013-20.09.2013.
Pertanto, l'assegno sopra indicato, risultava emesso in violazione di legge per mancanza autorizzazione” (cfr. allegato n. 24 all'atto di citazione).
Acclarata dunque la sussistenza di un'unica istanza di finanziamento, occorre ancora rilevare che l'importo richiesto – euro 5437,50 – appare modesto, anche laddove raffrontato ai ricavi dichiarati dallo stesso , pari ad euro 21.120,00 nel periodo d'imposta 2011, ed euro Parte_1
14.300,00 nel periodo d'imposta 2012, per farne conseguire la crisi dell'impresa individuale fino alla sua cessazione a causa della dedotta continua negazione di accesso al credito, necessaria per far fronte ai pagamenti dei fornitori e al canone di locazione dell'immobile.
Piuttosto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la documentazione prodotta – atto di intimazione di sfratto per morosità del 26.03.2013, avente ad oggetto un immobile sito in
Siderno condotto dall'attore ad uso commerciale, stralcio dei Modelli Unici 2012, 2013, 2014, intimazioni di pagamento per omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni
2012 e 2013, nonché di tributi di varia natura relativi al periodo 2009 – 2014 (allegati nn.
12,14,15,16, 25,26,27,28,29,30,31, 32,33) documentano uno stato di progressiva difficoltà economico finanziaria, ma non la riconducibilità di tale situazione all'illegittima iscrizione al
CRIF.
Nella medesima prospettiva depone la lettera dell'08.07.2013 con cui Banca Fideuram s.p.a.
(allegato n. 22 all'atto di citazione), in risposta all' istanza inoltrata dal difensore del
, ha comunicato che “l'iscrizione del sig. in CAI è avvenuta per il Parte_1 Parte_1 mancato pagamento delle penali e degli interessi relativi all'assegno bancario sopra citato, risultato privo della provvista al momento della segnalazione per il pagamento”. Dunque,
l'iscrizione al CAI dell'appellato era presente per fatti differenti dall'illegittima iscrizione operata da e della cui eventuale connessione non risulta alcuna prova. CP_1
9 Destituita di fondamento è dunque la censura dell'appellante in ordine all'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio di causalità secondo cui “nella comparazione delle diverse concause, ove sufficienti a concorrere a determinare l'evento e senza che una sola assuma con evidenza un'efficacia esclusiva al riguardo, il giudice del merito dovrà, anche in questo caso con una valutazione di merito, valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto a ciascuna delle altre a determinare l'evento ed attribuire a quella
l'efficacia determinante ai fini della responsabilità” (Cass. civ. 23933/2013).
Al fine di supportare la prova del nesso di causalità, l'appellante avrebbe dovuto quantomeno documentare più richieste di finanziamento respinte da diversi istituti creditizi, invece non vi
è alcuna prova che il diniego di accesso al credito per l'illegittima segnalazione abbia avuto carattere sistematico né risultano lettere di diffide di pagamento o messe in mora da parte di fornitori e clienti.
Dunque, non sussistono elementi a supporto della tesi dell'appellante secondo cui appare quantomeno probabile che l'illegittima segnalazione, precludendo l'accesso al credito ed incidendo sui rapporti intrattenuti con fornitori e clienti, abbia causato la perdita progressiva di ricavi fino alla cessazione dell'attività.
Non vi sono peraltro i presupposti per far ricorso, come sostenuto dall'appellante, alla prova presuntiva o alle nozioni di comune esperienza. E' pacifico, in tema di prova presuntiva, che
“il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise
e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti
e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Cass. civ. 9054/2022; 22544/2025). Nella fattispecie, unica è l'istanza di finanziamento riferibile all'illegittima segnalazione, mentre la sola testimonianza utilizzabile di Testimone_2
10 (non è stata contestata l'inutilizzabilità della testimonianza di in quanto Testimone_3 de relato actoris) per un verso nulla rappresenta sull'origine della difficoltà di accesso al credito e, per altro, richiama l'istanza di finanziamento ad MPS, riferibile, per le ragioni sopra esaminate, ad una questione differente rispetto all' illegittima segnalazione per cui è causa.
L'omesso onere deduttivo e probatorio non avrebbe potuto essere colmato attraverso la c.t.u. contabile reiteratamente domandata dall'appellante, non potendo essere demandato al consulente l'accertamento del nesso di causalità sulla base della documentazione in atti.
Vanno dunque rigettati i motivi di appello concernenti il risarcimento dei danni patrimoniali per illegittima iscrizione di al CRIF da parte di (sub Parte_1 Controparte_1
a,b,d,e).
2.2 E' altresì privo di fondamento il motivo di appello sub c) in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di lesione all'immagine, alla reputazione commerciale e di danno alla salute.
Occorre premettere che ha lamentato i seguenti pregiudizi di carattere Parte_1 non patrimoniale:
a) il discredito derivante dall'errata informazione presente in archivio e comunicata ai soggetti interpellanti;
b) il disagio che l'attore ha patito dovendo attivarsi a richiedere la cancellazione del proprio nominativo illegittimamente inserito nelle banche dati, pur avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato, che ha acclarato la falsità del dato riportato a suo nome;
c) la mortificazione subita nel ricevere il rifiuto da parte di vari istituti di credito all'erogazione di prestiti e/o di affidamenti su conto corrente, con consequenziale e pregiudizievole limitazione del diritto all'accesso al credito bancario;
d) la preoccupazione della rilevanza che i dati errati avrebbero avuto per gli altri istituti di credito dinanzi ai quali doveva di volta in volta, necessariamente giustificare (solo di fatto)
l'incresciosa situazione;
e) le preoccupazioni di natura economica e quant'altro possa presumersi in situazioni analoghe;
f) il notevole stress conseguente sia alle difficoltà nella gestione operativa dell'azienda che alle continue richieste di pagamento inviate periodicamente da Controparte_1
11 In ordine alla lesione all'immagine e alla reputazione commerciale valgono le medesime considerazioni in ordine al difetto di prova del nesso di causalità già espresse per il danno patrimoniale.
Peraltro, va disattesa la censura secondo cui il primo giudicante avrebbe erroneamente fatto applicazione dei principi giurisprudenziali in materia secondo cui, nell'ipotesi di divulgazioni di informazioni illegittime, ad avviso dell'appellante, il danno è in ipsa. Le pronunce più recenti, condivise dalla Corte, sono conformi all'indirizzo richiamato ed applicato dal
Tribunale secondo cui “pure in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ. 6589/2023; Cass. civ. 7594/2018), e deve integrare i caratteri della
"gravità della lesione" e della "serietà del pregiudizio" (Cass civ. 29252/2024).
Orbene, poiché, come premesso, unica è la richiesta di finanziamento documentata ed inoltrata dal , il discredito all' immagine e la lesione della reputazione non sono ravvisabili Parte_1 in difetto di prova che non solo DO (diretta destinataria dell'istanza di finanziamento), ma anche altri soggetti, bancari e non, abbiano consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente, rifiutando rapporti commerciali proprio in conseguenza dell'iscrizione per cui è causa.
2.3 Il Collegio ritiene provato il danno non patrimoniale consistente nel disagio conseguito alle continue richieste di pagamento inviate da e alla necessità di inviare Controparte_1 solleciti per ottenere la cancellazione anche a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato l'invalidità del contratto non sottoscritto dal . Parte_1
Il suddetto danno, qualificabile come danno morale e distinto dal danno non patrimoniale da lesione alla reputazione commerciale, oltre ad essere allegato, è stato dimostrato dall'appellante: infatti, è pacifico, sia in quanto non contestato, sia in quanto documentalmente provato, che la convenuta non soltanto non ha provveduto di sua iniziativa alla cancellazione della segnalazione errata nella banca dati CRIF, una volta passata in giudicato la sentenza del
Tribunale di Locri n. 262/2009, ma, anzi, ha continuato ad inviare al plurime Parte_1 intimazioni di pagamento (in data 31.03.2011, 31.01.2012, 30.09.2012 e 30.11.2012, come da allegati nn. 4, 5, 7 e 9 all'atto di citazione). E' altresì provato che il ha dovuto Parte_1 sollecitare a cancellare l'iscrizione nonché ad astenersi dall'invio di ulteriori richieste CP_1
12 di pagamento (allegato n. 10 all'atto di citazione) e ciò per un arco temporale di sette anni, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza (10.10.2010) alla notificazione dell'atto di citazione del procedimento R.G. n. 1368/2017 (27.07.2017), con cui il ha adito il Parte_1
Tribunale di Locri al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione.
L'appello dunque va accolto limitatamente al risarcimento di tale voce di danno esclusa dal primo giudicante.
Ai fini della liquidazione del danno, premesso che lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa, il Collegio ritiene congruo il riconoscimento di una frazione della somma per la quale la segnalazione è stata illegittimamente effettuata, moltiplicata per il numero di anni in cui la medesima è rimasta presente negli archivi CRIF, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sopra citata sentenza.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, calcolando la frazione di 1/10 dell'importo per cui risulta al CRIF la segnalazione illegittima (€ 5.744,00), moltiplicato il risultato per 7 anni, si ottiene la somma di euro 4020,80.
