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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13333/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 20/02/1971), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ; Parte_1
(ROMA (RM), 09/06/1970), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CONTI FRANCESCO PAOLO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Ricorso congiunto per separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
• ordinare a Roma Capitale di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito specificate e liberamente e consensualmente convenute tra essi coniugi:
1) i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto,
fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
2) La casa coniugale, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, come già meglio identificata e descritta nel corpo del presente atto, verrà assegnata alla IG.ra affinché la stessa possa viverci insieme alla Controparte_1
prole.
3) Il figlio , maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente in quanto ancora studente di scuola secondaria superiore,
vivrà insieme alla madre, presso la casa familiare come sopra ubicata e descritta, e frequenterà il padre secondo le sue esigenze e volontà. Per_ 4) La figlia , minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, e frequenterà il padre con le seguenti modalità:
A) DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO: 1 A.1) il padre vedrà e terrà con sé, previo avviso, la figlia minore nella giornata di martedì e giovedì dall'uscita da scuola, ove si curerà di riaccompagnarla il giorno successivo entro l'orario di inizio delle lezioni. Resta inteso tra i coniugi che la minore pernotterà con il padre nelle relative notti di cui agli indicati giorni;
A.2) a settimane alterne il padre vedrà e terrà con sé previo avviso,
la figlia minore nella giornata di sabato recandosi a prenderla alle ore 10:00
presso la casa coniugale e si curerà di riaccompagnarla a scuola il lunedì
mattina entro l'ora di inizio delle lezioni;
resta inteso tra i coniugi che la minore pernotterà con il padre nelle due notti relative ai suddetti fine settimana.
B) DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLE SCUOLE (mesi
Per_ giugno e settembre), il regime di affidamento della figlia rimarrà
inalterato come al punto che precede.
C) FESTIVITÀ NATALIZIE: la minore trascorrerà ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre,
nonché quello tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, con alternanza iniziale in favore della madre, ed in ogni caso trascorrerà ad anni alterni la sera della
Vigilia di Natale ed il pranzo del giorno di Natale ora con l'uno, ora con l'altro genitore.
D) FESTIVITÀ PASQUALI: la minore trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, alternativamente anno per anno, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua o il giorno di Pasquetta ed il martedì successivo, con alternanza iniziale a favore del padre.
E) DURANTE IL PERIODO ESTIVO: relativamente al mese di luglio,
la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori solo sette giorni consecutivi,
mentre trascorrerà con la madre il periodo dal 1 al 15 agosto, e con il padre quello dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni.
F) DURANTE LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI ad anni alterni.
In ogni caso oltre alle modalità di frequentazione sopra indicati, il padre potrà vedere la figlia - compatibilmente con gli impegni scolastici di quest'ultima e previo accordo con la madre - quando vorrà.
Da ultimo, durante il periodo delle vacanze, i coniugi si comunicheranno a vicenda località ed indirizzo del luogo di villeggiatura dove andranno a risiedere.
5) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento dei figli la somma di € 500,00= (euro cinquecento/00) mensili
(€ 250,00= per ciascuno di essi), somma rivalutabile secondo gli indici Istat
e da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.
7) Il IG. corrisponderà il 50% di tutte le spese Parte_1
straordinarie dovute per i figli, che, fatta eccezione per quelle di natura sanitaria che dovessero rivelarsi urgenti ed improcrastinabili, verranno in ogni caso concordate tra i genitori.
8) Il pagamento delle rate del mutuo ottenuto per l'acquisto della casa coniugale sarà a carico dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno. 9) I coniugi, con la firma del presente ricorso, dichiarano l'uno all'altro di non avere più nulla a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione nonché dichiarano, altresì, che quello che oggi ciascuno di essi possiede -
con esclusione dell'immobile sito in Roma, Via Aurelia, 137, scala A), piano
2°, int. 7, con annessa cantina n. 16, posto auto coperto n. 7 e posto auto scoperto n. 17, come sopra ubicati e descritti - deve intendersi di sua esclusiva proprietà.
10) Le parti si concedono sin d'ora il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio nonché per quelli della figlia minore.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13333/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 20/02/1971) e (ROMA (RM), Controparte_1
09/06/1970) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
14/12/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 2303, Parte II, Serie A01, Anno 2003, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi