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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BUTTAZZONI CRISTIAN (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 23 33100 UDINE presso lo Studio dell'Avv. BUTTAZZONI CRISTIAN, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA ROMANO GUARDINI 24
38121 TRENTO, con il patrocinio dell'Avv. BICHIRI STEFANO (C.F.
), elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO C.F._3
MODENA, 3 C/O AVV. BIGONI ALESSANDRO 20129 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. BICHIRI STEFANO, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 -APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata,
1) accertare, per le motivazioni di cui in narrativa, la vessatorietà delle clausole delle condizioni generali di contratto degli artt. 21, 22, 23, 26, 27 e 28 con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole delle stesse ed applicazione analogica delle norme in materia di contratto di locazione;
2) accertare l'effettivo pagamento da parte di parte attrice dell'importo di complessivi € 43.670,04 e nello specifico revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, quindi previa ricostruzione dell'esatto dare avere tra le Parti, avuto riguardo a tutti i versamenti e al valore del mezzo consegnato anche a titolo di anticipo ed effettuati durante l'intero rapporto contrattuale, in applicazione delle condizioni come contrattualmente pattuite, se del caso previa compensazione tra le somme che deve restituire a titolo di anticipi e di deposito cauzionale (importi CP_1
maggiorati degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. quanto meno dalla domanda di opposizione), accertare e dichiarare l'effettivo e minore importo se del caso ancora dovuto in forza del rapporto contrattuale in vigore tra le Parti;
In via istruttoria
Si chiede disporsi CTU contabile già chiesta in primo grado al fine di accertare e quantificare il rimborso chilometrico riconosciuto e maturato in favore della parte attrice nonché per accertare l'effettivo dare-avere tra le Parti. e si richiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa a tutti i rapporti pagina 2 di 11 contrattuali stipulati tra l'odierna appellante e la con vittoria Controparte_1
di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita,
Per i motivi esposti e previe le declaratorie del caso e di rito, in ordine anche all'inammissibilità dell'appello
NEL MERITO: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, in persona del
Giudice Dott. Ilario Pontani, n. 5954/2024 del 12.6.2024, e comunque respingere l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
In via istruttoria: respingersi l'avversa richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 15083/2022 (RG n. 30748/2022) il Tribunale di Milano, su richiesta di ingiungeva a il pagamento Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 28.398,14 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione (di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021) delle autovetture BMW Z4 targata FX027EE e Mini
Cooper targata GA958GY.
Esponeva che in forza del contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, stipulato con , consegnava alla stessa i seguenti Parte_1
veicoli:
- In data 7.6.2019 (doc. 3), il veicolo BMW Z4, targato FX027EE; il contratto prevedeva 24 canoni mensili consecutivi ciascuno di € 1.865,66
Iva inclusa (di cui € 1.125,00 a titolo di canone di noleggio puro ed € 740,66
a titolo di canone servizi), doc.
4. pagina 3 di 11 - In data 4.6.2020 (doc. 5), il veicolo Mini Cooper, targato GA958GY; il contratto prevedeva 36 canoni mensili consecutivi ciascuno di € 845,55 Iva inclusa (di cui € 448,24 a titolo di canone di noleggio puro ed € 397,31 a titolo di canone servizi);
- Che, stante l'inadempimento della , l Pt_1 Controparte_1
provvedeva alla risoluzione contrattuale con pec del 16.11.2020, ma che l'appellante provvedeva alla riconsegna dei veicoli solo in data 14.5.2021 quanto al veicolo targato GA958GY e in data 22.6.2021 quanto al veicolo targato FX027EE, a seguito del deposito di denuncia querela da parte della
Controparte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione che eccepiva, in Parte_1
via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della
Camera Arbitrale di Roma e, nel merito, la sua infondatezza.
