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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 16207/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16207/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. LAURA MONTEMURRO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ELISABETTA SACCHETTO;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. i genitori danno atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e chiedono Per_1
pertanto revocarsi - con decorrenza dall'agosto 2024 - ogni contributo a carico per padre per il mantenimento del figlio;
2. i coniugi danno atto della rispettiva indipendenza economica, e dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale assegno divorzile, così come dichiarano di non avere pretesa reciproca alcuna;
3. le parti, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, compresa la divisione della comunione dei beni, e pertanto quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni del presente ricorso il trasferimento da parte del signor a favore della signora della proprietà del proprio 50% dell'immobile ex casa Pt_2 Pt_1
1 coniugale, acquistata, in regime di comunione dei beni, dalle odierne parti.
Pertanto convengono quanto segue:
A. Il signor i obbliga a trasferire alla signora che si obbliga ad accettare ed acquistare Pt_2 Pt_1
- la propria quota del 50% della piena proprietà dell'immobile, ex casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni, dalle odierne parti, in data 15 settembre 2010 con atto Notarile Rep. n.50878 e Racc.
n. 18316 a firma del Notaio Dottor registrato a Verona 1 il 20 settembre 2010 al N. Persona_2
16164 Serie 1T, sita in Pavone del Mella Via Vittorio Emanuele II n. 75/D, posto nell'edificio condominiale denominato “Complesso Congrega” sito nel predetto, insistente sull'area coperta e scoperta individuata al Catasto Terreni Fg. 6 mn.149 di are 2384 E.U., e precisamente:
- Appartamento posto a piano primo composto da ingresso-cucina-soggiorno, una camera da letto con servizio, due camerette da letto, bagno, ripostiglio, corridoio di disimpegno e balconi;
- garage posto a piano seminterrato di pertinenza e servizio dell'appartamento.
Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pavone del Mella: Sez. NCT
Fg.
6 - mapp. 149 sub. 8 Piano 1 cat. A/2 cl.6 vani 5,5 R.C.E. 326,66;
- mapp.149 sub. 30- Pianp S1 cat. C/6 cl. 3mq. 16 R.C.E. 26,44.
Nella vendita è ricompresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni del fabbricato condominiale ai sensi di legge, tra cui in particolare sugli enti comuni non censibili mn. 149/39 e mn. 149/41 il tutto come risulta dall'elaborato che in copia è presente agli atti catastali.
Nella vendita è ricompresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni del fabbricato condominiale denominato “Complesso Congrega” posto nel Comune di Pavone del Mella in Via Vittorio
Emanuele n. 75/D, insistente sull'area coperta e scoperta individuata al Catasto Terreni Fg. 6 MN. Di are
2384 E.U.
Le parti danno atto che sull'immobile suddetto grava un'ipoteca di primo grado iscritta dalla Banca “Cassa
Padana Banca di Credito Cooperativo. Società Cooperativa” filiale di Leno, in occasione della stipula del contratto di finanziamento Fondiario Rep. n. 50879 Racc.18317 del 15 settembre 2010, che parte acquirente si accolla.
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente rende edotta parte acquirente di quanto riportato nella Dichiarazione Asseverata dal Geometra del Persona_3
31/05/2025.
B. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che all'Atto Notarile, la signora verserà al signor la somma di Pt_1 Pt_2
€.40.000,00 (quarantamila euro) con assegno circolare ovvero con altro strumento di pagamento
2 tracciabile;
La signora a fronte del trasferimento di proprietà, si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo Pt_1
(ammontante al 14.07.2025 alla somma di €.39.283,14) che i coniugi hanno verso la
[...]
per un mutuo di originari €.130.000,00, di cui al contratto stipulato in data 15/09/2010 Parte_3
a rogito Notaio dottor . di Rep. 50879 Racc.18317, garantito da ipoteca volontaria Persona_2
iscritta in data 23/09/2010 al n . Registro generale n. 39456 Registro particolare n. 9754 , che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora una volta completamente estinto il mutuo.
A tali effetti la signora i obbliga ad accollarsi il mutuo suindicato e pertanto a subentrare al signor Pt_1 verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea Pt_2
capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
La sig.ra i onera altresì a tenere indenne il sig da ogni rivalsa, provvedendo per il tramite Pt_1 Pt_2
della medesima Banca, a procurare la totale liberazione del sig. al mutuo;
così come si onera di Pt_2 liberare il sig a ogni onere relativo al detto mutuo fin dal mese di aprile 2025. Pt_2
A far data dal deposito del presente ricorso, la signora si accollerà l'intera rata del mutuo sino Pt_1 all'estinzione del medesimo, come sopra stabilito.
I coniugi si onerano di provvedere – entro e non oltre il termine di giorni 10 dal deposito del ricorso – a estinguere il contratto di conto corrente cointestato presso Banca Cassa Padana, sul quale veniva addebitato il mutuo comune;
resterà in capo alla sola sig.ra gni spesa. Pt_1
C. oneri fiscali
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Per il trasferimento di proprietà di cui ai precedenti punti verrà richiesta l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 10 maggio 1999 e n. 202 /2003 come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16 marzo 2000 nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data
16 luglio 1999.
