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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 130/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 12.02.25 e promossa da
, assistito e difeso dall'avv. Luca Damiano del foro di Vasto, Parte_1 giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Nicolino Zaccaria, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, domiciliato presso l'ufficio della civica Avvocatura;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte d'appello dell'Aquila in riforma della sentenza impugnata: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la esclusiva responsabilità del in persona del suo legale rapp.te, corrente in Vasto alla P.zza Controparte_1
Barbacani, per il sinistro occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
2) Accertare e dichiarare che l'istante ha riportato le lesioni descritte nella certificazione medica in atti e nella relazione medico-legale in conseguenza del sinistro in oggetto;
3) Per l'effetto, condannare il , in persona del suo legale rapp.te, corrente Controparte_1 in Vasto alla P.zza Barbacani, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 20.160,58= come quantificati a seguito di CTU medico-legale, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4)
In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale del CP_1 convenuto per il sinistro in questione e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
5) Condannare sempre e comunque il CP_1 convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: a) rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata;
b) condannare l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese e competenze di lite del giudizio d'appello.” Controparte_1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2024 pubblicata in data
11/01/2024 nel procedimento N. 369/2019. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: RIGETTA la domanda dell'attore; CONDANNA al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato con separato decreto, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'attore quelle eventualmente anticipate al c.t.u. dal . Controparte_1
Questi lo svolgimento del giudizio e i fatti come sintetizzati dal primo Giudice. Con atto di citazione dell'29.03.2019, notificato a mezzo pec il 19.03.2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire dichiarare Controparte_1 l'ente evocato in giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarlo al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 24.514,00. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 21.06.2013 alle ore 17:30 circa, mentre percorreva il marciapiede in via Santa Lucia, nei pressi del civico n. 127, rovinava improvvisamente a terra a causa della superficie sconnessa del marciapiede in quel punto, riportando un vivo dolore con limitazione funzionale al ginocchio destro. Immediatamente soccorso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vasto, dove gli venivano praticate le cure del caso e gli veniva diagnosticata una frattura del piatto tibiale est destro con prognosi di giorni 30, ai quali seguivano ulteriori periodi di riposo e terapie. L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva responsabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode del marciapiede ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada, posto che la disconnessione del manto stradale si presentava assolutamente non avvistabile per il pedone che percorreva il marciapiede, in quanto coperta in parte dalla vegetazione, né tantomeno evitabile in quanto estesa per tutta l'ampiezza del marciapiede, circostanza -a dire dell'istante- chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica in atti.
Ha, quindi, esperito il tentativo di negoziazione assistita, ma con esito negativo.
Con ordinanza del 17.12.2019 il Giudice, rilevata la mancata costituzione del convenuto e CP_1 rilevato che mancava la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione, invitava l'attore a documentare il buon esito della notifica. A seguito della dichiarazione del difensore dell'attore in ordine al mancato reperimento degli originali delle pec attestanti l'avvenuta notifica il Giudice, con ordinanza del 3 marzo 2020, disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto.
Tale adempimento veniva ritualmente effettuato. Successivamente parte attrice segnalava che l'indirizzo a cui era stata effettuata la notifica non risultava dai pubblici registri e chiedeva di essere autorizzato al rinnovo della notifica.
Tale autorizzazione veniva concessa e, a seguito della rinnovazione della notifica, di cui peraltro non vi è traccia in atti, sì è costituito il con comparsa depositata il 14.10.2021. Controparte_1 Con tale comparsa il ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1 della pretesa azionata;
e, pur non disconoscendo la proprietà del marciapiede, ha respinto ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e, dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del cd. caso fortuito;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata disconnessione del marciapiede un pericolo occulto invisibile ed inevitabile, in considerazione del generale stato di dissesto del marciapiede (peraltro risalente nel tempo e noto ai residenti) e della incontestabile circostanza che l'incidente si sarebbe verificato in pieno giorno con buone condizioni metereologiche. Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso instando per il rigetto della avversa domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, ovvero, in subordine, a motivo della sua infondatezza, con rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali e con espletamento di CTU;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.23, quindi è stata definita con rigetto della domanda per maturata prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria. La sentenza è stata impugnata da il quale ne ha chiesto la riforma reiterando la Parte_1 domanda di risarcimento sulla base di quattro motivi.
Si è costituito il , chiedendo la conferma della sentenza impugnata, eccependo Controparte_1 l'avvenuta prescrizione della pretesa, nonché reiterando quanto dedotto in opposizione nel merito. Questa Corte ha riservato la causa a decisione con ordinanza del 12.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO: ERRONEA STATUIZIONE SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DAL COMUNE
1.Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
“Va, preliminarmente, vagliata l'eccezione sollevata dall'ente convenuto, secondo la quale la domanda di risarcimento azionata nell'odierno giudizio si sarebbe estinta per prescrizione. Lo scrivente ritiene la censura meritevole di favorevole considerazione perché suffragata dalle risultanze documentali in atti, dalle quali – con specifico riferimento, da un lato, all'invito alla negoziazione assistita notificata il 22.04.2015 (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione); dall'altro, all'atto di citazione validamente notificato nel 2021 – si evince inconfutabilmente il decorso di un lasso temporale superiore al quinquennale termine di prescrizione. Sul punto, occorre evidenziare l'inconferenza della dedotta trasmissione della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta unicamente da parte attorea, dal momento che essa non configura, come condivisibilmente eccepito da controparte, una messa in mora interruttiva della prescrizione oggetto di contestazione, a mente della norma di cui all'art. 8 del d.l. n. 132/2014 (“Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale…”), che indiscutibilmente fa riferimento alla sottoscrizione di tutte le parti in contesa e non soltanto di alcune di esse”. Deve evidenziarsi, peraltro, che, ad onta di quanto riferito da parte attrice, in ordine al fatto che il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 17.07.2021 mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato il 24.05.2021, che nessuna prova agli atti è stata versata in ordine alla data in cui sarebbe stato notificato l'atto di citazione. Ne consegue la declaratoria di prescrizione della domanda attorea per decorso del termine quinquennale”.
2.La parte appellante eccepisce che il termine prescrizionale quinquennale non sia spirato, poiché interrotto non solo dall'invito alla negoziazione al del 19.05.15 ma anche dalla Controparte_1 sua successiva trasmissione avvenuta in data 09.11.18. Inoltre, ammettendo di non aver versato in atti prova dell'avvenuta notificazione della citazione, considera come termine finale la costituzione di parte convenuta con comparsa del 04.10.21. 3.Le ragioni del gravame non meritano accoglimento per le ragioni di seguito. Il Tribunale ha fatto buon governo delle norme e dei principi di diritto che regolano l'istituto della prescrizione, privando di valore interruttivo la dedotta trasmissione della negoziazione, avvenuta il
09.11.18. Le disposizioni, infatti, che disciplinano l'istituto preprocessuale, ed in particolare l'art. 8 d.l. 132/14, chiariscono che solo l'invito a negoziare e la sottoscrizione della convenzione producono effetto interruttivo della prescrizione analogamente alla domanda giudiziale, richiamata espressamente dalla norma.
La lettura della disposizione, in verità, non può prescindere dal tenere a mente il principio, riconosciuto in dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, della tassatività degli atti interruttivi, a cui l'art. 2943, 4° comma, c.c. riserva una norma di apparente apertura, ma solo in funzione della finalità dell'atto stesso: esso, infatti, prevede che la prescrizione è interrotta da qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora in debitore. A ben vedere, dunque, se detta norma da una parte consente una libertà di forma ( “qualsiasi atto” ), dall'altra ribadisce il contenuto o la finalità che l'atto debba avere per poter legittimamente porsi in rapporto di eccezione con la regola generale e tassativa prevista dal 1° comma del medesimo art. 2943 c.c. Disposizione, quest'ultima, che si riferisce solo ad atti che determinino l'inizio di un procedimento giudiziale, eccezione essendo solo quella che riguarda l'avvio del procedimento arbitrale, anch'essa contenuta nello stesso 4° comma del medesimo articolo. In ogni caso, solo inizio o conclusione di un procedimento, e non atti endoprocedimentali. Non vi è traccia nel decreto-legge 132/14, né nell'art. 2943 e nei successivi, di alcun caso in cui sia riconosciuta efficacia interruttiva agli atti intermedi, posti in essere in una procedura giudiziale o ad essa dalla legge equiparata. Non potrebbe essere diversamente, del resto, in ossequio alla ratio che è alla base dell'istituto della prescrizione, ossia la certezza dei rapporti giuridici.
Non vale, in senso antitetico a tale principio, la pronuncia della Suprema Corte citata da parte appellante, secondo cui la prescrizione è interrotta da ogni atto che dimostra la volontà effettiva di far valere il proprio diritto (Cass. sez. III, sent. n. 5018/14), poiché leggendo più compiutamente si evince che essa precisa “con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”, con ciò ribadendo quanto già chiaro nell'art. 2943, 4° comma, c.c. Nel caso per cui è causa, pertanto, l'ultimo atto validamente interruttivo è da intendersi l'invito a negoziare del 19.05.15 (peraltro accettato dalla controparte e a cui la parte appellante non ha più dato seguito se non dopo più di tre anni con la trasmissione dell'accordo, dunque anche ben oltre il termine massimo entro cui deve essere conclusa la procedura stessa, ai sensi dell'art. 4, 2° comma lett. a, d.l. 132/14).
A contare da tale data, quindi, il quinquennio utile ad agire in giudizio si è concluso il 19.05.20, cioè molto prima che la citazione fosse validamente notificata alla parte convenuta, ovvero il 04.10.21, stante l'assenza di prova delle asserite precedenti notifiche, come del resto ammesso dallo stesso appellante.
Tanto osservato, la Corte rigetta il motivo di appello.
In disparte la condivisa declaratoria di prescrizione, appare comunque utile, per completezza, la disamina del merito.
SECONDO MOTIVO: ERRONEA STATUIZIONE SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 IN LUOGO DELL'ART. 2051 C.C.
1.Con il secondo motivo di appello, deduce il difetto della sentenza impugnata per la Parte_1 parte in cui essa avrebbe erroneamente statuito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c., applicando il regime probatorio più gravoso per l'attore previsto da quella norma e così contravvenendo a quanto chiesto nella domanda introduttiva, in cui la responsabilità del custode era stata dedotta in via principale, invocando la tutela aquiliana generale solo in subordine.
2.La doglianza è priva di alcun pregio, poiché in realtà il Tribunale ha solo invertito, nell'ordine di esposizione delle premesse in diritto, la trattazione delle due causae petendi, motivando e rigettando infine la pretesa a mente di entrambe le norme, tanto col rilevare che:” A prescindere dalla rilevata prescrizione della domanda, preme evidenziare che la stessa è infondata anche nel merito, a motivo della sua infondatezza. Invero, l'attore assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie difese, che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dal generale stato di dissesto del marciapiede, interessato da ripetute fessurazioni lungo tutta la corsia di percorrenza e rese non visibile al pedone perché coperte in parte dalla vegetazione;
tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione del manto stradale, determinerebbe la responsabilità dell'ente evocato in ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Dunque, da tali prospettazioni emerge con tutta evidenza come parte attrice abbia evocato la responsabilità del sotto un duplice e distinto Controparte_1 titolo, avendo chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di essa responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche o in subordine ex art. 2043 c.c., “ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c.”; La statuizione di rigetto della domanda per come proposta ex art. 2043, per vero, non è stata impugnata nel merito, essa è quindi passata in giudicato ed era la seguente.
“Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza di ripetute fessurazioni lungo tutta la corsia di percorrenza che avrebbero provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, l'attore non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di esso incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. A tale riguardo, deve osservarsi come la stessa descrizione della lesione dell'asfalto rinvenibile nell'atto introduttivo e documentalmente dimostrato (per mezzo di riproduzioni fotografiche allegate dalla medesima parte istante) ne denunci visibilità, prevedibilità ed evitabilità, atteso che il generale stato di dissesto caratterizzante diffusamente il marciapiede costituisce una situazione oggettiva che avrebbe dovuto implicare, da parte del pedone e in base alle norme di ordinaria prudenza e diligenza, particolare attenzione e controllo nel percorrere quello specifico tratto di marciapiedi proprio in ragione della presenza di tali disconnessioni complementari. A ciò aggiungasi l'ulteriore rilevante circostanza che l'attore conosceva le condizioni di quel tratto di strada, dal momento che a poca distanza dal punto esatto in cui si è verificato il sinistro abita un suo amico (cfr. verbale dell'interrogatorio deferito all'attore del 20 giugno 2022, pag. 1: “…. Preciso che nella foto 1 si vede la Casa Bianca di un mio amico…”) e che verosimilmente il tragitto percorso il giorno del sinistro era stato effettuato in altre circostanze – come, peraltro, lo stesso ha ammesso in sede di interrogatorio formale, essendo all'uopo inconferente la Parte_1 precisazione di averlo fatto “in macchina ma non a piedi”. D'altronde, la conoscenza dello stato dei luoghi rende irrilevante il fatto che al momento della caduta (verificatosi alle ore 17:30 circa) non vi fosse una buona visibilità della strada, a causa della vegetazione ivi presente, sia perché il sinistro si è verificato in pieno pomeriggio, sia perché il 21 giugno del 2013 era un giorno soleggiato, tanto potendosi evincere dalla produzione documentale (doc. n. 12 “archivio meteo Chieti - giugno 2013) di parte avversa. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia sull'asfalto, che – date le caratteristiche dello stato dei luoghi – il pericolo da essa rappresentato era visibile e prevedibile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a moderare la velocità di percorrenza - camminando con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso, ovvero cercando di evitare di calpestare le zone interessate dal dislivello, tanto più che il grado di attenzione da lui esigibile era maggiore rispetto a quello di un comune utente della strada, data la conoscenza dello stato dei luoghi - al fine di evitare una possibile perdita di equilibrio sull'interstizio scivoloso. Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, invece, va sottolineato come la presenza di disconnessioni e/o irregolarità sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi (residente o meno) non la percorra abitualmente. Tale circostanza, ad avviso del giudicante, costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attore, il quale, proprio perché transitava su un percorso a tratti dissestato e caratterizzato dalla presenza di avvallamenti e disconnessioni sicuramente visibili, era perfettamente consapevole del pericolo rappresentato dall'usura e irregolarità dello stesso e poteva sicuramente prevedere l'esistenza di altre irregolarità oltre a quelli ivi già riscontrate per tutta la lunghezza del tratto di marciapiede percorso….. deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata dallo non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, Parte_1 comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art Controparte_1 2043 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attore. Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attore, almeno a tale titolo, avrebbe dovuto essere respinta.” Le motivazioni adottate per rigettare la domanda ex art. 2043 cc, inoltre, valgono (e vanno condivise, come si vedrà) anche ai fini della ritenuta sussistenza del fortuito incidentale, costituito da colpa esclusiva del danneggiato idonea a recidere il nesso di causalità e, quindi, la responsabilità oggettiva del CP_1
TERZO MOTIVO: ERRONEA APPLICAZIONE DELL' 2051 C.C. IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE AL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO.
1.Il Tribunale ha opinato quanto segue.
“Diversamente dalla previsione di cui all'art.2043 c.c., l'altrettanto evocata responsabilità ex art. 2051 c.c. impone che il danneggiato - che agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre percorreva a piedi la pubblica via - dimostri unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto. Né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso. I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
In tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, la giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno” (cfr., ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427). Certo, non vi è dubbio che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr., sul tema, Cass., 29 novembre 2006 n. 25243). La presenza di “vegetazione per terra” (cfr., verbale del 20 giugno 2022 summenzionato), ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta……. Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il , Controparte_1 pur non negando il rapporto custodiale, ma contestando la verificazione del sinistro, ha protestato la mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. eccependo “l'insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno” (rectius tra cosa in custodia e evento) e, pertanto, invocando la configurabilità del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta dello stesso danneggiato, attesa la visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio. Il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr., Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389), ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (Cass. n. 999 del 20/01/2014): conseguendone che “in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. n. 287/2015). Per quanto sopra rilevato in ordine alle circostanze di fatto sussistenti al momento del sinistro che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, alle condizioni di illuminazione naturale e della visibilità, prevedibilità e, pertanto, evitabilità del danno, ad avviso di questo giudice la condotta dello nel caso che qui occupa è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa Parte_1 custodita e il danno dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Né l'attore ha raggiunto convincenti prove utili a dimostrare (come richiesto da Cass. 2660/2013 sopra richiamata) che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o la potenzialità dannosa intrinseca del marciapiede in questione.”
2.Con il terzo motivo, lamenta sostanzialmente che il Tribunale non abbia fatto buon Parte_1 governo di quanto disposto dalla disposizione richiamata, che prevede una fattispecie a responsabilità presunta in capo al gestore;
responsabilità che impone a questi, una volta provato dal danneggiato il rapporto eziologico tra cosa e danno, la prova liberatoria del caso fortuito che possa reciderlo. Caso fortuito che non può che essere un fattore esterno, indipendente dal potere delle parti, imprevedibile ed irrimediabile in alcun modo, o anche il comportamento negligente del danneggiato, ma solo allorquando esso abbia avuto i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. In quest'ultimo caso, spetta al custode dimostrarlo, rimanendo invece l'unico onere del danneggiato, secondo la parte appellante, dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto;
tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia. L'appellante sostiene che nel caso concreto si è limitato è limitato a percorrere con regolare andatura (non risulta che lo stesso corresse, o indossasse calzature inidonee per camminare) ed in condizioni di regolare visibilità (non risulta che lo stesso si sia avventurato a piedi in condizioni di completa oscurità), un marciapiede deputato al transito pedonale, (pertanto la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata dal attraverso l'adozione da parte dello CP_1 stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze), in quanto lo stesso, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, ha fatto ragionevole affidamento sulla sicurezza del tracciato che si apprestava a percorrere e sul quale era obbligo della p.a., quale custode della cosa, vigilare ed intervenire per garantirne l'efficienza ed evitare danni agli utenti, per cui alcuna esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento può essere attribuita a tale condotta. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esigeva un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile, né prevenibile.
3.Questo Collegio premette che i fatti di causa rientrano pacificamente anche nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni. Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022). Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021).
Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023,
33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda.
Orbene, la decisione del giudice di prime cure appare conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie, non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte condivide tale valutazione, poiché, stante la dinamica, certamente l'appellante avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nel percorrere la strada, in particolare ben potendo avvedersi che vi era la lesione del manto del marciapiede.
La crepa indicata dalla parte appellante, anche per mezzo di documentazione fotografica, consiste in una stretta fessura che corre da un lato all'altro del marciapiede, in senso orizzontale allo sviluppo di marcia dello stesso.
Dalla sua osservazione emergono evidenze che valgono a dirimere di per sé la controversia. Emerge, infatti, il carattere non insidioso, né occulto ed imprevedibile della pretesa cavità, in realtà mera fessura, volta che la sua visibilità è macroscopica, né si tratta dell'unica fessura presente sul marciapiede in quanto dalle foto in atti emerge che vi fossero almeno altre cinque identiche fessure poste a regolare intervallo fra loro.
Come è evidente, la fessura, pochissimo profonda e stretta rispetto alla lunghezza media di un piede che la calpesti, non è affatto un'anomalia del marciapiede, che sia dovuta a difetto o rovina del manufatto pubblico.
Essa appare piuttosto una caratteristica strutturale della pavimentazione del medesimo, ripetitiva ad intervalli regolari per tutta la sua lunghezza, peraltro riscontrabile in molte opere analoghe in ogni città e verosimilmente rispondente ad esigenze di utilità funzionale (cioè il fluire delle acque piovane verso i lati esterni del marciapiede). Pertanto, in ogni caso, è un elemento privo del carattere di “difetto “e soprattutto non è occulto, né insidioso né imprevedibile (si ripete, come visto, esso è presente a intervalli regolari e per tutto il tratto).
Il motivo, quindi, va respinto in quanto il fatto si è verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del danneggiato e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa dell'appellante.
QUARTO MOTIVO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
1.Col motivo si contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della deposizione del teste
[...]
a conoscenza dei fatti di causa in quanto presente al momento dell'incidente, il quale ha Tes_1 dichiarato, come da verbale di prova testimoniale: 2) vero che giunto nei pressi del caseggiato posto al civico n. 127, l'istante perdeva l'equilibrio dopo aver posizionato inavvertitamente un piede in una cavità e/o lesione del manto stradale, indicata nella documentazione fotografica che viene mostrata, ritraente lo stato dei luoghi al momento del sinistro (doc. 2), perdendo l'equilibrio e cadendo a terra: Si.”
Ed inoltre del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che la caduta era avvenuta in pieno giorno, in quanto l'insidia era in parte coperta da vegetazione, inoltre insisteva a ridosso di un caseggiato posto al civico n. 127, che creava una zona d'ombra sull'asfalto di colore grigio scuro, pertanto non era visibile come confermato anche dal medesimo teste che ha dichiarato:“4) vero che nell'occasione il tratto di strada era completamente ombreggiato e tale cavità e/o lesione del manto stradale si presentava poco illuminata e scarsamente visibile per i pedoni.: Sì.”
2.Trattasi di deposizione che nulla può valere ai fini della riforma della sentenza impugnata: lo stesso teste, infatti, poté solo vedere l'appellante posizionare il piede sulla fessura (non vi era alcuna cavità), non nella fessura, che non era una lesione, in quanto la sua larghezza non era tale per cui il piede di un uomo potesse entrarvi, al limite potendo causare un lieve inciampo della punta del piede, inciampo evitabilissimo con l'adozione di normali cautele per quanto già rilevato circa le caratteristiche del tratto di marciapiede e visibilissimo perché alle 17.30 del 21 giugno 2013, giorno incontestatamente soleggiato, in assenza di vegetazione alcuna sul marciapiede, nessuna zona d'ombra proiettata da caseggiati poteva, con buona pace della dichiarazione del teste, occultare la luce naturale.
Per tali ragioni, anche tale motivo di gravame non merita accoglimento.
In conclusione, l'appello va interamente respinto. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione, in ragione della non particolare complessità della questione, e media per altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 15/2024 data dal Tribunale di Vasto, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 130/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 12.02.25 e promossa da
, assistito e difeso dall'avv. Luca Damiano del foro di Vasto, Parte_1 giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso;
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Nicolino Zaccaria, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta, domiciliato presso l'ufficio della civica Avvocatura;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte d'appello dell'Aquila in riforma della sentenza impugnata: 1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la esclusiva responsabilità del in persona del suo legale rapp.te, corrente in Vasto alla P.zza Controparte_1
Barbacani, per il sinistro occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
2) Accertare e dichiarare che l'istante ha riportato le lesioni descritte nella certificazione medica in atti e nella relazione medico-legale in conseguenza del sinistro in oggetto;
3) Per l'effetto, condannare il , in persona del suo legale rapp.te, corrente Controparte_1 in Vasto alla P.zza Barbacani, al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di € 20.160,58= come quantificati a seguito di CTU medico-legale, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4)
In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale del CP_1 convenuto per il sinistro in questione e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
5) Condannare sempre e comunque il CP_1 convenuto, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: a) rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza impugnata;
b) condannare l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese e competenze di lite del giudizio d'appello.” Controparte_1
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Vasto n. 15/2024 pubblicata in data
11/01/2024 nel procedimento N. 369/2019. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: RIGETTA la domanda dell'attore; CONDANNA al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato con separato decreto, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti dell'attore quelle eventualmente anticipate al c.t.u. dal . Controparte_1
Questi lo svolgimento del giudizio e i fatti come sintetizzati dal primo Giudice. Con atto di citazione dell'29.03.2019, notificato a mezzo pec il 19.03.2019 Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire dichiarare Controparte_1 l'ente evocato in giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarlo al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 24.514,00. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 21.06.2013 alle ore 17:30 circa, mentre percorreva il marciapiede in via Santa Lucia, nei pressi del civico n. 127, rovinava improvvisamente a terra a causa della superficie sconnessa del marciapiede in quel punto, riportando un vivo dolore con limitazione funzionale al ginocchio destro. Immediatamente soccorso, veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Vasto, dove gli venivano praticate le cure del caso e gli veniva diagnosticata una frattura del piatto tibiale est destro con prognosi di giorni 30, ai quali seguivano ulteriori periodi di riposo e terapie. L'attore ha, altresì, precisato che l'evento lesivo era imputabile alla esclusiva responsabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode del marciapiede ove era avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada, posto che la disconnessione del manto stradale si presentava assolutamente non avvistabile per il pedone che percorreva il marciapiede, in quanto coperta in parte dalla vegetazione, né tantomeno evitabile in quanto estesa per tutta l'ampiezza del marciapiede, circostanza -a dire dell'istante- chiaramente desumibile dalla documentazione fotografica in atti.
Ha, quindi, esperito il tentativo di negoziazione assistita, ma con esito negativo.
Con ordinanza del 17.12.2019 il Giudice, rilevata la mancata costituzione del convenuto e CP_1 rilevato che mancava la prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione, invitava l'attore a documentare il buon esito della notifica. A seguito della dichiarazione del difensore dell'attore in ordine al mancato reperimento degli originali delle pec attestanti l'avvenuta notifica il Giudice, con ordinanza del 3 marzo 2020, disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto.
Tale adempimento veniva ritualmente effettuato. Successivamente parte attrice segnalava che l'indirizzo a cui era stata effettuata la notifica non risultava dai pubblici registri e chiedeva di essere autorizzato al rinnovo della notifica.
Tale autorizzazione veniva concessa e, a seguito della rinnovazione della notifica, di cui peraltro non vi è traccia in atti, sì è costituito il con comparsa depositata il 14.10.2021. Controparte_1 Con tale comparsa il ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione Controparte_1 della pretesa azionata;
e, pur non disconoscendo la proprietà del marciapiede, ha respinto ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che l'evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e, dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del cd. caso fortuito;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata disconnessione del marciapiede un pericolo occulto invisibile ed inevitabile, in considerazione del generale stato di dissesto del marciapiede (peraltro risalente nel tempo e noto ai residenti) e della incontestabile circostanza che l'incidente si sarebbe verificato in pieno giorno con buone condizioni metereologiche. Sulla scorta delle riferite circostanze, l'ente convenuto ha concluso instando per il rigetto della avversa domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, ovvero, in subordine, a motivo della sua infondatezza, con rifusione delle spese di lite.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali e con espletamento di CTU;
all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.09.23, quindi è stata definita con rigetto della domanda per maturata prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria. La sentenza è stata impugnata da il quale ne ha chiesto la riforma reiterando la Parte_1 domanda di risarcimento sulla base di quattro motivi.
Si è costituito il , chiedendo la conferma della sentenza impugnata, eccependo Controparte_1 l'avvenuta prescrizione della pretesa, nonché reiterando quanto dedotto in opposizione nel merito. Questa Corte ha riservato la causa a decisione con ordinanza del 12.02.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO: ERRONEA STATUIZIONE SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DAL COMUNE
1.Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
“Va, preliminarmente, vagliata l'eccezione sollevata dall'ente convenuto, secondo la quale la domanda di risarcimento azionata nell'odierno giudizio si sarebbe estinta per prescrizione. Lo scrivente ritiene la censura meritevole di favorevole considerazione perché suffragata dalle risultanze documentali in atti, dalle quali – con specifico riferimento, da un lato, all'invito alla negoziazione assistita notificata il 22.04.2015 (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione); dall'altro, all'atto di citazione validamente notificato nel 2021 – si evince inconfutabilmente il decorso di un lasso temporale superiore al quinquennale termine di prescrizione. Sul punto, occorre evidenziare l'inconferenza della dedotta trasmissione della convenzione di negoziazione assistita sottoscritta unicamente da parte attorea, dal momento che essa non configura, come condivisibilmente eccepito da controparte, una messa in mora interruttiva della prescrizione oggetto di contestazione, a mente della norma di cui all'art. 8 del d.l. n. 132/2014 (“Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale…”), che indiscutibilmente fa riferimento alla sottoscrizione di tutte le parti in contesa e non soltanto di alcune di esse”. Deve evidenziarsi, peraltro, che, ad onta di quanto riferito da parte attrice, in ordine al fatto che il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 17.07.2021 mentre l'atto di citazione sarebbe stato notificato il 24.05.2021, che nessuna prova agli atti è stata versata in ordine alla data in cui sarebbe stato notificato l'atto di citazione. Ne consegue la declaratoria di prescrizione della domanda attorea per decorso del termine quinquennale”.
