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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 340/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...]
[...]
Elisa Bonciani) a mezzo ricorso depositato il 10/5/2022
contro
CP_1
(che sarà difesa dagli avv. Arturo Maresca ed Enzo Nocerino)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 52-54, letterali)
“accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
o Contrattazione collettiva 2016: art. 30 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 14 punto 3 Contratto Aziendale art. 31 Contratto Aziendale;
o Contrattazione collettiva 2012: art. 31 punto 6 CCNL
1 art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale
o Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 15 punto 3 Contratto Aziendale art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile; I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno; indennità per lavoro domenicale; indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato; compenso per assenza dalla residenza; compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo);
- accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto
- condannare la convenuta alla corresponsione in CP_2 favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con successivi, delle seguenti somme:
2 come da conteggi allegati, ovvero che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
- dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all , da parte della società CP_3 convenuta, della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 36-37, letterali):
“rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, 3 corrispondente a 20 giorni lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha Controparte_1 pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché decurtando l'indennità di assenza dalla residenza e comunque limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte nel presente atto. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
*
All'udienza 25/11/2022, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. Giuseppina Mortillaro, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Bonciani produce in cartaceo con riserva di produzione telematica busta paga di altro lavoratore, macchinista del 5/1964, rilevante anche per i ricorrenti, in relazione alla indennità di assenza dalla residenza, produzione conseguente ad allegazione, non corretta, della Società convenuta relativa alla introduzione dell'istituto solo nel 1991, in luogo del 1957. Inoltre, alcune buste paga del 2002 dei ricorrenti, relative alla indennità di utilizzazione professionale (IUP), produzione ritenuta anch'essa conseguente ad allegazione, non corretta, della Società convenuta. L'avv. Mortillaro, per si oppone per tardività. CP_1
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 16/2/2024, ore 11:15 con termine per note al 6/2/2024.
Facoltà di aula virtuale (...)
4 All'udienza 16/2/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per . DR AN, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice si riserva.
* Sciolta la riserva assunta;
ritenutane la necessità, ordina ex art. 102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell nel termine perentorio del CP_3 rispetto del termine a difesa fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 19/4/2024, ore 9:30.
L si costituirà in giudizio, chiedendo (conclusioni: CP_3 memoria difensiva, p. 7, letterali):
“ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato, accertarsi il diritto dell al pagamento della contribuzione nei CP_3 limiti di legge e nell'importo che sarà stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento. Dichiarare improponibile, inammissibile, prescritta o comunque respingere, allo stato, la domanda di accertamento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 In ogni caso con condanna alle spese a favore dell CP_5 costituito. In via istruttoria (...)”.
All'udienza 19/4/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani. Parte_1
Presente personalmente tra i ricorrenti Parte_1 da remoto ex art. 127-bis cpc:
5 per , l'avv. DR AN, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato;
per l , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Bonciani per i ricorrenti, esaminata la difesa avversaria, ritiene i fatti dedotti nei capitoli di prova orale non specificamente contestati da . CP_1
L'avv. AN per , riesaminati i capitoli, concorda CP_1 limitatamente al punto specifico. L'avv. Bonciani per i ricorrenti insiste nell'ordine di esibizione, chiesto in ricorso di talune buste paga in atti mancanti.
Il giudice ordina a , ex art. 210 cpc, l'esibizione dei CP_1 ruoli paga mancanti dei ricorrenti , Parte_1 Pt_1
e , come speci ic
[...] Parte_2 per , mese di ottobre 2016; Parte_1 per , mesi di luglio 2014 e agosto 2019; Parte_1 per , mese di agosto 2019. Parte_2
Termine esibizione mediante deposito in PCT al 30/6/2024.
Autorizza i ricorrenti ad integrazione del proprio conteggio in base alla sopravvenienza documentale entro il 31/7.
Autorizza i ricorrenti alla richiesta di replica, oggi oralmente esposta, nei confronti dell , nelle note finali, benchè non CP_3 soggetta a preclusione.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 30/9/2024, ore 10:30 - stessa modalità (Teams) - autorizzando note finali al 20/9.
