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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Manuela Saracino - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 204 del 2023
TRA
Parte_1
, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Anna Faretra.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Controparte_1
Acquaviva,
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 30.01.2020 ed iscritto al R.G. n.
1021/2020, agendo in qualità di dipendente dell a Controparte_1 Pt_1 far data dal 11.06.2008, premesso di essere inquadrato nel livello A1 del CCNL comparto servizio sanitario nazionale, ma di svolgere le mansioni di operatore socio-sanitario, livello BS, con autonomia ed assunzione diretta delle relative responsabilità, conveniva in giudizio l' , al fine di ottenere dal Tribunale di Pt_1
1 Bari l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello BS della classificazione del personale così come previsto dal CCNL di categoria applicato a far data dal 1.1.2013, o da quell'altra data che il Giudice di ragione dovesse ritenere;
b) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla data del 1.1.2013 sino alla data di effettiva regolarizzazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello B della classificazione del personale così come previsto dal CCNL di categoria applicato a far data dal 1.1.2013, o da quell'altra data che il Giudice di ragione dovesse ritenere;
d) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dalla data del 1.1.2013 sino alla data di effettiva regolarizzazione, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
e) in ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario”.
2. Si costituiva in giudizio l' che, eccepita preliminarmente Pt_1
l'intervenuta prescrizione delle richieste differenze retributive relative al periodo
01.01.2013-29.01.2015 e la nullità del ricorso per omessa indicazione delle mansioni espletate, chiedeva il rigetto delle domande.
3. Con sentenza n.2295/2022 del 15.09.2022, il Tribunale di Bari ha così definito la controversia: “- in parziale accoglimento del ricorso, riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori a far data dal 13 novembre 2015, condanna la Pt_1
[...
al pagamento in favore di delle differenze retributive tra la Controparte_1 categoria A e la categoria B, livello economico Bs dal 13 novembre 2015; - rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara interamente compensate le spese tra le parti”.
In particolare, il Tribunale, richiamati i principi in tema di riconoscimento di mansioni superiori e dato atto della conseguente necessità, ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa, di seguire un procedimento logico giuridico trifasico – accertamento delle attività concretamente svolte, individuazione di qualifiche e gradi previsti dalla contrattazione collettiva nonché confronto tra i relativi esiti – ha valutato le dichiarazioni testimoniali in senso favorevole alla tesi di parte.
In particolare, ha ritenuto che dalle stesse sarebbe emerso l'avvenuto espletamento, da parte del dipendente, di attività destinata per lo più alla cura dei
2 pazienti, senza la necessaria presenza di altre figure professionali presenti nell'unità operativa.
Esaminata la declaratoria contrattuale di riferimento, ha tuttavia precisato che per l'esercizio dell'attività di operatore socio-sanitario è previsto, a pena di illiceità della prestazione ex art. 2126 c.c., il possesso di uno specifico e vincolante titolo – conseguito dal ricorrente solo in data 13.11.2015. Part
Per l'effetto, ha accolto solo in parte il ricorso, condannando l' al pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 13.11.2015 e compensando le spese processuali.
4. Avverso la decisione ha interposto appello l , con ricorso Pt_1 depositato in data 13.03.2023, chiedendone l'integrale riforma.
5. Con memoria del 03.01.2024, si costituiva in giudizio CP_1 che, contestate le doglianze avverse, ne chiedeva il rigetto con conferma
[...] della gravata sentenza.
6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
I. Sul ricorso in appello.
I.
1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso, per avere il ricorrente omesso di indicare le mansioni che avrebbe dovuto svolgere in virtù del suo profilo professionale di ausiliario specializzato, limitandosi ad affermare, in modo generico e non precisato, di non aver svolto attività di pulizia, ritenendo erroneamente che il suddetto riferimento fosse sufficiente per definire le mansioni dell'Ausiliario Specializzato. Rileva, inoltre, che il dipendente;
a) avrebbe omesso di indicare le mansioni proprie della qualifica di inquadramento, senza nulla dedurre in ordine alla diversità corrente tra tali mansioni e quelle asseritamente riconducibili alla qualifica superiore ambita;
b) avrebbe elencato tutte le mansioni svolte, riconducibili a suo dire alla figura di OSS, senza però consentire di accertare se effettivamente le stesse potessero essere ricondotte alla qualifica di
OSS.