2.La parte appellante eccepisce che il termine prescrizionale quinquennale non sia spirato, poiché interrotto non solo dall'invito alla negoziazione al del 19.05.15 ma anche dalla Controparte_1 sua successiva trasmissione avvenuta in data 09.11.18. Inoltre, ammettendo di non aver versato in atti prova dell'avvenuta notificazione della citazione, considera come termine finale la costituzione di parte convenuta con comparsa del 04.10.21. 3.Le ragioni del gravame non meritano accoglimento per le ragioni di seguito. Il Tribunale ha fatto buon governo delle norme e dei principi di diritto che regolano l'istituto della prescrizione, privando di valore interruttivo la dedotta trasmissione della negoziazione, avvenuta il
09.11.18. Le disposizioni, infatti, che disciplinano l'istituto preprocessuale, ed in particolare l'art. 8 d.l. 132/14, chiariscono che solo l'invito a negoziare e la sottoscrizione della convenzione producono effetto interruttivo della prescrizione analogamente alla domanda giudiziale, richiamata espressamente dalla norma.
La lettura della disposizione, in verità, non può prescindere dal tenere a mente il principio, riconosciuto in dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, della tassatività degli atti interruttivi, a cui l'art. 2943, 4° comma, c.c. riserva una norma di apparente apertura, ma solo in funzione della finalità dell'atto stesso: esso, infatti, prevede che la prescrizione è interrotta da qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora in debitore. A ben vedere, dunque, se detta norma da una parte consente una libertà di forma ( “qualsiasi atto” ), dall'altra ribadisce il contenuto o la finalità che l'atto debba avere per poter legittimamente porsi in rapporto di eccezione con la regola generale e tassativa prevista dal 1° comma del medesimo art. 2943 c.c. Disposizione, quest'ultima, che si riferisce solo ad atti che determinino l'inizio di un procedimento giudiziale, eccezione essendo solo quella che riguarda l'avvio del procedimento arbitrale, anch'essa contenuta nello stesso 4° comma del medesimo articolo. In ogni caso, solo inizio o conclusione di un procedimento, e non atti endoprocedimentali. Non vi è traccia nel decreto-legge 132/14, né nell'art. 2943 e nei successivi, di alcun caso in cui sia riconosciuta efficacia interruttiva agli atti intermedi, posti in essere in una procedura giudiziale o ad essa dalla legge equiparata. Non potrebbe essere diversamente, del resto, in ossequio alla ratio che è alla base dell'istituto della prescrizione, ossia la certezza dei rapporti giuridici.
Non vale, in senso antitetico a tale principio, la pronuncia della Suprema Corte citata da parte appellante, secondo cui la prescrizione è interrotta da ogni atto che dimostra la volontà effettiva di far valere il proprio diritto (Cass. sez. III, sent. n. 5018/14), poiché leggendo più compiutamente si evince che essa precisa “con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora”, con ciò ribadendo quanto già chiaro nell'art. 2943, 4° comma, c.c. Nel caso per cui è causa, pertanto, l'ultimo atto validamente interruttivo è da intendersi l'invito a negoziare del 19.05.15 (peraltro accettato dalla controparte e a cui la parte appellante non ha più dato seguito se non dopo più di tre anni con la trasmissione dell'accordo, dunque anche ben oltre il termine massimo entro cui deve essere conclusa la procedura stessa, ai sensi dell'art. 4, 2° comma lett. a, d.l. 132/14).
A contare da tale data, quindi, il quinquennio utile ad agire in giudizio si è concluso il 19.05.20, cioè molto prima che la citazione fosse validamente notificata alla parte convenuta, ovvero il 04.10.21, stante l'assenza di prova delle asserite precedenti notifiche, come del resto ammesso dallo stesso appellante.
Tanto osservato, la Corte rigetta il motivo di appello.
In disparte la condivisa declaratoria di prescrizione, appare comunque utile, per completezza, la disamina del merito.
SECONDO MOTIVO: ERRONEA STATUIZIONE SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 2043 IN LUOGO DELL'ART. 2051 C.C.
1.Con il secondo motivo di appello, deduce il difetto della sentenza impugnata per la Parte_1 parte in cui essa avrebbe erroneamente statuito ai sensi dell'art. 2043 c.c., in luogo dell'art. 2051 c.c., applicando il regime probatorio più gravoso per l'attore previsto da quella norma e così contravvenendo a quanto chiesto nella domanda introduttiva, in cui la responsabilità del custode era stata dedotta in via principale, invocando la tutela aquiliana generale solo in subordine.
2.La doglianza è priva di alcun pregio, poiché in realtà il Tribunale ha solo invertito, nell'ordine di esposizione delle premesse in diritto, la trattazione delle due causae petendi, motivando e rigettando infine la pretesa a mente di entrambe le norme, tanto col rilevare che:” A prescindere dalla rilevata prescrizione della domanda, preme evidenziare che la stessa è infondata anche nel merito, a motivo della sua infondatezza. Invero, l'attore assume, nell'atto introduttivo e nelle successive proprie difese, che il sinistro per cui è causa si sarebbe verificato a causa della insidia non prevedibile né evitabile costituita dal generale stato di dissesto del marciapiede, interessato da ripetute fessurazioni lungo tutta la corsia di percorrenza e rese non visibile al pedone perché coperte in parte dalla vegetazione;
tale insidia, in quanto derivante dalla carenza di diligente custodia e manutenzione del manto stradale, determinerebbe la responsabilità dell'ente evocato in ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Dunque, da tali prospettazioni emerge con tutta evidenza come parte attrice abbia evocato la responsabilità del sotto un duplice e distinto Controparte_1 titolo, avendo chiesto, in via principale, l'accertamento e la dichiarazione di essa responsabilità ex art. 2051 c.c. ma anche o in subordine ex art. 2043 c.c., “ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c.”; La statuizione di rigetto della domanda per come proposta ex art. 2043, per vero, non è stata impugnata nel merito, essa è quindi passata in giudicato ed era la seguente.