Trattandosi di debito di valore occorre procedere alla rivalutazione monetaria del suddetto importo dalla data dell'illecito (individuata nel momento del passaggio in giudicato della sentenza) e riconosciuti gli interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata, a decorrere dall'evento lesivo (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
13 Dunque, la somma complessivamente spettante all'appellante per risarcimento del danno morale come sopra specificato è pari ad € 6.160,13 all'attualità (di cui € 5.227,04 per capitale rivalutato ed € 933,09 per interessi); al pagamento di tale importo va condannata CP_1
e su tale somma decorrono gli interessi come per legge dalla data della pubblicazione
[...] della sentenza al soddisfo.
Occorre precisare che nessun concorso di colpa per non aver agito giudizialmente può essere addebitato all'attore sicché va disattesa la domanda spiegata in via subordinata dall'appellata.
Il ha agito in giudizio al fine di accertare l'invalidità del contratto di finanziamento Parte_1 cui sono riferibili le richieste di pagamento e l'illegittima iscrizione e, una volta ottenuta la dichiarazione di nullità del contratto, era onere esclusivamente della società CP_1 procedere di propria iniziativa a cancellare l'illegittima iscrizione e non reiterare ulteriormente le istanze di pagamento.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Stante la fondatezza di uno soltanto dei cinque motivi di appello e il riconoscimento all'appellante di una somma decisamente inferiore (euro 6.160,13) rispetto a quella domandata (euro 300.000,00) sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio (Cass. civ. SU n.32061/2022).
E' dunque assorbito l'ultimo motivo di appello concernente le spese di lite così come determinate dal Tribunale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma pari ad € 6.160,13, oltre interessi in misura legale dalla data della
[...] presente sentenza al soddisfo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 3 ottobre
2025
14 La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
15
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 473/2020 RGAC vertente tra:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IM MI OL, dall' avv. Sergio Mercatello e dall'avv. Francesco Rosario
OL
APPELLANTE
E
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Coco
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 436/2020, pubblicata il
15.07.2020 nel giudizio iscritto al n. RG.1368/2017, notificata il 21.07.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 10.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per Controparte_1 violazione dell'art. 125 comma 3 del D.Lgs. n. 385/1993, dell'art. 4 comma 7 del provvedimento n. 8 del 16.11.2004 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dell'art. 9 della Legge n. 675/1996 e, per l'effetto, la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di € 300.000,00, di cui 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 100.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ovvero in altra diversa somma da determinarsi anche in via equitativa.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di aver ricevuto, nel mese di aprile 2011, una missiva da parte di con la quale Controparte_1 gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 5.433,00, in relazione al contratto n.
0010754018666000 collegato ad una carta di credito “Coincard” n. 5043220750640191;
- che il Tribunale di Locri, con sentenza n. 262/2009 pubblicata giorno 08.05.2009, passata in giudicato, aveva dichiarato l'invalidità del predetto contratto di finanziamento in ragione della non riconducibilità all'attore delle firme ivi apposte;
- che, pertanto, l'attore si era adoperato a contattare telefonicamente al fine di Controparte_1 ottenere spiegazioni e che quest'ultima, oltre a non fornire i chiarimenti richiesti, nel mese di gennaio 2012 aveva inoltrato addirittura una nuova richiesta di pagamento per la somma di €
5.660,13 per la medesima causale;
- che, nelle more, la ditta individuale “Cose d'epoca di ” di cui era Parte_1 titolare, avente ad oggetto la vendita al dettaglio di mobili ed oggetti di antiquariato, aveva riscontrato sempre maggiori difficoltà nella gestione dei rapporti bancari intrattenuti con
Banca Fideuram e Monte dei Paschi di Siena;
- di aver appreso, a seguito di un'interrogazione alla banca dati CRIF s.p.a., di essere stato iscritto nel sistema di informazioni creditizie EURISC, gestito dalla CRIF, soltanto in
2 relazione al rapporto contrattuale oggetto delle richieste di pagamento avanzate da CP_1 con espressa indicazione di un “importo scaduto e non pagato” pari ad € 5.744,00;
[...]
- che, a causa dell'impossibilità ad accedere a qualsiasi forma di finanziamento, aveva iniziato ad avere difficoltà nella gestione della propria attività commerciale e nel pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile, dove aveva sede la ditta, sicché era stato costretto a lasciare il locale in data 30.07.2013 a seguito di intimazione di sfratto per morosità per la somma di € 8.000,00;
- che, inoltre, gli era stato negato il rilascio del carnet di assegni dal proprio istituto di credito, era stato costretto a limitare i rapporti con i propri fornitori e gli era stata rifiutata una richiesta di finanziamento da parte di DO Banca s.p.a.;
- che, con raccomandata del 19.02.2013, aveva invitato la convenuta ad astenersi dall'inoltrare ulteriori richieste di pagamento e a provvedere alla cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati CRIF, ma aveva continuato a ribadire la legittimità della propria Controparte_1 pretesa creditoria, nonostante la sentenza n. 262/2009 del Tribunale di Locri.