L'appellante inoltre rimarca che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, il lavoratore che chiede in giudizio l'accertamento di mansioni superiori, non può limitarsi ad affermare lo svolgimento di mansioni
3 corrispondenti alla qualifica superiore (Cass. sentenza n. 5203 del 21.04.2000) in quanto è necessario (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 26234/2008), perché si realizzi il c.d. “processo trifasico”, che il lavoratore indichi le mansioni a cui avrebbe dovuto essere adibito e le norme della contrattazione collettiva violate.
Deduce, inoltre, l'appellante che, se la parte che intende avvalersi di uno specifico disposto contrattuale non adempie all'onere di allegazione, il Giudice non può sopperire d'ufficio a tale carenza probatoria in quanto alla contrattazione collettiva non si applicherebbe il principio “iura novit curia”, avendo i contratti collettivi natura di atti negoziali e non di documenti.
Aggiunge poi che, ai sensi dell'art. 13 del CCNL di categoria 1998-2001 – allegato alla memoria di costituzione - “Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo”: ragione per cui, nell'ambito del comparto sanità, ricorrono “sottili o, quasi, impercettibili” differenze tra categorie contrattuali e profili professionali.
I.
1.b. Con il secondo motivo, parte appellante censura il capo di sentenza che riconosce l'avvenuto svolgimento, da parte del delle asserite mansioni CP_1 superiori, deducendo che tale conclusione deriverebbe da travisamento del fatto, erronea valutazione delle prove nonché da manifesta contraddittorietà della motivazione.
Richiamate le mansioni di appartenenza dei livelli A e B del contratto collettivo di riferimento, sostiene che il ricorrente sia incorso in un palese errore di valutazione in ordine alle mansioni di appartenenza e che l'Ausiliario
Specializzato – soprattutto l'Ausiliario che opera nelle strutture sanitarie - non si occuperebbe solo delle attività di pulizia e di riordino degli ambienti, ma, al contrario, di una molteplicità di attività in virtù della sua funzione di “supporto”, così come si desumerebbe dalla declaratoria contrattuale.
Adduce, inoltre, che gli elementi di somiglianza tra la figura professionale Parte dell e quella dell sarebbero molteplici, trattandosi di Parte_2 figure complementari con mansioni il più delle volte condivise e comuni, atteso che ciò che caratterizza la figura dell' sarebbe l'attività di Parte_2 supporto all'unità operativa assegnata per il suo corretto funzionamento, che non potrebbe essere ricondotto esclusivamente all'attività di pulizia.
Rimarca che ciò che distinguerebbe la figura dell'OSS è il suo percorso formativo, in quanto quest'ultimo deve seguire corsi di formazione specifici con
4 competenze più sanitarie e tecniche, poiché l'OSS, al pari dell'infermiere, collabora fra l'altro alla rilevazione dei bisogni dell'utente e all'attuazione degli interventi assistenziali.
Inoltre, l'appellante rileva, in difformità dal primo giudice, che le deposizioni testimoniali rese in primo grado avrebbero confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni di inquadramento, (avendo al più svolto le asserite mansioni superiori solo “all'occorrenza, “in caso di difficoltà”, “in caso di necessità”), e che mediante le stesse non sarebbe stato colmato il deficit derivante dalla rilevata carenza di “termini di paragone” nè provata la prevalenza di mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte,
l'appellante ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale rigetto della domanda proposta.
- - - - - - - - - - - - - Part II.
1. Le doglianze articolate dall' da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono fondate e vanno accolte sulla scorta delle seguenti motivazioni.
II.
