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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1324/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23.05.2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. IZZO ANTONIO, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA (CE) in data 02.12.2006; Per_ rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie (il 17.04.2007) e (il 18.01.2011); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 27.06.2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi comunque reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio Per_ e/o residenza almeno fino al raggiungimento della maggiore età di . I coniugi 1 avranno, inoltre, l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti (da intendersi per più giorni) in località diverse da quella della residenza della minore;
Per_ 2) i genitori avranno l'affido condiviso della figlia minore , che continuerà a risiedere presso il domicilio della madre sito in Via Bernardino Carcieri s.n.c. a Calvi Risorta (CE);
3) entrambi i genitori, conseguentemente, continueranno ad esercitare congiuntamente la Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia minore e prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico – fisico della stessa, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente e preventivamente prima di prendere Per_ decisioni di particolare importanza per la figlia;
4) il sig. , compatibilmente alle esigenze dei figli ed alle sue esigenze di Parte_2 lavoro, eserciterà il diritto di visita nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 16:00 alle Per_ 20:30. La figlia minore trascorrerà con il padre, con cadenza quindicinale, il weekend a partire dalle ore 15:00 del sabato fino alle ore 20:30 della domenica, ad anni alterni dal 23/12 al 30/12 di ogni anno o dal 31/12 al 06/01, sempre ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis, ad agosto per quindici giorni consecutivi, nel periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 luglio. Le parti, di comune accordo stabiliscono che nel periodo estivo, ovvero dalla fine della scuola, e quindi dal mese di giugno, e fino all'inizio del successivo anno scolastico, coincidente con la prima decade di Per_ settembre, il sig. riaccompagnerà la minore alle ore 21:30; Pt_2
5) la minore, inoltre, se vorrà trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo, indipendentemente dal calendario di visite ordinario. Analogamente la minore trascorrerà con la sig.ra Pt_1 il giorno della Festa della Mamma, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal giorno in cui capitino;
6) entrambi i genitori si impegnano a consentire alla figlia di partecipare ad eventuali feste di compleanno, onomastico, ecc. con i parenti (nonni, zii, cugini) di entrambi i rami parentali, indipendentemente dal giorno della settimana in cui capitino;
7) il sig. provvederà, entro il giorno 5 di ogni mese, a versare a titolo di Pt_2
Per_ mantenimento per la figlia minore alla madre e per la figlia maggiorenne Per_1
Per_ direttamente a quest'ultima, la complessiva somma di € 400,00 ( € 200,00 per ed €
200,00 per ). L'assegno unico fintantoché sarà erogato dall sarà percepito Per_1 CP_1
2 da entrambi in ragione della metà. La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile Parte_1 in suo favore essendo economicamente autosufficiente;
8) le spese straordinarie, così come disciplinate dalle linee guida previste dal protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere in data 28/03/2024, preventivamente Per_ concordate, approvate e documentate, in favore di e , saranno a carico di Per_1 entrambi i coniugi nella misura del 50%;
9) i coniugi si impegnano reciprocamente a conservare il dovuto decoro e rispetto a preminente tutela e salvaguardia delle figlie;
10) i coniugi rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento e dichiarano di aver definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione;
11) le parti si impegnano, inoltre, a far conservare alla figlia minorenne rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi;
12) per tutto quanto non previsto dal seguente atto verrà applicata la normativa vigente in materia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA (CE) il
02.12.2006 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte II, serie A, anno
2006);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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