Assumeva, infatti, la vessatorietà di alcune clausole delle condizioni generali di contratto ( artt 21, 22, 26, 27,28) e negava il proprio inadempimento, avendo corrisposto alla convenuta l'importo di euro 43.670,04 di cui euro 35.170,04 per canoni di noleggio ed euro 8500,00 corrispondenti al valore del ritiro di veicolo usato.
Riteneva, inoltre, di aver diritto al rimborso chilometrico a lei riconosciuto e maturato, così come previsto dall'art. 21 delle c.g.a. “Esuberi e rimborsi chilometrici”.
Chiedeva dunque l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile per accertare il dare- avere tra le parti.
Si costituiva che contestava le domande di controparte di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Rilevava che i pagamenti eseguiti dalla non dimostravano l'estinzione Pt_1
del debito nei suoi confronti, atteso che le fatture azionate erano tutte successive al maggio 2020 e si riferivano ai canoni di noleggio per i mesi di maggio,
pagina 4 di 11 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021
(quest'ultimo solo per il veicolo targato GA958GY).
Quanto alla richiesta di rimborso riferita al chilometraggio delle vetture,
[...]
precisava che i veicoli non erano stati riconsegnati con una CP_1
percorrenza inferiore a quella contrattualmente prevista, ma con un esubero chilometrico, che quindi darebbe il diritto alla ad ottenere il relativo CP_1
corrispettivo nei termini contrattualmente pattuiti, pari ad € 443,95.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, senza attività istruttoria, il Tribunale di Milano con la sentenza, qui impugnata, n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, così statuiva:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo
n. 15083/2022 (RG n. 30748/2022);
2) Condanna l'Avv. al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.800 (euro Controparte_1
tremilaottocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, ha ritenuto infondata anche l'eccezione di nullità del contratto, osservando che “ Le clausole delle condizioni generali del contratto di noleggio n. 21, 22, 26, 27 e 28 - per le quali vi è un onere di conoscenza usando l'ordinaria diligenza – sono state tutte specificamente accettate con doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c. c. ed in ogni caso non ha esercitato il recesso dal contratto, né ha Controparte_1
chiesto in via monitoria la risoluzione anticipata del contratto di noleggio, atteso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente il pagamento del canone di noleggio che, essendo l'obbligazione principale, deve comunque essere onorata”.
pagina 5 di 11 Per quanto riguarda, poi, i pagamenti opposti in compensazione (antecedenti a maggio 2020), il Tribunale ha osservato che “non si riferiscono a nessuna delle fatture insolute azionate ad , che attengono ai canoni di Controparte_1
noleggio per i mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021”.
Quanto, infine, al richiesto rimborso chilometrico, il Tribunale ha osservato: “che la Mini Cooper targata GA958GY è stata restituita il 14/5/2021 con km. 31.242
a fronte di una percorrenza massima di km. 27.500, quindi con un esubero chilometrico che darebbe diritto ad di ottenere un Controparte_1
corrispettivo contrattualmente pattuito di € 443, 95, mentre la BMW Z4 targata
FX027EE è stata restituita il 22/6/2021 con km. 24.556, percorrenza inferiore a quella prevista dal contratto che darebbe diritto (ex art. 21, punto II, condizioni generali di contratto) ad un rimborso in favore dell'opponente di € 138, 11, assorbito e compensato con il controcredito di € 443, 95 della società opposta”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
In vista della prima udienza fissata al 17 dicembre 2024 è stata disposta la trattazione scritta della causa, all'esito della quale il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
Con atto del 21 febbraio 2025, l'avvocato di parte attrice dava atto di aver rinunciato al mandato e chiedeva che l'udienza del 10 giugno 2025 venisse rinviata per consentire a parte attrice di munirsi di un nuovo difensore.
pagina 6 di 11 Con provvedimento del 4 giugno 2025 il Consigliere istruttore rigettava l'istanza, in quanto il tempo decorso dal deposito della suddetta istanza avrebbe potuto consentire la nomina di nuovo difensore.