Ha dunque dedotto di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del comportamento illegittimo della convenuta, evidenziando, da un lato, la progressiva riduzione dei ricavi a causa della mancanza di liquidità, determinata dall'impossibilità di accesso al credito e, dall'altro, la lesione della propria immagine, oltre al pregiudizio alla salute.
, costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Nel dettaglio, pur avendo ammesso di non aver cancellato la segnalazione del nominativo del sig. dalla banca dati CRIF, come avrebbe dovuto a far data dal 10 ottobre 2010 Parte_1
(data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Locri n. 262/2009 che ha dichiarato invalido il contratto di finanziamento richiamato dall'attore), ha dedotto l'infondatezza della richiesta risarcitoria in ragione dell'assenza di prova dei danni lamentati, nonché del nesso causale tra questi ultimi e l'avvenuta iscrizione. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento della sussistenza del concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento, ex art. 1227 c.c., e, per l'effetto, l'esclusione o la riduzione dell'entità del risarcimento eventualmente dovuto.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
3 Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 436/2020 publicata il 15.07.2020 nell'ambito del procedimento R.G. n.1368/2017, ha ritenuto provato il carattere illecito del comportamento omissivo della convenuta, e, tuttavia, rigettato la domanda attorea in ragione del difetto di prova dei danni lamentati dall'attore e della loro riconducibilità causale alla condotta illecita della convenuta, compensando le spese processuali.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 e 2043 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'azione risarcitoria per difetto di prova, nonostante abbia accertato l'illegittima segnalazione e iscrizione al CRIF da parte di CP_1
la quale, invero, ha ammesso l'errore compiuto. Ha dedotto che, nel corso del giudizio
[...] di primo grado, sono stati provati e documentati tutti gli elementi idonei a fondare la sua pretesa: il negato accesso al credito, l'azione di sfratto per morosità, la perdita e la cessazione dell'attività per mancanza di liquidità, la sua condizione reddituale, nonché la situazione di disagio conseguente all'impossibilità di far fronte ai pagamenti verso i fornitori. Ha evidenziato che il primo giudice ha erroneamente interpretato la testimonianza del teste dalla quale è emerso che il rifiuto di erogazione del finanziamento da parte della Tes_1
Banca Monte Paschi di Siena fosse connesso proprio alla segnalazione del nome dell'appellante come “cattivo pagatore”, quindi nella Centrale Rischi di Intermediazione
Finanziaria (CRIF), distinta dalla Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) che contiene dati relativi all'eventuale emissione di assegni non coperti;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 1226 c.c. e 115 c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure, nella valutazione dei diversi tipi di danno, non ha fatto ricorso al principio di non contestazione, a dati presuntivi e a massime di comune esperienza;
c) erronea interpretazione e applicazione della giurisprudenza in materia di danno all'immagine (in particolare Cassazione civile 1931/2017), non essendo affatto recessivo l'orientamento secondo cui la prova del danno alla persona può essere fornita in via presuntiva, potendosi distinguere tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione, e conseguenze connesse alla situazione del danneggiato. Ha evidenziato di aver nella fattispecie fornito tutti gli elementi di fatto da cui desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla sua reputazione e all'attività commerciale,
4 nonché il nesso di causalità tra l'illegittima segnalazione ed i danni sofferti, tutti compiutamente allegati (danno all'immagine personale, alla reputazione ed onorabilità, disagio patito per chiedere la cancellazione del proprio nominativo illegittimamente inserito nelle banche dati, pur avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato, che ha acclarato la falsità del dato riportato a suo nome);
d) violazione dell'art. 2727 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2050 e 2043 c.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra l'omessa cancellazione della segnalazione illegittima e i danni allegati, con erronea applicazione dell'orientamento giurisprudenziale ormai univoco secondo cui, in presenza di più possibili e diverse concause di un medesimo fatto (nessuna delle quali appaia né del tutto inverosimile né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento), è compito del giudice valutare quale di esse appaia “più probabile che non” rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale per il solo fatto che il danno sia ascrivibile a varie alternative ipotesi;
e) apparenza della motivazione, avendo il giudice escluso la prova del danno senza ammettere la c.t.u. sui fatti allegati, così come puntualmente richiesta in ordine al danno alla salute e a quello patrimoniale;
f) erronea compensazione delle spese di giudizio, essendo sul punto la pronuncia sorretta da motivazione inconsistente, in violazione dell'art. 92 c.p.c.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via istruttoria, disporre C.T.U. al fine di valutare le cause e l'entità del tracollo economico- finanziario subito dalla ditta “
[...]
”, nel corso degli anni (ca. 15) in cui il nominativo Controparte_2 dell'attore è stato segnalato nelle banche dati finanziarie quale persona inaffidabile e pagatore inesigibile;
si chiede, altresì, la nomina di un C.T.U. medico al fine di valutare il danno alla salute cagionato dal comportamento illegittimo e persecutorio da parte della convenuta;
nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e/o 2050 c.c. della e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni cagionati all'attore, quantificati nella somma di € 200.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 100.000,00, a titolo di danno non patrimoniale, e così per un totale di € 300.000,00, ovvero in quella diversa somma che, eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., sarà accertata in corso di
5 causa, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
voglia, infine, condannare la convenuta Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari”.
costituitasi in giudizio, contestata la fondatezza dell'appello, ne ha chiesto il Controparte_1 rigetto. Nel dettaglio, si è opposta all'istanza di ammissione della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. contabile, già respinte nel giudizio di primo grado con la sentenza impugnata.
Ha evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, a prescindere dall'illegittimità della segnalazione effettuata da controparte avrebbe dovuto Controparte_1 fornire la prova dei danni lamentati e del nesso di casualità; in particolare, avrebbe dovuto provare, con maggiore rigore, il rifiuto di erogazione di uno o più finanziamenti da parte di un istituto di credito ai sensi dell'art. 125, comma 2 TUB. Ha rappresentato che il primo giudice ha correttamente valutato sia gli elementi documentali sia le prove testimoniali, ritenendo non dimostrato il nesso di casualità e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall'odierno appellante. In via subordinata ha eccepito il concorso di colpa, evidenziando che la condotta di successivamente al 2010, non appare esente da colpa, atteso che questi Parte_1 avrebbe potuto tempestivamente attivarsi e comunicare alla società la sentenza n. CP_1
262/2009 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, al fine di ottenere immediatamente la cancellazione del suo nominativo dai Pt_2
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 12.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. 1 Il primo, secondo, quarto e quinto motivo di appello (sub a,b,d,e) sono infondati e possono essere unitariamente esaminati in quanto concernenti aspetti connessi.
Il Tribunale, ritenuto provato il carattere illecito del comportamento omissivo di CP_1
si è espresso per l'insussistenza dei presupposti della chiesta tutela risarcitoria,
[...] affermando che i documenti prodotti depongono esclusivamente per l'interruzione del pagamento dei debiti contratti dall'attore nei confronti di privati ed enti pubblici e per la cessazione, nell'anno 2014, dell'attività commerciale di vendita al dettaglio di mobili antichi ed oggetti di antiquariato da questi esercitata, ma non sono sufficienti a dimostrare che la situazione di difficoltà finanziaria, con perdite economiche e mancati guadagni, è stata determinata dall' errata segnalazione di al CRIF. Parte_1
6 Il compendio probatorio in atti è stato interamente esaminato dal primo giudicante e, ad avviso del Collegio, correttamente valutato, con l'unica eccezione del danno morale come sarà di seguito precisato.
Innanzitutto, a dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la condotta illegittima di ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consistente nell'iscrizione Controparte_1 alla banca dati CRIF in assenza dei relativi presupposti. Gli ulteriori fatti dedotti dall'appellante - pregiudizi patrimoniali e non e loro imputabilità alla condotta illegittima di
- sono stati specificamente contestati dall'appellata, sicché destituita di fondamento è CP_1 la censura mossa dall'appellante in ordine all'omessa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sul punto.
Corretto è inoltre l'orientamento giurisprudenziale richiamato ed applicato dal giudice di prime cure secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla banca dati CRIF l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie, trattandosi di illecito aquiliano, sicché spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causalità tra condotta colposa del creditore e danno (cfr. da ultimo Cass. civ. 29252/2024 e
Cass. civ.207/2019:“Alla stregua del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 e dell' art. 2050 c.c., su colui che agisce per l'abusiva utilizzazione dei suoi dati personali incombe soltanto - seppure in via preliminare rispetto alla prova, da parte del danneggiante della mancanza di colpa -
l'onere di provare il danno subito, siccome riferibile al trattamento del suo dato personale
(Cass. 23/05/2016, n. 10638), tuttavia il danno, ed in particolare la "perdita", deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato. Come chiarito da questa Corte "In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato "in re ipsa" per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell'art. 2050 c.c., il danno, e in particolare la
"perdita", deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato." (Cass. 25/1/2017,
n. 1931) […]La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonchè dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità" (Cass. 5/3/2015, n. 4443)[…]; il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, pur determinato da una lesione del
7 diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della
"serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2
Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicchè determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del medesimo codice ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva”.
