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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 495 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 495/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi all'esito dell'udienza camerale del 18.3.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1989 e residente a[...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA TISIA N. 111, presso lo studio dell'avv. SALONIA DIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/11/1984;
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 15.10.2024);
***
All'udienza del 18.3.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 chiedeva a questo Parte_1 pagina 1 di 2 Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato ad Controparte_1
Acicastello il 12.5.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Acicastello anno
2009, n. 29, Parte II, Serie C) e dalla cui unione non è stata generata prole, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.3.2025 compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Giudice delegato, quindi, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente che confermava la volontà di separarsi dal marito.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi (visto del
15.10.2024)
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario della pronuncia e la mancata costituzione di controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio ad Acicastello, il giorno 12.5.2009 (Atto n. 29, CP_1
Parte II, Serie C, Anno 2009); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ACICASTELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 495/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi all'esito dell'udienza camerale del 18.3.2025; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/09/1989 e residente a[...], elettivamente domiciliata in
SIRACUSA, VIA TISIA N. 111, presso lo studio dell'avv. SALONIA DIANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10/11/1984;
- resistente non comparso
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 15.10.2024);
***
All'udienza del 18.3.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 06/02/2024 chiedeva a questo Parte_1 pagina 1 di 2 Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito , sposato ad Controparte_1
Acicastello il 12.5.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Acicastello anno
2009, n. 29, Parte II, Serie C) e dalla cui unione non è stata generata prole, senza la previsione di alcuna condizione economica.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 18.3.2025 compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Giudice delegato, quindi, dichiarava la contumacia del resistente e sentiva la ricorrente che confermava la volontà di separarsi dal marito.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di separazione personale dei coniugi (visto del
15.10.2024)
Orbene, passando al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta.
La natura delle allegazioni mosse da parte ricorrente e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione anche della mancata comparizione del resistente sono elementi tutti idonei a rivelare il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una riconciliazione dei coniugi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso il carattere necessario della pronuncia e la mancata costituzione di controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio ad Acicastello, il giorno 12.5.2009 (Atto n. 29, CP_1
Parte II, Serie C, Anno 2009); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di ACICASTELLO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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