All'udienza del 10 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che, a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore dell'appellante, non è seguita la nomina di un nuovo difensore, nonostante il lasso di tempo intercorso tra la data di rinuncia e quella dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c.
Di conseguenza, trova applicazione l'art. 85 c.p.c. secondo cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino a che non intervenga la sostituzione del difensore.
Va, poi, osservato che la non ha impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1
individuato il Foro di Milano come foro territorialmente competente, con il conseguente giudicato sul punto.
Ciò detto, ha proposto appello, affidando il gravame ad un unico Parte_1
articolato motivo di censura.
Lamenta, innanzitutto, che il Tribunale abbia ritenuto che le clausole 21, 22, 26,
27 e 28 c.g.c., non siano vessatorie in ragione del fatto che di esse non è stata fatta applicazione nei confronti dell'opponente.
Sostiene, invece, che sia necessario accertare se siano vessatorie e se siano state correttamente sottoscritte, evidenziando che il contratto è stato stipulato al di fuori dei locali dell'opposta, essendo le vetture state consegnate presso la CP_2
di Mestre.
[...]
Lamenta poi che il Tribunale ha provveduto a trattenere il fascicolo in decisione senza pronunciarsi sull'ammissibilità ovvero fondatezza delle istanze istruttorie da lei tempestivamente formulate, istanze che ripropone anche in questa sede in quanto da lei ritenute necessarie per accertare se le pretese creditorie di CP_1
possano essere compensate con i versamenti da lei effettuati. pagina 7 di 11 Lamenta, infine, il mancato riconoscimento dell'eccezione di compensazione avanzata in primo grado, anche con riguardo al rimborso chilometrico e al deposito cauzionale.
Ritiene la Corte che l'appello non sia fondato e che vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, va innanzitutto osservato che le clausole 21, 22, 26, 27 e 28 invocate dall'appellante risultano essere state specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341, secondo comma c.c. ( cfr. pag.
11 delle condizioni generali- doc. 2 fascicolo ), come già Controparte_1
accertato dal Tribunale.
Ed, infatti, il requisito della specifica approvazione per iscritto può ritenersi soddisfatto allorquando, come nel caso di specie, si ha una sottoscrizione autonoma, separata, specifica e distinta rispetto a quella relativa alle altre clausole del contratto così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorchè non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto, bastando la loro inequivoca individuazione attraverso idonee indicazioni, come quella del numero da cui sono contraddistinte e/o dell'oggetto di ciascuna clausola.
Va poi osservato che non tutte le clausole invocate dall'appellante possono essere qualificate come vessatorie, atteso che ai sensi dell'art. 1341 c.c. sono tali solo quelle che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità ( 1229), facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza.
In ogni caso, ciò che rileva è il fatto che non si sia avvalsa Controparte_1
di tali clausole, avendo chiesto solo il pagamento dei canoni originariamente pattuiti nelle schede d'ordine, per cui l'eventuale declaratoria di nullità di dette pagina 8 di 11 clausole non inciderebbe in alcun modo sulla fondatezza della pretesa creditoria di Controparte_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale, laddove ha osservato che
“non ha esercitato il recesso dal contratto, né ha chiesto in Controparte_1
via monitoria la risoluzione anticipata del contratto di noleggio, atteso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente il pagamento del canone di noleggio che, essendo l'obbligazione principale, deve comunque essere onorata”.
Quanto all'eccezione di compensazione, peraltro tardivamente sollevata dalla nel giudizio di primo grado, essendo stata proposta solo con la memoria Pt_1
ex art. 183, sesto comma n.
1. c.p.c., si rileva che il Tribunale, una volta verificato che i pagamenti medio tempore eseguiti ed attestati dalla debitrice, afferivano ad un periodo temporale antecedente, avulso rispetto alle fatture ingiunte, ha correttamente osservato che “Per quanto riguarda, poi, i pagamenti opposti in compensazione (antecedenti a maggio 2020), non si riferiscono a nessuna delle fatture insolute azionate ad , che attengono ai canoni di Controparte_1
noleggio per i mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021”.
In ogni caso si rileva che, con riferimento al diritto al rimborso chilometrico, peraltro, genericamente argomentato, l'opponente non aveva formulato alcuna specifica domanda di accertamento del proprio preteso credito con l'atto di citazione in primo grado, limitandosi a chiedere una manifesta ed esplorativa CTU tecnico- contabile al riguardo, mentre, con riferimento al deposito cauzionale, premesso che alcuna domanda era stata sul punto avanzata con l'atto introduttivo, nulla a tale titolo risulta, comunque, essere stato versato.
Da ultimo con riguardo agli anticipi, l'art. 24 delle condizioni generali di contratto prevede che alcuna restituzione è prevista con la conseguenza che per essi non può operare l'invocata compensazione con i debiti della medesima.
Quanto alle istanze istruttorie, di cui la lamenta la mancata ammissione, Pt_1
si rileva la loro inammissibilità in quanto la richiesta di CTU volta ad accertare il pagina 9 di 11 dare- avere tra le parti era meramente esplorativa e volta, quindi, a sopperire all'onere probatorio incombente sull'opponente, mentre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente formulato.
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore di Controparte_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €. 26.001 a €. 52.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 8.469,00 di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 8.469,00, oltre Controparte_1
rimborso spese, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BUTTAZZONI CRISTIAN (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI 23 33100 UDINE presso lo Studio dell'Avv. BUTTAZZONI CRISTIAN, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA ROMANO GUARDINI 24
38121 TRENTO, con il patrocinio dell'Avv. BICHIRI STEFANO (C.F.
), elettivamente domiciliata in VIA GUSTAVO C.F._3
MODENA, 3 C/O AVV. BIGONI ALESSANDRO 20129 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. BICHIRI STEFANO, giusta delega in atti;
pagina 1 di 11 -APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, in materia di “Locazione di beni mobili”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“ voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata,
1) accertare, per le motivazioni di cui in narrativa, la vessatorietà delle clausole delle condizioni generali di contratto degli artt. 21, 22, 23, 26, 27 e 28 con conseguente dichiarazione di nullità delle clausole delle stesse ed applicazione analogica delle norme in materia di contratto di locazione;
2) accertare l'effettivo pagamento da parte di parte attrice dell'importo di complessivi € 43.670,04 e nello specifico revocare il decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto, per le motivazioni espresse in narrativa, quindi previa ricostruzione dell'esatto dare avere tra le Parti, avuto riguardo a tutti i versamenti e al valore del mezzo consegnato anche a titolo di anticipo ed effettuati durante l'intero rapporto contrattuale, in applicazione delle condizioni come contrattualmente pattuite, se del caso previa compensazione tra le somme che deve restituire a titolo di anticipi e di deposito cauzionale (importi CP_1
maggiorati degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. quanto meno dalla domanda di opposizione), accertare e dichiarare l'effettivo e minore importo se del caso ancora dovuto in forza del rapporto contrattuale in vigore tra le Parti;
In via istruttoria
Si chiede disporsi CTU contabile già chiesta in primo grado al fine di accertare e quantificare il rimborso chilometrico riconosciuto e maturato in favore della parte attrice nonché per accertare l'effettivo dare-avere tra le Parti. e si richiede emettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa a tutti i rapporti pagina 2 di 11 contrattuali stipulati tra l'odierna appellante e la con vittoria Controparte_1
di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita,
Per i motivi esposti e previe le declaratorie del caso e di rito, in ordine anche all'inammissibilità dell'appello
NEL MERITO: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, in persona del
Giudice Dott. Ilario Pontani, n. 5954/2024 del 12.6.2024, e comunque respingere l'appello di in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
In via istruttoria: respingersi l'avversa richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 15083/2022 (RG n. 30748/2022) il Tribunale di Milano, su richiesta di ingiungeva a il pagamento Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 28.398,14 oltre interessi e spese, a titolo di canoni di locazione (di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021) delle autovetture BMW Z4 targata FX027EE e Mini
Cooper targata GA958GY.
Esponeva che in forza del contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, stipulato con , consegnava alla stessa i seguenti Parte_1
veicoli:
- In data 7.6.2019 (doc. 3), il veicolo BMW Z4, targato FX027EE; il contratto prevedeva 24 canoni mensili consecutivi ciascuno di € 1.865,66
Iva inclusa (di cui € 1.125,00 a titolo di canone di noleggio puro ed € 740,66
a titolo di canone servizi), doc.
4. pagina 3 di 11 - In data 4.6.2020 (doc. 5), il veicolo Mini Cooper, targato GA958GY; il contratto prevedeva 36 canoni mensili consecutivi ciascuno di € 845,55 Iva inclusa (di cui € 448,24 a titolo di canone di noleggio puro ed € 397,31 a titolo di canone servizi);
- Che, stante l'inadempimento della , l Pt_1 Controparte_1
provvedeva alla risoluzione contrattuale con pec del 16.11.2020, ma che l'appellante provvedeva alla riconsegna dei veicoli solo in data 14.5.2021 quanto al veicolo targato GA958GY e in data 22.6.2021 quanto al veicolo targato FX027EE, a seguito del deposito di denuncia querela da parte della
Controparte_1
Avverso detto decreto proponeva opposizione che eccepiva, in Parte_1
via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore della
Camera Arbitrale di Roma e, nel merito, la sua infondatezza.
Assumeva, infatti, la vessatorietà di alcune clausole delle condizioni generali di contratto ( artt 21, 22, 26, 27,28) e negava il proprio inadempimento, avendo corrisposto alla convenuta l'importo di euro 43.670,04 di cui euro 35.170,04 per canoni di noleggio ed euro 8500,00 corrispondenti al valore del ritiro di veicolo usato.
Riteneva, inoltre, di aver diritto al rimborso chilometrico a lei riconosciuto e maturato, così come previsto dall'art. 21 delle c.g.a. “Esuberi e rimborsi chilometrici”.
Chiedeva dunque l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile per accertare il dare- avere tra le parti.
Si costituiva che contestava le domande di controparte di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Rilevava che i pagamenti eseguiti dalla non dimostravano l'estinzione Pt_1
del debito nei suoi confronti, atteso che le fatture azionate erano tutte successive al maggio 2020 e si riferivano ai canoni di noleggio per i mesi di maggio,
pagina 4 di 11 settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021
(quest'ultimo solo per il veicolo targato GA958GY).
Quanto alla richiesta di rimborso riferita al chilometraggio delle vetture,
[...]
precisava che i veicoli non erano stati riconsegnati con una CP_1
percorrenza inferiore a quella contrattualmente prevista, ma con un esubero chilometrico, che quindi darebbe il diritto alla ad ottenere il relativo CP_1
corrispettivo nei termini contrattualmente pattuiti, pari ad € 443,95.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, senza attività istruttoria, il Tribunale di Milano con la sentenza, qui impugnata, n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, così statuiva:
1) Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo
n. 15083/2022 (RG n. 30748/2022);
2) Condanna l'Avv. al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 3.800 (euro Controparte_1
tremilaottocento/00) per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.”.