“Nella fattispecie in esame, l'attore ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza di ripetute fessurazioni lungo tutta la corsia di percorrenza che avrebbero provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, l'attore non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di esso incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati. A tale riguardo, deve osservarsi come la stessa descrizione della lesione dell'asfalto rinvenibile nell'atto introduttivo e documentalmente dimostrato (per mezzo di riproduzioni fotografiche allegate dalla medesima parte istante) ne denunci visibilità, prevedibilità ed evitabilità, atteso che il generale stato di dissesto caratterizzante diffusamente il marciapiede costituisce una situazione oggettiva che avrebbe dovuto implicare, da parte del pedone e in base alle norme di ordinaria prudenza e diligenza, particolare attenzione e controllo nel percorrere quello specifico tratto di marciapiedi proprio in ragione della presenza di tali disconnessioni complementari. A ciò aggiungasi l'ulteriore rilevante circostanza che l'attore conosceva le condizioni di quel tratto di strada, dal momento che a poca distanza dal punto esatto in cui si è verificato il sinistro abita un suo amico (cfr. verbale dell'interrogatorio deferito all'attore del 20 giugno 2022, pag. 1: “…. Preciso che nella foto 1 si vede la Casa Bianca di un mio amico…”) e che verosimilmente il tragitto percorso il giorno del sinistro era stato effettuato in altre circostanze – come, peraltro, lo stesso ha ammesso in sede di interrogatorio formale, essendo all'uopo inconferente la Parte_1 precisazione di averlo fatto “in macchina ma non a piedi”. D'altronde, la conoscenza dello stato dei luoghi rende irrilevante il fatto che al momento della caduta (verificatosi alle ore 17:30 circa) non vi fosse una buona visibilità della strada, a causa della vegetazione ivi presente, sia perché il sinistro si è verificato in pieno pomeriggio, sia perché il 21 giugno del 2013 era un giorno soleggiato, tanto potendosi evincere dalla produzione documentale (doc. n. 12 “archivio meteo Chieti - giugno 2013) di parte avversa. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia sull'asfalto, che – date le caratteristiche dello stato dei luoghi – il pericolo da essa rappresentato era visibile e prevedibile e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a moderare la velocità di percorrenza - camminando con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso, ovvero cercando di evitare di calpestare le zone interessate dal dislivello, tanto più che il grado di attenzione da lui esigibile era maggiore rispetto a quello di un comune utente della strada, data la conoscenza dello stato dei luoghi - al fine di evitare una possibile perdita di equilibrio sull'interstizio scivoloso. Sul distinto piano soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, invece, va sottolineato come la presenza di disconnessioni e/o irregolarità sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi (residente o meno) non la percorra abitualmente. Tale circostanza, ad avviso del giudicante, costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attore, il quale, proprio perché transitava su un percorso a tratti dissestato e caratterizzato dalla presenza di avvallamenti e disconnessioni sicuramente visibili, era perfettamente consapevole del pericolo rappresentato dall'usura e irregolarità dello stesso e poteva sicuramente prevedere l'esistenza di altre irregolarità oltre a quelli ivi già riscontrate per tutta la lunghezza del tratto di marciapiede percorso….. deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata dallo non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, Parte_1 comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art Controparte_1 2043 c.c. per le conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attore. Ne consegue che la pretesa risarcitoria dell'attore, almeno a tale titolo, avrebbe dovuto essere respinta.” Le motivazioni adottate per rigettare la domanda ex art. 2043 cc, inoltre, valgono (e vanno condivise, come si vedrà) anche ai fini della ritenuta sussistenza del fortuito incidentale, costituito da colpa esclusiva del danneggiato idonea a recidere il nesso di causalità e, quindi, la responsabilità oggettiva del CP_1
TERZO MOTIVO: ERRONEA APPLICAZIONE DELL' 2051 C.C. IN PARTICOLARE PER QUANTO ATTIENE AL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO.
1.Il Tribunale ha opinato quanto segue.
“Diversamente dalla previsione di cui all'art.2043 c.c., l'altrettanto evocata responsabilità ex art. 2051 c.c. impone che il danneggiato - che agisce per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre percorreva a piedi la pubblica via - dimostri unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto. Né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso. I presupposti applicativi della responsabilità del custode consistono, quindi, nell'esistenza di un rapporto definibile come di custodia, il quale ricorre quando il soggetto cui si imputa tale responsabilità sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di governo (non semplicemente giuridico, ma anche di mero fatto) e, in secondo luogo, nella configurabilità di un nesso di derivazione causale tra la res e il danno lamentato, nel senso che la cosa deve aver costituito la causa del danno e non la mera occasione dello stesso.
In tema di ripartizione degli oneri probatori tra le parti, la giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato che “l'attore deve offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, nonché della ricorrenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, come pure delle modalità con cui si è svolto il fatto lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore causale estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il cd. caso fortuito, da intendersi in senso ampio, come comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno” (cfr., ex plurimis, Cass., 25.07.2008, n. 20427). Certo, non vi è dubbio che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr., sul tema, Cass., 29 novembre 2006 n. 25243). La presenza di “vegetazione per terra” (cfr., verbale del 20 giugno 2022 summenzionato), ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta……. Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il , Controparte_1 pur non negando il rapporto custodiale, ma contestando la verificazione del sinistro, ha protestato la mancanza di responsabilità ex art. 2051 c.c. eccependo “l'insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno” (rectius tra cosa in custodia e evento) e, pertanto, invocando la configurabilità del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta dello stesso danneggiato, attesa la visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio. Il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr., Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389), ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo
(valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (Cass. n. 999 del 20/01/2014): conseguendone che “in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. n. 287/2015). Per quanto sopra rilevato in ordine alle circostanze di fatto sussistenti al momento del sinistro che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, alle condizioni di illuminazione naturale e della visibilità, prevedibilità e, pertanto, evitabilità del danno, ad avviso di questo giudice la condotta dello nel caso che qui occupa è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa Parte_1 custodita e il danno dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Né l'attore ha raggiunto convincenti prove utili a dimostrare (come richiesto da Cass. 2660/2013 sopra richiamata) che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o la potenzialità dannosa intrinseca del marciapiede in questione.”
