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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 27/05/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: licenziamento per giusta
REPUBBLICA ITALIANA causa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 27/05/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 574/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MONALDI FABIO e dall'Avv. MONALDI FRANCESCO;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. Controparte_1
) corrente in Voghiera (FE) ed (C.F. P.IVA_1 Controparte_1
), rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Fabbri;
C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 08/08/2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio la società datrice di lavoro Controparte_1 impugnando il licenziamento disciplinare per giusta
[...] causa, senza preavviso, intimatogli con lettera datata 15.4.2023 (in realtà 2024) dall'azienda.
Premesso che il titolare della ditta, dopo alcuni anni di lavoro senza alcuna problematica o richiamo da parte della società, pur avendo questa omesso ripetutamente di pagargli con regolarità la retribuzione di cui alle buste paga, a partire dal mese di gennaio 2024 aveva assunto nei suoi confronti atteggiamenti persecutori, accusandolo falsamente di avere sabotato una bara, demansionandolo da autista necroforo a portinaio, pretendendo che si presentasse
1 al lavoro al di fuori del suo orario prefissato oppure lasciandolo chiuso fuori dall'azienda senza chiavi, esponeva che in data 8 aprile 2023 gli erano state pretestuosamente contestate varie condotte contrarie ai suoi doveri. Contestati con lettera del 14.4.2024 gli addebiti ricevuti, l'azienda procedeva il giorno dopo al suo licenziamento, non tenendo in alcuna considerazione le giustificazioni presentate.
Ritenendo che, oltre ad essere insussistenti le condotte, queste ultime non giustificassero, secondo la casistica prevista dall'art. 73 del CCNL 2021, la sanzione espulsiva, ha concluso chiedendo accertarsi la illegittimità del licenziamento per giusta causa, nonché la condanna della società al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nonché della indennità risarcitoria ritenuta di giustizia.
Infine, sulla premessa che la datrice di lavoro gli aveva corrisposto solo le retribuzioni risultanti dai bonifici ricevuti, ben al di sotto delle spettanze retributive indicate nelle buste paga, produceva, oltre ai relativi documenti, anche i conteggi delle differenze retributive nette ancora dovute, quantificate in complessivi €
50.683,39, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento di quanto ancora dovuto.
Chiedeva altresì “il risarcimento anche biologico, personale ed esistenziale, causati dall'illegittimo e/o illecito provvedimento di licenziamento per pretesa giusta causa e comportamenti vessatori del datore di lavoro”.
2. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.11.2024 verificata la regolarità della notifica a mezzo PEC, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta.
Alla medesima udienza veniva disposto, ex art. 421 c.p.c., che la parte ricorrente provvedesse a produrre la visura camerale volta ad ottenere il dato del requisito dimensionale dell'azienda convenuta al momento del licenziamento.
Stante la natura contumaciale della causa, veniva disposta la trattazione cartolare della controversia, ex art. 127 ter c.p.c.
3. Nelle more, si costituivano tardivamente in giudizio, con memoria depositata in data 17.12.2024 (oltre un mese dopo la prima udienza), contenente istanza di rimessione in termini, la convenuta Controparte_1 nonché ersonalmente.
[...] Controparte_1
Le parti eccepivano, in primo luogo, l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei confronti del convenuto
, persona fisica. Controparte_1
2 Eccepivano inoltre la violazione processuale del disposto di cui all'art. 441 bis c.p.c. posto a fondamento dell'anticipazione della prima data di comparizione delle parti, non rientrando l'oggetto del giudizio tra le impugnazioni del licenziamento con richiesta di reintegra e costituendo pertanto l'anticipazione della data “una riduzione non motivata dei termini di costituzione” con conseguente compromissione del diritto di difesa della parte.
Nel merito resistevano alla proposta azione, affermando la legittimità del licenziamento intimato, alla luce delle condotte del dipendente il quale, verso la metà del 2024, aveva smesso di presentarsi il sabato al lavoro, aveva iniziato ad utilizzare spasmodicamente il cellulare e a leggere i quotidiani durante l'orario di lavoro, offendendo il datore e recandosi di nascosto, durante l'orario di lavoro, a svolgere attività di falegname.
Quanto alle pretese differenze retributive, le parti sostenevano che Parte_1 era sempre stato pagato in parte con bonifico e in parte in contanti, dietro presentazione di fogliettini in cui annotava le differenze sulla retribuzione da avere, ed, anzi, il lavoratore nel corso di una conversazione registrata aveva ammesso di non avere diritto ad alcuna somma.
4. Disposta la revoca della trattazione cartolare e disposta la comparizione personale delle parti, con successiva ordinanza del 23.2.2025 veniva respinta la richiesta di rimessione in termini di parte convenuta e rilevata la decadenza della medesima dai mezzi di prova proposti, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
Con la stessa ordinanza, da aversi qui integralmente riportata, venivano altresì disattese le ulteriori eccezioni procedurali di parte convenuta sopra ricordate.
La causa è stata quindi discussa dalle parti all'odierna udienza, non essendo state ammesse nemmeno le prove proposte dalla parte ricorrente, ritenute superflue;
la controversia viene quindi decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
5. Prima di esaminare il merito, si deve osservare, con riferimento alla costituzione in giudizio che – come già evidenziato nell'ordinanza del 23.2.2025 - parte ricorrente non ha agito in giudizio contro persona Controparte_1 fisica.
La sua costituzione in giudizio è dunque qualificabile come intervento adesivo dipendente ex art. 105 comma 2 c.p.c., essendo egli socio amministratore della illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ex artt. 2267 e 2293 c.c. CP_1 si rimanda all'ordinanza del 23.5.2023 da aversi qui per integralmente richiamata.
3 6. Quanto al merito, si osserva che il ricorso ha ad oggetto impugnativa del licenziamento per giusta causa, con domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra (per “rinuncia alla riassunzione”), oltre all'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni lorde dalla data del licenziamento “sino alla data del deposito della sentenza”.
L'azione proposta, non altrimenti normativamente qualificata da parte ricorrente, tenuto conto della data di assunzione del ricorrente (12-13 novembre
2018 ovvero dal 2016 “circa”), va inquadrata nell'ambito dell'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 23/2015, con richiesta di reintegra sostituita dall'indennità di cui all'art. 2 comma 3 (richiamata dall'art. 3 comma 2, ultimo periodo).
7. Dato atto che il ricorrente deduce l'insussistenza della giusta causa posta alla base del licenziamento, si osserva che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5 L. n. 604/1966 è il datore di lavoro che deve provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso.
Nel caso di specie la società si è costituita tardivamente, decadendo dalle prove, non assolvendo così l'onere probatorio posto dalla legge a suo carico.
Si osserva, in ogni caso, che – come emerge dal contratto prodotto -
[...]
è stato assunto con lettera in data 12.11.2018 e con decorrenza dal giorno Parte_1 successivo, per svolgere la mansione di autista necroforo. L'orario di lavoro era a tempo parziale di 30 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 11:00 e dalle 14:30 alle 17:00.
Il ricorrente ha affermato che egli si era reso disponibile a lavorare al sabato, ma solo se congruamente preavvisato.
Risultano pertanto del tutto infondate le prime tre contestazioni con le quali al ricorrente è stato addebitato di non essersi presentato sul luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, violando il contratto, dal momento che i giorni ivi indicati dal
17 febbraio al 6 aprile 2024 cadono tutti nella giornata del sabato, che nel contratto non è prevista come giornata di lavoro.
Come ha evidenziato parte convenuta all'odierna udienza, il contratto di lavoro contiene effettivamente un'incongruenza tra l'articolazione oraria ivi indicata, che porta ad individuare un monte ore settimanale pari a 25, e il complessivo orario di lavoro espressamente indicati, pari a 30 ore. Tuttavia, tale incongruenza non può essere in alcun modo colmata poiché la parte convenuta non solo si è costituita tardivamente, ma non ha comunque formulato mezzi di prova
4 volti a dimostrare che , contrariamente a quanto previsto nella lettera di Parte_1 assunzione, fosse tenuto a presentarsi regolarmente al lavoro anche nella giornata del sabato.