All'udienza 30/9/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani. Parte_1 per . DR AN in sostituzione CP_1 degli avv. Arturo Maresca ed Enzo Nocerino;
per l , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
6 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bonciani per i ricorrenti si richiama anche alla sentenza (allo stato solo dispositivo) del 23/9/2024 della Corte di Appello di Milano, n. 780/2024.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza:
ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica contabile d'ufficio, al fine di verificare la correttezza contabile della ricostruzione proposta dai lavoratori ricorrente, tenuto conto dei rilievi avversari. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro, Per_1 fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incarico al
[...]
11/11/2024, ore 10:30.
All'udienza 11/11/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. DR AN in sostituzione CP_1 degli avv ca ed Enzo Nocerino;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Presente non virtualmente la ctu che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno, qualificandosi in (…) che riceve Persona_1 il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice
7 all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi: verifichi la correttezza contabile della ricostruzione differenziale retributiva proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi contabili avversari.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 17/12/2024, ore 15:00 presso lo studio indicato, con facoltà da remoto, in forma da concordare con i consulenti diparte.
Parte ricorrente nomina ctp Persona_2
La Società convenuta si richiama alla nomina in atti.
La consulente, nel termine del 17/4/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 17/5/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 17/6/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnico d'ufficio depositerà la relazione definitiva.
Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1.600,00.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 19/9/2025 ore 12:00 con termine per note al 9/9/2025 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
8 All'udienza 19/9/2025, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. DR AN in sostituzione CP_1 dei proc ato;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Le parti ricorrenti rappresentano, e argomentano, la mancata volontà conciliativa a fronte della proposta ricevuta dalla Società convenuta (note difensive finali dell'8/9/2025).
Il giudice prende atto allo stato della mancata volontà conciliativa e aggiorna la discussione al 3/10/2025, ore 12:45 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/10/2025, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per . DR AN in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
9 Questione retributiva – concernente la nozione e conseguente contenuto della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie - di dimensione collettiva e nazionale, da risolversi in modo uniforme e pertanto massimamente rimessa alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, illuminata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dotata di efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione in ordine al significato e ai limiti di applicazione delle norme.
Il giudice di legittimità si è pronunciato di nuovo sul contenzioso in materia, in particolare con le sentt. 2024/nn. 13932, 13972, 14089, e le ordd. nn. 19991, 19992 e 25840, solo per richiamare i più recenti interventi.
La Cassazione, infatti, aveva già in più occasioni affermato che
“la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con CP_6 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)”.
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale – ricorda ad es. sempre Cass. SL 2024/n. 14089 cit. – “sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- 385/17, Per_3
): nel periodo feriale deve essere assicurato un Persona_4
non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
10 Rammenta la Cassazione che per propria giurisprudenza consolidata, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, e i giudici di merito non possano prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
A fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale – come nel caso sottoposto alla cognizione decisoria anche del Tribunale di Siena - è necessario per la Cassazione “accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
“Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale – ribadisce la Corte di Cassazione - è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.”
La giurisprudenza UE – ricostruisce la Cassazione - ha, invero, chiarito “che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità
11 nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Persuasivamente osserva ancora la Cassazione, sent. 2024/n. 14089, “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Specificamente la sent. 2024/n. 14089 cit – con puntuale correlazione anche al caso qui in decisione – rileva nella controversia venire in discussione “la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
12 Ancora, Cass. SL ord. 2024/n. 25840, ribadisce che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie “è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_5
del 2006, ha precisato che con l'espressione <
[...] retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso CP_6 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_3
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
13 delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolONo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990
14 causa C- 106/89 RL p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 ON CO p. Persona_6
26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51, tutte citate da CP_7
Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6.1. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
*
L'obiezione formulata dalla Società convenuta, “la Corte afferma – ci sia consentito dire - in maniera del tutto immotivata e irragionevole, che la temuta deterrenza si realizzerebbe sempre in virtù dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione e ciò avverrebbe (e tenuto conto delle risultanze dei predetti giudizi: avviene) a prescindere del tutto dal loro concreto e verificato
“impatto” sulla retribuzione considerata”, è obiezione non condivisibile. Qualunque arbitraria decurtazione retributiva durante il periodo feriale, anche in quanto proponentesi in violazione dell'art. 36 Cost., in indiretta violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione del lavoratore, appare potenzialmente dissuasiva dalla fruizione delle ferie. Anche una decurtazione minima potenzialmente, ed è questa la necessaria prospettiva di valutazione nella materia, può rappresentare quel fattore dissuasivo al di là della verifica postuma della concreta fruizione.