Nella fattispecie, l'odierno appellante non ha dimostrato il nesso di causalità tra la condotta illegittima e i danni lamentati.
Il ha dedotto che le difficoltà nella gestione della propria attività commerciale e nel Parte_1 pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile ove viene svolta l'attività hanno avuto origine nell'impossibilità di accedere a qualunque forma di finanziamento, tuttavia non ha dedotto o tantomeno dimostrato di ricorrere di prassi all'accesso al credito piuttosto che all'autofinanziamento nella gestione della propria attività e ha documentato una sola domanda di finanziamento successiva all'illegittima segnalazione, quella a DO Banca s.p.a., respinta in data 22.11.2012, peraltro per ragioni non precisate (allegato n. 8 all'atto di citazione).
Non vi sono elementi univoci da cui desumere che il rifiuto dell'istanza di finanziamento alla
Banca Monte dei Paschi di Siena – istanza non documentata ma solo genericamente richiamata dal teste – sia collegato all'illegittima iscrizione eseguita Testimone_2 dall'appellata, essendo le dichiarazioni del teste prive di riferimento temporale (cfr. verbale di udienza del 28.11.2018 nel giudizio RG 1368/2017: “Confermo che l'attore ha cercato un fido anche minimo per poter esercitare l'attività imprenditoriale che svolgeva all'epoca, ma la banca non gli ha concesso alcunché, neppure un carnet di assegni, essendo segnalato nella banca dati CRIF.
ADR Sono andato personalmente con l'attore presso la MPS di Locri a lasciare della documentazione, come la dichiarazione dei redditi, necessaria al conseguimento da parte del
di finanziamenti e, già in quell'occasione, i funzionari della Banca hanno rifiutato Parte_1 la concessione del prestito, in quanto il risultava segnalato come cattivo Parte_1 pagatore”). Piuttosto, il contenuto della lettera del 18.07.2013 inviata al dalla Parte_1
8 banca MPS (“a conferma di quanto comunicato per le vie brevi in filiale”) e il riferimento al rilascio di carnet di assegni da parte del teste consentono di presumere che Tes_1
l'istanza del alla banca MPS abbia avuto ad oggetto proprio il rilascio del suddetto Parte_1 carnet: “Alla data di negoziazione dell'assegno n. 826219265/01 di euro 500,00 emesso il
15.04.2013 a valere su c/c 11768 di importo pari ad euro 500,00 emesso in data 15.04.2013, il sistema evidenziava, in testa al sig. C.F. , la Parte_1 C.F._1 presenza di revoca CAI segnalata da altro istituto, per il periodo 21.03.2013-20.09.2013.
Pertanto, l'assegno sopra indicato, risultava emesso in violazione di legge per mancanza autorizzazione” (cfr. allegato n. 24 all'atto di citazione).
Acclarata dunque la sussistenza di un'unica istanza di finanziamento, occorre ancora rilevare che l'importo richiesto – euro 5437,50 – appare modesto, anche laddove raffrontato ai ricavi dichiarati dallo stesso , pari ad euro 21.120,00 nel periodo d'imposta 2011, ed euro Parte_1
14.300,00 nel periodo d'imposta 2012, per farne conseguire la crisi dell'impresa individuale fino alla sua cessazione a causa della dedotta continua negazione di accesso al credito, necessaria per far fronte ai pagamenti dei fornitori e al canone di locazione dell'immobile.
Piuttosto, come correttamente rilevato dal Tribunale, la documentazione prodotta – atto di intimazione di sfratto per morosità del 26.03.2013, avente ad oggetto un immobile sito in
Siderno condotto dall'attore ad uso commerciale, stralcio dei Modelli Unici 2012, 2013, 2014, intimazioni di pagamento per omesso versamento di contributi previdenziali relativi agli anni
2012 e 2013, nonché di tributi di varia natura relativi al periodo 2009 – 2014 (allegati nn.
12,14,15,16, 25,26,27,28,29,30,31, 32,33) documentano uno stato di progressiva difficoltà economico finanziaria, ma non la riconducibilità di tale situazione all'illegittima iscrizione al
CRIF.
Nella medesima prospettiva depone la lettera dell'08.07.2013 con cui Banca Fideuram s.p.a.