1.a. Preliminarmente deve dissentirsi con quanto sostenuto dall'appellante fin dalla memoria di costituzione nel primo grado del giudizio laddove ha sostenuto che l'atto introduttivo della lite sarebbe affetto da nullità per un incolmabile deficit allegativo in ordine alle mansioni in concreto espletate dal
[...]
a quelle proprie del livello di inquadramento rivendicato ed al raffronto CP_1 fra le prime e le seconde.
Ed invero, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, parte attrice nel ricorso introduttivo ha specificato, seppur nei termini di cui di seguito esposti, tali elementi, tanto da riportare: a) la descrizione delle attività svolte (cfr. pagg. 1
e 2 del ricorso); b) l'indicazione dei compiti propri dei lavoratori inquadrati nella categoria B e in particolare nel livello BS, tant'è che sono riportate le corrispondenti declaratorie contrattuali;
c) il raffronto tra le citate declaratorie e le mansioni svolte, riconducibili – secondo l'assunto di parte attrice – non già alla categoria A, bensì alla categoria B, in quanto implicanti assistenza diretta al paziente, attraverso interventi igienico sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente.
5 II.
1.b. Ciò posto, la Corte reputa comunque infondata la pretesa azionata dal lavoratore -ed accolta solo in parte dal primo giudice-, in quanto, dalla disamina integrata degli atti, emerge che le mansioni espletate dal medesimo sono da considerarsi riconducibili alla categoria ed al profilo nel quale è stato inquadrato dall (cfr. nello stesso senso, in fattispecie analoga alla presente, Parte_1
C.App. Bari, sentenza n.1282/2024 pubbl. il 07.10.2024; C. App. Bari, sentenza n. 2270/2023 pubbl. il 27.12.2023; C. App. Bari, sentenza n. 1693/2023 pubbl. il
6.11.2023, C. App. Bari, sentenza n. 87/2023 pubbl. il 22.2.2023).
In particolare, a norma delle declaratorie contrattuali, la categoria A, ossia quella di appartenenza del lavoratore, implica il possesso «… di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferite al corretto svolgimento della propria attività».
Segnatamente, a norma del C.C.N.L. Comparto Sanità, rientra nel profilo di ausiliario specializzato, attribuito all'odierna appellante dalla datrice di lavoro, i lavoratori che svolgono «le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate».
In base al contratto collettivo, rientrano, invece nella categoria B, nella quale la parte ha chiesto di essere inquadrata almeno in subordine, i lavoratori che
«ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Il C.C.N.L. di categoria, inoltre specifica che «Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (BS) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»; rientra nella categoria BS l'operatore tecnico addetto all'assistenza (c.d. “operatore socio sanitario”) ovvero colui che «svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello
6 sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuno secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona
e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
Orbene, l'esame delle declaratorie contrattuali consente di rilevare che le mansioni descritte dall'odierno appellato nell'atto introduttivo sono senz'altro riconducibili alla cat. A e non certo alla B, né – ed a maggior ragione – al livello
BS. Invero, le mansioni descritte in ricorso e poi confermate dai testimoni non indicano lo svolgimento, da parte dell'odierno appellato né di “attività di coordinamento di altri lavoratori”, né tanto meno implicano il possesso di alcuna
“particolare specializzazione”, come richiesto dal C.C.N.L. Comparto Sanità per il livello di inquadramento BS.
Segnatamente, sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che: a) le attività di cura, igiene ed assistenza dei malati illustrate non possono certo considerarsi implicanti il possesso di specializzazioni di alcun genere;
b) lo stesso rilievo vale per le piccole medicazioni svolte in autonomia;
c) le medicazioni tecnicamente più importanti sono espletate – come dedotto nell'atto introduttivo – mediante affiancamento agli infermieri, sicché non implicano alcuna assunzione diretta di responsabilità da parte dell'ausiliario che le pratica;
d) anche il supporto ai pazienti per l'assunzione di farmaci ovvero per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali, nonché il supporto assistenziale diretto al paziente (a parte ogni rilievo in merito alla genericità della deduzione) non presuppongono alcuna peculiare specializzazione tecnica;
e) le attività di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti mediante aiuto nella deambulazione rientrano pienamente nelle mansioni del personale ausiliario specializzato, il quale – come detto – si occupa fra le altre cose di provvedere all'accompagnamento ovvero allo spostamento dei degenti;
f) lo stesso vale per il lavaggio e la disinfezione dei ferri contaminati e per il trasporto del materiale biologico, nonché per il trasporto del materiale biologico e la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, perché in base alla declaratoria contrattuale
7 l'ausiliario è tenuto a svolgere tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa;
g) l'attività di “supporto diagnostico” è troppo genericamente descritta, mentre quella di trasporto pazienti e “barellamento” è propria del profilo rivestito, il quale implica anche lo spostamento dei degenti.
Non dissimili considerazioni valgono anche per la richiesta di inquadramento nella categoria B, la quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Al riguardo, è sufficiente rimarcare che: I) che il supporto assistenziale al paziente risulta limitato a compiti elementari, come lo spostamento dalla barella al tavolo radiologico o il trasporto del paziente nei diversi reparti. (La teste ha precisato che “il supporto assistenziale riguarda lo spostamento del paziente Tes_1 dalla sedia e dalla barella sino al tavolo radiologico in caso di fratture”. Similmente, il teste ha dichiarato: “la nostra attività prevalente è il trasporto del paziente Tes_2 negli altri reparti ed assisterli finché non torniamo in Pronto Soccorso”). Tali attività, non implicando autonomia decisionale né specifiche competenze teoriche, confermano l'appartenenza al profilo di ausiliario specializzato;
II) le attività di pulizia, sanificazione e riordino riguardano la gestione ordinaria di carrelli, barelle, ferri e apparecchiature. (“si occupa della disinfezione dei ferri nel turno della mattina” e “pulizia di ecografi, defibrillatori, collaborazione con l'infermiere nella pulizia delle apparecchiature nelle stanze e nelle ambulanze” - teste ; “ha sempre svolto Tes_1
... attività ... quali ... la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni ... ha sempre provveduto ... a sanificare e pulire le padelle, i pappagalli e le tazze, a pulire e riassettare la cucina ... a riordinare i letti dei pazienti, a igienizzare i comodini e i tavoli delle stanze di degenza” - teste ; III) le attività di trasporto e gestione di materiali è Tes_3 circoscritta al ritiro e alla consegna di farmaci, bombole di ossigeno e materiale economale (“il ricorrente si occupa di ritirare farmaci o materiale dall'Economato” - teste;
“ha sempre provveduto ... a ritirare farmaci dal magazzino o materiale Tes_2 economale” - teste;
IV) le attività di cura, igiene e assistenza dei Tes_3 pazienti, comprensive di piccole medicazioni superficiali, svolte solo all'occorrenza, non comportano l'assunzione di responsabilità autonoma né richiedono particolari conoscenze teoriche o specializzazioni. (Come dichiarato 8 dalla teste : “Si occupa di cura e igiene degli ammalati e solo di Testimone_4 piccole medicazioni superficiali. Si tratta di attività svolte solo all'occorrenza. Non si occupa della somministrazione dei farmaci perché in P.S. i farmaci si somministrano solo in via endovenosa”. Anche il teste ha confermato che il ricorrente si Testimone_5
è occupato della “igiene e cura dei malati ed effettua piccole medicazioni… non è vero che il ricorrente supporta i malati per la corretta assunzione dei farmaci... si occupa del supporto assistenziale al paziente, nel senso che gli sta vicino”; la teste ha Tes_3 confermato che “ha sempre svolto ogni mansione lavorativa sotto la responsabilità e la vigilanza del superiore gerarchico o del coordinatore infermieristico”). V) tutte le altre attività descritte nell'atto introduttivo e confermate dai testi rientrano pienamente, come detto, nei compiti del personale inquadrato nella categoria A.
Tanto detto, è comunque opportuno osservare che, quand'anche si ravvisasse nell'espletamento di alcuno dei detti compiti la presenza di profili di responsabilità, ciò di non sarebbe per sé sufficiente ad integrare i presupposti per il riconoscimento della domanda, perché l'espletamento di tali attività non consente di affermare che il lavoratore abbia svolto le suddette mansioni con continuità e pienezza.
Costituisce, infatti, principio consolidato che nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente al quale sono state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. per tutte Cass. sez. un. n. 25837 del 2007; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 23741 del 2008 e Cass. n. 4382 del 2010, nonché da ultimo Cass. n. 31156 del 2021, in motivazione).
Pertanto, anche a voler ammettere che il lavoratore abbia realmente espletato le attività sopra descritte, il citato requisito della “pienezza” delle mansioni superiori svolte nella specie difetterebbe senz'altro, perché – a tutto voler concedere – le uniche attività in astratto sussumibili nella categoria d'inquadramento superiore sarebbero quelle relative all'effettuazione di medicazioni tecnicamente più importanti, a condizione naturalmente che fosse provato che per l'esecuzione di tali compiti l'ausiliario abbia assunto una responsabilità diretta. I testi, infatti, hanno pienamente riferito che le attività 9 descritte venivano svolte “solo all'occorrenza” o “al momento del bisogno della singola situazione”.
Per le ragioni anzidette è irrilevante anche il fatto che – come dedotto dall'odierno appellato – le attività di riordino e pulizia degli ambienti siano state affidate da anni agli operatori della . Ed infatti, come si è detto, le CP_2 attività in concreto espletate dal lavoratore sono comunque riconducibili al profilo di appartenenza ed alla categoria di inquadramento, per cui non importa che alcune delle mansioni tipiche del profilo di ausiliario specializzato (“la pulizia
e il riordino degli ambienti interni ed esterni”) siano disimpegnate da soggetti non Parte dipendenti della
In ogni caso, le delineate attività, a prescindere dalla presenza o meno di Oss nella struttura sanitaria ove operava l'appellato, non consentono di affermare che vi sia stato svolgimento di mansioni superiori sicché non possono fondare il diritto della parte ad ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
Peraltro, a nulla rilevano le generiche e indeterminate affermazioni di alcuni testi circa l'inserimento del in turni insieme agli OSS, la sostanziale CP_1 fungibilità tra ausiliari e OSS e l'omogeneità delle relative mansioni, trattandosi di dichiarazioni, quando non intrinsecamente valutative, comunque giammai rapportate a specifiche circostanze fattuali in grado di consentirne una verifica in concreto dello svolgimento di attività tipiche del profilo superiore sulla base di elementi in qualche modo sondabili.
A conclusioni diverse non è dato pervenire in considerazione della circostanza che il lavoratore abbia partecipato - su invito dalla datrice di lavoro o di sua iniziativa – ad un percorso di formazione per OSS (cfr punto n. 21 del ricorso), sia perché è emerso che tali percorsi formativi sono stati aperti a tutti i dipendenti con qualifica di ausiliario (cfr. sent n.1693/2023 del 6.11.2023 resa dalla Corte di Appello di Bari nel giudizio RG 959/2022 a proposito riportando le dichiarazioni teste ), sia perché il dato accredita, a ben vedere, la tesi Tes_2 della azienda datrice, posto che, evidentemente, l'esigenza di acquisire attraverso la formazione iniziale competenze proprie dell'OSS è sintomatica proprio del fatto che tali competenze non facevano già parte del bagaglio professionale del lavoratore.
10 Sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi accolto e la sentenza gravata va riformata, statuendo l'integrale rigetto della domanda avanzata in primo grado. Resta assorbita ogni ulteriore questione tra le parti.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022
(tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il 13.03.2023, avverso la Pt_1 sentenza emessa in data 15.09.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, nei confronti di così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda attorea;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore della controparte, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.700,00, per il primo grado e in €
2.000,00, per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali del
15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, addì 23.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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