15 *
La domanda dei lavoratori ricorrenti merita accoglimento, dovendosi accertare la nullità̀, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016: art. 30 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 14 punto 3 Contratto Aziendale art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2012: art. 31 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 15 punto 3 Contratto Aziendale art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo).
Le voci predette, infatti, partecipano delle caratteristiche sopra ricordate, poste in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità per argomentarne la necessaria corresponsione anche in periodo feriale.
Si deve accertare, pertanto, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, ragguagliata a giornata lavorativa, e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le già menzionate indennità.
16 L'indagine della consulente tecnica d'ufficio. Come prima operazione l'ausiliaria tecnica ha ritenuto di analizzare i conteggi dei ricorrenti verificando la rispondenza sia delle voci retributive e sia dei giorni di ferie godute con i valori riportati nei cedolini paga allegati al fascicolo. La verifica delle voci è stata effettuata per ciascun dipendente, per ciascuna annualità per almeno tre voci differenziate. I dati verificati coincidono con quanto indicato dai ricorrenti.
I dipendenti ritengono correttamente che per lo svolgimento della loro mansione di macchinisti e nella condotta dei treni, le voci e sotto voci retributive della IUP variabile siano strettamente correlate alle mansioni da espletare in quanto il lavoro svolto non può prescindere dalle caratteristiche sottoelencate che ne costituiscono parte integrante e complementare:
- il modulo di equipaggiamento utilizzato: agente solo, doppio agente, polifunzionale e agente unico;
- la collocazione temporale della prestazione: diurna o notturna;
- il chilometraggio percorso;
- il pernottamento fuori dalla propria residenza
- il lavoro effettuato nei giorni festivi
- il lavoro straordinario.
Indennità di utilizzazione Professionale Variabile: trattasi di una voce stipendiale per chi ricopre mansioni di Macchinisti, Capo Treno, Capo servizio Treno, suddivisa in più voci: a) Indennità di condotta: un'indennità oraria, in base all'equipaggiamento utilizzato per la condotta treno affidata a due macchinisti (condotta a doppio agente) ad un macchinista e capotreno (condotta ad agente unico) ad un solo IS (condotta ad agente unico) e macchinista affiancato da un tecnico polifunzionale (condotta con polifunzionale). Tali indennità si suddividono ulteriormente in indennità diurna e notturna. Indennità Kilometrica in base al numero dei Km percorsi suddivisa in base al tipo di equipaggio. b) Indennità non di condotta: indennità giornaliera per la presenza in servizio in attività diverse dalla condotta treni o scorta treni.
17 Indennità di lavoro notturno: indennità oraria e giornaliera corrisposta per lo svolgimento dell'orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
Indennità di lavoro domenicale: indennità giornaliera corrisposta per lo svolgimento del lavoro nella giornata della domenica.
Indennità di lavoro festivo: indennità oraria corrisposta per lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed un'indennità giornaliera per il mancato recupero del giorno festivo lavorato. Compenso per assenza dalla residenza: indennità oraria per lo svolgimento del lavoro al di fuori della residenza eccedente le tre ore calcolato dall'orario di partenza del treno fino al suo rientro.
Indennità per il lavoro straordinario: indennità oraria per lo svolgimento del lavoro eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato dal CCNL, lavoro eccedente la media massima settimanale e per prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Indennità diverse: flessibilità di orario: indennità dovute per lo svolgimento dei turni di lavoro flessibili in deroga ai limiti ordinari di lavoro giornaliero, previsti dai CCNL.
Indennità indennità dovuta per l'attività di CP_8 aggancio e sgancio della locomotiva ed il recupero e/o l'apposizione dei fanali in coda al treno. (quest'ultima indennità non è stata percepita da nessun ricorrente).
Il periodo da considerare “maggiormente rappresentativo” è stato ritenuto correttamente dai ricorrenti l'anno precedente a quello in vengono fruite le ferie.
Le differenze retributive richieste per le giornate di ferie sono state calcolate moltiplicando la retribuzione media dell'anno precedente per i giorni di ferie dell'anno in corso.
La retribuzione media dell'anno precedente è stata calcolata sommando tutte quelle voci retributive che gli stessi ritengono connesse alle mansioni e qualifica professionale riconosciuta e successivamente diviso per il totale dei giorni di presenza, dal risultato di tale operazione è stato detratto l'importo della IUP ferie riscossa (risultante nei relativi cedolini paga).
18 La media giornaliera così calcolata è stata moltiplicata per i giorni di ferie dell'anno successivo determinando la differenza retributiva dovuta. Per il primo anno di assunzione, non essendoci un anno precedente di riferimento, è stato adottato un correttivo prendendo come riferimento la media dello stesso anno.
Gli importi delle differenze retributive calcolate per i dipendenti e ifferiscono da quelli richiesti dai Parte_1 Pt_1 Pt_2 Pt_2 ricorrenti in quanto per l'anno 2012 è stato considerato per l'intero anno lo stesso valore della IUP assenze non tenendo conto del diverso importo della IUP ferie effettivamente percepito da ottobre 2012.
La Società convenuta deve essere condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con successivi, delle seguenti somme:
La Società convenuta deve essere condannata, per le somme e i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti. Deve, infine essere accertato il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato.
19
P.Q.M.
condanna al pagamento in favore dei lavoratori CP_1 ricorrenti: ; Parte_1
; Parte_1
; Parte_1
; Parte_1
CP_9
; Parte_2
; Parte_2
; Parte_2
a ciascuno di essi univocamente correlate come da specifica determinazione della consulenza tecnica d'ufficio sopra anche riportata in tabella (importo calcolato), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo, oltre alla correlata regolarizzazione contributiva.
Condanna la Società convenuta, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.388,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) aumentati del 210 % per il numero (8) delle parti oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre per spese (contributo unificato) € 379,50 oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto 22/8/2025.
Compensa le spese processuali nei rapporti con l . CP_3
Siena, 3/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
20
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 340/2022 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
Parte_2
[...]
[...]
Elisa Bonciani) a mezzo ricorso depositato il 10/5/2022
contro
CP_1
(che sarà difesa dagli avv. Arturo Maresca ed Enzo Nocerino)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 52-54, letterali)
“accertare la nullità, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e come meglio esposto in premessa, delle seguenti clausole contrattuali:
o Contrattazione collettiva 2016: art. 30 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 14 punto 3 Contratto Aziendale art. 31 Contratto Aziendale;
o Contrattazione collettiva 2012: art. 31 punto 6 CCNL
1 art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale
o Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 15 punto 3 Contratto Aziendale art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile; I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno; indennità per lavoro domenicale; indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato; compenso per assenza dalla residenza; compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo);
- accertare, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, o nel diverso periodo che verrà ritenuto di giustizia, ragguagliata a giornata lavorativa, come meglio precisato in premessa e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); e per l'effetto
- condannare la convenuta alla corresponsione in CP_2 favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con successivi, delle seguenti somme:
2 come da conteggi allegati, ovvero che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condannare altresì la società convenuta, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
- dichiarare il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi previdenziali fosse da ritenersi prescritto, al versamento all , da parte della società CP_3 convenuta, della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 della L. 1338/62, con riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, CP_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, pp. 36-37, letterali):
“rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione, percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, 3 corrispondente a 20 giorni lavorativi, e decurtando la ad importo fisso (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha Controparte_1 pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché decurtando l'indennità di assenza dalla residenza e comunque limitando le differenze retributive da riconoscere per tutte le ragioni dedotte nel presente atto. Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
*
All'udienza 25/11/2022, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. Giuseppina Mortillaro, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato.
Il giudice sente le parti, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Bonciani produce in cartaceo con riserva di produzione telematica busta paga di altro lavoratore, macchinista del 5/1964, rilevante anche per i ricorrenti, in relazione alla indennità di assenza dalla residenza, produzione conseguente ad allegazione, non corretta, della Società convenuta relativa alla introduzione dell'istituto solo nel 1991, in luogo del 1957. Inoltre, alcune buste paga del 2002 dei ricorrenti, relative alla indennità di utilizzazione professionale (IUP), produzione ritenuta anch'essa conseguente ad allegazione, non corretta, della Società convenuta. L'avv. Mortillaro, per si oppone per tardività. CP_1
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 16/2/2024, ore 11:15 con termine per note al 6/2/2024.
Facoltà di aula virtuale (...)
4 All'udienza 16/2/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi, da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per . DR AN, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice si riserva.
* Sciolta la riserva assunta;
ritenutane la necessità, ordina ex art. 102 cpc l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell nel termine perentorio del CP_3 rispetto del termine a difesa fissando nuova udienza di comparizione delle parti al 19/4/2024, ore 9:30.
L si costituirà in giudizio, chiedendo (conclusioni: CP_3 memoria difensiva, p. 7, letterali):
“ogni contraria difesa, eccezione e domanda, anche istruttoria, reietta e disattesa, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato, accertarsi il diritto dell al pagamento della contribuzione nei CP_3 limiti di legge e nell'importo che sarà stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento. Dichiarare improponibile, inammissibile, prescritta o comunque respingere, allo stato, la domanda di accertamento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338/1962 In ogni caso con condanna alle spese a favore dell CP_5 costituito. In via istruttoria (...)”.
All'udienza 19/4/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani. Parte_1
Presente personalmente tra i ricorrenti Parte_1 da remoto ex art. 127-bis cpc:
5 per , l'avv. DR AN, in sostituzione CP_1 dei difensori in mandato;
per l , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
L'avv. Bonciani per i ricorrenti, esaminata la difesa avversaria, ritiene i fatti dedotti nei capitoli di prova orale non specificamente contestati da . CP_1
L'avv. AN per , riesaminati i capitoli, concorda CP_1 limitatamente al punto specifico. L'avv. Bonciani per i ricorrenti insiste nell'ordine di esibizione, chiesto in ricorso di talune buste paga in atti mancanti.
Il giudice ordina a , ex art. 210 cpc, l'esibizione dei CP_1 ruoli paga mancanti dei ricorrenti , Parte_1 Pt_1
e , come speci ic
[...] Parte_2 per , mese di ottobre 2016; Parte_1 per , mesi di luglio 2014 e agosto 2019; Parte_1 per , mese di agosto 2019. Parte_2
Termine esibizione mediante deposito in PCT al 30/6/2024.
Autorizza i ricorrenti ad integrazione del proprio conteggio in base alla sopravvenienza documentale entro il 31/7.
Autorizza i ricorrenti alla richiesta di replica, oggi oralmente esposta, nei confronti dell , nelle note finali, benchè non CP_3 soggetta a preclusione.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 30/9/2024, ore 10:30 - stessa modalità (Teams) - autorizzando note finali al 20/9.
All'udienza 30/9/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani. Parte_1 per . DR AN in sostituzione CP_1 degli avv. Arturo Maresca ed Enzo Nocerino;
per l , l'avv. Massimo Autieri. CP_3
6 Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bonciani per i ricorrenti si richiama anche alla sentenza (allo stato solo dispositivo) del 23/9/2024 della Corte di Appello di Milano, n. 780/2024.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza:
ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica contabile d'ufficio, al fine di verificare la correttezza contabile della ricostruzione proposta dai lavoratori ricorrente, tenuto conto dei rilievi avversari. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro, Per_1 fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incarico al
[...]