(allegato n. 22 all'atto di citazione), in risposta all' istanza inoltrata dal difensore del
, ha comunicato che “l'iscrizione del sig. in CAI è avvenuta per il Parte_1 Parte_1 mancato pagamento delle penali e degli interessi relativi all'assegno bancario sopra citato, risultato privo della provvista al momento della segnalazione per il pagamento”. Dunque,
l'iscrizione al CAI dell'appellato era presente per fatti differenti dall'illegittima iscrizione operata da e della cui eventuale connessione non risulta alcuna prova. CP_1
9 Destituita di fondamento è dunque la censura dell'appellante in ordine all'erronea applicazione da parte del Tribunale del principio di causalità secondo cui “nella comparazione delle diverse concause, ove sufficienti a concorrere a determinare l'evento e senza che una sola assuma con evidenza un'efficacia esclusiva al riguardo, il giudice del merito dovrà, anche in questo caso con una valutazione di merito, valutare quale di esse appaia "più probabile che non" rispetto a ciascuna delle altre a determinare l'evento ed attribuire a quella
l'efficacia determinante ai fini della responsabilità” (Cass. civ. 23933/2013).
Al fine di supportare la prova del nesso di causalità, l'appellante avrebbe dovuto quantomeno documentare più richieste di finanziamento respinte da diversi istituti creditizi, invece non vi
è alcuna prova che il diniego di accesso al credito per l'illegittima segnalazione abbia avuto carattere sistematico né risultano lettere di diffide di pagamento o messe in mora da parte di fornitori e clienti.
Dunque, non sussistono elementi a supporto della tesi dell'appellante secondo cui appare quantomeno probabile che l'illegittima segnalazione, precludendo l'accesso al credito ed incidendo sui rapporti intrattenuti con fornitori e clienti, abbia causato la perdita progressiva di ricavi fino alla cessazione dell'attività.
Non vi sono peraltro i presupposti per far ricorso, come sostenuto dall'appellante, alla prova presuntiva o alle nozioni di comune esperienza. E' pacifico, in tema di prova presuntiva, che
“il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise
e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti
e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi” (Cass. civ. 9054/2022; 22544/2025). Nella fattispecie, unica è l'istanza di finanziamento riferibile all'illegittima segnalazione, mentre la sola testimonianza utilizzabile di Testimone_2
10 (non è stata contestata l'inutilizzabilità della testimonianza di in quanto Testimone_3 de relato actoris) per un verso nulla rappresenta sull'origine della difficoltà di accesso al credito e, per altro, richiama l'istanza di finanziamento ad MPS, riferibile, per le ragioni sopra esaminate, ad una questione differente rispetto all' illegittima segnalazione per cui è causa.
L'omesso onere deduttivo e probatorio non avrebbe potuto essere colmato attraverso la c.t.u. contabile reiteratamente domandata dall'appellante, non potendo essere demandato al consulente l'accertamento del nesso di causalità sulla base della documentazione in atti.
Vanno dunque rigettati i motivi di appello concernenti il risarcimento dei danni patrimoniali per illegittima iscrizione di al CRIF da parte di (sub Parte_1 Controparte_1
a,b,d,e).
2.2 E' altresì privo di fondamento il motivo di appello sub c) in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sub specie di lesione all'immagine, alla reputazione commerciale e di danno alla salute.
Occorre premettere che ha lamentato i seguenti pregiudizi di carattere Parte_1 non patrimoniale:
a) il discredito derivante dall'errata informazione presente in archivio e comunicata ai soggetti interpellanti;
b) il disagio che l'attore ha patito dovendo attivarsi a richiedere la cancellazione del proprio nominativo illegittimamente inserito nelle banche dati, pur avendo ottenuto una sentenza passata in giudicato, che ha acclarato la falsità del dato riportato a suo nome;
c) la mortificazione subita nel ricevere il rifiuto da parte di vari istituti di credito all'erogazione di prestiti e/o di affidamenti su conto corrente, con consequenziale e pregiudizievole limitazione del diritto all'accesso al credito bancario;
d) la preoccupazione della rilevanza che i dati errati avrebbero avuto per gli altri istituti di credito dinanzi ai quali doveva di volta in volta, necessariamente giustificare (solo di fatto)
l'incresciosa situazione;
e) le preoccupazioni di natura economica e quant'altro possa presumersi in situazioni analoghe;
f) il notevole stress conseguente sia alle difficoltà nella gestione operativa dell'azienda che alle continue richieste di pagamento inviate periodicamente da Controparte_1
11 In ordine alla lesione all'immagine e alla reputazione commerciale valgono le medesime considerazioni in ordine al difetto di prova del nesso di causalità già espresse per il danno patrimoniale.
Peraltro, va disattesa la censura secondo cui il primo giudicante avrebbe erroneamente fatto applicazione dei principi giurisprudenziali in materia secondo cui, nell'ipotesi di divulgazioni di informazioni illegittime, ad avviso dell'appellante, il danno è in ipsa. Le pronunce più recenti, condivise dalla Corte, sono conformi all'indirizzo richiamato ed applicato dal
Tribunale secondo cui “pure in tema di illegittima segnalazione alla Centrale rischi il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente in re ípsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. civ. 6589/2023; Cass. civ. 7594/2018), e deve integrare i caratteri della
"gravità della lesione" e della "serietà del pregiudizio" (Cass civ. 29252/2024).