2.Con il terzo motivo, lamenta sostanzialmente che il Tribunale non abbia fatto buon Parte_1 governo di quanto disposto dalla disposizione richiamata, che prevede una fattispecie a responsabilità presunta in capo al gestore;
responsabilità che impone a questi, una volta provato dal danneggiato il rapporto eziologico tra cosa e danno, la prova liberatoria del caso fortuito che possa reciderlo. Caso fortuito che non può che essere un fattore esterno, indipendente dal potere delle parti, imprevedibile ed irrimediabile in alcun modo, o anche il comportamento negligente del danneggiato, ma solo allorquando esso abbia avuto i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti. In quest'ultimo caso, spetta al custode dimostrarlo, rimanendo invece l'unico onere del danneggiato, secondo la parte appellante, dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto;
tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia. L'appellante sostiene che nel caso concreto si è limitato è limitato a percorrere con regolare andatura (non risulta che lo stesso corresse, o indossasse calzature inidonee per camminare) ed in condizioni di regolare visibilità (non risulta che lo stesso si sia avventurato a piedi in condizioni di completa oscurità), un marciapiede deputato al transito pedonale, (pertanto la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata dal attraverso l'adozione da parte dello CP_1 stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze), in quanto lo stesso, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, ha fatto ragionevole affidamento sulla sicurezza del tracciato che si apprestava a percorrere e sul quale era obbligo della p.a., quale custode della cosa, vigilare ed intervenire per garantirne l'efficienza ed evitare danni agli utenti, per cui alcuna esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento può essere attribuita a tale condotta. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esigeva un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile, né prevenibile.
3.Questo Collegio premette che i fatti di causa rientrano pacificamente anche nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni. Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022). Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021).
Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023,
33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda.
Orbene, la decisione del giudice di prime cure appare conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie, non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte condivide tale valutazione, poiché, stante la dinamica, certamente l'appellante avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nel percorrere la strada, in particolare ben potendo avvedersi che vi era la lesione del manto del marciapiede.
La crepa indicata dalla parte appellante, anche per mezzo di documentazione fotografica, consiste in una stretta fessura che corre da un lato all'altro del marciapiede, in senso orizzontale allo sviluppo di marcia dello stesso.
Dalla sua osservazione emergono evidenze che valgono a dirimere di per sé la controversia. Emerge, infatti, il carattere non insidioso, né occulto ed imprevedibile della pretesa cavità, in realtà mera fessura, volta che la sua visibilità è macroscopica, né si tratta dell'unica fessura presente sul marciapiede in quanto dalle foto in atti emerge che vi fossero almeno altre cinque identiche fessure poste a regolare intervallo fra loro.
Come è evidente, la fessura, pochissimo profonda e stretta rispetto alla lunghezza media di un piede che la calpesti, non è affatto un'anomalia del marciapiede, che sia dovuta a difetto o rovina del manufatto pubblico.
Essa appare piuttosto una caratteristica strutturale della pavimentazione del medesimo, ripetitiva ad intervalli regolari per tutta la sua lunghezza, peraltro riscontrabile in molte opere analoghe in ogni città e verosimilmente rispondente ad esigenze di utilità funzionale (cioè il fluire delle acque piovane verso i lati esterni del marciapiede). Pertanto, in ogni caso, è un elemento privo del carattere di “difetto “e soprattutto non è occulto, né insidioso né imprevedibile (si ripete, come visto, esso è presente a intervalli regolari e per tutto il tratto).
Il motivo, quindi, va respinto in quanto il fatto si è verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del danneggiato e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa dell'appellante.
QUARTO MOTIVO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE
1.Col motivo si contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della deposizione del teste
[...]
a conoscenza dei fatti di causa in quanto presente al momento dell'incidente, il quale ha Tes_1 dichiarato, come da verbale di prova testimoniale: 2) vero che giunto nei pressi del caseggiato posto al civico n. 127, l'istante perdeva l'equilibrio dopo aver posizionato inavvertitamente un piede in una cavità e/o lesione del manto stradale, indicata nella documentazione fotografica che viene mostrata, ritraente lo stato dei luoghi al momento del sinistro (doc. 2), perdendo l'equilibrio e cadendo a terra: Si.”
Ed inoltre del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che la caduta era avvenuta in pieno giorno, in quanto l'insidia era in parte coperta da vegetazione, inoltre insisteva a ridosso di un caseggiato posto al civico n. 127, che creava una zona d'ombra sull'asfalto di colore grigio scuro, pertanto non era visibile come confermato anche dal medesimo teste che ha dichiarato:“4) vero che nell'occasione il tratto di strada era completamente ombreggiato e tale cavità e/o lesione del manto stradale si presentava poco illuminata e scarsamente visibile per i pedoni.: Sì.”
2.Trattasi di deposizione che nulla può valere ai fini della riforma della sentenza impugnata: lo stesso teste, infatti, poté solo vedere l'appellante posizionare il piede sulla fessura (non vi era alcuna cavità), non nella fessura, che non era una lesione, in quanto la sua larghezza non era tale per cui il piede di un uomo potesse entrarvi, al limite potendo causare un lieve inciampo della punta del piede, inciampo evitabilissimo con l'adozione di normali cautele per quanto già rilevato circa le caratteristiche del tratto di marciapiede e visibilissimo perché alle 17.30 del 21 giugno 2013, giorno incontestatamente soleggiato, in assenza di vegetazione alcuna sul marciapiede, nessuna zona d'ombra proiettata da caseggiati poteva, con buona pace della dichiarazione del teste, occultare la luce naturale.
Per tali ragioni, anche tale motivo di gravame non merita accoglimento.
In conclusione, l'appello va interamente respinto. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione, in ragione della non particolare complessità della questione, e media per altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 15/2024 data dal Tribunale di Vasto, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
4.888,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio