Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del titolare e legale rappresentante -OMISSIS- Secondo anche in proprio, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Bertone e Massimo Marmonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
per l'annullamento
- Del provvedimento di decadenza dai contributi erogati negli anni 2013 e 2014 per l'importo complessivo di € 53.658,10 con richiesta espressa di restituzione come da decreto di Regione Lombardia, Organismo Pagatore Regionale, n° -OMISSIS- del 15/09/2022;
- Degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti di Regione Lombardia di avvio del procedimento per il recupero di somme ed il provvedimento di sospensione cautelare dei pagamenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- è titolare dell’omonima Azienda Agricola con sede in-OMISSIS-, che ha ottenuto negli anni 2013 e 2014 dei contributi agricoli erogati dalla Regione Lombardia per la conduzione di fondi a pascolo.
A fronte di indagini penali avviate per l’accertamento di incongruità sull’effettivo utilizzo dei contributi, la Regione avviava un procedimento per il recupero delle somme indebitamente pagate ed al termine dello stesso, con decreto del 15.9.2022 del dirigente dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR), disponeva la decadenza dell’-OMISSIS- dai contributi erogati negli anni 2013 e 2014, con espressa richiesta di restituzione.
Contro il citato provvedimento era proposta dapprima opposizione davanti al Tribunale di Pavia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 ma il Tribunale, con sentenza n. 412 del 29.3.2023, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
La causa era quindi ritualmente riassunta davanti al TAR per la Lombardia, sede di Milano, dove si costituiva in giudizio la Regione Lombardia, concludendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 3.6.2025 la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. L’Azienda agricola esponente aveva ottenuto dei contributi previsti dal Fondo Europeo Agricolo e finalizzati all’utilizzo ed al mantenimento di terreni adibiti a pascolo.
La Guardia di Finanza (GdF) di Menaggio (CO) avviava però un’indagine con riguardo ai contributi indebitamente ottenuti da una serie di imprese agricole, fra le quali la ricorrente, e adottava una comunicazione di notizia di reato (CNR) in data 4.11.2016 ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. (procedimento n. 1317/2015 RGNR), cui erano allegati dei verbali di sommarie informazioni testimoniali (SIT) ai sensi dell’art. 351 del c.p.p. (cfr. il doc. 13 della resistente).
Alla citata CNR faceva seguito una nota della Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia del 16.3.2022 trasmessa alla Regione Lombardia e riguardante l’atto di messa in mora dei soggetti reputati indebiti percettori di contributi pubblici (cfr. il doc. 3 della resistente).
A fronte degli atti succitati della GdF e della Procura contabile, la Regione Lombardia avviava nei confronti dell’-OMISSIS- il procedimento di recupero delle somme relative agli anni 2013 e 2014, procedimento che si concludeva con il decreto regionale n. -OMISSIS- del 15.9.2022 di decadenza dei contributi erogati e con espressa richiesta di restituzione (cfr. il doc. 1 della ricorrente e della resistente).
1.1 Nell’unico ed articolato mezzo di gravame l’esponente lamenta dapprima che la Regione non avrebbe assolto l’onere della prova della propria pretesa, in violazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 e sul punto parte attrice produce copie di contratti di sub-affitto di terreni destinati al pascolo montano.
La ricorrente evidenzia inoltre come lo stesso Pubblico Ministero (PM) titolare dell’indagine penale ha chiesto l’archiviazione con particolare riguardo alla posizione del sig. -OMISSIS- e che il Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Sondrio ha accolto la richiesta del PM ed ha pronunciato decreto di archiviazione in data 11.12.2024 (cfr. il doc. 2 ed il doc. 3 della ricorrente depositati il 19.3.2025).
1.2 Il ricorso, ancorché suggestivo e ben argomentato dai pur abili difensori dell’esponente, non convince il Tribunale.
Innanzi tutto occorre rilevare che l’atto impugnato è un provvedimento amministrativo autoritativo di decadenza, vale a dire un provvedimento con il quale l’Amministrazione, rilevata l’insussistenza delle condizioni di legge affinché il privato possa godere di determinati benefici (nel caso di specie, contributi agricoli europei), dispone la perdita di efficacia di tali benefici, mancando in capo al privato le condizioni per l’assegnazione dei medesimi (cfr. sui provvedimenti di decadenza, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 2254 del 2020).
Il provvedimento è finalizzato alla immediata cessazione dell’erogazione di prestazioni non dovute ed al recupero di quelle indebitamente erogate, difettando appunto in capo al beneficiario i presupposti di legge per l’ottenimento delle prestazioni stesse.
L’atto suindicato si giustifica a fronte dell’erogazione di somme oggettivamente non dovute e prescinde totalmente dall’elemento soggettivo o psicologico del percipiente, che è assolutamente irrilevante ai fini del recupero.
Se si vuole effettuare un riferimento ad un istituto del diritto privato, occorre richiamare tutt’al più la figura della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui agli articoli 2033 e seguenti del codice civile, nel quale la regola generale è quella per cui chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato, mentre lo stato soggettivo del percipiente (buona o mala fede) assume rilevanza solo con riguardo al momento della decorrenza degli interessi o dei frutti (così il già citato art. 2033 del codice civile sull’indebito oggettivo e in giurisprudenza, Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza n. 7066 del 2019, dove viene specificato che nel caso dell’art. 2033 non è configurabile alcun legittimo affidamento del percettore, essendo ininfluente l’elemento soggettivo di quest’ultimo).
Il provvedimento impugnato di decadenza non può quindi essere confuso o assimilato ad una sanzione amministrativa di cui alla legge n. 689 del 1981, legge che attribuisce invece rilevanza all’elemento soggettivo del dolo o quanto meno della colpa (cfr. l’art. 3 della legge n. 689 del 1981).
Ne consegue che non appare corretto il riferimento, contenuto in ricorso, all’art. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 (decreto sulla semplificazione dei processi civili di cognizione), giacché il presente contenzioso davanti al TAR non può essere confuso con il rito di cui al citato art. 6, che riguarda le opposizioni davanti al giudice ordinario per le controversie di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981.
Quanto alla prova dell’indebita percezione dei contributi, preme rilevare che la CNR della GdF di Menaggio evidenzia che l’-OMISSIS- negli anni 2013 e 2014 indicava quali pascolatori per conto terzi i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. i documenti n. 5 e n. 6 della resistente, vale a dire le domande di ammissione ai contributi agricoli per gli anni suindicati).
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, però, uditi dalla stessa GdF, escludevano ogni rapporto con l’-OMISSIS-, che neppure conoscevano, visto anche che avevano svolto attività agricola per conto proprio e mai a favore di terzi (cfr. il doc. 13 della resistente, pagine 45 e 46).
Quanto all’intervenuta archiviazione dell’indagine penale disposta dal GIP di Sondrio, è senz’altro vero che quest’ultimo ha accolto integralmente la richiesta del PM ed ha quindi proceduto all’emissione di un decreto di archiviazione (cfr. il doc. 3 della ricorrente depositato il 19.3.2025, pagine 9 e 12).
Tuttavia, se si ha riguardo alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura (cfr. il doc. 2 della ricorrente depositato il 19.3.2025, pagine 4 e 5), si legge che il PM ha riscontrato l’esistenza di “elementi tali da giustificare il “fumus delicti” e che, sebbene “vi siano elementi per ritenere la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo”, manca però “una prova certa … della coscienza e volontà in capo agli indagati del reato”, versandosi semmai “nell’ipotesi di cui all’art. 48 c.p. (errore sul fatto determinato dall’altrui inganno)”.
Detto in altri termini, la Procura – e poi il GIP in sede di archiviazione – hanno reputato configurabile l’elemento oggettivo del reato ma hanno escluso l’elemento soggettivo del medesimo, trattandosi presumibilmente di errore sul fatto determinato all’altrui inganno (ex art. 48 del codice penale).
Il Collegio ritiene che il materiale probatorio di cui sopra sia sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento impugnato, per cui la Regione Lombardia ha legittimamente proceduto al recupero delle somme indebitamente erogate, somme di pertinenza non solo della stessa Regione ma anche dell’Unione Europea, che è parte offesa nelle indagini (cfr. TAR Campania, Salerno, Sezione I, sentenza n. 1716 del 2020, dove si ammette che il giudice amministrativo può valutare autonomamente le risultanze emerse nel corso delle varie fasi di un procedimento penale).
A diversa conclusione non induce la lettura delle copie dei contratti di sub-affitto esibite dall’Azienda ricorrente, trattandosi di una documentazione per così dire formale o meramente cartolare, che si pone in evidente contrasto con le risultanze dell’indagine della GdF e con le conclusioni sul punto del PM e del GIP, che hanno semmai escluso soltanto l’elemento soggettivo dell’illecito.
In ogni caso deve ribadirsi che le domande di contributo per gli anni 2013 e 2014 indicano quali pascolatori per conto dell’Azienda ricorrente soltanto i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, che hanno escluso qualsiasi collaborazione con l’Azienda medesima.
Deve quindi respingersi la richiesta di prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo, in quanto i capitoli appaiono generici e le persone chiamate quali testimoni sono soggetti coinvolti nelle stesse indagini penali (infatti, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono addirittura reputati dal PM quali parti di una associazione a delinquere costituita per effettuare truffe sui fondi europei).
In definitiva, l’intero ricorso in epigrafe deve rigettarsi.
2. La peculiarità delle questioni trattate e la natura delle parti coinvolte inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti privati indicati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.