Orbene, poiché, come premesso, unica è la richiesta di finanziamento documentata ed inoltrata dal , il discredito all' immagine e la lesione della reputazione non sono ravvisabili Parte_1 in difetto di prova che non solo DO (diretta destinataria dell'istanza di finanziamento), ma anche altri soggetti, bancari e non, abbiano consultato l'archivio informatico della Centrale rischi nel periodo in cui l'erronea segnalazione era presente, rifiutando rapporti commerciali proprio in conseguenza dell'iscrizione per cui è causa.
2.3 Il Collegio ritiene provato il danno non patrimoniale consistente nel disagio conseguito alle continue richieste di pagamento inviate da e alla necessità di inviare Controparte_1 solleciti per ottenere la cancellazione anche a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato l'invalidità del contratto non sottoscritto dal . Parte_1
Il suddetto danno, qualificabile come danno morale e distinto dal danno non patrimoniale da lesione alla reputazione commerciale, oltre ad essere allegato, è stato dimostrato dall'appellante: infatti, è pacifico, sia in quanto non contestato, sia in quanto documentalmente provato, che la convenuta non soltanto non ha provveduto di sua iniziativa alla cancellazione della segnalazione errata nella banca dati CRIF, una volta passata in giudicato la sentenza del
Tribunale di Locri n. 262/2009, ma, anzi, ha continuato ad inviare al plurime Parte_1 intimazioni di pagamento (in data 31.03.2011, 31.01.2012, 30.09.2012 e 30.11.2012, come da allegati nn. 4, 5, 7 e 9 all'atto di citazione). E' altresì provato che il ha dovuto Parte_1 sollecitare a cancellare l'iscrizione nonché ad astenersi dall'invio di ulteriori richieste CP_1
12 di pagamento (allegato n. 10 all'atto di citazione) e ciò per un arco temporale di sette anni, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza (10.10.2010) alla notificazione dell'atto di citazione del procedimento R.G. n. 1368/2017 (27.07.2017), con cui il ha adito il Parte_1
Tribunale di Locri al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illegittima segnalazione.
L'appello dunque va accolto limitatamente al risarcimento di tale voce di danno esclusa dal primo giudicante.
Ai fini della liquidazione del danno, premesso che lo stesso non può che essere quantificato in via equitativa, il Collegio ritiene congruo il riconoscimento di una frazione della somma per la quale la segnalazione è stata illegittimamente effettuata, moltiplicata per il numero di anni in cui la medesima è rimasta presente negli archivi CRIF, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sopra citata sentenza.
Procedendo alla stregua dei criteri sopra indicati, calcolando la frazione di 1/10 dell'importo per cui risulta al CRIF la segnalazione illegittima (€ 5.744,00), moltiplicato il risultato per 7 anni, si ottiene la somma di euro 4020,80.
Trattandosi di debito di valore occorre procedere alla rivalutazione monetaria del suddetto importo dalla data dell'illecito (individuata nel momento del passaggio in giudicato della sentenza) e riconosciuti gli interessi legali sulla somma originaria, annualmente rivalutata, a decorrere dall'evento lesivo (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712).
13 Dunque, la somma complessivamente spettante all'appellante per risarcimento del danno morale come sopra specificato è pari ad € 6.160,13 all'attualità (di cui € 5.227,04 per capitale rivalutato ed € 933,09 per interessi); al pagamento di tale importo va condannata CP_1
e su tale somma decorrono gli interessi come per legge dalla data della pubblicazione
[...] della sentenza al soddisfo.
Occorre precisare che nessun concorso di colpa per non aver agito giudizialmente può essere addebitato all'attore sicché va disattesa la domanda spiegata in via subordinata dall'appellata.
Il ha agito in giudizio al fine di accertare l'invalidità del contratto di finanziamento Parte_1 cui sono riferibili le richieste di pagamento e l'illegittima iscrizione e, una volta ottenuta la dichiarazione di nullità del contratto, era onere esclusivamente della società CP_1 procedere di propria iniziativa a cancellare l'illegittima iscrizione e non reiterare ulteriormente le istanze di pagamento.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Stante la fondatezza di uno soltanto dei cinque motivi di appello e il riconoscimento all'appellante di una somma decisamente inferiore (euro 6.160,13) rispetto a quella domandata (euro 300.000,00) sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio (Cass. civ. SU n.32061/2022).
E' dunque assorbito l'ultimo motivo di appello concernente le spese di lite così come determinate dal Tribunale.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
della somma pari ad € 6.160,13, oltre interessi in misura legale dalla data della
[...] presente sentenza al soddisfo;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 3 ottobre
2025
14 La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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