Vi sono poi contestazioni che afferiscono ad attività lavorative non svolte
(vestizione salma e celebrazione funerale) per le giornate del 15.3.2024 (venerdì),
16.3.2024 (sabato), 8.4.2024 (lunedì). Senonché, gli orari di inizio delle attività elencate nella lettera di addebito disciplinare risultano tutti anticipati rispetto all'orario di lavoro specificato nel contratto, che prevede l'inizio delle prestazioni lavorative alle ore 8:30; vi è dunque una incongruità non comprensibile. Si è, inoltre, già detto che il sabato non è documentalmente previsto come giornata lavorativa.
Vi è poi una ripetizione dell'addebito della mancata presentazione del ricorrente al lavoro per la giornata del 6 aprile 2024, per la quale si è già detto sopra.
La ditta ha altresì contestato al ricorrente che il 12 marzo 2024 (martedì) egli si sarebbe messo a guardare il cellulare, a leggere quotidiani ed altre riviste invece di lavorare, e di avere risposto in malo modo al che lo aveva ripreso CP_1
(“faccio il cazzo che voglio”).
Costituendosi, però, tardivamente, la datrice di lavoro è decaduta dalla prova su tali circostanze. In relazione a tale vicenda si osserva, peraltro, che il lavoratore addebita l'inerzia sul lavoro, che si sarebbe più volte ripetuta, ad un demansionamento da lui subito e non voluto, affermando di essere stato messo a fare “il portinaio” all'entrata, senza far niente, seduto su una sedia all'ingresso dell'ufficio, in zona non riscaldata.
Secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova, solamente una volta che il datore avesse provato la condotta del lavoratore, quest'ultimo avrebbe dovuto dimostrare che tale condotta era conseguente al demansionamento subito.
Vi è poi un'ultima contestazione secondo la quale il avrebbe svolto Parte_1
“in più occasioni… attività extralavorativa durante l'orario di lavoro” senza alcuna giustificazione. Tale addebito è palesemente inidoneo a fondare la responsabilità disciplinare del dipendente, in quanto completamente generico in relazione ai parametri di tempo e di luogo ed alla descrizione delle asserite condotte extralavorative.
Come noto, la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare,
5 nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562; Cass. 21/04/2017 n.
10154).
Solo nella tardiva memoria di costituzione la società afferma che si Parte_1 recasse a fare “attività extralavorativa di falegname” invece di svolgere le sue prestazioni. La deduzione resta comunque del tutto generica in merito alle circostanze di tempo, di luogo e anche relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività e, in ogni caso, rileva sempre la intervenuta decadenza della parte dalla proposizione dei mezzi di prova.
8. Poiché il ricorrente è stato assunto con lettera in data 12.11.2018, la disciplina applicabile per il licenziamento illegittimo va individuata – come detto - nell'art. 3 D.
L.gs. n. 23 del 4 marzo 2015.
Dall'insussistenza del fatto materiale, per mancanza di prova dovrebbe derivare l'applicazione dell'art. 3 comma 2.
Senonché, tramite l'acquisizione della visura camerale storica, si è potuto appurare che all'epoca del licenziamento la società aveva solo un dipendente
(evidentemente il ) ed anche negli anni immediatamente precedenti i Parte_1 dipendenti non hanno mai superato il numero di 3.
Ne consegue che nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 9 comma
1 D. Lgs. n. 23/2015, secondo cui “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Dunque, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato estinto alla data del licenziamento, in data 15 aprile 2024 (doc. 16 ric.) e la società convenuta deve essere condannata al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le mensilità sono parametrate, da un lato, al numero di anni di servizio svolti alle dipendenze della società convenuta (sei anni circa) e, dall'altro lato, alle ridotte dimensioni dell'azienda.
6 Va decisamente esclusa la configurabilità di un danno biologico ed esistenziale conseguente all'illegittimo licenziamento, essendo tale domanda del tutto generica, sprovvista della benché minima allegazione in fatto.
