Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1966, n. 1397
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Sentenza 28 maggio 1966

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I proventi realizzati da un ente comunale di consumo,costituito a norma dell'art. 1 del d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 90, e formanti avanzi di gestione del bilancio di Esercizio di un determinato anno, in quanto per legge destinati ad essere riassorbiti negli anni successivi per la riduzione dei prezzi di vendita dei generi alla popolazione e nelle spese di gestione, non costituiscono un reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1966, n. 1397
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1397
    Data del deposito : 28 maggio 1966

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