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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/11/2024, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 12512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (moglie nata in Francia;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del pagina 2 di 4 creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie padre e figli maggiorenni risiedono abitualmente in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento
(UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto al contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del Regolamento
(CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1
pagina 3 di 4 introduttivo;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
24/03/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
VERONA VR al Num. 117 - PARTE II - SERIE C - ANNO 2001);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado promossa congiuntamente ex art. 473 bis.51
c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. BERTANZA MASSIMILIANO, come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 4 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da ritenersi qui integralmente richiamate per relationem.
Conclusioni del PM: “non si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo,
con cui le parti hanno congiuntamente chiesto pronunciarsi in via cumulativa la separazione dei coniugi e il divorzio, ex art. 479 bis.51 e 479 bis.49 c.p.c.;
rilevata, preliminarmente, la presenza di elementi di estraneità (moglie nata in Francia;
entrambe le parti sono residenti in Italia);
ritenuta la competenza giurisdizionale del giudice adito:
- in ordine alla domanda di separazione, in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg. 1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (la residenza abituale dei coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
- in ordine alla contribuzione al mantenimento dei figli, in base al
Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, "…relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30/01/09 ed applicabile dal 18/06/11, ai sensi dell'art. 3, lettera a) e b), che stabilisce la giurisdizione dell'autorità del luogo di residenza abituale del convenuto o del pagina 2 di 4 creditore della prestazione alimentare, poiché nel caso di specie padre e figli maggiorenni risiedono abitualmente in provincia di Verona;
passando, a questo punto, all'individuazione della legge applicabile alle domande formulate dalle parti e ritenuta l'applicabilità della legge italiana:
- quanto alla domanda di separazione, in base all'art. 8 del Regolamento
(UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, prevede che si applichi la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è
adita l'autorità giurisdizionale;
- quanto al contributo al mantenimento, in base all'art. 15 del Regolamento
(CE) n. 4/2019, che richiama per le obbligazioni alimentari il Protocollo
dell'Aja del 23/11/2007, il cui art. 3 prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari siano disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e quindi nel caso concreto, dalla legge italiana, ossia gli articoli 337 bis e seguenti del codice civile;
dato atto che, nel merito, le condizioni della separazione come riportate nel ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il P.M. nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così dispone:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui al ricorso Controparte_1
pagina 3 di 4 introduttivo;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile competente (matrimonio celebrato il
24/03/2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
VERONA VR al Num. 117 - PARTE II - SERIE C - ANNO 2001);
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la decisione sul divorzio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 11/11/2024
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 4 di 4