9. Con riferimento alla domanda inerente alle differenze retributive, parte ricorrente ha dedotto che gli erano state pagate per intero solo alcune buste paga, producendo a riprova tutti i prospetti paga (doc. 19), da dicembre 2018 ad aprile
2014 (prospetto finale comprensivo del TFR), nonché l'estratto di conto corrente da gennaio 2019 al 2 maggio 2024 (docc. 20 e 21), e producendo altresì i conteggi elaborati dal consulente del lavoro, attraverso il confronto tra i due gruppi di documenti (doc. 24).
A fronte di tali allegazioni, il convenuto ha dedotto che il lavoratore era
“sempre stato pagato in parte con bonifico e in parte in contante, dietro presentazione di fogliettini in cui annotava le differenze sulla retribuzione da avere”.
Ha altresì dedotto di essere in possesso di una conversazione registrata verso la metà dell'anno 2023, dove il dal minuto 1'52” al minuto 2'05” conferma di non Parte_1 avere diritto ad alcuna somma.
Ciò premesso, sulla questione si osserva in primo luogo che, secondo le Sezioni
Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533), in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parte convenuta è però decaduto dai mezzi di prova orale, essendosi costituito in ritardo, il che rende altresì inutilizzabili anche i documenti prodotti. In ogni caso, con riferimento a questi ultimi, si rileva che la registrazione con contenuto asseritamente confessorio, come dedotto dalla stessa convenuta, si ferma a metà anno 2023, quindi rimarrebbero scoperte circa 10 mensilità, mentre i foglietti prodotti non sono da soli idonei a comprovare l'intervenuto pagamento delle differenze retributive.
Si aggiunge che i capitolo di prova per interpello e testi sul punto (cap. 2 della memoria di costituzione) non sarebbe comunque stato idoneo a provare il fatto estintivo dell'avvenuto integrale pagamento delle retribuzioni, per diversi motivi.
In primo luogo il capitolo è generico.
7 In secondo luogo, si osserva che in via generale la prova per testi dell'avvenuto pagamento del credito è esclusa dagli artt. 2721 e 2726 c.c. quando il valore dell'oggetto eccede gli € 2,58. Nel caso di specie non può peraltro essere consentita la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, in quanto ciò è precluso dalle specifiche disposizioni regolanti la materia del pagamento della retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente.
Infatti, l'art. 1 commi 910, 911, 912 e 913 ultima parte, L. n. 205/2017, dispone quanto segue:
“910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
[…]
911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
913. […]. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Quindi l'unico mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto pagamento integrale della retribuzione è l'allegazione documentale dell'avvenuto pagamento tracciato.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda di pagamento delle differenze retributive proposta dal ricorrente debba essere accolta.
Si evidenzia che parte convenuta nulla ha dedotto in merito ai conteggi in se considerati, concentrando le sue difese sull'an. I conteggi sono stati espletati, come
8 esposto dal consulente mediante semplice raffronto tra quanto riscosso dal lavoratore e le buste paga, distinguendo per annualità ed escludendo di considerare il mese di novembre 2018, in mancanza di documentazione sul punto.
Il complessivo credito residuo ammonta ad € 50.683,39. La somma deve considerarsi netta, posto che le differenze sono state quantificate effettuando la differenza tra la retribuzione netta dovuta (come da busta paga) e la retribuzione netta percepita (si v. le tabelle del conteggio). Nella somma è ricompreso anche il
T.F.R. che nell'ultima busta paga di aprile 2024 viene indicato, al lordo, in complessivi
€ 4.234,46.
Con specifico riferimento al T.F.R., si rileva che, sebbene nel contratto di lavoro fosse specificamente indicato che sarebbe stato corrisposto mensilmente, in realtà la voce non è stata calcolata nelle singole buste paga, dunque è stata correttamente quantificata nell'ultimo prospetto contenente le spettanze di fine rapporto.
Su tutte le somme riconosciute al ricorrente decorreranno la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del valore delle spettanze riconosciute, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto che l'istruttoria della causa non è stata necessaria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dalla
[...] nei confronti di Controparte_1 [...]
in data 15.4.2024 e, per l'effetto, Parte_1
2) dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna a Controparte_1 corrispondere al ricorrente una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
3) condanna Controparte_1
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, pari a complessivi € 50.683,39 netti, di cui € 4.234,46 a titolo di TFR lordo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
9 4) condanna infine Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
[...]
4.629,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 27/05/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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