Il percorso argomentativo del Tribunale può essere così riassunto.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, ha ritenuto infondata anche l'eccezione di nullità del contratto, osservando che “ Le clausole delle condizioni generali del contratto di noleggio n. 21, 22, 26, 27 e 28 - per le quali vi è un onere di conoscenza usando l'ordinaria diligenza – sono state tutte specificamente accettate con doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c. c. ed in ogni caso non ha esercitato il recesso dal contratto, né ha Controparte_1
chiesto in via monitoria la risoluzione anticipata del contratto di noleggio, atteso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente il pagamento del canone di noleggio che, essendo l'obbligazione principale, deve comunque essere onorata”.
pagina 5 di 11 Per quanto riguarda, poi, i pagamenti opposti in compensazione (antecedenti a maggio 2020), il Tribunale ha osservato che “non si riferiscono a nessuna delle fatture insolute azionate ad , che attengono ai canoni di Controparte_1
noleggio per i mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021”.
Quanto, infine, al richiesto rimborso chilometrico, il Tribunale ha osservato: “che la Mini Cooper targata GA958GY è stata restituita il 14/5/2021 con km. 31.242
a fronte di una percorrenza massima di km. 27.500, quindi con un esubero chilometrico che darebbe diritto ad di ottenere un Controparte_1
corrispettivo contrattualmente pattuito di € 443, 95, mentre la BMW Z4 targata
FX027EE è stata restituita il 22/6/2021 con km. 24.556, percorrenza inferiore a quella prevista dal contratto che darebbe diritto (ex art. 21, punto II, condizioni generali di contratto) ad un rimborso in favore dell'opponente di € 138, 11, assorbito e compensato con il controcredito di € 443, 95 della società opposta”.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata.
In vista della prima udienza fissata al 17 dicembre 2024 è stata disposta la trattazione scritta della causa, all'esito della quale il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
Con atto del 21 febbraio 2025, l'avvocato di parte attrice dava atto di aver rinunciato al mandato e chiedeva che l'udienza del 10 giugno 2025 venisse rinviata per consentire a parte attrice di munirsi di un nuovo difensore.
pagina 6 di 11 Con provvedimento del 4 giugno 2025 il Consigliere istruttore rigettava l'istanza, in quanto il tempo decorso dal deposito della suddetta istanza avrebbe potuto consentire la nomina di nuovo difensore.
All'udienza del 10 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, osservato che, a seguito di rinuncia al mandato da parte del difensore dell'appellante, non è seguita la nomina di un nuovo difensore, nonostante il lasso di tempo intercorso tra la data di rinuncia e quella dell'udienza di cui all'art. 352 c.p.c.
Di conseguenza, trova applicazione l'art. 85 c.p.c. secondo cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino a che non intervenga la sostituzione del difensore.
Va, poi, osservato che la non ha impugnato il capo della sentenza che ha Pt_1
individuato il Foro di Milano come foro territorialmente competente, con il conseguente giudicato sul punto.
Ciò detto, ha proposto appello, affidando il gravame ad un unico Parte_1
articolato motivo di censura.
Lamenta, innanzitutto, che il Tribunale abbia ritenuto che le clausole 21, 22, 26,
27 e 28 c.g.c., non siano vessatorie in ragione del fatto che di esse non è stata fatta applicazione nei confronti dell'opponente.
Sostiene, invece, che sia necessario accertare se siano vessatorie e se siano state correttamente sottoscritte, evidenziando che il contratto è stato stipulato al di fuori dei locali dell'opposta, essendo le vetture state consegnate presso la CP_2
di Mestre.
[...]
Lamenta poi che il Tribunale ha provveduto a trattenere il fascicolo in decisione senza pronunciarsi sull'ammissibilità ovvero fondatezza delle istanze istruttorie da lei tempestivamente formulate, istanze che ripropone anche in questa sede in quanto da lei ritenute necessarie per accertare se le pretese creditorie di CP_1
possano essere compensate con i versamenti da lei effettuati. pagina 7 di 11 Lamenta, infine, il mancato riconoscimento dell'eccezione di compensazione avanzata in primo grado, anche con riguardo al rimborso chilometrico e al deposito cauzionale.