4. Le parti dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto stabilito ai punti precedenti, di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa diversa da quanto espressamente pattuito;
5. Spese di lite integralmente compensate.
6. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda
3 sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/06/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAVONE DEL MELLA (BS) (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL OS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 16207/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. LAURA MONTEMURRO Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. ELISABETTA SACCHETTO;
Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. i genitori danno atto dell'intervenuta indipendenza economica del figlio e chiedono Per_1
pertanto revocarsi - con decorrenza dall'agosto 2024 - ogni contributo a carico per padre per il mantenimento del figlio;
2. i coniugi danno atto della rispettiva indipendenza economica, e dichiarano che nulla è dovuto reciprocamente quale assegno divorzile, così come dichiarano di non avere pretesa reciproca alcuna;
3. le parti, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, compresa la divisione della comunione dei beni, e pertanto quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni del presente ricorso il trasferimento da parte del signor a favore della signora della proprietà del proprio 50% dell'immobile ex casa Pt_2 Pt_1
1 coniugale, acquistata, in regime di comunione dei beni, dalle odierne parti.
Pertanto convengono quanto segue:
A. Il signor i obbliga a trasferire alla signora che si obbliga ad accettare ed acquistare Pt_2 Pt_1
- la propria quota del 50% della piena proprietà dell'immobile, ex casa coniugale, acquistata in regime di comunione dei beni, dalle odierne parti, in data 15 settembre 2010 con atto Notarile Rep. n.50878 e Racc.
n. 18316 a firma del Notaio Dottor registrato a Verona 1 il 20 settembre 2010 al N. Persona_2
16164 Serie 1T, sita in Pavone del Mella Via Vittorio Emanuele II n. 75/D, posto nell'edificio condominiale denominato “Complesso Congrega” sito nel predetto, insistente sull'area coperta e scoperta individuata al Catasto Terreni Fg. 6 mn.149 di are 2384 E.U., e precisamente:
- Appartamento posto a piano primo composto da ingresso-cucina-soggiorno, una camera da letto con servizio, due camerette da letto, bagno, ripostiglio, corridoio di disimpegno e balconi;
- garage posto a piano seminterrato di pertinenza e servizio dell'appartamento.
Dette unità immobiliari risultano censite al Catasto Fabbricati del Comune di Pavone del Mella: Sez. NCT
Fg.
6 - mapp. 149 sub. 8 Piano 1 cat. A/2 cl.6 vani 5,5 R.C.E. 326,66;
- mapp.149 sub. 30- Pianp S1 cat. C/6 cl. 3mq. 16 R.C.E. 26,44.
Nella vendita è ricompresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni del fabbricato condominiale ai sensi di legge, tra cui in particolare sugli enti comuni non censibili mn. 149/39 e mn. 149/41 il tutto come risulta dall'elaborato che in copia è presente agli atti catastali.
Nella vendita è ricompresa la proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni del fabbricato condominiale denominato “Complesso Congrega” posto nel Comune di Pavone del Mella in Via Vittorio
Emanuele n. 75/D, insistente sull'area coperta e scoperta individuata al Catasto Terreni Fg. 6 MN. Di are
2384 E.U.
Le parti danno atto che sull'immobile suddetto grava un'ipoteca di primo grado iscritta dalla Banca “Cassa
Padana Banca di Credito Cooperativo. Società Cooperativa” filiale di Leno, in occasione della stipula del contratto di finanziamento Fondiario Rep. n. 50879 Racc.18317 del 15 settembre 2010, che parte acquirente si accolla.
Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente rende edotta parte acquirente di quanto riportato nella Dichiarazione Asseverata dal Geometra del Persona_3
31/05/2025.
B. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che all'Atto Notarile, la signora verserà al signor la somma di Pt_1 Pt_2
€.40.000,00 (quarantamila euro) con assegno circolare ovvero con altro strumento di pagamento
2 tracciabile;
La signora a fronte del trasferimento di proprietà, si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo Pt_1
(ammontante al 14.07.2025 alla somma di €.39.283,14) che i coniugi hanno verso la
[...]
per un mutuo di originari €.130.000,00, di cui al contratto stipulato in data 15/09/2010 Parte_3
a rogito Notaio dottor . di Rep. 50879 Racc.18317, garantito da ipoteca volontaria Persona_2
iscritta in data 23/09/2010 al n . Registro generale n. 39456 Registro particolare n. 9754 , che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della signora una volta completamente estinto il mutuo.
A tali effetti la signora i obbliga ad accollarsi il mutuo suindicato e pertanto a subentrare al signor Pt_1 verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea Pt_2
capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
La sig.ra i onera altresì a tenere indenne il sig da ogni rivalsa, provvedendo per il tramite Pt_1 Pt_2
della medesima Banca, a procurare la totale liberazione del sig. al mutuo;
così come si onera di Pt_2 liberare il sig a ogni onere relativo al detto mutuo fin dal mese di aprile 2025. Pt_2
A far data dal deposito del presente ricorso, la signora si accollerà l'intera rata del mutuo sino Pt_1 all'estinzione del medesimo, come sopra stabilito.
I coniugi si onerano di provvedere – entro e non oltre il termine di giorni 10 dal deposito del ricorso – a estinguere il contratto di conto corrente cointestato presso Banca Cassa Padana, sul quale veniva addebitato il mutuo comune;
resterà in capo alla sola sig.ra gni spesa. Pt_1
C. oneri fiscali
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Per il trasferimento di proprietà di cui ai precedenti punti verrà richiesta l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 10 maggio 1999 e n. 202 /2003 come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16 marzo 2000 nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data
16 luglio 1999.
4. Le parti dichiarano, con l'esatto adempimento di quanto stabilito ai punti precedenti, di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale, e di non vantare reciprocamente alcuna pretesa diversa da quanto espressamente pattuito;
5. Spese di lite integralmente compensate.
6. Le parti fin da ora espressamente dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda
3 sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/06/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PAVONE DEL MELLA (BS) (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 9/10/2025.
Il Presidente estensore
EL OS
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