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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza dell'1 ottobre 2025 - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2562/2025 R.G. vertente
TRA
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura allegata in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Marco Fazio, in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313
a rogito del Notaio in Roma. OPPOSTO Per_1
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.5.2025 la proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato il 30.4.2025, emesso a seguito della Sentenza n. 1180/2022 di questa
Sezione, resa nel procedimento contraddistinto dal n. R.G. 1548/2020.
1 Premetteva che:
- il Tribunale di Messina, con la su indicata pronunzia, aveva dichiarato, per quanto di interesse,
“… che la è tenuta a corrispondere all' gli importi indicati nell'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 59520200000486864000” e condannato essa “…opponente a pagare le spese processuali, liquidate in 1.086 euro, oltre spese generali e accessori di legge.”;
- successivamente, il 16.5.2023, aveva aderito alla Definizione Agevolata ex L. 197/2022 (cd.
Rottamazione quater);
- con l'opposto precetto l' le aveva intimato il pagamento del complessivo importo di € CP_1
6.284,17.
Ciò posto, lamentava l'assenza di titolarità del credito contributivo in capo all' , per essere CP_1 la stessa stata trasferita all' tramite il ruolo. In specie, rimarcava come l'A.V.A. n. CP_2
59520200000486864000 fosse stato trasmesso all'Agente della Riscossione, come confermato dalla Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata ex L. 197/2022, sicché solo tale ultimo Ente avrebbe potuto essere considerato legittimato attivo per il recupero di quanto portato dall'atto impositivo in questione.
Denunziava, ancora, l'illegittimità dell'azione esecutiva per violazione dell'art. 1, comma 240,
Legge n. 197/2022 secondo cui “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto… d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Chiedeva, preliminarmente, che fosse sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto, ricorrendo i requisiti di Legge, e, nel merito, che l'atto fosse dichiarato illegittimo stante l'insussistenza di legittimazione attiva in capo all' e data la violazione dell'art. 1, comma CP_1
240, Legge n. 197/2022, il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. L' , costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18.9.2025, eccepiva, in primo CP_1 luogo, come il precetto fosse perento in quanto notificato 91 giorni prima della notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, perfezionatasi il 30.7.2025.
Assumeva, dunque, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, avendo notificato un ricorso avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di illegittimità di un atto inefficace.
2 Premettendo come il precetto avesse ad oggetto anche spese e compensi professionali e come l'opposizione riguardasse soltanto la sorte dell'A.V.A. n. 59520200000486864000, deduceva come il precetto andasse sicuramente ritenuto fondato quantomeno con riguardo a tali prime voci.
Quanto alle avverse censure, sosteneva che la titolarità del credito in capo ad esso non CP_1 venisse meno per l'effetto dell'affidamento al Concessionario della Riscossione.
Osservava come la sopraggiunta Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata non potesse superare il giudicato inter partes, sicché concludeva per l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 240, L. 197/2022.
Chiedeva, pertanto, che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o, in via gradata, rigettato, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza dell'1 ottobre 2025l in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione dell'Ente previdenziale secondo cui il precetto opposto sarebbe nelle more perento in quanto il ricorso sarebbe stato notificato 91 giorni dopo la notifica del precetto medesimo.
Orbene, tale censura è immeritevole di accoglimento, dovendosi osservare come la proposizione dell'opposizione al precetto determini indubitabilmente la sospensione del termine di efficacia dello stesso, come sancito dall'art. 481, comma 2, del codice di procedura civile, secondo cui “Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”.
La disciplina testé menzionata deve essere, poi, letta in combinato disposto con quella in tema di opposizione a precetto, dovendosi precisare come in materia di lavoro e previdenza l'opposizione si proponga con ricorso invece che con citazione, atto, quest'ultimo, che permette la conoscenza del procedimento, da parte del convenuto, in un momento antecedente alla c.d. iscrizione a ruolo. Nella presente materia, invece, la vocatio in ius si realizza in un momento diverso all'editio actionis, in quanto costituisce dato pacifico che, nei procedimenti incardinati con ricorso, al momento del deposito dell'atto introduttivo il procedimento debba ritenersi validamente incardinato. La successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza costituisce adempimento successivo che può, come nel caso di specie, essere compiuto anche a distanza dal deposito del ricorso.
3 Ciò premesso, applicando i presenti principi al caso di specie, deve darsi atto che la Parte_1 in esito al deposito del ricorso - perfezionatosi il 12.05.2025 - ha interrotto il termine di efficacia del precetto. La circostanza che l' abbia avuto conoscenza dell'opposizione in epoca CP_1 successiva a quella che presumeva essere la scadenza del precetto è, pertanto, priva di rilevanza.
Ogni diversa conclusione, fra l'altro, cozzerebbe con la chiara lettera dell'art. 481 c.p.c., che ricollega l'effetto sospensivo alla proposizione dell'opposizione e non già alla sua notificazione.
5. Ancora, deve premettersi, come condivisibilmente sostenuto dall' , che il precetto CP_1 riguarda “Spese e compensi liquidati giudizialmente e accessori”, “Compensi professionali del presente precetto (D.M. n. 147/22)”, “Rimborso Spese Forfettarie (D.M. n. 147/22)” e “Sorte
AVA 59520200000486864000”, mentre i motivi di opposizione articolati dalla Parte_1 attengono esclusivamente al credito portato dall' in questione, sicché deve essere CP_3 dichiarata la dovutezza delle prime tre poste creditizie.
6. Parte opponente eccepisce, poi, la carenza di legittimazione attiva in capo all' per essere CP_1 stata trasferita la pretesa creditoria all' tramite il ruolo. CP_2
Orbene, tale eccezione, sfornita di supporto normativo e giurisprudenziale, collide con il principio secondo cui la titolarità dell'Ente impositore persiste anche dopo l'inizio della riscossione tramite ruolo, come comprovato dalle molteplici pronunzie, di merito e legittimità, ove viene statuita la legittimazione passiva dell' quale “ente creditore” (cfr., per tutte, CP_1
Cass. Civ., Sez. Un., 8.3.2022, n. 7514: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore”).
Non può non evidenziarsi, poi, come il titolo sotteso, nel caso di specie, sia una Sentenza, per la cui esecuzione sono certamente ammesse le ordinarie procedure esecutive processualcivilisticamente previste.
Deve anche richiamarsi, sempre in senso contrario alla prospettazione della il Parte_1 disposto dell'art. 583 c.p.c., che disciplina il principio del cumulo dei mezzi di espropriazione.
Tale eccezione va, pertanto, disattesa.
7. Da ultimo, la lamenta la violazione, da parte dell' , dell'art. 1, comma 240, Parte_1 CP_1
L. 197/2022, secondo cui “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai
4 carichi definibili che ne costituiscono oggetto… d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
Anche tale eccezione è destituita di fondamento.
Al riguardo, giova anteporre una ricostruzione della natura del precetto che, a parere di questo decidente, in ossequio alla granitica giurisprudenza, risulta essere quella di mero atto preliminare o presupposto all'esecuzione, collocato sistematicamente in una fase antecedente all'avvio della procedura esecutiva ed esterno alla stessa.
La notificazione di un precetto, pertanto, non può ritenersi costituire avvio di “procedure esecutive”, costituendone soltanto un passaggio prodromico.
Le superiori considerazioni precludono ogni ulteriore accertamento ed impongono il rigetto dell'opposizione.
8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Ente opposto, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 12.5.2025, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, che liquida in € 2.695,50 per compensi professionali, oltre spese generali.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 1 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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