Ritiene la Corte che l'appello non sia fondato e che vada condivisa la valutazione del Tribunale.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, va innanzitutto osservato che le clausole 21, 22, 26, 27 e 28 invocate dall'appellante risultano essere state specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341, secondo comma c.c. ( cfr. pag.
11 delle condizioni generali- doc. 2 fascicolo ), come già Controparte_1
accertato dal Tribunale.
Ed, infatti, il requisito della specifica approvazione per iscritto può ritenersi soddisfatto allorquando, come nel caso di specie, si ha una sottoscrizione autonoma, separata, specifica e distinta rispetto a quella relativa alle altre clausole del contratto così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorchè non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto, bastando la loro inequivoca individuazione attraverso idonee indicazioni, come quella del numero da cui sono contraddistinte e/o dell'oggetto di ciascuna clausola.
Va poi osservato che non tutte le clausole invocate dall'appellante possono essere qualificate come vessatorie, atteso che ai sensi dell'art. 1341 c.c. sono tali solo quelle che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità ( 1229), facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza.
In ogni caso, ciò che rileva è il fatto che non si sia avvalsa Controparte_1
di tali clausole, avendo chiesto solo il pagamento dei canoni originariamente pattuiti nelle schede d'ordine, per cui l'eventuale declaratoria di nullità di dette pagina 8 di 11 clausole non inciderebbe in alcun modo sulla fondatezza della pretesa creditoria di Controparte_1
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale, laddove ha osservato che
“non ha esercitato il recesso dal contratto, né ha chiesto in Controparte_1
via monitoria la risoluzione anticipata del contratto di noleggio, atteso che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto unicamente il pagamento del canone di noleggio che, essendo l'obbligazione principale, deve comunque essere onorata”.
Quanto all'eccezione di compensazione, peraltro tardivamente sollevata dalla nel giudizio di primo grado, essendo stata proposta solo con la memoria Pt_1
ex art. 183, sesto comma n.
1. c.p.c., si rileva che il Tribunale, una volta verificato che i pagamenti medio tempore eseguiti ed attestati dalla debitrice, afferivano ad un periodo temporale antecedente, avulso rispetto alle fatture ingiunte, ha correttamente osservato che “Per quanto riguarda, poi, i pagamenti opposti in compensazione (antecedenti a maggio 2020), non si riferiscono a nessuna delle fatture insolute azionate ad , che attengono ai canoni di Controparte_1
noleggio per i mesi di maggio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020; gennaio, febbraio e marzo 2021”.
In ogni caso si rileva che, con riferimento al diritto al rimborso chilometrico, peraltro, genericamente argomentato, l'opponente non aveva formulato alcuna specifica domanda di accertamento del proprio preteso credito con l'atto di citazione in primo grado, limitandosi a chiedere una manifesta ed esplorativa CTU tecnico- contabile al riguardo, mentre, con riferimento al deposito cauzionale, premesso che alcuna domanda era stata sul punto avanzata con l'atto introduttivo, nulla a tale titolo risulta, comunque, essere stato versato.
Da ultimo con riguardo agli anticipi, l'art. 24 delle condizioni generali di contratto prevede che alcuna restituzione è prevista con la conseguenza che per essi non può operare l'invocata compensazione con i debiti della medesima.
Quanto alle istanze istruttorie, di cui la lamenta la mancata ammissione, Pt_1
si rileva la loro inammissibilità in quanto la richiesta di CTU volta ad accertare il pagina 9 di 11 dare- avere tra le parti era meramente esplorativa e volta, quindi, a sopperire all'onere probatorio incombente sull'opponente, mentre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. genericamente formulato.
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore di Controparte_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €. 26.001 a €. 52.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €. 8.469,00 di cui €.
2.058,00 per la fase di studio, €. 1.418,00 per la fase introduttiva, €. 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 5954/2024, pubblicata il 12/06/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 8.469,00, oltre Controparte_1
rimborso spese, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 10 di 11 3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Maria Grazia Federici
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