Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1396 /2024 da:
L'avv. FILARETI LEONARDO ROCCO per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. CAPPELLO VITTORIA e l'avv. STRAFACE MENA ANTONELLA per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1396 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cariati n. 156/2024, depositata in data 4 giugno
2024 e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti
Appellante
E
Cappello avv. Vittoria (C.F. ) rappresentata e difesa da sé medesima C.F._1 ex art. 86 c.p.c.
Appellata
E
Straface avv. Mena Antonella (C.F. ) rappresentata e difesa da sé C.F._2 medesima ex art. 86 c.p.c.
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. La società ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
156/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cariati, con cui è stata rigettata l'opposizione al precetto notificato in data 2 dicembre 2022, fondato sulla sentenza n. 231/2022, emessa dal
Tribunale di Castrovillari in data 23 settembre 2022, con cui era stata condannata anche al pagamento delle spese di lite nei confronti delle odierne parti appellate.
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Ha chiesto, quindi, la declaratoria di inefficacia del precetto o pposto.
1.2. Si sono costituite le parti appellate, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone nel merito il rigetto con condanna ex art. 96 c.p.c.
2. L'appello deve essere rigettato.
Le ragioni poste a sostegno della domanda sono coincide nti con i motivi di opposizione proposti in primo grado e -correttamente- dichiarati inammissibili perché riguardanti il merito della pretesa e non già la regolarità formale dell'atto di precetto.
Infatti, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è poss ibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 2008 n. 22402; cfr. anche Cass. civ. Sez.
III, 17 febbraio 2014, n. 3619, secondo cui “ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione a quest'ultima - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (sa lvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede)”).
Pertanto, considerato che le ragioni di opposizione dell'opponente in primo grado, che vengono riproposte in maniera identica in appello, attengon o al merito del titolo giudiziale, il motivo è inammissibile e la decisione del Giudice di primo grado deve essere confermata.
3. Le spese di lite sostenute dalle parti appellate per il presente giudizio di appello vengono poste a carico della parte appellante, e, tenuto conto del livello di difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate in euro 1.400,00 (di cui euro 250,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 450,00 per la fase di trattazione ed euro 450,00 per fa se di decisione) per ciascuna di esse, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
3.1. Le parti appellate hanno chiesto anche la condanna di parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2 La domanda di condanna in pa rola deve essere rigettata, risultando assorbente l'assoluta mancanza di prova del pregiudizio patito e di cui si chiede ristoro.
Questo Giudice non ignora l'orientamento affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all 'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa.
Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co.
I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di ca usa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio
2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395).
Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare
(almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un preg iudizio effettivamente sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti appellate che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.400,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti appellate;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello .
Così deciso in Castrovillari, 9 maggio 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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