11/11/2024, ore 10:30.
All'udienza 11/11/2024, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. DR AN in sostituzione CP_1 degli avv ca ed Enzo Nocerino;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Presente non virtualmente la ctu che accetta l'incarico e presta dichiarazione di impegno, qualificandosi in (…) che riceve Persona_1 il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice
7 all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi, anche in riferimento a ordini di esibizione a terzi: verifichi la correttezza contabile della ricostruzione differenziale retributiva proposta dai lavoratori ricorrenti, tenuto conto dei rilievi contabili avversari.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 17/12/2024, ore 15:00 presso lo studio indicato, con facoltà da remoto, in forma da concordare con i consulenti diparte.
Parte ricorrente nomina ctp Persona_2
La Società convenuta si richiama alla nomina in atti.
La consulente, nel termine del 17/4/2025 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 17/5/2025 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 17/6/2025 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) la consulente tecnico d'ufficio depositerà la relazione definitiva.
Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 1.600,00.
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 19/9/2025 ore 12:00 con termine per note al 9/9/2025 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
8 All'udienza 19/9/2025, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per , l'avv. DR AN in sostituzione CP_1 dei proc ato;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Le parti ricorrenti rappresentano, e argomentano, la mancata volontà conciliativa a fronte della proposta ricevuta dalla Società convenuta (note difensive finali dell'8/9/2025).
Il giudice prende atto allo stato della mancata volontà conciliativa e aggiorna la discussione al 3/10/2025, ore 12:45 con facoltà di aula virtuale in possesso delle parti.
All'udienza 3/10/2025, nella causa n. 340/2022 rgl sono comparsi da remoto ex art. 127-bis cpc: per e altri, l'avv. Elisa Bonciani;
Parte_1 per . DR AN in sostituzione CP_1 dei procuratori in mandato;
nessuno per l , che ha fatto pervenire note di udienza. CP_3
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
9 Questione retributiva – concernente la nozione e conseguente contenuto della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie - di dimensione collettiva e nazionale, da risolversi in modo uniforme e pertanto massimamente rimessa alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, illuminata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dotata di efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale, quale interprete qualificata del diritto dell'Unione in ordine al significato e ai limiti di applicazione delle norme.
Il giudice di legittimità si è pronunciato di nuovo sul contenzioso in materia, in particolare con le sentt. 2024/nn. 13932, 13972, 14089, e le ordd. nn. 19991, 19992 e 25840, solo per richiamare i più recenti interventi.
La Cassazione, infatti, aveva già in più occasioni affermato che
“la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, nonché, con CP_6 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022)”.
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale – ricorda ad es. sempre Cass. SL 2024/n. 14089 cit. – “sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- 385/17, Per_3
): nel periodo feriale deve essere assicurato un Persona_4
non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
10 Rammenta la Cassazione che per propria giurisprudenza consolidata, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, e i giudici di merito non possano prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
A fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale – come nel caso sottoposto alla cognizione decisoria anche del Tribunale di Siena - è necessario per la Cassazione “accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.
“Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale – ribadisce la Corte di Cassazione - è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.”
La giurisprudenza UE – ricostruisce la Cassazione - ha, invero, chiarito “che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità
11 nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Persuasivamente osserva ancora la Cassazione, sent. 2024/n. 14089, “19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Specificamente la sent. 2024/n. 14089 cit – con puntuale correlazione anche al caso qui in decisione – rileva nella controversia venire in discussione “la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile”.
12 Ancora, Cass. SL ord. 2024/n. 25840, ribadisce che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie “è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Per_5
del 2006, ha precisato che con l'espressione <
[...] retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione
13 delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolONo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990
14 causa C- 106/89 RL p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 ON CO p. Persona_6
26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51, tutte citate da CP_7
Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6.1. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
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L'obiezione formulata dalla Società convenuta, “la Corte afferma – ci sia consentito dire - in maniera del tutto immotivata e irragionevole, che la temuta deterrenza si realizzerebbe sempre in virtù dell'esclusione di talune voci variabili dalla retribuzione e ciò avverrebbe (e tenuto conto delle risultanze dei predetti giudizi: avviene) a prescindere del tutto dal loro concreto e verificato
“impatto” sulla retribuzione considerata”, è obiezione non condivisibile. Qualunque arbitraria decurtazione retributiva durante il periodo feriale, anche in quanto proponentesi in violazione dell'art. 36 Cost., in indiretta violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione del lavoratore, appare potenzialmente dissuasiva dalla fruizione delle ferie. Anche una decurtazione minima potenzialmente, ed è questa la necessaria prospettiva di valutazione nella materia, può rappresentare quel fattore dissuasivo al di là della verifica postuma della concreta fruizione.
15 *
La domanda dei lavoratori ricorrenti merita accoglimento, dovendosi accertare la nullità̀, o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti, per contrasto con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea delle seguenti clausole contrattuali:
Contrattazione collettiva 2016: art. 30 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 14 punto 3 Contratto Aziendale art. 31 Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2012: art. 31 punto 6 CCNL art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL art. 14 punto 3 CCNL art. 31 del Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL art. 15 punto 3 Contratto Aziendale art. 34 Contratto Aziendale limitatamente alle parti in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo).
Le voci predette, infatti, partecipano delle caratteristiche sopra ricordate, poste in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità per argomentarne la necessaria corresponsione anche in periodo feriale.
Si deve accertare, pertanto, di conseguenza, che ciascun giorno di ferie spettante ai ricorrenti deve essere retribuito, oltre che con la c.d. paga base in godimento nel mese, con un importo pari alla retribuzione accessoria, supplementare e/o integrativa ordinariamente percepita nell'anno precedente la fruizione delle ferie, ragguagliata a giornata lavorativa, e che, in particolare, in tale importo vadano incluse le già menzionate indennità.
16 L'indagine della consulente tecnica d'ufficio. Come prima operazione l'ausiliaria tecnica ha ritenuto di analizzare i conteggi dei ricorrenti verificando la rispondenza sia delle voci retributive e sia dei giorni di ferie godute con i valori riportati nei cedolini paga allegati al fascicolo. La verifica delle voci è stata effettuata per ciascun dipendente, per ciascuna annualità per almeno tre voci differenziate. I dati verificati coincidono con quanto indicato dai ricorrenti.
I dipendenti ritengono correttamente che per lo svolgimento della loro mansione di macchinisti e nella condotta dei treni, le voci e sotto voci retributive della IUP variabile siano strettamente correlate alle mansioni da espletare in quanto il lavoro svolto non può prescindere dalle caratteristiche sottoelencate che ne costituiscono parte integrante e complementare:
- il modulo di equipaggiamento utilizzato: agente solo, doppio agente, polifunzionale e agente unico;
- la collocazione temporale della prestazione: diurna o notturna;
- il chilometraggio percorso;
- il pernottamento fuori dalla propria residenza
- il lavoro effettuato nei giorni festivi
- il lavoro straordinario.
Indennità di utilizzazione Professionale Variabile: trattasi di una voce stipendiale per chi ricopre mansioni di Macchinisti, Capo Treno, Capo servizio Treno, suddivisa in più voci: a) Indennità di condotta: un'indennità oraria, in base all'equipaggiamento utilizzato per la condotta treno affidata a due macchinisti (condotta a doppio agente) ad un macchinista e capotreno (condotta ad agente unico) ad un solo IS (condotta ad agente unico) e macchinista affiancato da un tecnico polifunzionale (condotta con polifunzionale). Tali indennità si suddividono ulteriormente in indennità diurna e notturna. Indennità Kilometrica in base al numero dei Km percorsi suddivisa in base al tipo di equipaggio. b) Indennità non di condotta: indennità giornaliera per la presenza in servizio in attività diverse dalla condotta treni o scorta treni.
17 Indennità di lavoro notturno: indennità oraria e giornaliera corrisposta per lo svolgimento dell'orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
Indennità di lavoro domenicale: indennità giornaliera corrisposta per lo svolgimento del lavoro nella giornata della domenica.
Indennità di lavoro festivo: indennità oraria corrisposta per lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi ed un'indennità giornaliera per il mancato recupero del giorno festivo lavorato. Compenso per assenza dalla residenza: indennità oraria per lo svolgimento del lavoro al di fuori della residenza eccedente le tre ore calcolato dall'orario di partenza del treno fino al suo rientro.
Indennità per il lavoro straordinario: indennità oraria per lo svolgimento del lavoro eccedente il periodo di lavoro giornaliero programmato dal CCNL, lavoro eccedente la media massima settimanale e per prestazioni rese in giornate di riposo lavorate e non recuperate.
Indennità diverse: flessibilità di orario: indennità dovute per lo svolgimento dei turni di lavoro flessibili in deroga ai limiti ordinari di lavoro giornaliero, previsti dai CCNL.
Indennità indennità dovuta per l'attività di CP_8 aggancio e sgancio della locomotiva ed il recupero e/o l'apposizione dei fanali in coda al treno. (quest'ultima indennità non è stata percepita da nessun ricorrente).
Il periodo da considerare “maggiormente rappresentativo” è stato ritenuto correttamente dai ricorrenti l'anno precedente a quello in vengono fruite le ferie.
Le differenze retributive richieste per le giornate di ferie sono state calcolate moltiplicando la retribuzione media dell'anno precedente per i giorni di ferie dell'anno in corso.
La retribuzione media dell'anno precedente è stata calcolata sommando tutte quelle voci retributive che gli stessi ritengono connesse alle mansioni e qualifica professionale riconosciuta e successivamente diviso per il totale dei giorni di presenza, dal risultato di tale operazione è stato detratto l'importo della IUP ferie riscossa (risultante nei relativi cedolini paga).
18 La media giornaliera così calcolata è stata moltiplicata per i giorni di ferie dell'anno successivo determinando la differenza retributiva dovuta. Per il primo anno di assunzione, non essendoci un anno precedente di riferimento, è stato adottato un correttivo prendendo come riferimento la media dello stesso anno.
Gli importi delle differenze retributive calcolate per i dipendenti e ifferiscono da quelli richiesti dai Parte_1 Pt_1 Pt_2 Pt_2 ricorrenti in quanto per l'anno 2012 è stato considerato per l'intero anno lo stesso valore della IUP assenze non tenendo conto del diverso importo della IUP ferie effettivamente percepito da ottobre 2012.
La Società convenuta deve essere condannata alla corresponsione in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzioni dovute ai medesimi per i periodi di ferie precisati in premessa, con successivi, delle seguenti somme:
La Società convenuta deve essere condannata, per le somme e i periodi indicati, al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, siano esse accantonate in azienda, da trasferire a fondi complementari indicati dai ricorrenti o da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti. Deve, infine essere accertato il diritto dei ricorrenti alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato.
19
P.Q.M.
condanna al pagamento in favore dei lavoratori CP_1 ricorrenti: ; Parte_1
; Parte_1
; Parte_1
; Parte_1
CP_9
; Parte_2
; Parte_2
; Parte_2
a ciascuno di essi univocamente correlate come da specifica determinazione della consulenza tecnica d'ufficio sopra anche riportata in tabella (importo calcolato), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo, oltre alla correlata regolarizzazione contributiva.
Condanna la Società convenuta, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.388,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) aumentati del 210 % per il numero (8) delle parti oltre Iva, Cap e 15 % come per legge oltre per spese (contributo unificato) € 379,50 oltre al compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto 22/8/2025.
Compensa le spese processuali nei rapporti con l . CP_3
Siena, 3/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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